Ordinanza allegata alla Sentenza 15
novembre 2019, n. 237
ORDINANZA
9 OTTOBRE
ANNO
2019
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario
Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità
costituzionale introdotto dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione civile, in
composizione collegiale, con ordinanza
del 15 marzo 2018 (r. ord. n. 69 del 2018),
avente ad oggetto la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 250 e
449 del codice
civile, 29, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), 5 e 8 della
legge
19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita), nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di
nascita in cui vengano riconosciute come genitrici di un cittadino di
nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia
stabilita in base alla legge applicabile ai sensi dell'art. 33 della legge 31
maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato).
Rilevato che sono intervenuti nel giudizio davanti
a questa Corte, con separati atti ad opponendum,
depositati il 28 maggio 2018 e il 29 maggio 2018, il Centro Studi "Rosario
Livatino" e la libera associazione di volontariato "Vita è" e,
con atto ad adiuvandum, depositato il 29 maggio 2018,
l'Avvocatura per i diritti LGBTI, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore.
Considerato che i detti soggetti non sono stati parti
nel giudizio a quo;
che la costante giurisprudenza di questa Corte
(tra le tante, sentenze
n. 13 del 2019, n. 217 e n. 180 del 2018;
ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del
2019, n. 194
del 2018, n.
29 del 2017, n.
286, n. 243
e n. 84 del 2016)
è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è
circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente
del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della
Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale);
che a tale disciplina è possibile derogare -
senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di
costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un
interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o
dalle norme oggetto di censura;
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione
soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre
situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della
Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato
effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del
giudizio principale;
che nel presente giudizio il Centro Studi
"Rosario Livatino", la libera associazione di volontariato "Vita
è" e l'Avvocatura per i diritti LGBTI non sono titolari di interessi
direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso, sebbene di meri
indiretti, e più generali, interessi, connessi ai loro scopi statutari;
che, pertanto, gli interventi delle suddette
associazioni devono essere dichiarati inammissibili.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi del Centro
Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato
"Vita è" e dell'Avvocatura per i diritti LGBTI.
F.to Giorgio Lattanzi, Presidente