CONSULTA ONLINE
SENTENZA N.
40
ANNO 2014
Commenti
alla decisione di
I. Beniamino Caravita ed Ettore
Jorio, La
Corte costituzionale e l'attività della Corte dei conti (una breve nota sulle
sentenze nn. 39 e 40 del 2014), per g.c. di Federalismi.it
II. Manuela Salvago, I nuovi controlli della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale (art. 1, d.l. n. 174 del
2012) nei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale,
per g.c. di Federalismi.it
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Gaetano
SILVESTRI
Presidente
-
Luigi
MAZZELLA
Giudice
-
Sabino
CASSESE
"
-
Giuseppe
TESAURO
"
-
Paolo
Maria
NAPOLITANO
"
-
Giuseppe
FRIGO
"
-
Alessandro
CRISCUOLO
"
-
Paolo
GROSSI
"
-
Giorgio
LATTANZI
"
-
Aldo
CAROSI
"
-
Marta
CARTABIA
"
-
Sergio
MATTARELLA
"
-
Mario
Rosario
MORELLI
"
-
Giancarlo
CORAGGIO
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, comma 1,
12 e 23, commi 2 e 10, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il
triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 1°-6 marzo 2013, depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 ed
iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2013.
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di
Bolzano;
udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice
relatore Aldo Carosi;
udito l’avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stephan Beikircher per la
Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
1.– Il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 26
febbraio 2013, con ricorso notificato a mezzo posta il 1° – 6 marzo 2013 e
depositato in data 7 marzo 2013, ha promosso questione di illegittimità
costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; 23,
commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012,
n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – legge
finanziaria 2013), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2013, Supplemento n. 1.
1.1.– In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna
l’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012
lamentando la violazione dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione.
Espone il ricorrente che l’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012
modifica la legge 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione
con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno
finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate). I
commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, sostituiscono
gli articoli 7-bis e 7-quater, della legge prov. Bolzano n. 9 del
1998 e prevedono l’esenzione triennale dal pagamento della tassa
automobilistica provinciale per i proprietari di veicoli a metano o a gas
metano liquido (GPL), nonché per i proprietari di veicoli con alimentazione
ibrida a idrogeno. Il successivo comma 3 della disposizione censurata, nel
disciplinare i servizi di esazione, introduce, nella stessa legge prov. Bolzano
n. 9 del 1998, l’art. 11-bis (rubricato «Corrispettivi per il servizio
di esazione») secondo il quale l’assessore provinciale alle finanze è
autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione
di cui all’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonché il costo connesso ai
pagamenti eseguiti con moneta elettronica è assunto dalla Provincia.
Il comma 4, che inserisce il comma 5-quater nell’art. 21-bis della
legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 , a sua volta, prevede che agli enti
gestori di strutture residenziali per anziani accreditate e aventi natura
giuridica diversa da quella di azienda pubblica per il servizio alla persona
(APSP), spetta, dal 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a
20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato.
Il comma 5, del citato art. 1, inserisce nell’art. 21-bis della
legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 i commi 13-bis e 13-ter, che
introducono riduzioni a deduzioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive.
Il comma 6 della disposizione che si censura, che sostituisce l’art. 21-quinquiesdecies
della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, infine, fissa l’aliquota dell’imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) per l’anno 2012 al 9,5 per cento e
a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 9 per cento.
Tali disposizioni, secondo il ricorrente, introdurrebbero agevolazioni
fiscali, assunzioni a carico della Provincia del costo per il servizio di
esazione, deduzioni da base imponibile IRAP e riduzioni di aliquota; alcune di
esse (commi 4 e 6) avrebbero anche effetto retroattivo, applicandosi i benefici
dalla stessa previsti per l’anno 2012 e tutte, indistintamente, comporterebbero
minori entrate. Nondimeno, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri,
il minor gettito, non sarebbe stato quantificato, né sarebbero stati indicati i
relativi mezzi di copertura. Per tali motivi l’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente
illegittimo perché in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost. e con i
principi che sovrintendono alla potestà legislativa della Provincia, come
fissata nello statuto speciale.
1.2.– Lo Stato impugna poi l’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n.
22 del 2012 lamentando la violazione degli artt. 117, terzo comma,
e 119 Cost.
Espone il ricorrente che l’art. 2 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012
modifica la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 (Agevolazioni nell’ambito
dell’imposta municipale propria – IMU – e disposizioni sul catasto), inserendo
nell’art. 1, relativo alla «Potestà regolamentare del comune in materia di
imposta municipale propria», al comma 1, dopo la lettera h), la seguente
ulteriore lettera: «i) agevolazione, consistente in una detrazione d’imposta,
per le abitazioni (categoria catastale A) e per le unità immobiliari (categoria
catastale D) che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze nella
misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7 di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell’impresa e il suo
nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale».
Tale disposizione, secondo lo Stato, dovrebbe ritenersi costituzionalmente
illegittima in quanto eccederebbe dalla competenza legislativa riconosciuta
alla Provincia autonoma di Bolzano in base alle disposizioni del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e detterebbe
disposizioni difformi dalla normativa nazionale in materia di «coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario», in violazione, quindi, dell’art. 117, terzo comma,
Cost. Osserva in proposito il ricorrente che la legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di stabilità 2013), all’art. 1, comma 380, detta alcune modifiche
all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per
la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata istituita
l’IMU. In particolare, la lettera a) del richiamato art. 1, comma 380,
prevede la soppressione del comma 11 del citato art. 13 del d.l. n. 201 del
2011, che ha disposto la riserva in favore dello Stato del gettito dell’imposta
derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, consentendo,
peraltro, agli enti locali di incrementare sino a tre punti l’aliquota
standard. La norma che si censura si porrebbe, quindi, in contrasto con tali
disposizioni. Infatti, rileva il ricorrente che l’art. 2, primo comma, della
legge provinciale n. 22 del 2012, nel modificare la precedente legge
provinciale n. 8 del 2012, in materia di agevolazioni nell’ambito dell’imposta
municipale propria (IMU), avrebbe introdotto un’ulteriore agevolazione,
consistente in una detrazione d’imposta, per le abitazioni ricomprese nella
categoria catastale A e per le unità immobiliari comprese nella categoria
catastale D, «che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze [...]
di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell’impresa e il suo
nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». Tale
detrazione, prosegue il ricorrente, che ricalcherebbe la detrazione per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta
prevista dall’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, costituirebbe nella
sostanza un’agevolazione a favore di tutte le unità immobiliari di cui alla
categoria catastale A (in particolare, abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi)
e D (opifici industriali e commerciali), di proprietà di imprese e utilizzati
come abitazione dal titolare dell’impresa e dal suo nucleo familiare.
In proposito, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che, con
riferimento agli immobili compresi nella categoria catastale D, la detrazione
introdotta dalla norma provinciale in esame a favore di questa tipologia di
immobili verrebbe ad incidere sulla quota di gettito del tributo riservata ora
allo Stato.
1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri
impugna, inoltre, l’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n.
22 del 2012, denunciandone la violazione degli artt. 81, quarto comma,
97 e 117, terzo comma, Cost.
Espone in proposito il ricorrente che l’art. 12, comma 2, della legge della
Provincia di Bolzano n. 22 del 2012, modifica la legge provinciale 23 aprile
1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia
Autonoma di Bolzano), inserendo nell’art. 23 (recte: art. 24), prima
dell’ultimo periodo del comma 1, il seguente periodo: «Esso esercita altresì le
funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel
restante territorio nazionale ad altri organi».
Tale disposizione, secondo il ricorrente, deve ritenersi costituzionalmente
illegittima in quanto viola gli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma,
Cost., nonché l’art. 79 dello statuto speciale, approvato con il d.P.R. n. 670
del 1972. Espone in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri che il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), all’art. 148, prevede la disciplina dei
controlli esterni sulla gestione degli enti locali ed all’art. 148-bis
disciplina il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione
finanziaria degli enti locali.
In particolare, l’art. 148 prevede che le sezioni regionali della Corte dei
conti verifichino la legittimità e la regolarità delle questioni nonché il funzionamento
dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e
dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.
L’art. 148-bis, a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali
della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi
degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti
dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia
di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell’indebitamento,
dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
La norma censurata, secondo il ricorrente, disponendo che l’organismo di
valutazione, istituito presso la Direzione generale della Provincia, eserciti
le funzioni di controllo di cui ai richiamati artt. 148 e 148-bis del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, contrasterebbe con la normativa
statale richiamata, nonché con l’art.
79 dello statuto speciale del Trentino Alto-Adige.
Al riguardo, si evidenzia da parte della difesa statale che i controlli
previsti dalla citata norma statutaria sarebbero connessi ai compiti attribuiti
alle Province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire gli obblighi
relativi al patto di stabilità interno, di provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento ai propri enti locali ed enti strumentali, alle
aziende sanitarie, alle università non statali di cui all’art. 17, comma 120,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo),
nonché di vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei
predetti enti. In ogni caso, si prosegue, tali controlli non potrebbero
considerarsi sostitutivi di quelli ordinariamente esercitati dalla Corte dei
conti, considerato, peraltro, che le Province autonome dovranno, in ogni caso,
dare notizia degli esiti dei propri controlli alla competente sezione della
Corte dei conti medesima. A sostegno di quanto sopra esposto, il Presidente del
Consiglio dei ministri rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del
1995, aveva evidenziato che le disposizioni contenute negli statuti
speciali in materia di controlli non precludono che possa essere istituito dal
legislatore un tipo di controllo che abbia ad oggetto l’attività
amministrativa, considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che
debba essere eseguito, non già in rapporto a parametri di stretta legalità, ma
in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi
programmati nelle leggi o nel bilancio, tenuto conto delle procedure e dei
mezzi utilizzati per il loro raggiungimento.
La difesa statale richiama inoltre la sentenza n. 64 del
2005 che, nel sancire l’eliminazione dei controlli di legittimità sugli
atti amministrativi degli enti locali a seguito dell’abrogazione del primo
comma dell’art. 125 e dell’art. 130 Cost., non aveva escluso la persistente
legittimità dell’attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, ed
anche la sentenza
n. 267 de1 2006, che aveva sancito che il controllo sulla gestione
costituisce un controllo successivo ed esterno all’Amministrazione.
Espone il ricorrente che l’estensione di tale controllo a tutte le
amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, è il frutto
di una scelta del legislatore che ha inteso superare la dimensione un tempo
"statale” della finanza pubblica riflessa dall’art. 100 Cost. ed ha
riconosciuto alla Corte dei conti, nell’ambito del disegno tracciato dagli
artt. 97, primo comma, 28, 81 e 119 Cost., il ruolo di organo posto al servizio
dello "Stato – comunità”, quale garante imparziale dell’equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle
risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e
dell’economicità. Tale impostazione avrebbe peraltro assunto maggior rilievo a seguito
dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, tra
cui, in particolare, l’obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un
determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. In tale contesto,
essenzialmente volto a salvaguardare l’equilibrio complessivo della finanza
pubblica, si inserirebbe, secondo il ricorrente, il controllo affidato alle
sezioni regionali della Corte dei conti, il cui compito è di verificare, nel
rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di
principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana
gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli
interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli
enti controllati.
Pertanto, conclude il patrocinio dello Stato, l’articolo 12, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi
costituzionalmente illegittimo in quanto eccederebbe dalle competenze
statutarie di cui agli artt.
8, 9 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché dalla competenza legislativa
concorrente in materia di «coordinamento di finanza pubblica», prevista per le
Regioni ordinarie dall’art.
117, terzo comma, Cost., ed estesa, in forza dell’art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione), alla Provincia autonoma di Bolzano
quale forma di autonomia più ampia, cui la Provincia, pur nel rispetto della
sua autonomia, non può derogare. Rammenta in proposito il Presidente del
Consiglio dei ministri che, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale,
il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza
pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi
comunitari, che grava sulle Regioni e Province ad autonomia ordinaria in base
all’art. 119 Cost.,
si impone anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.
1.4.– Lo Stato impugna infine l’art. 23, commi 2 e 10, della legge prov.
Bolzano n. 22 del 2012 denunciandone la violazione dell’art. 81, quarto comma,
Cost.
Tale norma modifica la legge provinciale 2 dicembre 1985, n.16 (Disciplina
dei servizi di trasporto pubblico di persone).
In particolare, il comma 2 dell’articolo censurato, prevede che l’assessore
provinciale, competente in materia di trasporto di passeggeri su strada e
rotaia, «[...] è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti
l’istituzione dei servizi di trasporto dell’impresa incaricata, un importo fino
ad un massimo del 70 per cento sul costo del servizio».
Il successivo comma 10 dell’art. 23 aggiunge un comma all’art. 16 della
legge prov. Bolzano n. 16 del 1985, che disciplina le modalità di erogazione
dei contributi.
Osserva il ricorrente che le predette disposizioni provinciali non
prevedrebbero alcun limite al costo del servizio e conseguentemente non
fornirebbero contezza dell’importo che l’assessore provinciale potrà
corrispondere. Tali norme sarebbero pertanto suscettibili di comportare
maggiori oneri non quantificati, per i quali non è indicata alcuna copertura
finanziaria.
Per tali motivi, secondo il ricorrente, l’art. 23, commi 2 e 10, della
legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi
costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con l’art. 81, quarto comma,
Cost. e con i principi che sovrintendono alla potestà legislativa della
Provincia, come fissata nello statuto speciale.
2.– Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano.
2.1.– La resistente, in ordine all’impugnazione dell’art. 2, comma 1, della
legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, con il quale è stata inserita, dopo la
lettera h) del comma 1 dell’art. 1 della legge provinciale 18 aprile
2012, n. 8 (Agevolazioni nell’ambito dell’imposta municipale propria – IMU – e
disposizioni sul catasto), la lettera i), eccepisce la cessata materia
del contendere.
2.2.– Sulla asserita illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 per violazione dell’art.
81, quarto comma, Cost., la Provincia autonoma osserva che i commi 1 e 2
dell’art. 1 di detta legge avrebbe semplicemente reso uniformi le disposizioni
contenute nella legge provinciale n. 9 del 1998, laddove in taluni casi veniva
utilizzata la parola «veicolo» e in altri la parola «autoveicolo». La nuova
formulazione di tali disposizioni costituirebbe, dunque, una modifica meramente
formale, volta al mero miglioramento lessicale del testo. Inoltre, dal punto di
vista finanziario, prosegue la resistente, la modifica introdotta non
svolgerebbe alcun effetto, in quanto i motoveicoli, categoria inclusa nei
veicoli assieme agli autoveicoli, non sono possibili destinatari delle
agevolazioni, per la semplice ragione che non risultano ancora in circolazione
motoveicoli a metano, GPL, ibridi e tantomeno ad idrogeno.
2.3.– Quanto all’art. 1, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012,
la Provincia autonoma evidenzia che si tratterebbe di una minore entrata di
circa 600.000 euro annui, della quale sarebbe stato tenuto conto nel bilancio
per l’anno finanziario 2013 approvato con la legge della Provincia autonoma di
Bolzano 20 dicembre 2012, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2013 e bilancio triennale
2013-2015), dove all’unità previsionale di base n. 112 è previsto un aumento di
gettito pari a 5,5 milioni di euro rispetto all’anno finanziario 2012 e quindi
tale minore entrata troverebbe copertura nel maggior gettito previsto.
2.4.– Con riguardo al comma 4 dell’impugnato art. 1 della legge prov.
Bolzano n. 22 del 2012, la resistente rammenta che eventuali esenzioni o
riduzioni dell’aliquota speciale dell’IRAP da parte delle Province autonome
sono consentite dalla modifica dell’art. 73 dello statuto d’autonomia,
intervenuta a far data dal 1° gennaio 2010 (sentenza n. 357 del
2010) e, comunque, precisa la Provincia autonoma di Bolzano, di tale minore
entrata sarebbe stato debitamente tenuto conto nella legge di bilancio (è
richiamata la relazione accompagnatoria al disegno di legge provinciale laddove
la minore entrata è stata stimata in circa euro 1.100.000,00 a carico del
bilancio 2013, ed è stata altresì indicata la copertura della minore entrata,
individuandola nella minore spesa per contributi alle strutture in questione).
2.5.– Con riguardo al comma 5 dell’impugnato art. 1 della legge prov.
Bolzano n. 22 del 2012, si evidenzia che esso non introdurrebbe agevolazioni
per soggetti già contribuenti sul territorio provinciale.
Quindi, secondo la resistente, tale disposizione non potrebbe produrre
perdite di gettito rispetto agli esercizi precedenti ma, verosimilmente, un
maggior gettito dovuto all’insediamento di nuove spese nel territorio
provinciale. Parimenti, secondo la Provincia autonoma, anche per i «buoni per
la conciliazione famiglia e lavoro», erogabili da parte del datore di lavoro ai
propri dipendenti, la relazione al disegno di legge relativo alla finanziaria
ha previsto che la modifica introdotta non produca effetti stimabili sul
bilancio 2013.
2.6.– Infine, con riferimento al comma 6 dell’art. 1 della legge
prov. Bolzano n. 22 del 2012, evidenzia la resistente che la riduzione di gettito
derivante dalla fissazione dell’aliquota al 9 per cento è stimata in euro
400.000,00 circa. Tale importo, si prosegue, sarebbe ampiamente compensato
dall’aumento di gettito del tributo in questione, registrato già nel corso del
2012 e ritenuto costante per il 2013; quindi, secondo la Provincia autonoma di
Bolzano, le predette disposizioni troverebbero comunque la loro copertura nella
previsione delle maggiori entrate, giusta la legge di bilancio approvata con
legge provinciale n. 23 del 2012
2.7.– Con riguardo all’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 12
della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la Provincia espone che l’art. 11-bis
(rubricato «Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di
Bolzano») del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) così come
inserito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, prevede
espressamente che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle
forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione». Anche il d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce all’art. 1, comma 2,
che le disposizioni del medesimo testo unico non si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano se
incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme
di attuazione.
Sulla base di questa premessa, secondo la Provincia autonoma, si dovrebbe
escludere in linea principio che le nuove disposizioni si applichino
direttamente in Provincia di Bolzano e che comunque spetti alla Provincia
autonoma di Bolzano adeguare le proprie disposizioni a tali novità legislative.
Con l’art. 12, comma 3, della legge n. 22 del 2012 la Provincia autonoma di
Bolzano avrebbe quindi dato unicamente attuazione alle novità derivanti dal
predetto decreto-legge affidando all’organismo di valutazione, istituito presso
la Direzione generale della Provincia, le funzioni di controllo attribuite nel
restante territorio nazionale ad altri organi.
Nel caso di specie, trattasi, da un lato, di un controllo esterno sugli
enti locali da parte della Corte dei conti (art. 148, comma 1) e del Ministero
dell’economia e delle finanze (art. 148, comma 2) con eventuale irrogazione di
una sanzione pecuniaria (art. 148, comma 4) e, dall’altro lato, del
rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria
degli enti locali (art. 148-bis) con esame dei bilanci preventivi e dei
rendiconti consuntivi degli enti locali con obbligo di trasmissione dei
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri
di bilancio alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (art.
148-bis, comma 3).
Si tratterebbe quindi, secondo la resistente, di una peculiare procedura di
controllo ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di
bilancio di ciascun ente locale.
