Sentenza n. 90 del 2013

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SENTENZA N. 90

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                         GALLO                                            Presidente

-      Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-      Gaetano                       SILVESTRI                                             ”

-      Sabino                         CASSESE                                                ”

-      Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-      Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-      Giuseppe                    FRIGO                                                     ”

-      Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-      Paolo                           GROSSI                                                   ”

-      Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-      Aldo                            CAROSI                                                   ”

-      Marta                           CARTABIA                                             ”

-      Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-      Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-      Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)», e dell’articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana nel procedimento vertente tra Lav - Lega Antivivisezione, Onlus Ente Morale ed altri e la Provincia di Firenze ed altri, con ordinanza del 20 ottobre 2011, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti l’atto di costituzione di Eps - Ente Produttori Selvaggina - Sezione Regionale Toscana, nonché l’atto di intervento della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 27 marzo 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato Vittorio Chierroni per l’Eps - Ente Produttori Selvaggina - Sezione Regionale Toscana e l’avvocato Silvia Fantappiè per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.− Con ordinanza del 20 ottobre 2011, pervenuta a questa Corte il 2 dicembre 2011 (r.o. n. 267 del 2011), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: 1) dell’intero articolo 7, e anche, più specificamente, dei commi 5 e 6 del medesimo articolo della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)»; 2) dell’articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

Il tribunale rimettente premette di essere chiamato a decidere un ricorso per l’annullamento della delibera della Giunta della Provincia di Firenze che ha approvato, in ambito provinciale, il calendario per la stagione venatoria 2010-2011, basato sulle disposizioni impugnate.

Il tribunale ricorda che l’art. 30 della legge regionale n. 3 del 1994 ha affidato al Consiglio regionale la competenza all’approvazione del calendario venatorio regionale, sentito l’INFS – Istituto nazionale della fauna selvatica (ora ISPRA – Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) e che l’approvazione è avvenuta con la legge regionale n. 20 del 2002; perciò il calendario venatorio è stato formato «non con un provvedimento amministrativo, ma attraverso un atto avente forza di legge sganciato dal riferimento ad un arco temporale proprio del provvedimento amministrativo annuale, lasciando alle province la possibilità di definire, entro i limiti stabiliti dalla regione, variazioni concernenti soprattutto l’intervallo temporale entro il quale ciascuna specie può essere cacciata».

Di conseguenza la legge regionale n. 20 del 2002 inciderebbe «direttamente sull’interesse dedotto in causa» e «l’eventuale pronuncia favorevole eliderebbe in radice i presupposti normativi del potere esercitato dalle Amministrazioni intimate».

Il tribunale regionale sottolinea inoltre «la perduranza degli effetti della legge regionale in materia istruttoria e di regime delle specie cacciabili e dei tempi di caccia in Toscana non necessitante per la sua applicazione dell’intermediazione dell’annuale provvedimento provinciale» e sostiene che la questione di legittimità costituzionale di tale legge, oltre che rilevante per le ragioni già dette, sarebbe anche non manifestamente infondata.

Secondo il giudice rimettente, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), individua un punto di equilibrio tra l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio faunistico nazionale e l’esercizio dell’attività venatoria, anche attraverso adeguati standard di programmazione. Pertanto, spetterebbe alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la fissazione di un livello minimo di tutela, sì che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività venatoria in periodi diversi da quelli previsti dall’art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 dovrebbe ritenersi comunque subordinata all’integrale applicazione della disciplina dettata dal secondo comma del medesimo articolo. Alle regioni sarebbe attribuito il potere di modificare i limiti temporali e qualitativi fissati dalla normativa statale solo assicurando un livello di tutela più elevato: le deroghe ai termini entro i quali è autorizzabile l’esercizio dell’attività venatoria sarebbero consentite, ex art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, solo previa acquisizione del parere dell’ISPRA (che ha sostituito il soppresso Istituto nazionale per la fauna selvatica) al quale le regioni sono tenute ad uniformarsi.

Ciò posto, il tribunale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, perché è stato adottato dalla Regione lo «strumento della legge provvedimento, tenuto conto che l’art. 10 della legge n. 157 del 1992 pare attribuire alle regioni esclusivamente “funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria”».

