Ordinanza n. 383 del 2007

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ORDINANZA N. 383

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                       Presidente

- Giovanni Maria         FLICK                                     Giudice

- Francesco                 AMIRANTE                                 "

- Ugo                          DE SIERVO                                 "

- Paolo                        MADDALENA                             "

- Alfio                        FINOCCHIARO                           "

- Alfonso                    QUARANTA                                "

- Franco                      GALLO                                        "

- Luigi                        MAZZELLA                                 "

- Gaetano                    SILVESTRI                                  "

- Sabino                      CASSESE                                     "

- Maria Rita                SAULLE                                      "

- Giuseppe                  TESAURO                                    "

- Paolo Maria              NAPOLITANO                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10 della medesima legge, promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 23 maggio (nn. 3 ordd.), del 7 (nn. 4 ordd.) e del 20 giugno, del 4 luglio, del 30 giugno, del 28 novembre, del 1° (nn. 2 ordd.) e del 5 dicembre, del 17 (nn. 3 ordd.) e del 20 ottobre 2006 dalla Corte d’appello di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. da 513 a 519 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 17, 87, 192, 334, 335, 337, 338, da 350 a 353 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2006 e nn. 7, 11, 15, 19 e 20, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con diciotto ordinanze, sostanzialmente coincidenti nella parte motiva, la Corte d’appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10 della medesima legge;

che, quanto alla rilevanza, la Corte d’appello rimettente premette che in forza dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006 – il cui art. 1, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento – i giudizi dovrebbero essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilità;

che, nel merito, la Corte d’appello di Perugia dubita, in riferimento a plurimi parametri costituzionali, della legittimità costituzionale dell’art. 593 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove risultino decisive;

che sotto un primo profilo – escluso che le modifiche recate ai poteri di impugnazione del pubblico ministero dalla legge n. 46 del 2006 siano imposte da norme internazionali (fra queste, in particolare, dall’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98) – la Corte rimettente evidenzia come la disciplina censurata sacrifichi «in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito», in violazione degli artt. 3 e 111 Cost.;

che l’incisiva limitazione dei poteri del pubblico ministero introdotta con la legge in esame non troverebbe, infatti, alcuna giustificazione né nell’esigenza di salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che anzi sarebbe seriamente compromesso dall’aumento dei gradi di giudizio e dall’allungamento inevitabile dei tempi processuali, né in quella di garantire il principio di oralità e immediatezza nel giudizio di secondo grado;

che del tutto «teorica e marginale», del resto, si profilerebbe la residua possibilità di impugnazione delle sentenze di proscioglimento nell’ipotesi in cui sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, sempre che tali prove risultino decisive;

che, sotto ulteriori profili, la disciplina censurata sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., «per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria», e con l’art. 97 Cost., «per la concreta ingestibilità del processo», soprattutto con riferimento al regime transitorio;

che infine, proprio in relazione alla disciplina transitoria, la Corte rimettente denuncia la violazione dell’art. 112 Cost., sottolineando come la stessa, in conseguenza della «dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello e all’intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell’udienza», si risolva in «una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato» se si considerano i nuovi termini di prescrizione dei reati.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione – conseguente alla modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) – dell’appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l’immediata applicabilità di tale regime, in forza dell’art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l’identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva»; sia dell’art. 10, comma 2, della medesima legge, «nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti alla Corte d’appello rimettente per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2007.