In proposito, la Provincia autonoma di Bolzano espone che essa è dotata,
tra l’altro, di autonomia finanziaria ai sensi delle disposizioni comprese nel
Titolo VI dello statuto speciale e che, nel quadro delle regole relative a tale
autonomia, l’art. 79 regola in modo esaustivo i modi in cui la Provincia
concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e gli artt. 80 e
81 attribuiscono alla Provincia competenza legislativa concorrente in materia
di finanza locale. A sua volta, si prosegue, il Titolo VII dello statuto
speciale disciplina i rapporti fra Stato, Regione e Provincia. Ne deriverebbe,
secondo tale prospettazione, che la materia dei controlli statali sugli enti
locali dovrebbe ritenersi rientrare in tale Titolo, e che quindi l’integrazione
e l’attuazione delle norme statutarie potrà essere compiuta solo dalle norme di
attuazione adottate ai sensi dell’art. 107 dello statuto. Per quel che riguarda
i controlli della Corte dei conti, la Provincia autonoma richiama in
particolare il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di
controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad
esse addetto), modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte
dei conti). Inoltre, la Provincia autonoma evidenzia che i controlli che gli
organi statali possono svolgere sulla Provincia autonoma di Bolzano (e sugli
enti locali in essa compresi) sono regolati dalle norme di attuazione, in
particolare dal d.P.R. n. 305 del 1988: infatti, l’art. 2, comma 1, di tale
decreto dispone che «il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio
della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati
dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento»; l’art.
6 stabilisce che «per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio
della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per lo
svolgimento dell’attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di
Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l’esercizio delle
funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per
quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che
disciplinano l’ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei
conti».
In base al comma 2, «Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a
Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo
sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province
autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati», ed il comma 3 dispone
che «il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero
statali, in quanto applicabili».
Il comma 3-bis stabilisce poi che, «In attuazione e per le finalità
di cui all’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla
Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali
all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti
locali e agli altri enti e organismi individuati dall’articolo 79, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei
controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».
In base al comma 3-ter, «La Regione e le Province possono richiedere
ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini
della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per
conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi
individuati dall’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».
L’art. 10 del d.P.R. n. 305 del 1988, infine, disciplina il giudizio di
parificazione del rendiconto generale della Regione e di quello delle Province
di Trento e di Bolzano, ad opera delle Sezioni riunite nella Regione
Trentino-Alto Adige.
Da tutto quanto sopra esposto si dovrebbe dedurre, secondo la Provincia
autonoma, che le norme di attuazione ammettono un solo controllo statale in
relazione alla Provincia autonoma di Bolzano, costituito dal controllo sulla
gestione in senso stretto, dato che l’art. 6, comma 3, del medesimo d.P.R. n.
305 del 1988 precisa che: «il controllo sulla gestione concerne il
perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma
regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili», ed il comma l
rinvia alle leggi statali per lo svolgimento di tale controllo e non per
l’individuazione di ulteriori controlli.
Inoltre, prosegue la resistente, dall’art. 6 risulta anche che il controllo
sulla finanza degli enti locali è affidato alla Provincia dall’art. 79, comma
3, ultimo periodo, dello statuto e dalle stesse norme di attuazione, e che
ulteriori controlli sulla «regolare gestione finanziaria», con funzione
collaborativa, possono essere richiesti dalle Province, ma – si obietta – certo
non imposti dallo Stato.
Il d.P.R. n. 305 del 1988, secondo la resistente, detterebbe in sostanza
una disciplina completa dei controlli della Corte dei conti nella Provincia
autonoma di Bolzano, tenendo conto della particolare autonomia finanziaria
configurata dall’art. 79 dello statuto speciale e dalla struttura della
relazioni tra lo Stato e la Provincia.
L’integrazione di tale disciplina non potrebbe avvenire pertanto che con
ulteriori norme di attuazione, emanate con l’apposita procedura in commissione
paritetica, e non unilateralmente, ad opera del legislatore statale.
In merito, secondo la Provincia autonoma, anche la sentenza della
Corte costituzionale n. 267 del 2006, invocata dalla difesa dello Stato,
avrebbe in realtà confermato che la disciplina dei controlli statali sulle
Regioni a statuto speciale è riservata alle norme di attuazione.
Tanto sarebbe poi stato ulteriormente ribadito, si prosegue, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio
di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), il cui
art. 20 stabilisce che «1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo
sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 [Regioni] e 13, ai
fini del coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio dei bilanci di
cui all’articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal
presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione. 2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del
controllo di cui al comma 1». Tale disposizione confermerebbe quindi, secondo
la Provincia autonoma, che l’unico controllo possibile sulle Regioni è quello
di gestione e che, per le Regioni a statuto speciale, la materia spetta alle
norme di attuazione.
Espone inoltre la resistente che la Provincia autonoma di Bolzano ha
ritenuto comunque opportuno adeguarsi ai principi ricavabili dalle disposizioni
di cui agli artt. 148 e 148-bis senza attendere l’emanazione di nuove
norme di attuazione, ma ovviamente assegnando ad un proprio organo indipendente
il controllo sugli enti locali.
In proposito, secondo la Provincia autonoma, se si interpretassero
diversamente le due predette norme, esse dovrebbero ritenersi
costituzionalmente illegittime, in quanto introdurrebbero un controllo di
regolarità finanziaria diverso da quello di gestione in senso stretto previsto
dalle norme di attuazione, facendo derivare dal nuovo controllo obblighi di
regolarizzazione e sanzioni. Tale controllo non avrebbe affatto carattere
collaborativo e non sarebbe finalizzato a portare determinate situazioni nella
consapevolezza della Provincia autonoma di Bolzano, affinché questa istituisca
i rimedi che autonomamente individua, ma sarebbe un controllo dal cui esercizio
deriverebbero effetti giuridici vincolanti e, in ipotesi di non attuazione
delle correzioni così divenute obbligatorie, specifiche misure sanzionatorie. Sarebbe,
quindi, un controllo dal quale deriverebbe una precisa limitazione giuridica
dell’autonomia costituzionale garantita alla Provincia, mentre proprio la Corte
costituzionale ha più volte riconosciuto che i rapporti finanziari tra Stato e
Regioni a statuto speciale sono dominati dal principio dell’accordo, che
mancherebbe del tutto nel caso specifico.
Osserva ulteriormente la Provincia autonoma di Bolzano che l’art. 148 sopra
menzionato introduce anche la possibilità di verifiche sulla regolarità della gestione
amministrativo-contabile degli enti locali, da parte del competente Ministero
anche attraverso le rilevazioni tramite il SIOPE.
