Ordinanza allegata alla Sentenza 7 giugno
2018, n. 120
ORDINANZA 10 APRILE
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Giorgio LATTANZI
Presidente
- Aldo CAROSI
Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de
PRETIS ”
- Nicolò
ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco VIGANÒ ”
- Luca ANTONINI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza
del Consiglio di Stato n. 111 del reg. ord. 2017
sono intervenuti: F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica
CGIL; CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL - Sindacato
Italiano Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE - Associazione Finanzieri Cittadini
e Solidarietà; Di Natale Pierluigi e altri; Dellabella
Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa
Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all'art.
3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7
ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento
dell'ordinanza di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017;
n. 187 del 2016
e allegata
ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016);
che l'intervento di soggetti estranei al detto
giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile
soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo
diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura
(ex plurimis, citate sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017;
n. 187 del 2016
e allegata
ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016);
che questa Corte ha più volte espresso tale
orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di
soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, ordinanza n. 227
del 2016);
che la circostanza che un soggetto sia parte in
un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale
la decisione della Corte costituzionale possa influire, neppure è sufficiente a
rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, sentenza n. 69 del
2017 e allegata
ordinanza letta all'udienza del 22 febbraio 2017);
che, nel caso in esame, F.P. CGIL - Federazione
Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, CGIL - Confederazione Generale
Italiana del Lavoro, SILP CGIL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL,
non sono parti del giudizio a quo;
che FICIESSE - Associazione Finanzieri Cittadini
e Solidarietà, non è parte nel giudizio a quo e non è titolare di un interesse,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne
legittimi l'intervento;
che Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri,
Cappellino Piercarlo e altri, non sono parti nel giudizio a quo; né lo status
di militare, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla Guardia di
Finanza, li rende titolari di un interesse, inerente in modo diretto e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati da F.P.
CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; CGIL -
Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL - Sindacato Italiano
Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE - Associazione Finanzieri Cittadini e
Solidarietà; Di Natale Pierluigi e altri; Dellabella
Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri.
F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente