Ordinanza allegata alla sentenza 4 novembre 2020, n. 230
ORDINANZA 4 NOVEMBRE
2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI
Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimit costituzionale introdotto dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 3 aprile 2019 (reg. ord. n. 108 del 2019), avente ad oggetto gli artt. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consentono la formazione di un atto di nascita in cui vengano indicati come genitori due donne tra loro unite civilmente e che abbiano fatto ricorso (all'estero) alla procreazione medicalmente assistita.
Rilevato che intervenuta nel giudizio davanti a questa Corte, con atto ad adiuvandum depositato il 30 luglio 2019, l'Avvocatura per i diritti LGBTI APS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Considerato che detto soggetto non stato parte nel giudizio a quo;
che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, sentenze n. 13 del 2019, n. 217 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 158, n. 119 [nel dispositivo della dec.] e n. 30 del 2020, n. 237, n. 221, n. 159 [nel dispositivo della dec.] , n. 141 e n. 98 del 2019 [nel dispositivo della dec.], n. 217 [nel dispositivo della dec.], n. 194, n. 180 [nel dispositivo della dec.], e n. 77 del 2018 [nel dispositivo della dec.], n. 29 del 2017, n. 286, n. 243 e n. 84 del 2016; ordinanze n. 202, n. 111 e n. 37 del 2020) nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimit costituzionale circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);
che a tale disciplina possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalit - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimit costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale;
che nel presente giudizio l'Avvocatura per i diritti LGBTI APS non titolare di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso, sebbene di meri indiretti, e pi generali, interessi, connessi ai suoi scopi statutari;
che, pertanto, l'intervento della suddetta associazione deve essere dichiarato inammissibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento dell'Avvocatura per i diritti LGBTI APS.
F.to Mario Rosario Morelli, Presidente