Il SIOPE è il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, un
sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai
tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche; esso nasce dalla
collaborazione tra la Ragioneria generale dello Stato, la Banca d’Italia e
l’ISTAT, in attuazione dall’articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2003), ed è disciplinato dall’art. 14, commi da 6 ad 11, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
Dunque, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, l’art. 148 del d.lgs. n. 267
del 2000 renderebbe applicabili anche nei confronti degli enti locali siti
nella Provincia autonoma di Bolzano verifiche ministeriali «sulla regolarità
della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 14, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Invece, evidenzia la
resistente, l’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009,
richiamato dalla nuova disposizione, prevede «verifiche sulla regolarità della
gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e pertanto si
dovrebbe convenire che anche sotto tale angolo visuale tale disposizione non
potrebbe obbligare direttamente la Provincia autonoma di Bolzano.
In conclusione, secondo la resistente, le disposizioni di cui agli articoli
148 e 148-bis, nella parte in cui attribuiscono ai Servizi ispettivi di
finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni regionali
della Corte dei conti, in relazione agli enti locali provinciali, poteri di
controllo al di là di quanto consentito dallo statuto e dalle norme di
attuazione sarebbero in ogni caso illegittimi, qualora fossero intesi nel senso
che tali poteri spetterebbero unicamente a tali organi ed alla Provincia
autonoma di Bolzano fosse preclusa la disciplina di questi ulteriori poteri di
controllo ed ispettivi.
La Provincia autonoma di Bolzano rammenta, inoltre, che l’art. 79, comma 3,
dello statuto d’autonomia dispone che, «Fermi restando gli obiettivi
complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi
relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali [...]», aggiungendo che «Non si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante
territorio nazionale» e che «Le province vigilano sul raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed
esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia
degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». In attuazione di
tali norme, l’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 stabilisce
che «sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla
Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali
all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali
e agli altri enti e organismi individuati dall’articolo 79, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei
controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».
Secondo la Provincia autonoma di Bolzano sarebbe dunque chiaro che, in base
allo statuto e alle norme di attuazione, spetterebbe alla Provincia la
vigilanza finanziaria sugli enti locali siti nella Provincia di Bolzano e
quindi legittimamente il legislatore provinciale avrebbe affidato i relativi
compiti all’Organismo di valutazione.
Sottolinea inoltre la resistente che tale potere di vigilanza si collega
alla generale competenza provinciale in materia di «finanza locale» (art. 80
dello Statuto) e al fatto che è la Provincia che fornisce ai Comuni «idonei
mezzi finanziari» (art. 81 dello statuto). In base all’art. 17 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), «le
attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di finanza locale
esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato […] sono
esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano»;
inoltre, «le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un
equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti
all’assunzione di personale, le modalità di ricorso all’indebitamento, nonché
le procedure per l’attività contrattuale».
La Provincia autonoma evidenzia altresì che il controllo di cui agli artt.
148 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, non ha carattere meramente
collaborativo, dato che «In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli
strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del
presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis
dell’articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la
condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo
di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione
della violazione» (art. 148, comma 4) e che «Tali provvedimenti sono trasmessi
alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla
trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali
di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa
per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della
relativa sostenibilità finanziaria» (art. 148-bis, comma 3).
Al contrario, secondo la Provincia autonoma, l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del
1992 escluderebbe che, «Nelle materie di competenza propria della regione o
delle province autonome» la legge statale possa attribuire «agli organi statali
funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia
amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da
quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di
attuazione».
In definitiva, secondo la Provincia autonoma di Bolzano l’applicazione diretta
agli enti locali della Provincia di Bolzano delle precitate disposizioni
sarebbe in ogni caso illegittima, sia in quanto non si tratta di controlli
collaborativi, ma di controlli che esprimono un potere statale di supremazia
sugli enti locali, non previsti né ammessi dallo statuto e dalle norme di
attuazione, sia in quanto, in precisa e palese contraddizione con lo statuto e
le norme di attuazione, istituiscono un potere di controllo sugli enti locali
parallelo e concorrente rispetto a quello che è espressamente attribuito alla
Provincia autonoma di Bolzano. E sarebbe quindi per tali motivi, ovvero per
evitare qualsiasi duplicazione di controlli, che la Provincia autonoma di
Bolzano ha attribuito, in attuazione della potestà legislativa primaria della
Provincia in materia di «organizzazione interna», che comprende la potestà di
regolare il bilancio provinciale e le verifiche contabili, le funzioni predette
al proprio organismo indipendente di valutazione.
2.8.– Con riguardo infine alla censura dei commi 2 e 10 dell’art. 23 della
legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 per asserita mancata copertura finanziaria,
la Provincia autonoma osserva che la disposizione impugnata avrebbe in realtà
introdotto un limite preciso alle eventuali spese per i servizi autorizzati,
cioè un limite massimo di corrispettivo non esistente nella disciplina
previgente, ed esso quindi rispetterebbe pertanto pienamente l’art. 81, quarto
comma, Cost. Evidenzia in proposito che l’importo massimo del 70 per cento
viene valutato sulla base di un preventivo presentato dai richiedenti
l’istituzione dei servizi o dell’impresa di trasporto incaricata. La spesa
riconosciuta ammissibile è individuata sulla base del percorso chilometrico e
di un dettagliato preventivo di spesa; inoltre la copertura finanziaria degli
eventuali contributi da riconoscere è indicata dalla disponibilità del capitolo
n. 12100.20 del piano di gestione del bilancio provinciale approvato con legge
provinciale n. 23 del 2012. Quindi, qualora si dovesse raggiungere per i servizi
autorizzati il limite massimo ivi previsto l’assessore provinciale non potrebbe
più autorizzare nuovi servizi, in quanto non coperti.
Comunque sia, prosegue la resistente, in ottemperanza all’art. 2 della
legge prov. Bolzano n. 17 del 1993, la Provincia dovrà provvedere a definire i
criteri per l’attribuzione dei contributi di cui sopra. In ogni caso, la
resistente evidenzia che si tratta di un contributo senza imposizioni di
obblighi di servizio e senza obblighi per l’amministrazione di concederlo, rientrante
quindi nell’ampia discrezionalità amministrativa.
Simile argomento, secondo la Provincia autonoma, dovrebbe valere anche per
il comma 2 dell’art. 13 della legge prov. Bolzano n. 16 del 1985, aggiunto dal
comma 10 dell’art. 23 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012. La norma ha
introdotto un limite nel conteggio dei chilometri di trasferimento ai fini del
calcolo del contributo d’esercizio. Secondo la Provincia autonoma, a tanto si
sarebbe addivenuti – in un’ottica di risparmio per l’amministrazione pubblica –
provvedendo quindi a limitare al 12 per cento (servizio extraurbano) ed al 6
per cento (servizio urbano) gli effettivi chilometri di servizio percorsi da
conteggiarsi per il calcolo del contributo ordinario di esercizio. Si
tratterebbe, quindi, di un contributo per obblighi di servizio pubblico la cui
copertura finanziaria sarebbe comunque data dalla disponibilità del capitolo n.
