SENTENZA N. 230
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) promosso dal Tribunale di Catania nel procedimento vertente tra S. S. ed altre, e P. I. ed altre, con ordinanza del 23 settembre 2009 iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto in fatto
1. — Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile, nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate.
2. — Il rimettente premette che il giudizio principale è stato promosso, ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, da S. S. e L. S., quali genitori del defunto S. A., per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro stradale avvenuto il 31 luglio 2006, nel quale erano rimasti coinvolti quattro autoveicoli, con un bilancio, oltre ai danni ai mezzi, di un morto, cinque feriti ed altri danneggiati a vario titolo, di cui soltanto alcuni individuati.
In base alla prospettazione delle parti ed alle domande dalle stesse proposte, oggetto delle controversie sono pretese risarcitorie ben superiori ai limiti del massimale.
Il giudice a quo riferisce che la resistente società Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 140, comma 3 (recte: comma 4) sopra citato, in relazione alla domanda di provvisionale proposta nel giudizio, ai sensi dell’art. 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), subordinata dagli istanti all’integrazione del contraddittorio da porre a carico della società assicuratrice.
Richiamato il disposto della norma censurata, che prevede un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate, il rimettente ritiene rilevante la questione nel giudizio a quo, osservando (e trascrivendo, in merito, le motivazioni della ordinanza del Tribunale di Nola in data 15 novembre 2008), che l’applicazione della norma censurata imporrebbe di ordinare, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i danneggiati non chiamati in causa, già noti o ancora da identificare, ricorrendo un’ipotesi di illecito da circolazione stradale ad offensività multipla, sicché il giudizio non potrebbe proseguire tra i soli soggetti inizialmente in lite. Nel caso di specie, parti del giudizio principale sono, esclusivamente, i genitori del deceduto, la fidanzata dello stesso, intervenuta successivamente, i proprietari di due dei quattro veicoli coinvolti nel sinistro e l’assicuratore di uno di questi ultimi.
Pertanto, ad avviso del rimettente, la causa non potrebbe essere correttamente istruita e decisa, prescindendo dalla verifica sulla legittimità costituzionale della nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, introdotta dalla disposizione in esame.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudicante pone in evidenza come lo scopo della norma censurata sia quello di assicurare il principio della par condicio dei creditori, garantendo, attraverso lo strumento processuale del litisconsorzio necessario, la corretta distribuzione tra i creditori stessi del massimale eventualmente incapiente. Il corollario di tale opzione normativa è individuato dal rimettente nella sostanziale imposizione a ciascun danneggiato della necessaria proposizione delle rispettive richieste di danno nell’unico processo – a litisconsorzio necessario – previamente promosso dal più solerte di essi. Infatti, soltanto delibando in ordine all’entità di tutti i risarcimenti, il giudice sarebbe messo nelle condizioni di potere distribuire proporzionalmente il massimale tra i creditori.
La disposizione in esame, ad avviso del tribunale, si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost. per mancata copertura della legge delega. Invero, si tratterebbe di una disposizione processuale, introdotta dal legislatore per ragioni di opportunità, senza che essa trovi aggancio in alcuno dei princìpi e/o criteri direttivi dettati dal legislatore delegante (art. 4 della legge 21 luglio 2003, n. 229 recante «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001»), per «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni».
Dopo aver richiamato le finalità previste dalla legge delega, il rimettente osserva che non sarebbe dato rinvenire in esse «alcun chiaro principio dettato dal legislatore delegante che abbia potuto giustificare la norma in esame, fondandola validamente ex art. 76 Cost.».
Il giudice a quo rileva, al riguardo, che la modifica di norme in vigore mediante la normativa delegata, in assenza di criteri direttivi analitici poteva comunque essere considerata ammissibile, ove utile per l’armonico coordinamento del sistema normativo innovato, allo scopo di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, ovvero quando fossero stati osservati i principi guida della legislazione anteriore e «l’obiettivo fosse di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni» sicché, in tal caso, «non sarebbe stato necessario che fosse espressamente enunciato nella legge delega il principio già presente nell’ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata (Corte cost., n. 52 del 28.1.2005; Corte cost., n. 174 del 4.5.2005».
