Ordinanza dibattimentale 22 marzo (sent. n. 84 del 2016)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 13 marzo 2016, n. 84

 

ORDINANZA 22 MARZO

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Paolo                                GROSSI                                              Presidente

-    Giuseppe                          FRIGO                                                  Giudice

-    Alessandro                       CRISCUOLO                                           

-    Giorgio                             LATTANZI                                                

-    Aldo                                 CAROSI                                                     

-    Marta                                CARTABIA                                               

-    Mario Rosario                   MORELLI                                                  

-    Giancarlo                          CORAGGIO                                              

-    Giuliano                            AMATO                                                      

-    Silvana                              SCIARRA                                                  

-    Daria                                 de PRETIS                                                  

-    Nicolò                               ZANON                                                      

-    Franco                              MODUGNO                                              

-    Augusto Antonio            BARBERA                                                

-    Giulio                               PROSPERETTI                                         

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale, introdotto con ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze in data 7 dicembre 2012 (n. 166 del registro ordinanze del 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 17 luglio del 2013.

Rilevato che in tale giudizio, il 29 luglio successivo, ha depositato atto di intervento (adesivo al petitum dell’ordinanza di rimessione) l’«Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti», ritenendosi a ciò legittimata in ragione dei suoi obiettivi statutari, tra i quali quello di «analizzare gli sviluppi della società dal punto di vista giuridico socio-economico e culturale per individuare l’insieme dei diritti da proteggere, potenziare e conquistare» e, quello di «aiutare le persone a conoscere, difendere e rivendicare i propri diritti»;

che, il 6 dicembre 2013 – dopo la scadenza del termine perentorio (di non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell’atto introduttivo del giudizio) di cui all’art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte − i coniugi ricorrenti nel processo a quo hanno depositato atto di costituzione tardiva con contestuale istanza di rimessione in termini;

che, nel formulare tale istanza, il difensore delle parti così costituite assume di essersi «trovato senza sua colpa nella impossibilità formale e materiale di consultare la G.U. della Repubblica Italiana nella quale è stata pubblicata il 17 luglio 2013 l’ordinanza del Tribunale di Firenze», in quanto a quella data (e fino al 24 agosto 2013) egli «si trovava all’estero per ragioni personali e di lavoro». Ed aggiunge che i predetti coniugi «in quel periodo anch’essi all’estero […] sarebbero stati quindi nell’impossibilità di sottoscrivere la procura speciale per la costituzione in giudizio»;

che, in prossimità dell’odierna udienza, sia i coniugi ricorrenti (attraverso un ampliato Collegio difensivo per effetto di un’ulteriore designazione operata con atto di costituzione depositato il 23 marzo 2015), sia l’Associazione Vox – Osservatorio sui Diritti hanno depositato congiunta «richiesta di istruttoria», chiedendo a questa Corte di acquisire la testimonianza di alcuni «scienziati e clinici», da esse parti indicati, in merito alle potenzialità mediche e di cura che la ricerca scientifica sugli embrioni potrebbe avere.

Considerato che la costituzione, in questo giudizio, dei due ricorrenti nel processo principale è palesemente tardiva e non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini;

che, infatti, per un verso, la permanenza all’estero del difensore, per un tempo superiore ai 20 giorni dalla (non imprevedibile) pubblicazione in G.U. dell’ordinanza del Tribunale di Firenze, non può considerarsi oggettivamente impeditiva della cognizione della suddetta pubblicazione, agevolmente invece conseguibile attraverso il controllo di un collaboratore di studio, all’uopo incaricato, o comunque a mezzo degli strumenti informatici che consentono la consultazione, da qualunque luogo – mediante l’utilizzo della rete Internet − della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, per altro verso, anche la procura per questo giudizio ben avrebbe potuto essere preventivamente richiesta ed ottenuta dal difensore, in prospettiva del suo viaggio all’estero, nel periodo (di oltre sei mesi) intercorso tra il deposito dell’ordinanza di rimessione e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

che, pertanto, il riferito atto di costituzione è inammissibile, siccome tardivo;

che, a sua volta, inammissibile è anche l’atto di intervento dell’Associazione «Vox – Osservatorio sui Diritti», atteso che questa non è parte nel giudizio a quo (vedi, per tutte, l’ordinanza allegata alla sentenza n. 170 del 2014, ed ivi ampi richiami di precedenti conformi), né è titolare di un interesse propriamente riconducibile all’oggetto del giudizio principale, suscettibile, come tale, di essere direttamente inciso dalla decisione sullo stesso (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 244 del 2014, n. 120 del 2014 e n. 38 del 2009), essendo viceversa, detta Associazione, portatrice di meri generali interessi connessi al suo scopo statutario, in alcun modo direttamente coinvolti nel processo a quo;

che non può, di conseguenza, formare oggetto di esame la richiesta di acquisizione di prova per testi formulata dai soggetti di cui sopra.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’inammissibilità della costituzione, in questo giudizio, delle parti ricorrenti nel processo a quo, in quanto tardiva, nonché dell’intervento della Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti e di conseguenza, della congiunta «richiesta di istruttoria» formulata nell’interesse di dette parti.

F.to: Paolo Grossi, Presidente