Ordinanza dibattimentale 11 giugno (sent. n. 170)

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino                     CASSESE                                                      Presidente

- Giuseppe                 TESAURO                                                       Giudice

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                   

- Giuseppe                 FRIGO                                                                 

- Alessandro              CRISCUOLO                                                      

- Paolo                       GROSSI                                                               

- Aldo                        CAROSI                                                               

- Marta                      CARTABIA                                                         

- Sergio                      MATTARELLA                                                   

- Mario Rosario         MORELLI                                                            

- Giancarlo                CORAGGIO                                                        

- Giuliano                  AMATO                                                               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale, introdotto con ordinanza della Prima sezione civile della Corte di cassazione, depositato il 6 giugno 2013 (n. 214 del registro ordinanze 2013).

Rilevato che in tale giudizio è intervenuta l’Avvocatura per i diritti LGBTI (Associazione nazionale di promozione sociale iscritta a n. 116, sezione F, del registro delle APS presso la Provincia di Bergamo), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 4 novembre 2013;

che detta Associazione non è stata parte nel giudizio a quo;

che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;

che, pertanto, l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall’immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;

che pertanto – essendo l’Avvocatura per i diritti LGBTI titolare non già di un interesse direttamente riconducibile all’oggetto del giudizio principale, sibbene di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, a diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali e intersessuali – il suo intervento, in questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento dell’Avvocatura per i diritti LGBTI.

F.to: Sabino Cassese, Presidente

Ordinanza relativa a Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170