ORDINANZA N. 376
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 350 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 26 settembre 2006 dalla Corte d’appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra Udilla Povegliano, vedova Dal Col Colladon ed altra, da un lato, e la Unicredit Banca S.p.A., la CreditRas Vita S.p.A. e Nardone Massimo dall’altro, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 26 settembre 2006, la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 350 del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette nel giudizio di appello la delega al giudice monocratico dell’assunzione di prove al di fuori della circoscrizione del tribunale ove ha sede la corte di Appello;
che, riferisce la Corte rimettente, con altra, precedente ordinanza essa aveva ammesso consulenza tecnica d’ufficio, nonché interrogatorio formale e prove per testimoni, da assumersi nella circoscrizione dei Tribunali di Bologna, Milano, Pordenone e Treviso, a seconda del luogo di residenza di soggetti da sentire, delegando a tal fine i tribunali territorialmente competenti ai sensi dell’art. 203, cod. proc. civ.;
che, riferisce sempre la rimettente, con istanza di revoca di tale ordinanza, una delle parti in giudizio aveva eccepito, tra l’altro, la nullità del provvedimento di delega, affermando che la corte di appello dovrebbe operare sempre collegialmente, ai sensi dell’art. 350 cod. proc. civ., e che tale nullità, derivando da un vizio relativo alla costituzione del giudice, doveva considerarsi assoluta e rilevabile d’ufficio;
che, con nota depositata il 31 marzo 2006, un’altra parte del medesimo giudizio si era riservata di far valere in séguito le stesse nullità;
che pertanto, secondo la Corte rimettente, la questione sollevata deve ritenersi rilevante, giacché il proseguimento del processo sarebbe sempre sottoposto alla «mina vagante della nullità con rinvio da pronunciarsi anche in Cassazione»;
che, in punto di non manifesta infondatezza, la Corte rimettente osserva che, con la riforma dell’art. 350 cod. proc. civ., il legislatore ha optato per un regime di integrale collegialità dell’appello, per cui sussisterebbe nel nostro vigente ordinamento una incompatibilità fra giudizio di appello e potere di delega, e ciò sia per ragioni «verticali», connesse al rapporto «gerarchico» tra giudice di appello e giudice di grado inferiore, il quale non potrebbe essere investito della stessa funzione esercitata dal giudice della corte di appello, sia per ragioni «funzionali», non essendo sostituibile un collegio di appello con un giudice monocratico;
che, prosegue la Corte di Venezia, costituirebbe ormai diritto vivente l’interpretazione consolidata della Cassazione, secondo cui la violazione dell’art. 350 cod. proc. civ. non si traduce automaticamente in un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. e non comporta nullità alcuna, quando l’attività svolta dal giudice monocratico, su delega del giudice d’appello, abbia rilievo meramente ordinatorio, mentre sussiste la nullità se il giudice delegato svolge attività istruttoria che implica funzioni valutative (vengono richiamate le sentenze della Corte di Cassazione 7 febbraio 2001, n. 1731, 19 settembre 2003, n. 13894, 24 agosto 2004, n. 16720);
che, pertanto, secondo il giudice a quo alla stregua di tale interpretazione, l’istanza di revoca della predetta ordinanza di delega dovrebbe essere accolta, e si dovrebbe concludere nel senso che la delega per assumere testimoni o parti residenti può essere disposta solo se gli stessi vengano assunti da un collegio, in quanto il giudice delegato che interroga le parti o i testi svolge funzioni, se non decisorie, certamente valutative (basti pensare alla risoluzione degli incidenti relativi alla prova: art. 205 cod. proc. civ.); che analogamente funzioni valutative vengono svolte nella delega della consulenza tecnica d’ufficio (basti pensare alle questioni sorte durante le indagini del consulente: art. 92 disposizioni di attuazione cod. proc. civ.);
che, tuttavia, la Corte rimettente afferma che una interpretazione siffatta – squisitamente formalistica – sarebbe in contrasto con l’art. 3, Cost., «sotto il profilo della irragionevolezza delle conclusioni», nonché con il principio del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione;
