Ordinanza dibattimentale 8 novembre (sent. n. 286 del 2016)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 21 dicembre 2016, n. 286

 

ORDINANZA 8 NOVEMBRE

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                    Giudice

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ˮ

-           Aldo                            CAROSI                                                   ˮ

-           Marta                           CARTABIA                                             ˮ

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ˮ

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ˮ

-           Giuliano                       AMATO                                                   ˮ

-           Silvana                         SCIARRA                                                ˮ

-           Daria                            de PRETIS                                               ˮ

-           Nicolò                          ZANON                                                   ˮ

-           Augusto Antonio       BARBERA                                              ˮ

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ˮ

 

ORDINANZA

Rilevato che, nel giudizio promosso dalla Corte di appello di Genova con ordinanza del 28 novembre 2013 (reg. ord. n. 31 del 2014), il 7 aprile 2014 ha depositato atto di intervento l’associazione Rete per la Parità, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore.

Considerato che l’Associazione Rete per la Parità non riveste la qualità di parte del giudizio principale;

che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all’ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016; n. 221 del 2015 e relativa ordinanza letta all’udienza del 20 ottobre 2015; n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta allʼudienza dellʼ8 aprile 2014; n. 293 e n. 118 del 2011; n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta allʼudienza del 23 marzo 2010; ordinanze n. 240 del 2014; n. 156 del 2013; n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta allʼudienza del 22 maggio 2012);

che, pertanto, sulla posizione soggettiva della parte interveniente l’eventuale declaratoria di illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo;

che il presente giudizio – che ha ad oggetto la norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede «l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori» − non sarebbe destinato a produrre, nei confronti dell’Associazione interveniente, effetti immediati, neppure indiretti;

che, pertanto, essa non riveste la posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione Rete per la Parità.

F.to: Paolo Grossi, Presidente