SENTENZA N.228
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 del codice di procedura civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 dal Tribunale per i minorenni di Torino sul ricorso proposto da Sciandra Cinzia contro Mafrici Francesco, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 del codice di procedura civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui escludono che nel giudizio di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale la competenza per territorio, qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale per i minorenni nell’ambito del cui distretto risiede il minore stesso.
Il giudice rimettente precisa anzitutto che la individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere dell’azione in esame é stata lungamente dibattuta sia in giurisprudenza che in dottrina, dando luogo a contrapposti orientamenti: secondo l’indirizzo prevalente, l’attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza in questione, ad opera dell’art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), non ha modificato i criteri di individuazione della competenza per territorio, nè ha esplicato effetti sulla regola generale del luogo di residenza del convenuto, prevista dall’art. 18 cod. proc. civ., attesa soprattutto la natura contenziosa del giudizio de quo; la tesi minoritaria (Cass. 6 ottobre 1989, n. 3999) muove, invece, dalla considerazione che la competenza territoriale del giudice di residenza del minore costituisce un criterio certamente più rispondente alla realizzazione dell’interesse del medesimo minore, ponendosi in armonia con i principi generali in materia di competenza per territorio del giudice specializzato. Con la sentenza n. 1373 del 1992 le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale, affermando che in assenza di una espressa disposizione di legge contraria non vi é alcun motivo per discostarsi dal criterio del foro generale dell’art. 18 cod. proc. civ., la cui applicazione circa la determinazione della competenza territoriale anteriormente alla legge n. 184 del 1983 non era dubbia, e ritenendo del tutto apodittica l’affermazione secondo cui il giudice specializzato non potrebbe assolvere appieno ai propri compiti di salvaguardia dell’interesse del minore se non nell’ipotesi di coincidenza con il giudice di residenza del minore stesso; la conclusione, a parere delle Sezioni unite, rimane identica anche dopo l’intervento della Corte costituzionale, che con sentenza n. 341 del 1990 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 274 cod. civ. nella parte in cui non prevede che l’azione sia ammessa solo se rispondente all’interesse del minore.
Ad avviso del Tribunale rimettente, l’applicazione del criterio del foro del convenuto, per le cause di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, si pone in contrasto con i principi che regolano la generalità delle procedure devolute al tribunale per i minorenni, la cui competenza territoriale é per lo più individuata nel luogo di residenza del minore, come risulta da numerose disposizioni sia in tema di adozione e affidamento di minori che relativamente ai provvedimenti limitativi della potestà genitoriale; proprio in ordine a questi ultimi la Suprema Corte più volte ha affermato che deve aversi riguardo al luogo di residenza del minore, dovendosi privilegiare le esigenze di realizzazione dell’interesse del medesimo, rispetto alle quali l’organo più funzionale é quello del distretto di appartenenza.
La diversità di disciplina rispetto a procedure che ugualmente richiedono una valutazione dell’interesse del minore, come quelle dirette all’emanazione di provvedimenti ablativi della potestà genitoriale, ovvero quelle in materia di adozione e affidamento, induce il rimettente a sospettare la violazione del principio di eguaglianza, per la necessità di sottoporre ad un medesimo trattamento, anche nelle modalità di attuazione in sede giurisdizionale, situazioni e aspettative che appaiono identiche sotto il profilo sostanziale.
La normativa in oggetto, rendendo più onerosa l’azione da parte del genitore ricorrente con il quale il minore convive e affievolendo le probabilità di una sua instaurazione, sembra al rimettente porsi in contrasto con il principio di accesso alla tutela giurisdizionale e con quello di tutela della famiglia e della sua formazione, che si attua anche attraverso l’acquisizione, per via legale, del secondo genitore. Relativamente a quest’ultimo principio il giudice a quo sottolinea come l’evoluzione giurisprudenziale successiva alla citata sentenza della Corte n. 341 del 1990 sia orientata nel senso del perseguimento della genitorialità completa, per gli effetti positivi, nello sviluppo della prole, della contemporanea presenza di entrambe le figure genitoriali, a meno che ciò non determini concreto pregiudizio per il minore, onde ogni ostacolo che il genitore ricorrente incontra si riflette sullo status personale del minore, nel cui interesse egli agisce.
Ad avviso del rimettente, si profilerebbe inoltre un contrasto con il principio costituzionale di protezione dell’infanzia e della gioventù, in quanto una efficace tutela dei minori non potrebbe attuarsi senza la predisposizione di strumenti processuali specifici e adeguati alle problematiche psicoaffettive dei medesimi. L’ordinamento ha infatti previsto un organo specializzato, ha introdotto procedure che privilegiano la speditezza e la realizzazione degli interessi dei minori ed ha disegnato un processo penale con regole proprie. Inoltre, quando la giurisdizione coinvolge un minore, il citato principio costituzionale deve intendersi quale diritto a non subire conseguenze negative per effetto di esperienze processuali: al riguardo, il rimettente avverte che nelle procedure in questione può rendersi indispensabile l’audizione del minore, la quale darebbe luogo a gravi disagi se fossero necessari anche lunghi spostamenti sul territorio. Infine, il rimettente sottolinea che l’efficacia dell’attività svolta dagli organi sociali e amministrativi di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza potrebbe essere compromessa dalla mancata corrispondenza tra il luogo in cui vive il minore, il luogo ove operano i servizi stessi e la sede del tribunale per i minorenni, determinandosi un’incongrua sovrapposizione di procedure, ad opera di organi giudiziari diversi per territorio.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 cod. proc. civ., 274 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui escludono che nel giudizio di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale la competenza per territorio, qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale per i minorenni nell’ambito del cui distretto risiede il minore stesso.