Inoltre, «anche a prescindere da tale questione», l’art. 7 citato sarebbe illegittimo nella parte in cui, in difformità da quanto stabilito dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, non prevede che la redazione del calendario venatorio regionale sia preceduta dal parere dell’ISPRA.

Non avrebbe rilievo, al riguardo, l’obiezione della Regione Toscana che il parere dell’ISPRA era stato acquisito prima dell’emanazione del calendario venatorio, in forza della previsione dell’art. 30, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1994. Secondo il rimettente, infatti, «non vi è chi non veda che il parere in questione può essere stato acquisito, una volta per tutte, solo prima dell’approvazione della legge, nel mentre la norma statale prevede che esso sia sollecitato e preventivamente ottenuto in relazione all’annuale redazione del calendario venatorio».

Oltre che dell’intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, il tribunale amministrativo dubita della legittimità costituzionale del comma 5 di tale articolo.

In base a questo comma, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale anche in caso di terreno coperto di neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale, e il tribunale rileva che la disposizione si pone in contrasto con l’art. 21, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992, il quale stabilisce il divieto di caccia «su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi», «evidentemente al fine di innalzare il livello di tutela di quella specie animale, e perciò escludendo che la caccia possa svolgersi per periodi in cui le condizioni del terreno la rendono più vulnerabile ed esposta».

Ancora, il tribunale amministrativo ritiene la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale n. 20 del 2002, nella parte in cui autorizza la caccia al cinghiale e agli altri ungulati oltre i limiti temporali fissati dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992, il quale, al comma 1, lettere c) e d), stabilisce che le specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre sono, tra l’altro, il camoscio alpino, il capriolo, il cervo, il daino e il muflone, mentre il cinghiale è cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre, o dal 1° novembre al 31 gennaio.

Ad avviso del rimettente, in base all’art. 18, comma 2, della legge citata, le regioni hanno la facoltà di differenziare il termine di inizio e di conclusione della caccia alle specie suddette, ma non anche la facoltà di ampliare l’intervallo temporale – tre mesi – nel quale tale attività è consentita: la delimitazione temporale del prelievo venatorio, disposta dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992, sarebbe infatti volta «ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, il cui soddisfacimento l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato».

Di conseguenza, l’art. 7 della citata legge regionale violerebbe la generale preclusione di dilatare i periodi in cui è ammesso l’esercizio dell’attività venatoria perché nel comma 5 dispone che la caccia al cinghiale è consentita «dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio» e nel comma 6 che «le province predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo».

Infine, il tribunale amministrativo ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 12, della legge regionale n. 3 del 1994, recepito dalla deliberazione di Giunta provinciale impugnata, in base al quale «nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l’esercizio dell’attività venatoria».

Questa disposizione si porrebbe in evidente contrasto con l’art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, che, ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria, prescrive il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, contenente l’indicazione delle specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché delle forme di cui al comma 5 dello stesso articolo e degli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l’attività venatoria. Secondo il collegio, tale obbligo troverebbe la sua ratio nel comma 1 del citato art. 12, il quale stabilisce che «L’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge», perciò una norma regionale che consenta l’esercizio della caccia, sia pure in ambiti limitati, anche senza il tesserino venatorio, determinerebbe «una sorta di liberalizzazione di tale attività», eludendo «le finalità di generale protezione delle specie animali non domestiche che devono valere nell’intero territorio nazionale, costituendo elemento essenziale della stessa tutela dell’ambiente».

2.− È intervenuta nel giudizio la Regione Toscana, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La Regione sostiene innanzi tutto che non esiste in materia una riserva di amministrazione opponibile al legislatore regionale e aggiunge che l’art. 7, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2002 costituisce una norma di carattere generale, che rinvia per la sua attuazione a un apposito regolamento regionale e a specifici piani delle province. Essa, poi, prevedendo in modo dettagliato e in attuazione della norma statale l’ampliamento del periodo di prelievo degli ungulati, avrebbe rispettato i limiti dettati dalla normativa nazionale. Infine, al momento dell’approvazione della citata legge regionale n. 20 del 2002, la Regione avrebbe acquisito il preventivo parere positivo dell’ISPRA, così come avrebbe fatto per le successive modifiche della stessa legge.

Anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, della legge regionale n. 20 del 2002 sarebbe infondata perché questa disposizione disciplinerebbe in modo generale una situazione non prevista nella legge n. 157 del 1992, e riguarderebbe la tutela dell’agricoltura e della sicurezza. La Regione sarebbe intervenuta per far fronte alla situazione di emergenza, dovuta alla proliferazione esponenziale degli ungulati, che sarebbe incompatibile con lo svolgimento dell’agricoltura.

La Regione inoltre sostiene che l’art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248, consente il prelievo degli ungulati in periodi diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge n. 157 del 1992.

Con riferimento al comma 5 dell’art. 7 citato la Regione aggiunge che il calendario regionale non mira a derogare al generale divieto di caccia su terreno coperto di neve, ma solo a consentire il completamento dei piani di abbattimento dei cinghiali nelle zone appenniniche, coperte di neve per buona parte del periodo invernale. Si tratterebbe, pertanto, di una previsione volta a consentire la completa attuazione dei piani di gestione e contenimento degli ungulati, adottati in conformità a quanto previsto dall’art. 28-bis della legge regionale n. 3 del 1994 per prevenire e ridurre i gravi danni alle coltivazioni.

Infine, sempre secondo la Regione, risulterebbe infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 12, della legge regionale n. 3 del 1994, perché il tesserino venatorio non può essere considerato un atto di concessione relativo al prelievo venatorio, per il quale il cacciatore deve avere l’abilitazione e la licenza di caccia. L’esenzione dall’obbligo di munirsi del tesserino venatorio sarebbe giustificata dalla circostanza che nelle aziende agrituristico venatorie viene cacciata senza limiti giornalieri selvaggina immessa, proveniente da allevamento. Il tesserino venatorio si configurerebbe come «uno strumento per effettuare una modalità di controllo dell’esercizio della caccia», mentre nelle aziende faunistico venatorie il controllo verrebbe esercitato con altre modalità.

3.– Si è costituito in giudizio l’Ente Produttori Selvaggina-Sezione Regionale Toscana (EPS), parte privata nel giudizio principale, e ha chiesto «il rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata, in quanto inammissibile e, comunque, infondata nel merito», adducendo argomenti analoghi a quelli svolti dalla Regione.

In particolare, la questione sarebbe infondata perché ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1994, la Giunta regionale propone al Consiglio l’approvazione del calendario venatorio, previo parere dell’INFS, che quindi interviene in sede istruttoria nei termini e nelle forme previste dalla normativa statale. Né avrebbe rilevanza la circostanza che analogo parere non sia espressamente richiesto per i calendari venatori provinciali, dato che la normativa regionale e, segnatamente l’art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, attribuisce alle province solo funzioni integrative, in senso restrittivo, del calendario regionale.

Con l’art. 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 248 del 2005, il legislatore statale avrebbe espressamente consentito, per il prelievo degli ungulati, di derogare ai limiti temporali di cui alla legge n. 157 del 1992 e sarebbe perciò priva di fondamento la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale n. 20 del 2002.

Infondata sarebbe anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, della citata legge regionale, nella parte in cui consente il prelievo del cinghiale anche su terreno coperto di neve, in quanto si tratterebbe di previsione finalizzata ad assicurare l’attuazione dei piani di gestione faunistico-venatoria degli ungulati, per ridurre e prevenire l’insorgenza dei gravi danni alle coltivazioni ed alla circolazione stradale.

L’infondatezza della questione concernente l’art. 28, comma 12, della legge regionale n. 3 del 1994, deriverebbe dal fatto che nelle aziende agrituristico venatorie la selvaggina cacciata è proveniente da allevamento e viene giornalmente annotata su appositi registri e pagata dai cacciatori previo rilascio di apposita ricevuta, senza alcuna compromissione delle finalità cui è collegato l’obbligo del tesserino regionale.