12100.05 del piano di gestione del bilancio provinciale.
Al riguardo, la Provincia autonoma evidenzia che sino ad oggi, sulla base
dell’art. 17 della legge provinciale n. 16 del 1985, anche i chilometri di
trasferimento (ove i mezzi adibiti viaggiavano senza passeggeri) erano
rimborsati al 100 per cento.
Conclude, quindi, la Provincia autonoma osservando che la dichiarazione di
illegittimità costituzionale per asserita mancata copertura finanziaria delle
due norme censurate comporterebbe proprio l’effetto contrario a quello voluto
dal legislatore provinciale, e cioè un aumento di spesa.
3.– Successivamente lo Stato, con atto del
6 giugno 2013, depositato in data 3 settembre 2013, ha
rinunciato all’impugnazione dell’art. 2, comma 1, della legge prov. n. 22 del
2012, in quanto tale norma è stata abrogata dall’art. 5 della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge
provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro
di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali). La Provincia
autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia con delibera del 21 giugno 2013,
depositata in data 24 luglio 2013.
4.– Con la legge della Provincia
autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale
20 dicembre 2012, n. 22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3), sono
stati inseriti i commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e
5-ter, 6-bis e comma 2-bis – tutti contenenti disposizioni
per la copertura delle spese ivi previste – all’art. 1 della legge prov.
Bolzano n. 22 del 2012, nonché il comma 2-bis all’art. 23 della medesima
legge provinciale.
In relazione a tali sopravvenienze, lo Stato, con atto del 27
novembre 2013, depositato in data 10 dicembre 2013, ha rinunciato anche all’impugnazione degli artt. 1, commi
da 1 a 6, e 23, comma 2. La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato tale
ulteriore rinuncia con delibera del 9 dicembre 2013, depositata in data
23 dicembre 2013.
5.– Con memoria depositata in data 24 dicembre 2013, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha confermato la rinuncia a tutte le
questioni, tranne quella relativa all’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22
del 2012, in relazione alla quale ha svolto ulteriori considerazioni. In tale
memoria il ricorrente si richiama inoltre a quanto affermato di recente dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del
2013.
6.– Nella memoria depositata in vista dell’udienza
pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano ha rammentato ulteriormente che
spetterebbe alla medesima disciplinare i controlli sugli enti locali in quanto
la materia della «finanza locale» sarebbe devoluta alla competenza concorrente
della Provincia ai sensi dell’art. 80 dello statuto, come anche confermato
dall’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992.
Considerato in diritto
1.– Con il
ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
2, comma 1; 12; 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge
finanziaria 2013), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 97, 117, terzo
comma, della Costituzione, nonché agli artt. 8, 9 e 79 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige).
1.1.–
L’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 – che aveva
previsto il riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposta
municipale unica (IMU) per gli immobili ricadenti nella categoria catastale D,
non previste dalla disciplina statale – è stato abrogato dall’art. 5 della
legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della
legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di
maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali). Per
l’effetto il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di
rinuncia alla relativa impugnazione, seguita da accettazione da parte della
Provincia.
1.2.– Con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17
settembre 2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n.
22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3), sono stati inseriti i commi
2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 5-ter, 6-bis
e comma 2-bis – tutti contenenti disposizioni per la copertura delle
spese ivi previste – all’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012,
nonché il comma 2-bis all’art. 23 della medesima legge provinciale.
In
relazione a tali sopravvenienze, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
rinunciato all’impugnazione anche degli artt. 1, commi da 1 a 6, e 23, comma 2.
La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato tale ulteriore rinuncia.
1.3.– Con
la memoria depositata il 24 dicembre 2013 il ricorrente ha confermato la
rinuncia a tutte le questioni, tranne che a quella relativa all’art. 12, in
relazione alla quale ha svolto ulteriori considerazioni.
Inoltre, il
Presidente del Consiglio dei ministri non ha menzionato tra le norme per le
quali manifestava la volontà di rinunciare il comma 10 dell’art. 23, sicché
residua la relativa questione.
1.4.–
L’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge della Provincia
autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura
dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), sostituendo l’art. 3 ed
inserendo nell’art. 24, comma 1, prima dell’ultimo periodo, il seguente: «Esso
esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche,
attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi». In tal modo i
controlli previsti negli artt. 148 e 148-bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali) – cosiddetto testo unico enti locali (TUEL) – sono stati attribuiti
all’«Organismo di valutazione per l’effettuazione dei controlli», istituito
presso la Direzione generale della Provincia.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri osserva che l’art. 148 del TUEL prevede
che siano le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a verificare
la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei
controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio
di bilancio di ciascun ente locale. Ricorda inoltre che il successivo art. 148-bis,
a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali della Corte dei conti esaminino
i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti locali per la
verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità
interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
dall’art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell’indebitamento e
dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
Secondo il
ricorrente, la Provincia autonoma di Bolzano, attribuendo tali controlli al
proprio «Organismo di valutazione per l’effettuazione dei controlli», avrebbe
sottratto le suddette competenze alla Corte dei conti, in violazione degli
artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 8, 9 e
79, dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Il legislatore
provinciale avrebbe esorbitato dalla competenza legislativa concorrente in
materia di «coordinamento di finanza pubblica» – prevista per le Regioni
ordinarie dall’art. 117, terzo comma, Cost. ed estesa ai sensi dell’art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione) – spettante alla Provincia autonoma di
Bolzano quale forma di autonomia più ampia. Nella memoria depositata in data 24
dicembre 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri si richiama inoltre a
quanto affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del
2013.
1.5.–
L’art. 23, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge
della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16 (Disciplina dei
servizi di trasporto pubblico di persone), aggiungendo, dopo il comma 1
dell’art. 16, il seguente comma: «2. Il contributo per i chilometri di
trasferimento viene erogato nella stessa misura del costo standard di cui
all’articolo 17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano
prevalentemente servizio extraurbano il contributo per i chilometri di
trasferimento non potrà superare il 12 per cento degli effettivi chilometri di
servizio percorsi, mentre per imprese di trasporto pubblico che effettuano
prevalentemente servizio urbano lo stesso contributo non potrà superare il 6
per cento. Con delibera della Giunta provinciale possono essere fissate
modalità e pure condizioni per scostamenti dalle sopra citate percentuali».