Ad avviso del Tribunale rimettente le norme censurate si porrebbero in contrasto: a) con l’art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata diversità di disciplina processuale di situazioni identiche sul piano sostanziale, le quali dovrebbero ricevere un medesimo trattamento anche nelle modalità di attuazione in sede giurisdizionale; b) con gli artt. 24, primo comma, e 31, primo comma, della Costituzione, poichè l’applicazione del criterio del foro del convenuto, rendendo più onerosa l’azione da parte del genitore ricorrente ed affievolendo la probabilità della sua instaurazione, può ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale e pregiudicare la formazione della famiglia, che si attua anche attraverso l’acquisizione, per via legale, del secondo genitore; c) con l’art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto una efficace tutela dei minori non potrebbe attuarsi senza la predisposizione di strumenti processuali specifici e adeguati alle problematiche psicoaffettive dei medesimi.
2. - La questione non é fondata.
Con la modifica dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotta dall’art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il legislatore, attribuendo al tribunale per i minorenni - quando l’azione riguardi minori - la competenza in ordine alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, in precedenza spettante al tribunale ordinario, ha indubbiamente inteso esaltare la specificità delle funzioni del detto organo, ritenendolo particolarmente idoneo a valutare le problematiche sottese all’accertamento dello status del minore.
La modifica in esame non ha tuttavia comportato deroghe ai criteri di determinazione della competenza territoriale, la quale continua ad individuarsi sulla base delle ordinarie regole del processo di cognizione. Del che si duole il giudice a quo, lamentando la violazione dei principi enunciati negli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione.
Benchè possa convenirsi con il tribunale rimettente che la competenza territoriale di un giudice diverso da quello del luogo in cui risiede il minore é talvolta fonte di disagi, connessi per lo più all’acquisizione dei particolari e delicati elementi probatori che il procedimento in esame richiede, tuttavia essi non si traducono per ciò solo nella violazione di precetti costituzionali, poichè il diritto di azione non é in alcun modo impedito, nè seriamente ostacolato dalla mera distanza tra il luogo di abituale dimora del minore e la sede del tribunale minorile competente e la specificità delle funzioni di tale organo garantisce comunque ex se una particolare e attenta ponderazione delle problematiche psicoaffettive del minore medesimo e la predisposizione di ogni cautela atta ad evitare allo stesso qualunque turbamento.
Le difficoltà di carattere procedimentale prospettate dal rimettente trovano peraltro soluzione negli stessi strumenti processuali che consentono l’assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale attraverso delega al giudice minorile del luogo: ciò vale ad escludere che la concreta applicazione delle norme censurate possa involgere questioni di costituzionalità.
3. - Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non solo la conformazione generale degli istituti processuali, ma anche, in particolare, la determinazione delle competenze e la ripartizione della giurisdizione, purchè effettuate nei limiti della ragionevolezza (tra le tante, sentenze nn. 451 del 1997, 429 del 1991, 193 del 1987; ordinanze nn. 139, 63 e 7 del 1997).
Una volta affidata la cognizione dell’azione in esame al giudice che per composizione e specificità di competenze risulta più idoneo a dare risposta alle complesse esigenze del minore, si appalesa non irragionevole la scelta del legislatore di lasciar operare i criteri determinativi della competenza territoriale secondo le regole generali previgenti; tanto più in relazione ad un’azione, come quella in oggetto, che presenta elementi di natura tipicamente contenziosa e che non può essere ricondotta al genus dei procedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà genitoriale - invocati dal rimettente quale tertium comparationis - i quali costituiscono espressione della categoria dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, nè ai provvedimenti in materia di adozione e affidamento, i cui presupposti di fatto - e specificamente lo stato di abbandono - impediscono ogni comparazione.
Del resto l’unica azione che presenta caratteristiche peraltro speculari a quella in esame é la opposizione al riconoscimento di figlio naturale, prevista nel quarto comma dell’art. 250 del codice civile, rispetto alla quale opera lo stesso criterio ordinario del foro del convenuto per la determinazione della competenza territoriale del tribunale per i minorenni. Deve quindi escludersi la sussistenza della lamentata disparità di trattamento di situazioni asseritamente identiche sotto il profilo sostanziale, poichè la diversa natura delle azioni considerate giustifica l’assenza di uniformità processuale dei vari procedimenti, nei quali si impone comunque la valutazione dell’interesse del minore, appunto attribuita al giudice minorile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 del codice di procedura civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Fernanda CONTRI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.