4.– Con memoria pervenuta a questa Corte il 5 marzo 2013, la Regione Toscana ha chiesto che sia pronunciata «ordinanza di remissione degli atti al giudice a quo atteso lo ius superveniens insistente sulle disposizioni oggetto di questione di legittimità costituzionale» e, in via subordinata, che sia «dichiarata infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale» dell’art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale n. 20 del 2002 e dell’art. 28, comma 12, della legge regionale n. 3 del 1994.

La Regione Toscana inoltre ha dedotto il difetto di rilevanza «della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in oggetto sollevata dal TAR Toscana» a seguito delle modificazioni apportate dalla legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012), che avrebbe inteso adeguare la legislazione regionale in materia di caccia alla più recente giurisprudenza costituzionale e in particolare alla sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2012.

La legge regionale n. 29 del 2012 ha abrogato il comma 12 dell’art. 28 della legge regionale n. 3 del 1994 e il comma 5 dell’art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, entrambi oggetto di impugnazione, mentre ha modificato in modo sostanziale l’art. 7, comma 6, della legge da ultimo citata, esplicitando anche l’obbligo di acquisizione del parere dell’ISPRA per la predisposizione di piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati.

Secondo la Regione, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo interessato dalle questioni di legittimità costituzionale, si renderebbe necessaria una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle stesse, «atteso che lo ius superveniens risulta di per sé idoneo a superare i dubbi paventati dall’ordinanza di rimessione». Dalle sopravvenute modificazioni normative deriverebbe non solo l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, ma anche l’improcedibilità del giudizio a quo per carenza di interesse, perché l’atto impugnato avrebbe esaurito i suoi effetti e le disposizioni regionali che ne avrebbero determinato l’illegittimità sono state abrogate o modificate.

Pur consapevole della più recente giurisprudenza costituzionale sullo strumento con cui adottare il calendario venatorio, la Regione ha ribadito gli argomenti già espressi in merito «all’assenza di una specifica declinazione in senso amministrativo dell’intervento regionale nel citato art. 18 della legge n. 157 del 1992». Alla luce della distinzione legislativa tra “calendario venatorio” e “regolamento” e in considerazione della riconducibilità della fattispecie in esame alla materia della caccia, rientrante nella potestà legislativa residuale della Regione, la ricostruzione ermeneutica più ragionevole indurrebbe a ritenere consentita l’approvazione del calendario venatorio con legge.

Nel ribadire l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 7, nella sua versione antecedente all’intervento della legge regionale n. 29 del 2012, la Regione ha sottolineato che l’articolo in questione recepisce il disposto dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992, quanto ai periodi di caccia e alle specie cacciabili, e che le uniche differenze, dettate da esigenze connesse alla situazione ambientale della realtà territoriale toscana, individuerebbero livelli di tutela più elevati rispetto a quelli stabiliti in tale articolo.

5.– Con memoria pervenuta a questa Corte il 12 marzo 2013, e dunque oltre il termine previsto dall’art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’Ente Produttori Selvaggina-Sezione Regionale Toscana (EPS) ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale sollevate siano dichiarate inammissibili o che gli atti siano restituiti al giudice rimettente. In ogni caso le questioni sarebbero prive di fondamento.

Considerato in diritto

1.− Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: 1) dell’intero articolo 7, e anche, più specificamente, dei commi 5 e 6 del medesimo articolo della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)»; 2) dell’articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

Il collegio rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, perché per approvare il calendario venatorio è stato adottato dalla Regione lo «strumento della legge provvedimento», e perché, «anche a prescindere da tale questione», l’art. 7 citato sarebbe illegittimo nella parte in cui, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non prevede che la redazione del calendario venatorio sia preceduta dal parere dell’ISPRA.

Oltre che dell’intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, il tribunale amministrativo dubita della legittimità costituzionale del comma 5 di tale articolo, in base al quale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto di neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Questa disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 21, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992, il quale stabilisce il divieto di caccia «su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi». Secondo il ricorrente, il divieto sarebbe stato previsto «evidentemente al fine di innalzare il livello di tutela di quella specie animale, e perciò escludendo che la caccia possa svolgersi per periodi in cui le condizioni del terreno la rendono più vulnerabile ed esposta».

