SENTENZA N. 177
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, nel procedimento vertente tra D.P.G. e l’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (A.R.S.S.A.) ed altri, con ordinanza del 31 maggio 2011, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso di un giudizio promosso per l’annullamento degli atti relativi allo svolgimento di una procedura di concorso per la copertura di vari posti di dirigente, bandita dall’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha sollevato, in riferimento agli articoli 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002).
Osserva il giudice remittente che l’Agenzia regionale menzionata aveva bandito una prima procedura di concorso con deliberazione del 1999, successivamente revocata; a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del ricorrente – che aveva inoltrato domanda di partecipazione a detta procedura – l’Agenzia aveva comunicato, in data 18 gennaio 2006, di aver indetto, con delibera del 31 dicembre 2002, un concorso interno per la copertura di cinque posti di dirigente, in base all’art. 19, comma 5-bis, della legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), conclusosi con la nomina di quattro vincitori. A questo punto, il candidato aveva impugnato sia il provvedimento di revoca del primo concorso (pubblico) sia gli atti del concorso interno effettivamente espletato; il TAR precisa di avere dichiarato irricevibile il ricorso nella parte relativa all’impugnazione della delibera di revoca della procedura di concorso pubblico ed inammissibile il capo di impugnazione del concorso riservato relativamente a tre dei quattro controinteressati vincitori.
Ciò premesso, il giudice a quo evidenzia che il ricorrente, richiamando la sentenza n. 81 del 2006 di questa Corte – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005) – ha sostenuto che tale pronuncia abbia immediati effetti anche sulla procedura di concorso interno oggetto del ricorso, procedura da lui ritenuta in contrasto con i principi di accesso ai pubblici uffici più volte affermati nella giurisprudenza costituzionale.
Il TAR Abruzzo, invece, rileva che il concorso interno oggetto di contestazione è stato bandito, in data precedente la citata sentenza di accoglimento, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, della legge reg. Abruzzo n. 77 del 1999 nel testo formulato dall’art. 16, comma 13, della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2002. Ne consegue che l’avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge reg. Abruzzo n. 6 del 2005 non può avere effetti nel giudizio in corso, in quanto, pur trattandosi di norme «del medesimo tenore, esse derivano tuttavia da diverse leggi regionali», sicché la sentenza n. 81 del 2006 non può esplicare i suoi effetti sull’art. 19 della legge regionale n. 77 del 1999 nel testo formulato dalla legge regionale n. 7 del 2002.
Ritiene, pertanto, il TAR, che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 16, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002: rilevante, perché dal suo accoglimento deriverebbe l’illegittimità della delibera con la quale il secondo concorso è stato indetto; non manifestamente infondata, sulla base del semplice richiamo alla citata sentenza di questa Corte n. 81 del 2006. Confrontando il testo della censurata disposizione con quello introdotto dalla legge regionale n. 6 del 2005, che ne ha determinato l’abrogazione, si vede che si tratta di due versioni diverse della medesima norma; entrambe stabiliscono, infatti, che il 60 per cento dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell’ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità. Pertanto, essendo la formulazione dei due articoli del tutto analoga, le osservazioni compiute nella sentenza di questa Corte sull’art. 35 valgono anche in riferimento alla disposizione oggi impugnata, evidenziando il dubbio di possibile violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione. In quella pronuncia, infatti, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, si è detto che il pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, regola che può essere derogata solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, che nella specie non sussistono.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha sollevato, in riferimento agli articoli 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002).
In particolare la disposizione censurata – secondo cui il 60 per cento dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell’ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità – sarebbe in contrasto con i menzionati parametri in quanto, alla luce di quanto già deciso da questa Corte nella sentenza n. 81 del 2006 in riferimento ad altra norma, di contenuto pressoché identico, che ha sostituito quella oggi censurata, il pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, regola che può essere derogata solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.
2.— Occorre preliminarmente rilevare, come già evidenziato dal TAR nell’ordinanza di rimessione, che la disposizione oggi censurata ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 19 della legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo). Successivamente, detto comma 5-bis è stato sostituito dall’art. 35 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005); in tale ultima versione la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 81 del 2006.
Il fatto che la norma da scrutinare sia stata sostituita da una successiva, poi dichiarata costituzionalmente illegittima, non toglie di per sé rilevanza alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione precedente; questa Corte ha avuto modo di precisare in altre occasioni, infatti, che, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata – o, come nella specie, dichiarata costituzionalmente illegittima – la legittimità dell’atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, «con riguardo alla situazione di fatto e di diritto» esistente al momento della sua adozione (sentenza n. 209 del 2010, nonché, in precedenza, sentenza n. 509 del 2000). Nel caso in esame, quindi, come correttamente argomentato dal giudice a quo, poiché la procedura concorsuale oggetto di impugnazione è stata bandita nella vigenza dell’art. 19, comma 5-bis, della legge reg. Abruzzo n. 77 del 1999, nel testo di cui all’art. 16, comma 13, della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2002, è alla luce di quest’ultima disposizione che il TAR è chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale, e perciò la sollevata questione è rilevante nel giudizio in corso.
Ne consegue che la disposizione censurata deve essere comunque scrutinata, a nulla rilevando che la successiva norma abrogatrice sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
3.— Tanto premesso in punto di rilevanza, nel merito la questione è fondata.
Nella sentenza n. 81 del 2006 questa Corte ha già esposto le ragioni per le quali ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge reg. Abruzzo n. 6 del 2005. In quella pronuncia si è detto che «il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza», principio al quale può derogarsi solo in virtù di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.
La Corte, quindi, è pervenuta a tale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 35, allora impugnato, sul rilievo che tale disposizione, «prevedendo un concorso interno a favore dei dipendenti regionali inquadrati nell’area D nella misura del sessanta per cento dei posti disponibili nella superiore qualifica dirigenziale, prescinde del tutto dall’esigenza di consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse e pertanto viola il principio di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione».
I principi affermati in quell’occasione sono stati ribaditi numerose volte nella successiva giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 293 del 2009, n. 52 e n. 299 del 2011, n. 30 del 2012) e si adattano pienamente al caso in esame.
Ne consegue che va dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 51 e 97 Cost., della norma impugnata.
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.