Tuttavia, pur volendo valorizzare tali criteri interpretativi, ad avviso del tribunale persisterebbero i dubbi di legittimità costituzionale circa la disposizione in esame.
In particolare, il rimettente ritiene che il nuovo istituto processuale non risponda ad «alcuna logica interna al sistema risarcitorio delle assicurazioni per r.c.a., né appare completare, sul versante processuale, una regolamentazione sostanziale avente una ratio corrispondente».
Si tratterebbe di una opzione normativa slegata dal sistema, essendo uno strumento sconosciuto nella legislazione anteriore (legge 24 dicembre 1969, n. 990 recante disposizioni in materia di «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), nonché negli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema nei casi di pluralità di danneggiati (la soluzione affermatasi nella giurisprudenza di merito, prima della introduzione del litisconsorzio necessario, sarebbe stata quella di una possibile chiamata in causa iussu iudicis, ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ., dei terzi danneggiati, nel caso di pericolo di esubero del massimale, previa valutazione da parte del giudice istruttore del caso singolo).
L’istituto del litisconsorzio necessario, lungi dal «ricomporre a sistema» e “armonizzare” il tessuto normativo nel settore della responsabilità civile da sinistri stradali, sarebbe foriero di «gravi profili di disarmonia e antinomia legislativa», integrando una innovazione idonea a «complicare e confondere il sistema processuale».
Innanzitutto, il litisconsorzio necessario sarebbe stato previsto dal legislatore, con riferimento non già a situazioni giuridiche insuscettibili, per loro intrinseca natura o struttura, di definizione separata, bensì con riguardo ad azioni che, per diversità di petitum, causa petendi e soggetti, potevano essere decise separatamente.
Inoltre, sarebbe evidente la incongruenza sistematica della scelta legislativa in esame anche nella sua applicazione pratica (ad esempio, nel caso di azione congiunta ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. tra più danneggiati, alcuni dei quali già soddisfatti delle loro ragioni al di fuori e prima della lite).
Il rimettente avanza poi dubbi in ordine alle conseguenze della eventuale mancata costituzione di taluno dei danneggiati chiamati in giudizio ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. Infatti, stante la diversità dei singoli crediti risarcitori, la mancata costituzione in giudizio di taluno dei creditori influirebbe sulla effettiva conoscenza della causa da parte del giudice, con il conseguente problema della efficacia o meno della sentenza nei confronti del danneggiato litisconsorte rimasto contumace, della possibilità per questi di fare valere le proprie ragioni in un successivo giudizio e dell’obbligo o meno del giudice di dichiarare la non spettanza del diritto al risarcimento in capo al creditore inerte.
Il giudice a quo richiama, in merito, quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 340 del 2007 secondo cui, sebbene tra i princìpi applicabili in sede di scrutinio della legittimità costituzionale di norme di decreti legislativi, sotto il profilo della loro conformità alla legge di delegazione, vi sia anche quello del cosiddetto potere di riempimento del legislatore delegato, «per quanto ampio possa essere quest’ultimo, non può mai assurgere a principio o criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, qual è, per definizione, la legislazione su delega».
Il Tribunale sospetta la violazione dell’art. 76 Cost. anche sotto il profilo della asserita incidenza della disposizione in esame sui riti processuali. Invero, sarebbe stato previsto un litisconsorzio necessario con riferimento a domande risarcitorie potenzialmente suscettibili di essere trattate con riti diversi (i giudizi risarcitori per danni alla persona, secondo le forme del rito del lavoro, a norma dell’art. 2 [rectius: art. 3] della legge n. 102 del 2006, mentre quelli per danni a cosa con il rito ordinario), con conseguente mutamento della disciplina processuale dell’azione (di uno dei danneggiati) attratta al rito diverso. Il rimettente segnala come le ricadute dell’art. 140, ultimo comma, sui riti siano al di fuori della delega e richiama, al riguardo, la sentenza della Corte n. 71 del 2008, recante declaratoria di illegittimità costituzionale, in parte qua, dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto «tale disposizione esorbita(va) dalla delega nel cui dettato, non trova(va) fondamento».
