Ordinanza allegata alla Sentenza 7 giugno
2019, n. 141
ORDINANZA
5 MARZO
ANNO
2019
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario
Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale
promosso dalla Corte di Appello di Bari con ordinanza
del 6 febbraio 2018 (r.o. n. 71 del 2018), hanno
depositato un unitario atto di intervento l'Associazione Rete per la Parità,
l'Associazione Donne in quota, l'Associazione Coordinamento italiano della
Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia, l'Associazione
Salute Donna, l'Associazione UDI (Unione Donne in Italia), l'Associazione
Resistenza Femminista e l'Associazione IROKO ONLUS; ha, altresì, depositato
atto di intervento l'Associazione Differenza Donna Onlus;
che le suindicate associazioni hanno depositato
memoria, rispettivamente, il 12 e il 13 febbraio 2019.
Considerato che le associazioni intervenienti non rivestono
la qualità di parti del giudizio principale;
che, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è
circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente
del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della
Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale);
che a tale disciplina è possibile derogare -
senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di
costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un
interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o
dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 13 del
2019, n. 217
e n. 180 del
2018, ordinanze allegate alle sentenze n. 194 del
2018, n. 29
del 2017, n.
286 e n. 243
del 2016);
che il presente giudizio - che ha ad oggetto
l'art. 3, primo comma, numero 4), prima parte, e numero 8), della legge
20 febbraio 1958, n. 75, «nella parte in cui configura come illecito penale il
reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e
consapevolmente esercitata» - non è destinato a produrre, nei confronti delle
associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure indiretti;
che, pertanto, esse non sono legittimate a
partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione
Rete per la Parità, dell'Associazione Donne in quota, dell'Associazione
Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia,
dell'Associazione Salute Donna, dell'Associazione UDI (Unione Donne in Italia),
dell'Associazione Resistenza Femminista, dell'Associazione IROKO ONLUS e
dell'Associazione Differenza Donna Onlus.
F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente