Ordinanza allegata alla Sentenza 13 marzo
2016, n. 84
ORDINANZA
22 MARZO
ANNO
2016
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo
GROSSI
Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Giorgio
LATTANZI
”
- Aldo
CAROSI
”
- Marta
CARTABIA
”
- Mario Rosario MORELLI
”
- Giancarlo
CORAGGIO
”
- Giuliano AMATO
”
- Silvana
SCIARRA
”
- Daria
de PRETIS ”
- Nicolò
ZANON
”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio
BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti
relativi al giudizio di legittimità costituzionale, introdotto con ordinanza
del Tribunale ordinario di Firenze in data 7 dicembre 2012 (n. 166 del registro
ordinanze del 2013), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 17 luglio del 2013.
Rilevato che in
tale giudizio, il 29 luglio successivo, ha depositato atto di intervento
(adesivo al petitum dell’ordinanza di rimessione)
l’«Associazione Vox – Osservatorio italiano sui
Diritti», ritenendosi a ciò legittimata in ragione dei suoi
obiettivi statutari, tra i quali quello di «analizzare gli sviluppi della
società dal punto di vista giuridico socio-economico e culturale per
individuare l’insieme dei diritti da proteggere, potenziare e
conquistare» e, quello di «aiutare le persone a conoscere,
difendere e rivendicare i propri diritti»;
che, il 6 dicembre 2013 – dopo la
scadenza del termine perentorio (di non oltre 20 giorni dalla data di
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale,
dell’atto introduttivo del giudizio) di cui all’art. 4, commi 3 e
4, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte − i
coniugi ricorrenti nel processo a quo
hanno depositato atto di costituzione tardiva con contestuale istanza di
rimessione in termini;
che, nel formulare tale istanza, il
difensore delle parti così costituite assume di essersi «trovato
senza sua colpa nella impossibilità formale e materiale di consultare la
G.U. della Repubblica Italiana nella quale è stata pubblicata il 17
luglio 2013 l’ordinanza del Tribunale di Firenze», in quanto a
quella data (e fino al 24 agosto 2013) egli «si trovava all’estero
per ragioni personali e di lavoro». Ed aggiunge che i predetti coniugi
«in quel periodo anch’essi all’estero […] sarebbero
stati quindi nell’impossibilità di sottoscrivere la procura
speciale per la costituzione in giudizio»;
che,
in prossimità dell’odierna udienza, sia i coniugi ricorrenti
(attraverso un ampliato Collegio difensivo per effetto di un’ulteriore
designazione operata con atto di costituzione depositato il 23 marzo 2015), sia
l’Associazione Vox – Osservatorio sui Diritti hanno depositato
congiunta «richiesta di istruttoria», chiedendo a questa Corte di
acquisire la testimonianza di alcuni «scienziati e clinici», da
esse parti indicati, in merito alle potenzialità mediche e di cura che
la ricerca scientifica sugli embrioni potrebbe avere.
Considerato che la
costituzione, in questo giudizio, dei due ricorrenti nel processo principale
è palesemente tardiva e non sussistono i presupposti per
l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini;
che, infatti, per un verso, la
permanenza all’estero del difensore, per un tempo superiore ai 20 giorni
dalla (non imprevedibile) pubblicazione in G.U. dell’ordinanza del
Tribunale di Firenze, non può considerarsi oggettivamente impeditiva
della cognizione della suddetta pubblicazione, agevolmente invece conseguibile
attraverso il controllo di un collaboratore di studio, all’uopo
incaricato, o comunque a mezzo degli strumenti informatici che consentono la
consultazione, da qualunque luogo – mediante l’utilizzo della rete
Internet − della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana; e, per altro verso, anche la procura per questo giudizio ben avrebbe potuto
essere preventivamente richiesta ed ottenuta dal difensore, in prospettiva del
suo viaggio all’estero, nel periodo (di oltre sei mesi) intercorso tra il
deposito dell’ordinanza di rimessione e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
che, pertanto, il riferito atto di
costituzione è inammissibile, siccome tardivo;
che, a sua volta, inammissibile è
anche l’atto di intervento dell’Associazione «Vox –
Osservatorio sui Diritti», atteso che questa non è parte nel
giudizio a quo (vedi, per tutte,
l’ordinanza
allegata alla sentenza n. 170 del 2014, ed ivi ampi richiami di precedenti
conformi), né è titolare di un interesse propriamente
riconducibile all’oggetto del giudizio principale, suscettibile, come
tale, di essere direttamente inciso dalla decisione sullo stesso (ex plurimis, ordinanze allegate
alle sentenze n. 244 del 2014, n. 120 del 2014
e n. 38 del 2009),
essendo viceversa, detta Associazione, portatrice di meri generali interessi
connessi al suo scopo statutario, in alcun modo direttamente coinvolti nel
processo a quo;
che non può, di conseguenza,
formare oggetto di esame la richiesta di acquisizione di prova per testi
formulata dai soggetti di cui sopra.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’inammissibilità
della costituzione, in questo giudizio, delle parti ricorrenti nel processo a quo, in quanto tardiva, nonché
dell’intervento della Associazione Vox – Osservatorio italiano sui
Diritti e di conseguenza, della congiunta «richiesta di
istruttoria» formulata nell’interesse di dette parti.
F.to: Paolo Grossi, Presidente