La violazione dell’art. 76 Cost. si ravviserebbe anche sotto il profilo di una possibile incidenza della normativa in esame sui criteri di competenza, senza che sussista una idonea copertura della legge delega. Infatti, ciascun danneggiato per importi rientranti nei limiti della competenza del giudice di pace – nonostante l’art. 7, comma 2, cod. proc. civ. – potrebbe essere chiamato in causa davanti al tribunale da parte di altro danneggiato che abbia preventivamente adito l’ufficio giudiziario di competenza superiore per un suo più considerevole danno, con conseguente elusione delle norme processuali sulla competenza.
Il rimettente lamenta anche la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della norma censurata, in quanto il legislatore avrebbe previsto l’istituto del litisconsorzio necessario senza alcuna deroga alla generalità dell’imposizione (ad esempio, nel caso in cui non si profili un pericolo di superamento del massimale, ovvero tale pericolo non sia stato allegato o eccepito da alcuna parte in causa; nel caso di danneggiati che siano stati già eventualmente ristorati prima del giudizio dalla compagnia assicurativa convenuta), imponendo all’attore oneri di evocazione in giudizio o integrazione del contraddittorio anche quando le finalità per le quali il litisconsorzio è posto non sussistano in radice.
È dedotto, altresì, il contrasto della disposizione in esame con l’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto l’istituto del litisconsorzio necessario contrasterebbe con le ragioni di una sollecita definizione del giudizio risarcitorio e dunque con una “ragionevole durata del processo”.
Infatti, ancorché l’attore sia stato diligente nelle ricerche degli altri danneggiati, la eventuale pretermissione di alcuno di essi comporta, nell’ipotesi di causa decisa in più gradi di giudizio, la rimessione al giudice di prime cure, ai sensi degli artt. 354, primo comma, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. sentenza n. 10034 del 2004).
Il rimettente sottolinea come il legislatore abbia considerato la difficoltà di identificazione di tutti i danneggiati prevedendo, ex art. 140, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, che la compagnia assicuratrice, nella fase stragiudiziale, dopo avere diligentemente ricercato i danneggiati, possa soddisfare, per quanto di ragione, quelli individuati, rispondendo nei confronti di quelli che emergano successivamente, nei limiti del massimale residuato, fatto salvo il diritto di rivalsa di questi ultimi nei confronti di chi abbia, in precedenza, incassato di più di quanto gli fosse dovuto.
Una uguale considerazione di tali difficoltà non avrebbe avuto il legislatore sul versante processuale. Infatti, l’art. 140, ultimo comma, censurato, sarebbe stato formulato senza alcuna tutela dell’affidamento dell’attore, il quale potrebbe vedere invalidato l’intero giudizio ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., nel caso di danneggiati pretermessi, nonostante la massima diligenza impiegata, al momento della proposizione dell’azione, nella individuazione dei titolari al risarcimento. Non sarebbe rispettoso del canone della ragionevole durata del processo neanche il fatto di costringere, in un unico giudizio, mediante litisconsorzio necessario, domande risarcitorie da proporre nei confronti di legittimati passivi diversi (ad esempio, nel caso di azione diretta, in forza dell’art. 149, codice delle assicurazioni, proposta dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice, ovvero di azione, ai sensi dell’art. 141 dello stesso codice, introdotta dal terzo trasportato nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore).
Pertanto, ad avviso del rimettente, lo strumento del litisconsorzio necessario appesantirebbe e prolungherebbe, senza significative utilità, la trattazione di quasi tutti i giudizi da celebrarsi in tema di infortunistica con più danneggiati.
Il giudice a quo, nel richiamare alcuni passaggi dell’ordinanza del Tribunale di Avezzano del 14 ottobre 2008, sottolinea come l’art. 140, comma 4, in esame, violerebbe l’art. 111 Cost., anche per la necessità di assicurare i termini di comparizione per ogni litisconsorte pretermesso, oltre al rischio – già sopra evidenziato – della vanificazione di una complessa istruttoria, qualora venga riconosciuta l’esistenza di litisconsorti pretermessi.