Ancora, il tribunale ritiene la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale n. 20 del 2002, nella parte in cui autorizza la caccia al cinghiale e agli altri ungulati oltre i limiti temporali fissati dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992.

Infine, il tribunale amministrativo ritiene che l’art. 28, comma 12, della legge regionale n. 3 del 1994, recepito dalla deliberazione di Giunta provinciale impugnata nel giudizio a quo, in base al quale «nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l’esercizio dell’attività venatoria», si ponga in evidente contrasto con l’art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, che, ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria, prescrive il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, contenente l’indicazione delle specifiche norme inerenti il calendario regionale nonché delle forme di cui al comma 5 dello stesso articolo e degli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l’attività venatoria.

2.− Dopo la pronuncia dell’ordinanza del tribunale amministrativo, è intervenuta la legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012), che ha abrogato il comma 5 dell’art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002 e ha sostituito il comma 6 del medesimo articolo con una diversa disposizione. Ugualmente, il comma 12 dell’art. 28 della legge regionale n. 3 del 1994 è stato abrogato dall’art. 37 della legge regionale n. 29 del 2012.

Facendo riferimento a questa legge la Regione ha chiesto che sia pronunciata «ordinanza di remissione degli atti al giudice a quo atteso lo ius superveniens insistente sulle disposizioni oggetto di questione di legittimità costituzionale».

La richiesta è priva di fondamento.

Innanzi tutto va osservato che la prima questione di legittimità costituzionale riguarda l’intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, perché il calendario venatorio è stato adottato con legge anziché con regolamento, perciò su di essa non può influire l’abrogazione del comma 5 e la sostituzione del comma 6 di tale articolo, il quale, secondo il giudice rimettente, sarebbe interamente illegittimo.

È da aggiungere che, anche per quanto concerne i commi 5 e 6 dell’art. 7, il citato ius superveniens non può avere alcuna influenza sull’esito del giudizio principale. Il tribunale amministrativo è chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento di un atto della Giunta provinciale regolante l’attività della caccia in un periodo ben definito, vale a dire nell’annata 2010-2011, in cui erano in vigore le norme dei commi 5 e 6, sicché è evidente che la rilevanza della questione relativa a tali commi non è venuta meno. Come è stato più volte affermato da questa Corte, infatti, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata «la legittimità dell’atto deve essere esaminata in virtù del principio tempus regit actum, “con riguardo alla situazione di fatto e di diritto” esistente al momento della sua adozione» (ex plurimis, sentenza n. 177 del 2012).

3.− La questione che investe l’intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, relativa all’approvazione del calendario venatorio con una legge regionale, anziché con un atto amministrativo, è fondata.

Questa Corte in più occasioni ha ritenuto «evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012; in seguito, sentenze n. 105 del 2012, n. 116 del 2012, n. 310 del 2012). È da aggiungere che l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, «esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (sentenza n. 105 del 2012).

Il vizio di legittimità costituzionale colpisce l’intero art. 7, nel testo che il giudice a quo deve applicare, perciò l’ulteriore censura concernente la mancanza del parere dell’ISPRA e le questioni riguardanti i commi 5 e 6 del medesimo articolo restano assorbite.

Va però precisato che il vizio di legittimità costituzionale non riguarda anche la norma sopravvenuta, posta dal nuovo comma 6 del predetto art. 7, introdotto con la legge regionale n. 29 del 2012, in sostituzione del testo precedente. Il nuovo comma 6 infatti non disciplina il calendario venatorio, ma si limita a prevedere l’approvazione da parte delle province dei piani di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, con l’indicazione del «periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente».

4.− Residua la questione relativa all’art. 28, comma 12, della legge regionale n. 3 del 1994, il quale, nella formulazione vigente all’epoca dell’ordinanza di rimessione, stabiliva che «nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l’esercizio dell’attività venatoria». Il comma è stato abrogato dall’art. 37 della legge regionale n. 29 del 2012, ma, anche in questo caso, permane la rilevanza della questione perché della disposizione impugnata deve continuare a farsi applicazione nel giudizio principale.