Nel
ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri, riferendosi sia al comma 2
che al comma 10 dell’art. 23, lamenta che le citate disposizioni provinciali
non prevedrebbero alcun limite al costo del servizio, con la conseguenza che
sarebbero suscettibili di comportare maggiori oneri, senza quantificazione ed
indicazione di alcuna copertura finanziaria.
2 – In via
preliminare deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione agli
artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1 e 23, comma 2, della legge prov.
Bolzano n. 22 del 2012, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
3.– La questione
dell’art. 23, comma 10, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma,
Cost. è inammissibile.
Il
ricorrente, infatti, non motiva l’eccepita illegittimità costituzionale.
4.– Con
riguardo all’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, occorre
precisare che, conformemente alla relazione del Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, cui rinvia la delibera ad impugnare, le
censure sono argomentate solo nei confronti del comma 2. Poiché la delibera ad
impugnare, stante la natura politica del ricorso (sentenza n. 278 del
2010), delimita l’oggetto del giudizio e determina in modo inderogabile
l’ambito in cui l’Avvocatura dello Stato è chiamata ad esercitare la relativa
difesa tecnica (ex plurimis, sentenza n. 149 del
2012), deve ritenersi che in concreto l’oggetto del sindacato di
legittimità costituzionale sia circoscritto al citato comma 2.
Tale
disposizione stabilisce che l’organismo di valutazione previsto dall’art. 24
della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, e successive modifiche, «esercita
altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite
nel restante territorio nazionale ad altri organi».
4.1.– Ciò
premesso, le questioni sollevate nei confronti dell’art. 12, comma 2, della
legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 in riferimento agli artt. 81, quarto comma,
e 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del «coordinamento della
finanza pubblica», ed agli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale sono fondate.
L’art. 148,
comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 definisce espressamente il sindacato sui
bilanci degli enti locali come controllo finanziario di legittimità e
regolarità, mentre l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 recita «1.
Le sezioni regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i
rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto
degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza
del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto
comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza
di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista
dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano
altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle
partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di
servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.
3. Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte
delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di
squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della
violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione
finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di
stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro
sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di
accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla
trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali
di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa
per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della
relativa sostenibilità finanziaria».
Dal
combinato dell’art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 e
delle richiamate disposizioni del TUEL emerge che la norma impugnata
trasferisce – per quel che riguarda gli enti locali del territorio provinciale
– le competenze assegnate dal TUEL alla Corte dei conti ad un proprio organismo
di valutazione, modificando ratione loci una funzione di controllo
assegnata dalla legge statale alla magistratura contabile. In tal modo la
Provincia ritiene di avere esercitato una propria competenza sulla base degli
artt. 79, 80 e 81 dello statuto speciale.
4.2.–
Questa Corte ha già precisato che la competenza delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti
locali del proprio territorio non pone in discussione la finalità di uno
strumento, quale il controllo affidato alla Corte dei conti, «in veste di
organo terzo (sentenza
n. 64 del 2005) a servizio dello "Stato-comunità” (sentenze n. 29 del 1995 e
n. 470 del 1997),
[garante del rispetto] dell’equilibrio unitario della finanza pubblica
complessiva. Del resto, la necessità di coordinamento della finanza pubblica
[…] riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non
potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica
allargata”, come già affermato da questa Corte (in particolare, sentenza n. 425 del
2004)» (sentenza
n. 267 del 2006).
La
coesistenza di competenze parallele della Corte dei conti e degli enti
territoriali ad autonomia speciale non comporta affatto – come di seguito
meglio precisato – che i controlli così intestati siano coincidenti e
sovrapponibili e neppure che la Provincia autonoma sia titolare di una potestà
legislativa in grado di concentrarle nella propria sfera di attribuzione.
Innanzitutto,
le due tipologie di sindacato attribuite alla Corte dei conti ed alla Provincia
autonoma di Bolzano sono ispirate a ragioni e modalità di esercizio diverse,
anche con riguardo agli interessi in concreto tutelati; che nel primo caso
riguardano la finanza statale nel suo complesso, nel secondo quella
provinciale.
4.3.– La
diversità finalistica e morfologica tra i controlli in materia finanziaria, di
cui possono essere intestatarie le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, e quelli spettanti alla Corte dei conti rende
opportuno un richiamo circa i vigenti rapporti tra la disciplina del patto di
stabilità esterno e quello interno, e – più in generale – tra i vincoli
finanziari concordati dall’Italia in ambito comunitario ed i criteri attraverso
cui lo Stato ripartisce la portata delle restrizioni tra gli enti del settore
pubblico allargato, in primis quelli territoriali. Infatti, è proprio
con riguardo alle complesse relazioni finanziarie nascenti da tali obblighi che
si pongono in regime di strumentalità le disposizioni contenute nell’art. 148,
comma 1, e nell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, come
rispettivamente modificato ed introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e),
del d.l. n. 174 del 2012.
Il patto di
stabilità esterno e, più in generale, i vincoli di finanza pubblica obbligano
l’Italia nei confronti dell’Unione europea ad adottare politiche di
contenimento della spesa, il cui rispetto viene verificato in relazione al
bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche (sentenze n. 138 del 2013,
n. 425 e n. 36 del 2004).
Al fine di assicurare il rispetto di detti obblighi comunitari, è necessario
predisporre controlli sui bilanci preventivi e successivi delle amministrazioni
interessate al consolidamento, operazione indispensabile per verificare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli.
Questi ultimi, in quanto derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli
altri accordi stipulati in materia, sono direttamente riconducibili, oltre che
al «coordinamento della finanza pubblica» invocato dal ricorrente, anche ai
parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., che vi sono
inscindibilmente collegati, poiché nel caso specifico il coordinamento adempie
principalmente alla finalità di predisporre strumenti efficaci di sindacato sul
rispetto del vincolo gravante sul complesso dei conti pubblici, dalla cui
sommatoria dipendono i risultati suscettibili di comparazione per verificare il
conseguimento degli obiettivi programmati.
Detti
obblighi hanno origine – come già sottolineato da questa Corte (sentenza n. 36 del
2004) – nel momento in cui il patto di stabilità ha assunto cogenza anche
nei confronti delle amministrazioni pubbliche che partecipano al bilancio
nazionale consolidato. Quest’ultimo deve corrispondere ai canoni stabiliti
dalla stessa Unione europea mentre le sue componenti aggregate, costituite dai
bilanci degli enti del settore allargato, sono soggette alla disciplina statale
che ne coordina il concorso al raggiungimento dell’obiettivo stabilito in sede
comunitaria.