Quanto alla assunta violazione dell’art. 24 Cost., il giudice a quo trascrive, facendole proprie, le argomentazioni della ordinanza del Tribunale di Avezzano.
Al riguardo, la disposizione censurata, nell’imporre il litisconsorzio necessario, aggraverebbe ingiustificatamente la posizione dell’attore, danneggiato diligente, tenuto ad attivarsi per individuare gli altri danneggiati da citare in giudizio o nei cui confronti estendere il contraddittorio (nell’ordinanza del Tribunale di Avezzano è prospettata, sotto questo profilo, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. congiuntamente). Infatti, se è vero che l’ordine di integrazione del contraddittorio grava su tutte le parti e, dunque, anche sul responsabile del danno e l’assicuratore, interessato ad attivarsi per individuare gli altri danneggiati sarebbe solo l’attore. La violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. potrebbe essere rilevata in ogni stato e grado del processo, con conseguente rimessione della causa al primo giudice (artt. 354 e 383 cod. proc. civ.) nel caso di danneggiati pretermessi, sempre fatta salva la possibile opposizione di terzo a norma dell’art. 404 cod. proc. civ. da parte di questi ultimi nell’ipotesi di decisione della causa, ad onta del contraddittorio, con sentenza passata in giudicato formale ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ.
Inoltre, la norma creerebbe delle inestricabili e prevedibili stasi processuali (ad esempio, nel caso di più danneggiati nel medesimo sinistro che, all’insaputa l’uno dell’altro, introducano altrettanti giudizi di risarcimento), come avvenuto nel caso di specie, essendo il giudice a quo chiamato a decidere sulla riunione al giudizio principale, già pendente dinanzi a sé, di quello successivamente introdotto da S. C., sorella del deceduto S. A.
In merito, il rimettente osserva che mentre, prima della riforma, operavano gli strumenti della connessione e della riunione in base all’art. 274 cod. proc. civ., con la introduzione dell’istituto del litisconsorzio necessario ciascuno dei giudici dovrebbe prima ordinare l’integrazione del contraddittorio – senza la quale qualsiasi sentenza sarebbe inutiliter data – e, quindi, provvedere sulla eventuale connessione o riunione.
Il giudice a quo sottolinea, richiamando alcune pronunzie della Corte di cassazione, la autonomia delle contestuali pronunce sulle cause riunite, sebbene formalmente contenute in un’unica sentenza, con conseguente impugnabilità di ognuna di esse con il mezzo che le è proprio.
Un ulteriore profilo dell’assunta violazione dell’art. 24 Cost. si coglie, ad avviso del rimettente, nel fatto che, qualora alcuni danneggiati (con danni alle cose) abbiano promosso il relativo giudizio dinanzi al giudice civile, il litisconsorzio necessario priverebbe la vittima del medesimo sinistro con lesioni personali della facoltà di scegliere di formulare la domanda dinanzi al giudice penale, al fine di sfruttare l’efficacia vincolante dell’accertamento contenuto nella sentenza penale.
Considerato in diritto
1. — Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui prevede un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile, nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate.
Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale, nel quale sono rimasti coinvolti quattro autoveicoli e che ha provocato il decesso di una persona, nonché il ferimento di altre e danni ai mezzi.
Osserva che, nella specie, l’applicazione del disposto dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005, in base al quale fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., comporterebbe la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i danneggiati non chiamati in causa già noti o ancora da identificare, trattandosi di un sinistro ad offensività multipla con superamento del massimale e non potendo il giudizio proseguire tra i soli soggetti inizialmente in lite.
Ad avviso del giudice a quo, la previsione di un litisconsorzio necessario, senza alcuna deroga rispetto ad ipotesi assolutamente diverse, aggrava oltre ogni ragionevole misura la posizione dei danneggiati diligenti e, dunque, si pone in contrasto col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), col diritto di agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.) e col principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).
