Ordinanza dibattimentale 5 marzo (sent. 141)

CONSULTA ONLINE 

 

Ordinanza allegata alla Sentenza 7 giugno 2019, n. 141

 

ORDINANZA 5 MARZO

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte di Appello di Bari con ordinanza del 6 febbraio 2018 (r.o. n. 71 del 2018), hanno depositato un unitario atto di intervento l'Associazione Rete per la Parità, l'Associazione Donne in quota, l'Associazione Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia, l'Associazione Salute Donna, l'Associazione UDI (Unione Donne in Italia), l'Associazione Resistenza Femminista e l'Associazione IROKO ONLUS; ha, altresì, depositato atto di intervento l'Associazione Differenza Donna Onlus;

che le suindicate associazioni hanno depositato memoria, rispettivamente, il 12 e il 13 febbraio 2019.

Considerato che le associazioni intervenienti non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 13 del 2019, n. 217 e n. 180 del 2018, ordinanze allegate alle sentenze n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 e n. 243 del 2016);

che il presente giudizio - che ha ad oggetto l'art. 3, primo comma, numero 4), prima parte, e numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, «nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata» - non è destinato a produrre, nei confronti delle associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure indiretti;

che, pertanto, esse non sono legittimate a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione Rete per la Parità, dell'Associazione Donne in quota, dell'Associazione Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia, dell'Associazione Salute Donna, dell'Associazione UDI (Unione Donne in Italia), dell'Associazione Resistenza Femminista, dell'Associazione IROKO ONLUS e dell'Associazione Differenza Donna Onlus.

F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente