SENTENZA N. 263
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 427 e 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), promossi dalle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Regione siciliana, con ricorsi rispettivamente notificati il 24, il 21 e il 25 febbraio 2014, il 24 febbraio-4 marzo 2014 e il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3, il 4 e il 5 marzo 2014 ed iscritti ai nn. 7, 9, 10, 11, 14, 15 e 17 del registro ricorsi 2014.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Carlo Albini per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 24 febbraio 2014 e depositato il 28 febbraio 2014 (reg. ric. n. 7 del 2014), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta), nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione desunto dagli artt. 5 e 120 Cost.
La disposizione impugnata stabilisce che «A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 497 e 499 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532 e 534 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province».
La ricorrente osserva che tale disposizione comporta un ulteriore risparmio di spesa a carico delle autonomie speciali, nonostante l’art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), abbia stabilito che il concorso alla finanza pubblica di questi enti territoriali avviene mediante accordo con lo Stato.
La previsione unilaterale della disposizione impugnata violerebbe il principio pattizio espresso dagli artt. 48-bis e 50 dello statuto regionale speciale e relativo all’ordinamento finanziario della Regione, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta).
Inoltre la disposizione impugnata inciderebbe in senso pregiudizievole sull’autonomia finanziaria della Regione, violando la competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici, di ordinamento degli enti locali (art. 2, comma 1, lettere a e b, dello statuto) e di finanze regionali e comunali (art. 3, comma 1, lettera f, dello statuto), anche in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., applicabili in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Il meccanismo introdotto dal legislatore statale, per i medesimi motivi, contrasterebbe con il principio di leale collaborazione desunto dagli artt. 5 e 120 Cost.
2.– Con ricorso notificato il 24 febbraio 2014 e depositato il 4 marzo 2014 (reg. ric. n. 11 del 2014), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e al principio di leale collaborazione.
La ricorrente premette di concorrere alla finanza pubblica, a seguito del cosiddetto Accordo di Milano del 30 novembre 2009, recepito dall’art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), attraverso misure concordate con lo Stato.
L’art. 79 dello statuto enuncia il principio dell’accordo ed esclude l’applicabilità delle misure adottate per le altre Regioni, mentre con la disposizione impugnata il legislatore statale avrebbe imposto alla ricorrente contributi alla finanza pubblica in via unilaterale e in violazione del principio dell’accordo tra Stato e autonomie speciali, desunto, oltre che dall’art. 79, anche dagli artt. 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto e dal principio di leale collaborazione.
In tal modo, inoltre, la norma impugnata avrebbe interferito con l’autonomia finanziaria provinciale e con la competenza in materia di finanza locale, in violazione degli artt. 16, 80 e 81 dello statuto e del d.lgs. n. 268 del 1992.
La ricorrente aggiunge che sarebbe illegittimo anche l’art. 1, comma 427, della legge n. 147 del 2013.
3.– Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il 5 marzo 2014 (reg. ric. n. 15 del 2014), la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 4, numero 1), 16, 43, 44, 79, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, agli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e, se più favorevoli, agli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.
La ricorrente rileva che il concorso alla finanza pubblica è assicurato o nei modi indicati dall’art. 79 dello statuto regionale speciale o in forza dell’accordo con lo Stato ivi previsto; pertanto, a suo avviso, una misura come quella derivante dall’impugnato art. 1, comma 429, lede il principio dell’accordo, in relazione agli artt. 79, 104 e 107 dello statuto.
Il contributo alla finanza pubblica avviene a valere sui risparmi connessi alle misure di cui all’art. 1, comma 427, impugnato; si tratta di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi e di ottimizzazione dell’uso degli immobili. Esse sono adottate sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all’art. 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione dell’attività svolta dal Commissario straordinario di cui all’art. 49-bis, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013.
La ricorrente reputa che in tal modo le sia stato imposto un vincolo in materia di organizzazione interna, in violazione degli artt. 4, numero 1), e 16 dello statuto, o degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., se più favorevoli.
Sarebbe inoltre illegittimo stabilire che sia una fonte secondaria ad introdurre tale vincolo, in violazione degli artt. 43 e 44 dello statuto, dell’art. 117, sesto comma, Cost., e dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.
In particolare, ove gli indirizzi del Comitato interministeriale fossero un atto di indirizzo e di coordinamento, sarebbe violato l’art. 3 dello statuto, non essendo stata prevista né la competenza del Consiglio dei ministri, né il parere della Regione. Ove, invece, essi costituissero un atto amministrativo, sarebbe leso l’art. 4 dello statuto, che vieta l’attribuzione ad organi statali di funzioni amministrative nelle materie di competenza provinciale.
In ogni caso, sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione, perché gli enti territoriali non sono coinvolti nell’elaborazione degli indirizzi appena menzionati.
4.– Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il 5 marzo 2014 (reg. ric. n. 14 del 2014), la Provincia autonoma di Trento ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 53, 54, 79, 80, 81, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, e, se più favorevoli, agli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.
Il ricorso è analogo a quello proposto dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
La Provincia aggiunge che le norme impugnate, anche nella parte in cui si riferiscono agli enti locali e a quelli strumentali, sono illegittime, in riferimento non solo all’art. 79 dello statuto regionale speciale ma anche alla competenza provinciale in materia di finanza locale, prevista dagli artt. 16, 80 e 81 dello statuto e attuata dall’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992.
5.– Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il 3 marzo 2014 (reg. ric. n. 10 del 2014), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento all’art. 3 Cost., agli artt. 4, comma 1-bis, 51, 54, 63, comma 5, e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), e al principio di leale collaborazione.
La ricorrente richiama le censure svolte con il ricorso n. 32 del 2013, a proposito dell’art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, e rileva che le norme impugnate pongono ulteriori limiti di spesa alla Regione, in violazione del principio dell’accordo stabilito dagli artt. 63, comma 5, e 65 dello statuto regionale speciale, nonché dall’art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, e conforme al principio di leale collaborazione.
Le modalità di partecipazione della Regione alle manovre di finanza pubblica sarebbero già state previste dalla legge n. 220 del 2010, e non potrebbero venire ulteriormente modificate dalla legge statale.
Inoltre, la ricorrente lamenta che, in violazione dell’art. 3 Cost., il riparto del contributo tra le autonomie speciali è stato operato con un criterio differente da quello adottato nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, che si riferisce al Pil del relativo territorio nell’anno 2011.
Nella parte concernente gli enti locali della Regione, le norme impugnate violerebbero la competenza regionale in materia di finanza locale prevista dagli artt. 4, numero 1-bis), 51, e 54 dello statuto, e dall’art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997.
Parimenti violato, con riguardo agli enti locali e a quelli strumentali della Regione, sarebbe l’art. 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, in base al quale le disposizioni del patto di stabilità interno non trovano applicazione nei confronti di tali enti.
6.– Con ricorso notificato il 21 febbraio 2014 e depositato il 28 febbraio 2014 (reg. ric. n. 9 del 2014), la Regione autonoma Sardegna ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 81 e 119 Cost., e agli artt. 3, comma 1, lettera b), 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
La ricorrente ritiene che l’imposizione di un nuovo contributo di finanza pubblica violi l’autonomia finanziaria della Regione, presidiata dagli artt. 7 e 8 dello statuto regionale speciale, e il principio di ragionevolezza espresso dall’art. 3 Cost.
Il rilievo varrebbe, sia se si considera il carattere sempre crescente dei contributi richiesti alle autonomie speciali, sia se si tiene conto della posizione della sola Regione autonoma Sardegna, cui lo Stato continuerebbe a negare l’incremento delle compartecipazioni ai tributi erariali assicurato dall’art. 8 dello statuto.
Sarebbe quindi la somma degli interventi di cui sono stati destinatari la Regione e i suoi enti locali a rendere illegittimo l’ulteriore contributo richiesto dalla norma impugnata. Quanto agli enti locali, ciò sarebbe avvenuto anche in violazione della competenza primaria della Regione in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale (art. 3, comma 1, lettera b, dello statuto).
Gli artt. 7 e 8 dello statuto e l’art. 119 Cost. sarebbero violati anche per il fatto che il contributo, benché limitato agli anni dal 2015 al 2017, fa seguito ad analoghe misure, con l’effetto di assumere, in una valutazione complessiva, carattere permanente, anziché transitorio.
Infine sarebbe violato l’art. 81, primo e terzo comma, Cost., perché lo Stato conseguirebbe l’equilibrio di bilancio e disporrebbe la copertura delle leggi di spesa «solo attraverso un sostanzioso finanziamento ottenuto forzosamente dalle Regioni».
