SENTENZA N. 221
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra il Fallimento Editrice Portoria s.p.a. e la Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., con ordinanza del 4 giugno 2007 iscritta al n. 776 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
1.–– Nel corso di una controversia concernente rapporti societari il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con ordinanza del 4 giugno 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui stabilisce che «la mancata notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all’art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all’art. 7, comma 3, determina l’estinzione immediata del processo», anziché la cancellazione della causa dal ruolo.
Il giudice remittente riferisce che, nella specie, dopo lo scambio di memorie previsto dagli artt. 6 e 7 del citato d.lgs. n. 5 del 2003, la parte attrice ha notificato l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione di cui al censurato art. 8 e la parte convenuta, nel precisare le proprie conclusioni, ha eccepito l’intervenuta estinzione del processo, in quanto la suddetta notificazione è stata effettuata oltre il termine di venti giorni dalla notifica della memoria della controparte alla quale non si intendeva replicare, previsto dal comma 1, lettera c), del suddetto art. 8.
Il giudice relatore, sul rilievo secondo cui la contestata notificazione è stata comunque effettuata nel termine di trenta giorni indicato dalla convenuta per la notificazione di eventuale memoria di replica, ha respinto la suddetta eccezione, emettendo i provvedimenti istruttori e fissando l’udienza collegiale di discussione. In tale sede la questione relativa alla pretesa estinzione del giudizio è stata riproposta.
Per quel che riguarda la rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, non potendosi accedere alla tesi interpretativa adottata dal giudice relatore – in quanto, in base al «diritto vivente», i riferimenti temporali indicati dalla disposizione censurata, diversi da quello attualmente non rispettato, si riferiscono al caso in cui la controparte non abbia articolato proprie memorie di replica – il giudizio di cui si tratta dovrebbe essere dichiarato irrimediabilmente estinto.
Quanto al merito della questione, il Tribunale, dopo aver ricordato che l’estinzione è una vicenda anomala del processo, finalizzata ad evitare la prosecuzione dell’attività processuale quando si verifichino fatti o circostanze ritenute dal legislatore incompatibili con la volontà delle parti di proseguire il giudizio, ritiene che la scelta legislativa di porre termini perentori sanzionati con l’estinzione immediata al fine di governare il delicato passaggio del giudizio alla fase apud iudicem si ponga, in primo luogo, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., perché del tutto sproporzionata ed irragionevole rispetto alla perseguita finalità acceleratoria. Invero, nel rito ordinario, in ipotesi analoghe è prevista la conseguenza, meno penalizzante, della cancellazione della causa dal ruolo, che può dare luogo all’estinzione del processo solo se seguita dall’omessa riassunzione della causa cancellata entro il termine di un anno.
Del resto, nello stesso rito societario, nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003 – in cui si verifica la mancata presentazione delle parti davanti al collegio per la sentenza contestuale (e, quindi, una manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio ben più esplicita della semplice non tempestiva notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza) – è prevista la cancellazione della causa dal ruolo. Di qui l’ulteriore contrasto della disposizione censurata con l’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla suddetta fattispecie.
2.–– E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, anche in una memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, una declaratoria di infondatezza della questione.
Considerato in diritto
1.–– Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), «nella parte in cui stabilisce che la mancata notifica dell’istanza di fissazione d’udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all’art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all’art. 7, comma 3, determina l’estinzione immediata del processo, anziché l’effetto di cancellazione della causa dal ruolo».
Il remittente espone che in una causa, svolgentesi con il rito societario, il fallimento della società attrice ha notificato alla società convenuta l’istanza di fissazione dell’udienza oltre la scadenza dei venti giorni decorrenti dalla notifica della memoria di controparte alla quale non intendeva replicare; che il giudice relatore ha fissato l’udienza ed ha poi respinto l’eccezione di estinzione proposta dalla convenuta con provvedimento impugnato con reclamo, ritenuto inammissibile dal collegio; che l’eccezione è stata riproposta all’udienza collegiale al Tribunale investito del merito.
Nel motivare sulla rilevanza, il Tribunale riferisce che l’istanza di fissazione dell’udienza è stata notificata alla convenuta il ventinovesimo giorno successivo alla data di notifica della memoria della medesima, cui l’attore non ha inteso replicare, e sostiene che la chiarezza della letterale formulazione della disposizione è tale da non consentire un’interpretazione diversa da quella che fa decorrere il termine perentorio dalla notifica della memoria di controparte, come nel caso in esame, o dagli altri eventi indicati nell’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2003.
La questione, ad avviso del remittente, non è manifestamente infondata perché l’estinzione del giudizio è sanzione irragionevolmente grave soprattutto qualora si consideri che il sistema processuale prevede la meno severa misura della cancellazione della causa dal ruolo per ipotesi analoghe quale la mancata comparizione delle parti all’udienza. L’estinzione del giudizio prevista dalla disposizione censurata inciderebbe negativamente, impedendone il pieno esercizio, sul diritto di difesa e, quindi, sui principi del giusto processo. Si delinea così il contrasto della norma scrutinata con i parametri evocati degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
2.–– La questione, ammissibile per la non implausibilità della motivazione sulla rilevanza, non è fondata.
Si premette che questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che «il legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli» (ordinanza n. 7 del 1997, nonché, ex plurimis, sentenze n. 295 del 1995, n. 65 del 1996, n. 327 e n. 383 del 2007, ordinanza n. 376 del 2007).
La disposizione in scrutinio non appare irragionevole alla stregua delle seguenti considerazioni. Anzitutto, la sanzione della estinzione per l’inosservanza del termine suddetto è in armonia con il criterio della celerità del giudizio che informa il rito societario e con la necessità di evitare stasi nello svolgimento del processo. Inoltre, la disposizione censurata attiene alla fase del procedimento che precede l’intervento del giudice, con la conseguente opportunità di una misura che, come l’estinzione, opera di diritto. Siffatto rilievo dimostra anche che non è pertinente il paragone con la disciplina della mancata comparizione delle parti in udienza, trattandosi di situazioni processuali diverse.
Si osserva infine, da un lato, che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non comporta la illegittimità di preclusioni e decadenze processuali e la conseguente necessità che ogni giudizio si concluda con una decisione di merito e, dall’altro, che l’estinzione del processo non incide, in linea generale, in modo definitivamente pregiudizievole sul diritto di azione e sul rapporto sostanziale dedotto in causa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.