Ordinanza n. 146 del 2002

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 146

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze emesse il 31 luglio 2000 (due ordinanze) e il 15 febbraio 2001 dal Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte al n. 111, n. 136 e n. 274 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, n. 9 e n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con tre ordinanze di analogo contenuto in data 31 luglio 2000 (r.o. n. 111 e n. 136 del 2001) e in data 15 febbraio 2001 (r.o. n. 274 del 2001), emesse nel corso di procedimenti civili promossi da stranieri che avevano proposto ricorso avverso il decreto di espulsione, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui stabilisce che il prefetto deve disporre automaticamente l’espulsione dello straniero, una volta accertati i presupposti previsti, e non gli consente di prendere in considerazione situazioni che ne legittimerebbero la permanenza in Italia;

che, quanto alla rilevanza, nelle ordinanze di rimessione si osserva che i ricorrenti hanno prospettato situazioni personali, quali la occupazione lavorativa, la disponibilità di alloggio e l’esistenza di carichi familiari, che sarebbero astrattamente idonee, nell’ambito delle quote di ingresso, a legittimare la loro presenza in Italia, ma la disposizione censurata non permetterebbe di ritenere esistente un potere discrezionale del prefetto in materia di espulsione, in quanto, una volta accertata l’esistenza dei presupposti previsti, l’emanazione da parte sua del decreto di espulsione dovrebbe considerarsi automatica;

che, ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione di attenuazione della automaticità della espulsione quando lo straniero abbia dimostrato di versare in una situazione che legittimerebbe la sua permanenza in Italia, violerebbe i principî di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione e sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto lo straniero in possesso dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno al momento della pronuncia del decreto di espulsione subirebbe "un trattamento diverso e peggiore rispetto a colui che si trova nella stessa situazione di fatto ma ha a monte il titolo di permanenza";

che, secondo il remittente, la disposizione censurata sarebbe in contrasto anche con l’art. 35 della Costituzione, in quanto l’espulsione automatica dello straniero e il divieto di rientro in Italia ai sensi dell’art. 11, commi 13 e 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998, pregiudicherebbero il suo diritto al lavoro, e, in particolare, il suo diritto alla retribuzione e alla stabilità del posto di lavoro;

che in tutti giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il remittente, nel sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabilisce che il prefetto, una volta accertata l’esistenza dei presupposti di legge, deve necessariamente disporre l’espulsione dello straniero, pretende che alla autorità amministrativa siano affidati poteri discrezionali tali da non costringerla all’osservanza di prescrizioni legali strettamente vincolanti;

che quello che il giudice remittente chiama automatismo espulsivo altro non é che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa;

che le ragioni umanitarie e solidaristiche che ad avviso del remittente dovrebbero guidare la scelta dell’autorità amministrativa non sono ignote al decreto legislativo n. 286 del 1998: questo, nel prevedere, all’art. 19, svariate ipotesi di divieto di espulsione dello straniero, soddisfa l’esigenza che siano tutelate particolari "situazioni personali" senza tuttavia abdicare al principio di legalità, il quale soltanto può assicurare un ordinato flusso migratorio (sentenza n. 353 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2002.