Ordinanza allegata alla Sentenza 20 luglio 2016, n. 187
ORDINANZA 17 MAGGIO
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che, nei giudizi di cui ai nn. 248 e 249 del reg. ord. 2012, hanno depositato atto di costituzione Cittadino Donatella, in data 4 febbraio 2015, e Zangari Gemma, in data 5 febbraio 2015, parti nei giudizi principali;
che, nei giudizi di cui ai nn. 143, 144, 248 e 249 del reg. ord. del 2012, hanno depositato atto di intervento la Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL e la Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, rispettivamente in data 14 maggio e 19 maggio 2015, il CODACONS e l'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola (questi ultimi due anche nei giudizi di cui al reg. ord. nn. 32 e 34 del 2014) in data 23 ottobre 2015 e, solo nel giudizio di cui al reg. ord. n. 249 del 2012, la Federazione GILDA-UNAMS, in data 26 aprile 2016.
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni»;
che, con riguardo agli interventi, l'art. 4, comma 4, delle richiamate norme integrative prevede analogo termine stabilendo che l'atto di intervento «deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio»;
che le predette ordinanze nn. 143 e 144 del 2012 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 33, prima serie speciale, del 22 agosto 2012, le ordinanze nn. 248 e 249 del 2012 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 44, prima serie speciale, del 7 novembre 2012 e le ordinanze nn. 32 e 34 del 2014 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 13, prima serie speciale, del 19 marzo 2014;
che detti termini, che hanno natura perentoria (ex multis, sentenza n. 190 del 2006), si erano, peraltro, già consumati al momento della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza di questa Corte n. 207 del 2013 sino alla definizione delle questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 71 del 2015, n. 216 del 2014 e n. 231 del 2013), possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;
che la Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL e la Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, nonché il CODACONS e l'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, e la Federazione GILDA-UNAMS non risultano essere parti dei giudizi principali nel corso dei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale oggetto delle ordinanze iscritte ai nn. 143, 144, 248 e 249 del reg. ord. 2012 e ai nn. 32 e 34 del reg. ord. 2014, né le stesse sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti sostanziali dedotti in giudizio;
che nel procedimento instauratosi dinanzi alla Corte di giustizia a seguito di rinvio pregiudiziale, a norma degli artt. 96 e 97 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, «possono presentare osservazioni dinanzi alla Corte» «le parti nel procedimento principale», che sono «quelle individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali»;
che la Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL e la Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, nonché la Federazione GILDA-UNAMS, come esposto negli atti di intervento depositati nei presenti giudizi incidentali, hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte di giustizia in quanto parti nella causa C-62/13 (come si rileva, peraltro, dalla intestazione della sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), che non è relativa ad alcuno dei giudizi principali degli odierni giudizi incidentali di legittimità costituzionale;
che, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le costituzioni in giudizio di Cittadino Donatella e Zangari Gemma, parti nei giudizi a quibus, nonché, anche in quanto tardivi, gli interventi della Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL e della Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, del CODACONS e dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, e della Federazione GILDA-UNAMS, con riguardo a soggetti non parti nei giudizi a quibus e che risultano privi di un interesse qualificato, nei termini sopra esposti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le costituzioni in giudizio di Cittadino Donatella e Zangari Gemma;
2) dichiara inammissibili gli interventi della Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL, della Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, del CODACONS, dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola e della Federazione GILDA-UNAMS.
F.to: Paolo Grossi, Presidente