che, al riguardo, il giudice a quo afferma che, se per un verso l’attribuzione delle competenze rientra nella sfera delle scelte discrezionali del legislatore, il quale nella sua ampia discrezionalità non è tenuto ad uniformare i diversi riti, per altro verso dette scelte devono essere esercitate sulla base di criteri non irragionevoli (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2000);
che, in particolare, la norma sarebbe del tutto irragionevole, prevedendo che se il teste risiede a Milano debba essere sentito dal collegio veneto, mentre se abita a Vienna ben può essere sentito, per conto della stessa corte, da un ufficio monocratico;
che in tal modo, secondo il rimettente, verrebbe a crearsi una illegittima disparità di trattamento fra situazioni omogenee, una discrasia nel sistema, non essendovi una logica ratio per affermare che il teste in Italia deve essere sentito sempre collegialmente e all’estero possa essere sentito anche da un giudice monocratico;
che, secondo la Corte rimettente, una simile interpretazione, meramente formalistica, comportando una riduzione della produttività dei giudici, contribuirebbe in concreto ad allungare i tempi della giustizia, in violazione del principio costituzionale di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.;
che il principio di collegialità della trattazione dell’appello, se inteso come riferito anche alla raccolta di prove al di fuori della circoscrizione, si porrebbe altresì in contrasto con il diritto dei testimoni e delle parti di essere sentiti nel tribunale (edificio) nella cui circoscrizione essi risiedono, come sarebbe confermato dall’art. 203, primo comma, cod. proc. civ., ove è previsto che sia eventualmente il giudice a trasferirsi; dall’art. 255, secondo comma, dello stesso codice, ove è previsto che, se il teste si trova nell’impossibilità di presentarsi, è il giudice a trasferirsi; dall’art 232, secondo comma, cod. proc. civ., ove è previsto che il giudice riconosca alla parte il diritto ad essere sentito fuori della sede giudiziaria; diritto, quello del cittadino di essere sentito nella circoscrizione di tribunale ove egli risiede, che rientrerebbe «sotto l’ala protettrice della Costituzione»;
che, poiché nel caso sottoposto al suo esame non potrebbe neppure ipotizzarsi il trasferimento della Corte di appello nei luoghi di residenza dei testi, non essendo stata avanzata la concorde istanza delle parti, richiesta dall’art. 203, cod. proc. civ., si dovrebbero obbligare tutti i testi a recarsi a Venezia, in violazione di tale diritto costituzionale;
che la soluzione ipotizzabile in via alternativa, consistente nella delega a un giudice collegiale territorialmente competente, comporterebbe ugualmente l’inconveniente di dover impegnare ben tre giudici - distogliendone due dalle loro normali attività, in violazione di ogni principio di ragionevole durata di tutti i processi (art. 111 Cost.) - per soddisfare esigenze meramente formali delle parti;
che, secondo il rimettente, ciò che rileva non è tanto l’assunzione, ma la valutazione finale dei testi, proprio come precisato dalla Corte di Cassazione (viene richiamata la sentenza delle sezioni unite 19 giugno 1996, n. 5629), quando ha riconosciuto delegabile ad un solo membro del collegio l’attività istruttoria nel rito camerale;
che, a giudizio della Corte rimettente, la mancanza della qualifica di giudice di appello del giudice monocratico eventualmente delegato non potrebbe comportare una minore idoneità di quest’ultimo, dato che la delega conferisce al giudice delegato gli stessi poteri del giudice delegante, sì che il giudice di grado inferiore verrebbe equiparato in tutto e per tutto al giudice con funzione d’appello;
che, conclusivamente, il rimettente, pur non ignorando il principio per cui non si dichiara costituzionalmente illegittima una norma perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali, ritiene che nel caso di specie il consolidato indirizzo della Corte di cassazione (seppur perfettamente conforme alla volontà del legislatore che ha effettivamente pensato all’integrale collegialità dell’appello) non consenta di dare agli artt. 203, 350 e 359, cod. proc. civ. un’interpretazione rispettosa dei princìpi di cui agli artt. 3 e 11, Cost.;