Egli ritiene sussistente, inoltre, la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto la nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, introdotta dalla disposizione censurata, non troverebbe aggancio in alcuno dei «principi e/o criteri direttivi» dettati dal legislatore delegante per «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni», e inciderebbe, peraltro al di fuori della delega, sui riti e sui criteri di competenza con elusione delle norme processuali in materia.
Il rimettente, infine, motiva in modo plausibile sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
2. — La questione di legittimità costituzionale è inammissibile con riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. e non fondata in relazione all’art. 76 Cost.
3. — In ordine alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di agire in giudizio e del principio di ragionevole durata del processo, con sentenza n. 329 del 2009 questa Corte ha già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost.
Considerata la sostanziale identità delle censure mosse con l’ordinanza in epigrafe nel quadro dei parametri ora citati, devono essere ribadite le argomentazioni poste a fondamento della suddetta pronuncia e che qui si riassumono.
Il citato art. 140, comma 4, prevede che «Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del codice di procedura civile». Il secondo periodo dello stesso comma aggiunge che «L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati».
Nella menzionata sentenza questa Corte ha sottolineato che la norma, sotto la rubrica «Pluralità di danneggiati e supero del massimale», è diretta a disciplinare il concorso di più danneggiati nello stesso sinistro, regolando i rapporti fra i creditori e l’impresa di assicurazione.
In particolare, l’art. 140, comma 1, del medesimo d.lgs. prevede, in ossequio al principio della parità tra i creditori, la proporzionale riduzione dei diritti dei danneggiati creditori fino alla concorrenza delle somme disponibili, mentre i commi 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i pagamenti eseguiti dall’impresa assicuratrice ad alcune delle persone danneggiate, in eccesso rispetto alla quota loro dovuta, ed i diritti spettanti agli altri danneggiati il cui credito sia rimasto insoddisfatto.
La disposizione riproduce, con alcune modifiche, l’art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), ispirandosi al medesimo principio della parità dei creditori nella distribuzione del massimale, eventualmente incapiente.
Il Consiglio di Stato, nell’esprimere il parere sullo schema di d.lgs. recante il codice delle assicurazioni (parere n. 11603 adunanza del 14 febbraio 2005), «rappresentò l’esigenza, recepita dal legislatore in sede di esercizio della delega, che fosse introdotta una fattispecie di litisconsorzio necessario, perché la decisione delle controversie rientranti nell’ambito applicativo della norma de qua doveva essere emessa nei confronti di più parti. In caso contrario, infatti, la sentenza resa tra l’assicuratore ed uno o alcuni soltanto dei danneggiati avrebbe vanificato il principio di parità tra i creditori. La necessità del litisconsorzio nelle controversie di cui si tratta, dunque, nasce dal detto principio, che comporta un rapporto di dipendenza tra le posizioni dei creditori, già idoneo a rendere non palesemente irragionevole la norma censurata, che si colloca nel quadro dei rapporti tra impresa assicuratrice e pluralità di soggetti danneggiati a causa del medesimo sinistro. Ciò emerge anche dalla possibilità, prevista nella medesima norma, che l’impresa di assicurazione effettui il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati».
In ordine all’asserita violazione dell’art. 3 Cost., la Corte costituzionale ha richiamato la propria costante giurisprudenza, secondo cui al legislatore spetta un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, nella specie non ravvisabile per le considerazioni svolte circa la ratio che ha ispirato la previsione del litisconsorzio necessario (ex plurimis, sentenze n. 221 del 2008, n.237 del 2007, ordinanza n. 405 del 2007).
In secondo luogo, essa ha rilevato «che i casi di litisconsorzio necessario, in quanto incidenti sulla libertà di agire in giudizio, devono formare oggetto d’interpretazione restrittiva».
In linea con tale insegnamento, la giurisprudenza di legittimità ha proposto un’interpretazione idonea a circoscrivere l’ambito applicativo della norma censurata, affermando la necessità del litisconsorzio esclusivamente se l’assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l’accertamento nei confronti di tutti del massimale; o se uno dei danneggiati vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l’accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote (Cass., ordinanza n. 1862 del 2009).