7.– Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il 5 marzo 2014 (reg. ric. n. 17 del 2014), la Regione siciliana ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
La ricorrente ritiene che il contributo posto a carico della Regione costituisca una «dissimulata riserva» a favore dello Stato di quote regionali di compartecipazione ai tributi erariali, in difetto delle condizioni a tal fine imposte allo Stato dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, e in violazione dell’art. 36 dello statuto regionale speciale.
Le norme impugnate inoltre violerebbero il principio dell’accordo nella disciplina dei rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana, desumibile dall’art. 43 dello statuto.
Infine sarebbero lesi gli artt. 81, 97 e 119 Cost., perché le norme impugnate «dispongono invece tutta una serie di obblighi che rendono estremamente difficile per la Regione conformarsi ai principi di recente introdotti in Costituzione in materia di bilancio».
8.– È intervenuto in tutti i giudizi, con memorie di analogo tenore, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e comunque non fondati.
L’Avvocatura generale dello Stato osserva che le autonomie speciali sono tenute al rispetto degli equilibri generali imposti dalla finanza pubblica e che tale vincolo trova ormai un fondamento costituzionale nel nuovo testo dell’art. 119, primo comma, Cost.
In questo contesto sono ammesse riduzioni della disponibilità finanziaria delle Regioni che non ne compromettano l’esercizio delle funzioni.
In particolare, l’art. 1, comma 429, della legge n. 147 del 2013 avrebbe natura transitoria, perché ha per oggetto un contributo circoscritto nel tempo e del tutto autonomo rispetto ad altre misure adottate nei confronti delle autonomie speciali.
Considerato in diritto
1.– Le Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 7 del 2014), Sardegna (reg. ric. n. 9 del 2014), Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 10 del 2014) e Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 15 del 2014), la Regione siciliana (reg. ric. n. 17 del 2014) e le Province autonome di Bolzano (reg. ric. n. 11 del 2014) e di Trento (reg. ric. n. 14 del 2014) hanno promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014).
Le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana e la Provincia autonoma di Trento hanno inoltre promosso, con i medesimi ricorsi, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 427, della legge n. 147 del 2013.
In particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha impugnato l’art. 1, comma 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta), nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione desunto dagli artt. 5 e 120 Cost.
La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 1, comma 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e al principio di leale collaborazione.
La Regione autonoma Trentino-Alto-Adige ha impugnato l’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 4, numero 1), 16, 43, 44, 79, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, agli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e, se più favorevoli, agli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.
La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 53, 54, 79, 80, 81, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, e, se più favorevoli, agli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento all’art. 3 Cost., agli artt. 4, comma 1-bis, 51, 54, 63, comma 5, e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), e al principio di leale collaborazione.
La Regione autonoma Sardegna ha impugnato l’art. 1, comma 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 81 e 119 Cost., e agli artt. 3, comma 1, lettera b), 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
La Regione siciliana ha impugnato l’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
2.– I ricorsi riguardano le medesime disposizioni e pongono problemi analoghi, sicché ne appare opportuna la riunione, riservando a separate decisioni la trattazione delle questioni relative alle altre disposizioni con essi impugnate.
3.– Nelle more del giudizio, le Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno raggiunto con lo Stato accordi in materia di finanza pubblica. Ne è seguita, da parte di queste ricorrenti, per quanto qui di interesse, la rinuncia ai ricorsi e la sua accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
Nonostante abbia raggiunto un analogo accordo, la Regione siciliana non ha rinunciato ai ricorsi.
L’accettazione della rinuncia determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione dei giudizi promossi dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, e dalle Province autonome. In difetto di accettazione, ma anche di un interesse da parte dello Stato a coltivare i giudizi, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (da ultimo, sentenze n. 239 e n. 77 del 2015).
Resta da decidere il ricorso della Regione siciliana, come stabilito in analoga fattispecie (sentenza n. 19 del 2015).
4.– L’art. 1, comma 429, impugnato, prescrive e quantifica un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni, per gli anni 2015, 2016 e 2017, e degli enti locali, per gli anni 2016 e 2017.
Il contributo dovuto dalle Regioni è costituito dal risparmio conseguente alle misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi e di ottimizzazione dell’uso degli immobili, previste dall’art. 1, comma 427, impugnato.
