Ordinanza allegata alla Sentenza 7 aprile
2017, n. 69
ORDINANZA 22 FEBBRAIO
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo
GROSSI
Presidente
- Alessandro
CRISCUOLO Giudice
- Giorgio
LATTANZI
”
- Aldo
CAROSI
”
- Marta
CARTABIA
”
- Mario
Rosario MORELLI
”
- Giancarlo
CORAGGIO
”
- Giuliano
AMATO
”
- Silvana
SCIARRA
”
- Daria
de PRETIS ”
- Nicolò
ZANON
”
- Franco
MODUGNO
”
- Augusto
Antonio BARBERA
”
- Giulio
PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti
gli atti relativi al giudizio di
legittimità costituzionale introdotto con ordinanza
del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 17 dicembre 2015 (r.o. n. 30 del 2016).
Rilevato che in tale giudizio hanno depositato atto di
intervento, il 24 maggio 2016, Ignazio Messina & C. spa e Costa Crociere
spa, esponendo di essere imprese di navigazione marittima, esercenti
attività (rispettivamente, di trasporto di merci e di trasporto di
passeggeri con navi da crociera) sulle quali inciderebbe la disposizione
censurata;
che le predette società
riferiscono altresì di avere impugnato, con ricorso notificato il 31 marzo
2016, la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti 5 novembre
2015, n. 94 (Misura e modalità di versamento del contributo dovuto
all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2016), approvata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015;
che le medesime società
aggiungono di avere, nei propri ricorsi, richiamato e fatte proprie le
considerazioni svolte dal TAR Piemonte nell'ordinanza di rimessione
introduttiva del presente giudizio di legittimità costituzionale;
che, proseguono le società, il
giudizio amministrativo da loro avviato era sospeso dall'adito TAR con
ordinanze pubblicate il 5 maggio 2016, in attesa della pronuncia della Corte
costituzionale sulla questione, ritenuta pregiudiziale, già sollevata
con l'ordinanza in epigrafe;
che pertanto, ad avviso delle due
società, solamente dalla data del 5 maggio 2016 decorrerebbe per loro il
termine di venti giorni per l'intervento nel presente giudizio, previsto
dall'art. 4 delle vigenti norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, giacché solo allora le due società avrebbero
avuto conoscenza dei provvedimenti che le avrebbero legittimate ad intervenire;
che le due società hanno ribadito
gli argomenti a favore della propria legittimazione a intervenire con memoria
depositata il 1° febbraio 2017.
Considerato che, secondo gli artt. 3 e 4 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la partecipazione
al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è di norma
circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del
Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, al Presidente della
Giunta regionale);
che l'intervento di soggetti estranei al
giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un
interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio, e non semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;
che, nel caso odierno, le società
aspiranti intervenienti non sono parte del giudizio a quo, ma di un distinto
giudizio;
che in tale giudizio espongono di avere
impugnato gli atti relativi alla determinazione del contributo per l'anno 2016,
mentre l'ordinanza di rimessione, nel descrivere l'oggetto dei ricorsi rimessi
alla cognizione del giudice a quo, fa riferimento agli atti di determinazione
del contributo per gli anni 2014 e 2015, oltre che a provvedimenti individuali
relativi ai singoli ricorrenti;
che non incide sulla posizione dei terzi
aspiranti intervenienti il fatto che il giudizio di cui sono parti sia stato
sospeso in attesa della decisione sulla questione di legittimità
costituzionale scaturita da altro giudizio, perché altrimenti sarebbe
eluso il carattere incidentale del giudizio di legittimità
costituzionale (ex plurimis,
ordinanze allegate alle sentenze n. 35 e n. 16 del 2017,
nonché alle sentenze n. 214 e n. 173 del 2016);
che, comunque, secondo l'art. 4, comma
4, delle richiamate norme integrative, l'atto di intervento deve essere
depositato «non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio», avvenuta, nel caso, nella
Gazzetta Ufficiale n. 8, prima serie speciale, del 24 febbraio 2016;
che il termine predetto ha natura perentoria
(ex plurimis,
ordinanza
allegata alla sentenza n. 187 del 2016);
che le due società hanno
depositato atto di intervento il 24 maggio 2016, ben oltre il previsto termine
perentorio, decorrente dalla data di pubblicazione dell'ordinanza introduttiva
del presente giudizio.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento di Ignazio Messina &
C. spa e Costa Crociere spa.
F.to: Paolo Grossi Presidente