Pertanto, nella citata pronuncia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione per avere il rimettente trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un’interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità (ex plurimis, ordinanze n. 257 del 2009, n. 341, n. 268, n. 226 e n. 193 del 2008).
Da ultimo, la Corte costituzionale ha sottolineato che le lamentate difficoltà di individuazione dei danneggiati (specie nelle ipotesi di incidenti catastrofici), indipendentemente dal carattere meramente ipotetico di parte di esse, non discendono in via diretta ed immediata dalla disposizione legislativa censurata, ma derivano dalle situazioni di fatto che possono di volta in volta verificarsi. Ed è orientamento consolidato della Corte che «gli inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione delle norme censurate, sono estranei al controllo di costituzionalità (ex plurimis, sentenza n. 86 del 2008, ordinanze n. 427 e n. 385 del 2008 e n. 376 del 2007)».
Tale principio deve trovare conferma anche in casi come quello in esame, nel quale l’evento, che registra la presenza di più persone danneggiate nello stesso sinistro, «non costituisce una categoria unitaria compiutamente definibile in via generale, ma si riferisce ad un’ampia gamma di situazioni, che oscillano tra gli incidenti in cui restano coinvolti pochi veicoli ed un ridotto numero di persone, nei quali le difficoltà allegate dal rimettente non sussistono e quelli classificabili come catastrofici, in cui le difficoltà d’individuare tutti i danneggiati possono verificarsi (ancorché non necessariamente). Peraltro, anche la fattispecie degli incidenti catastrofici (certamente la meno frequente) non si presta ad essere identificata con precisione, ma postula un’indagine di fatto da compiere con specifico riferimento ai casi concreti» (sentenza n. 329 del 2009, punto 4 del Considerato in diritto).
4. — Il rimettente muove all’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 una censura ulteriore per eccesso di delega, in quanto egli ritiene che la nuova ipotesi di litisconsorzio necessario introdotta dalla norma censurata non trovi aggancio in alcuno dei principi o criteri direttivi dettati dal legislatore delegante per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni (art. 4, legge n. 229 del 2003).
In particolare, si tratterebbe di una opzione normativa del tutto slegata dal sistema, in quanto sconosciuta nella legislazione anteriore (legge n. 990 del 1969) e negli orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema nei casi di pluralità di danneggiati. Inoltre, l’istituto del litisconsorzio necessario, lungi dal «ricomporre a sistema» la materia della responsabilità civile da sinistri stradali, sarebbe foriero di «gravi profili di disarmonia e antinomia legislativa» nonché di «complicazione dello stesso sistema processuale». La previsione di tale strumento processuale, inciderebbe, poi, del tutto al di fuori della delega, sui riti e sui criteri di competenza con elusione delle norme processuali in materia.
4.1. — La questione, sotto questo profilo, non è fondata.
4.2. — Si deve osservare che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l’uno relativo alla disposizione che determina l’oggetto, i princìpi e i criteri direttivi della delega; l’altro relativo alla norma delegata da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi (tra le più recenti, sentenze n. 98 del 2008; n. 340 e n. 170 del 2007).
Relativamente al primo di essi, il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega ed i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della medesima (sentenze n. 341 del 2007; n 426 e n. 285 del 2006).
I princìpi posti dal legislatore delegante costituiscono, poi, non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono essere lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti princìpi (sentenze n. 98 del 2008, n. 340 e n. 170 del 2007), i quali, a loro volta, vanno interpretati alla luce della ratio della legge delega (sentenze n. 413 del 2002, n. 307 del 2002; n. 290 del 2001).
Relativamente al secondo dei suindicati processi ermeneutici, va confermato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega (ordinanze n. 213 del 2005 e n. 490 del 2000). Pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali – più o meno ampi – margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (sentenza n. 199 del 2003). L’art. 76 Cost. non osta, infatti, all’emanazione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo; dunque, nell’attuazione della delega è possibile valutare le situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (sentenze n. 199 del 2003, n. 163 del 2000, ordinanza n. 213 del 2005).