I controlli delle sezioni regionali della
Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi
trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente
caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del
2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette,
suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di
riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento
dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.
Dunque,
tale tipo di sindacato, che la norma impugnata vorrebbe concentrare nella sfera
di attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano, è esercitato
nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel
suo complesso e non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da
un ente ad autonomia speciale.
Per la sua
intrinseca finalità questo tipo di verifica non può essere affidato ad un
singolo ente autonomo territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne
potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità,
l’imparzialità e l’indipendenza con riguardo agli interessi generali della
finanza pubblica coinvolti. Questi ultimi trascendono l’ambito territoriale
provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto dialettico con gli
interessi della Provincia autonoma sotto il profilo del concreto riscontro
delle modalità con cui i singoli enti del territorio provinciale rispettano i
limiti di contenimento della spesa.
4.4.– Al
riguardo, non è fondata l’eccezione della Provincia autonoma, secondo cui la
materia sarebbe dominata – per quel che concerne le autonomie speciali – dal
principio dell’accordo, che nel caso di specie mancherebbe completamente. È
vero, invece, che la disciplina statale, debitamente integrata da specifici
accordi con le autonomie speciali, costituisce parametro normativo per la nuova
tipologia di controlli nei confronti degli enti locali, che il legislatore
nazionale ha assegnato alla Corte dei conti a far data dall’esercizio 2006.
La
Provincia autonoma confonde la disciplina delle modalità di conformazione dei
rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali – profili suscettibili di
accordo, fermo restando il doveroso concorso di queste ultime al raggiungimento
degli obiettivi in materia (ex multis, sentenza n. 425 del
2004) – con quella afferente al sindacato uniforme e generale sui conti
degli enti locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza
pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari, che il legislatore statale
ha assegnato alla Corte dei conti in ragione della sua natura di organo posto
al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 60 del 2013,
n. 198 del 2012
e n. 267 del
2006).
Acclarato
che il contenuto e gli effetti delle pronunce della Corte dei conti non possono
essere disciplinati dal legislatore regionale (sentenza n. 39 del
2014), è conseguentemente fuor di dubbio che la Provincia autonoma non
possa impadronirsi di tale conformazione del controllo, assumendolo nella
propria sfera funzionale.
Dunque, gli
accordi con le Regioni a statuto speciale, riguardando le peculiari modalità di
attuazione dei vincoli comunitari e nazionali nell’ambito del territorio
provinciale e regionale, assumono sotto tale profilo carattere di parametro
normativo primario per la gestione finanziaria degli enti subregionali tra i
quali, appunto, gli enti locali territorialmente interessati, mentre non
possono riguardare la disciplina del sindacato sulla gestione finanziaria degli
enti locali, che deve essere uniforme, neutro ed imparziale nell’intero
territorio nazionale e che – in ragione di tale esigenza – è stato assegnato
alla Corte dei conti.
4.5.– Ciò
non vuol dire che, pur nella loro teleologica diversità, i controlli della
Corte dei conti e quelli regionali non possano essere funzionalmente collegati.
In tale prospettiva risulta perfettamente coerente la stessa impostazione
dell’art. 79, terzo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige, invocato
dalla resistente a sostegno della propria tesi.
Detta
disposizione prevede che: «Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro
dell’economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità
interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo.
Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle
province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai
propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università
non statali di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n.
127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli
altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle
stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e
per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall’anno
2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto
anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti
dall’applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle
relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed
esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia
degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti».
È evidente
il collegamento funzionale di tale norma con il controllo assegnato dal
legislatore statale alla Corte dei conti: essa prevede che gli esiti del
controllo della Regione e delle Province autonome finalizzato al coordinamento
territoriale siano comunicati alle competenti sezioni della Corte dei conti, al
fine di integrare in modo appropriato l’istruttoria di quest’ultima, necessaria
per esercitare il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli
enti locali, a sua volta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai
vincoli comunitari e nazionali sui bilanci degli enti pubblici operanti
nell’intero territorio nazionale.
Dunque, lo
statuto non attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano una competenza
diretta di controllo di legittimità e regolarità sui conti degli enti locali,
ma collega le sue attribuzioni in materia di sindacato sulla gestione e sulla
finanza locale a quelle demandate alla Corte dei conti, in tal modo
indirettamente riconoscendone l’alterità.
4.6.– In
questa prospettiva non ha fondamento neppure l’ulteriore eccezione della
Provincia autonoma di Bolzano, secondo cui l’intestazione alla Corte dei conti
di un tipo di sindacato come quello degli artt. 148, comma 1, e 148-bis
del d.lgs. n. 267 del 2000 non sarebbe compatibile con la particolare autonomia
riconosciuta dalle norme costituzionali e dallo statuto e con la natura
collaborativa del controllo della Corte dei conti.
Le
considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di
legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del
TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma,
e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei
conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del
principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli
enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013).
Dette
misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere
sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo
collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi
che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle
politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di
coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] […]
possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie
ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013),
che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza
del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del
1976)» (sentenza
n. 39 del 2014).
In
particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla
Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito
dicotomico (sentenze n. 179 del 2007
e n. 60 del 2013),
nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e
successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in
equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per
dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata,
dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa
Provincia autonoma di Bolzano contro l’esercizio di questo tipo di controllo
sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del
2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la
funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante
degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo
regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su
tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed
amministrativa delle amministrazioni destinatarie. (sentenza n. 39 del
2014)
4.7.–
Dunque, l’art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 viola gli
artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. e gli artt. 8, 9 e 79 dello
statuto speciale e deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
quanto sottrae – per acquisirlo alla sfera funzionale della Provincia, in
assenza di previsione statutaria – alla Corte dei conti, organo a ciò deputato
dal legislatore statale, il sindacato sulla legittimità e regolarità dei
bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare il
rispetto – in detto ambito provinciale – dei limiti e degli equilibri
complessivi di finanza pubblica, alla cui attuazione detti enti concorrono.
Rimangono
assorbite le ulteriori censure formulate nei confronti dell’art. 12 della legge
prov. Bolzano n. 22 del 2012 in riferimento all’art. 97 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22, (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il
triennio 2013-2015 – legge finanziaria 2013);
2) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma
10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in riferimento all’art.
81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara
estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e dell’art. 23, comma 2, della legge prov.
Bolzano n. 22 del 2012, promosse, in riferimento all’art. 81, quarto comma,
Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in
epigrafe;
4) dichiara
estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. ed agli artt. 8 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 26 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI,
Presidente
Aldo CAROSI,
Redattore
Gabriella MELATTI,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 10 marzo 2014.