Ad avviso del giudice a quo, tale disposizione si porrebbe in evidente contrasto con l’art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, che prescrive, ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria, il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, contenente l’indicazione delle specifiche norme inerenti al calendario regionale, delle forme di cui al comma 5 e degli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l’attività venatoria. Inoltre, le attività di controllo relative all’esercizio della concessione, assicurate dal tesserino venatorio, sarebbero finalizzate alla tutela della fauna e rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

5.− La questione è fondata.

La Regione, nell’eccepire l’infondatezza della questione, sottolinea che l’esenzione dall’obbligo di munirsi del tesserino venatorio sarebbe giustificata dalla circostanza che nelle aziende agrituristico venatorie viene cacciata senza limiti giornalieri selvaggina immessa, proveniente da allevamento. Il tesserino venatorio costituirebbe «uno strumento per effettuare una modalità di controllo dell’esercizio della caccia», mentre nelle aziende faunistico venatorie il controllo verrebbe esercitato con altre modalità.

Argomenti analoghi sono addotti dall’Ente Produttori Selvaggina-Sezione Regionale Toscana (EPS), il quale ha osservato che nelle aziende agrituristico venatorie la selvaggina cacciata è proveniente da allevamento e viene giornalmente annotata su appositi registri e pagata dai cacciatori, previo rilascio di un’apposita ricevuta e, dunque, senza alcuna compromissione delle finalità per le quali è stabilito l’obbligo del tesserino regionale.

L’argomento è privo di consistenza perché il tesserino venatorio non ha solo la funzione di consentire una verifica sulla selvaggina cacciata, ma ha anche una più generale funzione abilitativa e di controllo, come si desume innanzi tutto dall’art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992. Questa disposizione, infatti, senza prevedere deroghe o limitazioni, stabilisce che «Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza».

È da aggiungere che l’art. 16 della legge n. 157 del 1992, nel disciplinare le aziende agrituristico venatorie, stabilisce che in queste aziende l’esercizio dell’attività venatoria «è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dei limiti di cui all’art. 12, comma 5» (relativo alle forme con cui è praticata la caccia), e, poiché questa è l’unica esclusione prevista nell’ambito delle prescrizioni contenute nell’art. 12, se ne deve dedurre che resta operante quella del comma 12, relativa al tesserino regionale.

Anche da altre disposizioni della legge n. 157 del 1992 si desume che il tesserino costituisce un documento necessario per poter esercitare la caccia, indipendentemente dal luogo in cui tale esercizio avviene. È per questa ragione che il cacciatore lo deve avere sempre con sé, in modo da poterlo esibire quando ne è richiesto ai sensi dell’art. 28, comma 1, di tale legge.

L’art. 31, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992 inoltre prevede una sanzione per chi non esibisce il tesserino e l’art. 31, comma 3, della medesima legge dà alle regioni il potere di disciplinarne la sospensione «per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull’esercizio venatorio». Quest’ultima disposizione rende evidente che il possesso del tesserino costituisce una condizione imprescindibile per l’esercizio venatorio, ovunque questo avvenga, perché se nelle aziende agrituristico venatorie si consentisse l’esercizio della caccia senza tesserino si vanificherebbe l’eventuale provvedimento di sospensione dello stesso.

In conclusione, la prescrizione relativa al tesserino regionale non può essere derogata ed è funzionale al rispetto delle norme che, nel regolare la caccia, sono volte alla tutela della fauna e dunque dell’ambiente. Del resto, questa Corte ha già affermato, sia pure in un risalente contesto normativo, che «il tesserino è (…) prescritto allo scopo di assicurare il rispetto del regime della caccia controllata, quale esso è configurato dalla normazione statale» (sentenza n. 148 del 1979).

In altri termini, si può affermare che la disposizione in questione, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, è elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 278 del 2012) e che la disciplina regionale di esonero dal possesso del tesserino nelle aziende agrituristico venatorie viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1)        dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)»;

2)        dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 6, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell’art. 65, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012);

3)        dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), nel testo vigente prima della sua abrogazione da parte dell’art. 37 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2013.