4.3. — Posti siffatti princìpi, occorre osservare che, in forza dell’art. 4, legge n. 229 del 2003, il Governo era stato delegato ad adottare «uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come sostituito dall’art. 1 della medesima legge delega e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi enunciati nello stesso art. 4.
Tra i criteri direttivi, cui quest’ultimo (comma 1) rinvia in modo espresso, assume rilievo quello previsto dal citato art. 20, comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 229 del 2003. In base a tale norma, nell’esercizio della delega il legislatore delegato si attiene (tra gli altri) al seguente principio e criterio direttivo: «definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente».
Orbene, nell’ambito del criterio costituito dalla «definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia» rientra l’obiettivo di ricondurre a sistema la disciplina del settore, introducendo disposizioni di carattere sostanziale e processuale che, per quanto non formino oggetto di espressa previsione nella normativa delegante, siano però coerenti con la ratio della delega e di essa costituiscano sviluppo.
Questa Corte ha affermato che «se l’obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale. Inoltre, se l’obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell’ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata» (sentenza n. 52 del 2005).
La previsione, ai sensi del censurato art. 140, comma 4, dell’istituto del litisconsorzio necessario tra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate, costituisce, per quanto chiarito sopra, il mezzo per garantire, sul piano processuale, il principio della parità tra i creditori nella distribuzione del massimale. Tale principio concreta la ratio sottesa al citato art. 140, nonché al previgente art. 27 della legge n. 990 del 1969. Del resto, il concetto del litisconsorzio necessario non era sconosciuto a detta legge, in quanto l’art. 23 di essa stabiliva che «Nel giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’art. 18, comma primo, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno».
Pertanto l’istituto contemplato dalla norma in questione completa sul versante processuale una regolamentazione sostanziale avente una ratio coerente con quello strumento e rappresenta, entro i limiti del criterio del riordino delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, l’innovazione necessaria per garantire l’uniformità giuridica e sistematica della medesima normativa.
Da quanto esposto consegue che, salvi i principi e i criteri direttivi di merito specifici per ciascuna materia delegata, l’intervento del legislatore delegato risulta conforme al criterio direttivo suddetto, nel quadro degli orientamenti della giurisprudenza prima richiamati.
Se, dunque, la previsione del menzionato strumento risulta conforme ai principi e criteri direttivi di cui sopra, le ulteriori doglianze mosse dal rimettente in ordine a talune «incongruenze sistematiche» e «complicanze del sistema processuale» esulano dal supposto vizio di eccesso di delega, rappresentando solo delle possibili conseguenze processuali della concreta applicazione dell’istituto, da superare per via ermeneutica.
Ulteriore argomento posto dal rimettente a fondamento della censura, in riferimento all’art. 76 Cost., è costituito dalla assunta incidenza della disposizione normativa in esame sui riti (in quanto, nel caso di più domande risarcitorie trattate con riti diversi, verrebbe mutata, a seguito del litisconsorzio necessario, la disciplina processuale dell’azione di uno dei danneggiati, attratta ad uno dei due riti) nonché sui criteri di competenza (poiché una tale disciplina consentirebbe di eludere le norme processuali sulla competenza), senza che ciò sia previsto dai criteri direttivi della legge delega.
Tuttavia, il litisconsorzio necessario non pone un problema di incidenza sui riti o sui criteri di competenza, dovendo la decisione essere pronunciata per legge nei confronti di più parti. Infatti, in detta ipotesi, originata da una inscindibilità del rapporto giuridico dedotto in giudizio o da una dipendenza di diverse posizioni giuridiche (nel caso di specie, dal rapporto tra le posizioni dei danneggiati, in ossequio al principio di parità dei creditori), la pronuncia è unica nei confronti di tutte le parti e la competenza è governata dai criteri ordinari, avuto riguardo alle ragioni che determinano la necessità del litisconsorzio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.