La ricorrente reputa che entrambe le disposizioni censurate violino l’art. 43 dello statuto di autonomia, perché prevedono misure di finanza pubblica senza l’intesa con la Regione.
La Regione siciliana ritiene inoltre violati l’art. 36 dello statuto regionale speciale e l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto le disposizioni impugnate avrebbero operato una «dissimulata riserva» di entrate tributarie a favore dello Stato in difetto dei presupposti a tal fine previsti.
La ricorrente sostiene, infine, che le norme censurate avrebbero leso gli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., perché rendono «estremamente difficile» per la Regione il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico. Lo Stato avrebbe perseguito tali obiettivi a favore del proprio bilancio e «a scapito» di quello regionale.
5.– Nella parte in cui è prospettata la violazione degli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, la questione è inammissibile, per incertezza e oscurità della censura (ex plurimis, sentenze n. 247 e n. 246 del 2009).
La Regione siciliana sostiene che l’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013 comporta una «dissimulata riserva senza osservare la sussistenza dei requisiti di legittimità in particolare del requisito della novità dell’entrata» tributaria, ma non enuncia in maniera adeguata, chiara e intelligibile le ragioni che dovrebbero sostenere tale conclusione. Nessun argomento, tra quelli sviluppati nel ricorso, consente di comprendere come la norma impugnata, che è univocamente diretta a ridurre il livello della spesa regionale, possa avere una qualche attinenza con il diverso istituto (sentenza n. 77 del 2015) della riserva allo Stato del gettito di tributi spettanti, in linea di principio, alla Regione, in quanto riscossi sul suo territorio.
Per le stesse ragioni è inammissibile anche la censura relativa alla violazione del principio costituzionale dell’equilibro di bilancio, desunto dagli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost.
Questo motivo di ricorso è ancora più oscuro del precedente, in quanto sembra presupporre, senza alcun sostegno argomentativo, che i contributi stabiliti dal comma 429 comportino un trasferimento di risorse dalla Regione allo Stato, anziché – come emerge dal loro inquadramento nell’ambito dell’art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) – una riduzione della spesa regionale, che non compromette, ma agevola, l’equilibrio di bilancio, il cui raggiungimento costituisce l’obiettivo della norma impugnata.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo al contributo imposto agli enti locali, come è reso chiaro dal rinvio disposto dall’art. 1, comma 429, impugnato, all’art. 31, commi 2 e 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012).
6.– L’ulteriore questione relativa alla violazione dell’art. 43 dello statuto di autonomia non è fondata.
Questa Corte ha di recente ribadito, proprio con riferimento alla Regione siciliana (sentenze n. 82, n. 77 e n. 46 del 2015), che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 36 del 2004; in seguito, sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004). È vero che rispetto a questi ultimi merita di essere privilegiata la via dell’accordo (sentenza n. 353 del 2004), con la quale si esprime un principio generale, desumibile anche dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione» (sentenze n. 193 e n. 118 del 2012), ma è anche vero che quel principio, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale (sentenze n. 46 del 2015, n. 23 del 2014 e n. 193 del 2012). È da aggiungere che, contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente, si tratta di un principio che non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso. È per questa ragione che l’art. 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009 prevede che le autonomie speciali concorrano al patto di stabilità interno «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti», nel presupposto che tali fonti non abbiano ancora provveduto a disciplinare la materia e non abbiano, allo stato, recepito il principio pattizio nelle forme necessarie a renderlo opponibile al legislatore ordinario. Perciò, benché non valga ad alterare il riparto costituzionale delle competenze (sentenze n. 89 del 2014 e n. 39 del 2013), l’emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo (sentenza n. 23 del 2014), pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali.
Tuttavia questa Corte deve ribadire che il citato art. 27 stabilisce una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), così da configurarsi quale presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti (sentenza n. 241 del 2012). Perciò la deroga a quanto previsto dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 non potrebbe validamente trasformarsi da transitoria eccezione a stabile allontanamento dalle procedure previste da quest’ultimo articolo.
Alla luce dei principi richiamati, che sono applicabili anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, promossa dalla Regione siciliana, in riferimento all’art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, deve essere dichiarata non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinti, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i giudizi promossi dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, promosse, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, all’art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, promosse, in riferimento all’art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015.