ordinanza
letta all’udienza del 7 ottobre 2014, allegata a Corte cost. 28 ottobre 2014, n. 244
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità
costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia,
depositata il 5 marzo 2013 (reg. ord. n. 108 del 2013);
rilevato che in tale giudizio è intervenuto l’INPS −
Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente e legale
rappresentante p.t., con atto depositato il 6 giugno
2013;
considerato
che il suddetto Istituto non è parte del giudizio principale;
che,
per costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi in via incidentale
sono legittimati ad intervenire i soggetti che, pur non essendo parti del
giudizio principale, siano tuttavia portatori di un interesse qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (tra le
tante, ordinanze nn. 318, 134 e 116 del 2013);
che,
nel caso specifico, l’Istituto nazionale della previdenza sociale è
portatore di un siffatto interesse
qualificato, suscettibile di essere inciso dall’esito del processo principale,
in quanto ente erogatore del trattamento di fine servizio per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni ripristinato dalla normativa oggetto del
giudizio di costituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
ammissibile l’intervento dell’INPS − Istituto nazionale della previdenza
sociale.
F.to: Paolo Maria
Napolitano, Presidente