che, in subordine, secondo la Corte di appello di Venezia, essendo consentita dal testo e dalla ratio della disposizione censurata un’interpretazione diversa da quella corrente e tale da superare il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe almeno affermare che non sussiste il paventato vizio di incostituzionalità perché gli artt. 203, 350 e 359 cod. proc. civ., andrebbero interpretati nel senso che spetta all’organo collegiale la piena valutazione sull’ammissibilità e rilevanza delle prove, ma non la loro mera assunzione, che può essere delegata ad altro giudice, anche monocratico, che ha competenza territoriale sul luogo di residenza del cittadino che deve essere sentito, mentre la sola raccolta degli elementi probatori dovrà essere nuovamente rimessa all'organo collegiale per la loro definitiva valutazione;
che, con memoria depositata il 30 aprile 2007, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura geneale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile perché manifestamente infondata» e, in subordine, perché la stessa sia dichiarata infondata;
che l’Avvocatura erariale, dopo aver ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’art. 350 impone di procedere collegialmente a tutte le attività valutative di competenza del giudice di appello, tra cui quelle relative all’assunzione delle prove (a tale fine richiama le sentenze della Corte di cassazione, n. 18917 del 2004, n. 13894 del 2003, n. 1731 del 2001) osserva, da un lato, che la scelta di privilegiare la regola della collegialità in appello costituisce espressione della discrezionalità del legislatore, esercitata nel caso in modo non irrazionale in vista di una maggiore ponderazione delle decisioni nei gradi di giudizio successivi al primo, e sottolinea, dall’altro, la disomogeneità dei tertia comparationis scelti dalla rimettente, rispetto all’ipotesi della prova delegata in appello.
Considerato che la Corte di appello di Venezia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 350 cod. proc. civ., nella parte in cui tale norma non consentirebbe nel giudizio di appello la delega a un giudice monocratico dell’assunzione di prove al di fuori della circoscrizione del tribunale ove ha sede la Corte di appello;
che, in altri termini, la Corte rimettente ritiene che, nel vigente sistema processuale, il principio di collegialità della trattazione dell’appello non permette che l’attività di assunzione dei mezzi di prova ammessi possa essere delegata, in base al disposto dell’art. 203 cod. proc. civ., dal collegio ad un giudice monocratico;
che - a prescindere da ogni rilievo sulla fondatezza di tale interpretazione dell’art. 203, in correlazione agli artt. 350 e 356, cod. proc. civ. - la questione di legittimità costituzionale proposta dal giudice rimettente, nei termini in cui è sollevata, è manifestamente infondata;
che, infatti, con l’invocata pronunzia il giudice rimettente chiede a questa Corte di intervenire sulla disciplina del processo civile, per la quale la Costituzione non impone al legislatore ordinario un modello unico, lasciandogli la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della non irragionevolezza (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 383 e 327 del 2007);
che, per affermare l’irragionevolezza della norma, il giudice rimettente muove da considerazioni che, facendo riferimento a meri inconvenienti di fatto, assumono il carattere di rilievi di opportunità, estranei al controllo della legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 228 del 1998; ordinanza n. 410 del 2005);
che la lesione del principio di uguaglianza non può essere desunta neppure dalla asserita disparità di trattamento rispetto all’ipotesi della rogatoria internazionale, a causa della disomogeneità dei tertia comparationis indicati dal rimettente, non potendo certo paragonarsi la fattispecie sottoposta al suo esame, in cui le prove sono da assumere all’interno dello Stato, a quella della prova da assumersi nella giurisdizione di altro Stato;
che, d’altra parte, neppure può ritenersi pertinente il richiamo all’art. 111 della Costituzione e al principio di ragionevole durata del processo, perché, in astratto, il sistema dell’assunzione diretta da parte della corte d’appello non comporterebbe necessariamente un maggiore dispendio di energie processuali e, soprattutto, di tempo.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 350 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Venezia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007.