REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Sabino CASSESE Presidente
- Giuseppe TESAURO Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti
gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale, introdotto con
ordinanza della Prima sezione civile della Corte di cassazione, depositato il 6
giugno 2013 (n. 214 del registro ordinanze 2013).
Rilevato
che in tale giudizio è intervenuta l’Avvocatura per i diritti LGBTI
(Associazione nazionale di promozione sociale iscritta a n. 116, sezione F, del
registro delle APS presso la Provincia di Bergamo), in persona del Presidente e
legale rappresentante p.t., con atto depositato il 4
novembre 2013;
che detta Associazione
non è stata parte nel giudizio a quo;
che la costante
giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle
sentenze n. 237
e n. 82 del 2013,
n. 272 del 2012,
n. 349 del 2007,
n. 279 del 2006
e n. 291 del
2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità
costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del
Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della
Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale);
che a tale disciplina è
possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del
giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano
titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla
norma o dalle norme oggetto di censura;
che, pertanto,
l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente non deve derivare,
come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge
denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della
legge stessa, ma dall’immediato effetto che la pronuncia della Corte produce
sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;
che pertanto – essendo
l’Avvocatura per i diritti LGBTI titolare non già di un interesse direttamente
riconducibile all’oggetto del giudizio principale, sibbene
di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo
statutario, a diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone
omosessuali, bisessuali, transessuali e intersessuali – il suo intervento, in
questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile
l’intervento dell’Avvocatura per i diritti LGBTI.
F.to: Sabino Cassese,
Presidente
Ordinanza
relativa a Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170