Ordinanza allegata alla Sentenza 8 novembre
2018, n. 194
ORDINANZA 25 SETTEMBRE
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Giorgio LATTANZI
Presidente
- Aldo CAROSI
Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de
PRETIS ”
- Nicolò
ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco VIGANÒ ”
- Luca ANTONINI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
7, lettera c), della legge
10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,
nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro), e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro
a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, terza sezione
lavoro, con ordinanza
del 26 luglio 2017 (reg. ord. n. 195 del 2017).
Rilevato
che in tale giudizio ha depositato atto di
intervento la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL).
Considerato che tale soggetto non è parte del giudizio a quo;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di
soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4,
comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato,
inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o
dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 120 del
2018 e la relativa ordinanza letta
all'udienza del
che tale orientamento è stato più volte espresso da
questa Corte anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di
soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, sentenza n. 120 del
2018 e la relativa ordinanza letta
all'udienza del 10 aprile 2018, sentenza n. 77 del
2018);
che la Confederazione generale italiana del lavoro
(CGIL), oltre a non essere parte del giudizio principale, non è titolare di un
interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto
in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essa non vanta una
posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e
irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale bensì un mero indiretto,
e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli
interessi economici e professionali dei propri iscritti;
che il suo intervento nel presente giudizio deve,
perciò, essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL).