Ordinanza dibattimentale 22 febbraio 2017 (sent. n. 69 del 2017)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 7 aprile 2017, n. 69

 

ORDINANZA 22 FEBBRAIO

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                    Giudice

-           Giorgio                        LATTANZI                                              

-           Aldo                            CAROSI                                                   

-           Marta                           CARTABIA                                             

-           Mario Rosario              MORELLI                                                

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            

-           Giuliano                       AMATO                                                   

-           Silvana                         SCIARRA                                                

-           Daria                            de PRETIS                                               

-           Nicolò                          ZANON                                                  

-           Franco                         MODUGNO                                            

-           Augusto Antonio       BARBERA                                              

- Giulio                          PROSPERETTI                                        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 17 dicembre 2015 (r.o. n. 30 del 2016).

Rilevato che in tale giudizio hanno depositato atto di intervento, il 24 maggio 2016, Ignazio Messina & C. spa e Costa Crociere spa, esponendo di essere imprese di navigazione marittima, esercenti attività (rispettivamente, di trasporto di merci e di trasporto di passeggeri con navi da crociera) sulle quali inciderebbe la disposizione censurata;

che le predette società riferiscono altresì di avere impugnato, con ricorso notificato il 31 marzo 2016, la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti 5 novembre 2015, n. 94 (Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2016), approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015;

che le medesime società aggiungono di avere, nei propri ricorsi, richiamato e fatte proprie le considerazioni svolte dal TAR Piemonte nell'ordinanza di rimessione introduttiva del presente giudizio di legittimità costituzionale;

che, proseguono le società, il giudizio amministrativo da loro avviato era sospeso dall'adito TAR con ordinanze pubblicate il 5 maggio 2016, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione, ritenuta pregiudiziale, già sollevata con l'ordinanza in epigrafe;

che pertanto, ad avviso delle due società, solamente dalla data del 5 maggio 2016 decorrerebbe per loro il termine di venti giorni per l'intervento nel presente giudizio, previsto dall'art. 4 delle vigenti norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacché solo allora le due società avrebbero avuto conoscenza dei provvedimenti che le avrebbero legittimate ad intervenire;

che le due società hanno ribadito gli argomenti a favore della propria legittimazione a intervenire con memoria depositata il 1° febbraio 2017.

Considerato che, secondo gli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è di norma circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale);

che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;

che, nel caso odierno, le società aspiranti intervenienti non sono parte del giudizio a quo, ma di un distinto giudizio;

che in tale giudizio espongono di avere impugnato gli atti relativi alla determinazione del contributo per l'anno 2016, mentre l'ordinanza di rimessione, nel descrivere l'oggetto dei ricorsi rimessi alla cognizione del giudice a quo, fa riferimento agli atti di determinazione del contributo per gli anni 2014 e 2015, oltre che a provvedimenti individuali relativi ai singoli ricorrenti;

che non incide sulla posizione dei terzi aspiranti intervenienti il fatto che il giudizio di cui sono parti sia stato sospeso in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale scaturita da altro giudizio, perché altrimenti sarebbe eluso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 35 e n. 16 del 2017, nonché alle sentenze n. 214 e n. 173 del 2016);

che, comunque, secondo l'art. 4, comma 4, delle richiamate norme integrative, l'atto di intervento deve essere depositato «non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio», avvenuta, nel caso, nella Gazzetta Ufficiale n. 8, prima serie speciale, del 24 febbraio 2016;

che il termine predetto ha natura perentoria (ex plurimis, ordinanza allegata alla sentenza n. 187 del 2016);

che le due società hanno depositato atto di intervento il 24 maggio 2016, ben oltre il previsto termine perentorio, decorrente dalla data di pubblicazione dell'ordinanza introduttiva del presente giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento di Ignazio Messina & C. spa e Costa Crociere spa.

F.to: Paolo Grossi Presidente