Ordinanza allegata alla Sentenza 5 novembre
2015, n. 221
ORDINANZA 20 OTTOBRE
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di
legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale ordinario di
Trento, depositata il 20 agosto 2014 (reg. ord. n. 228 del 2014);
rilevato che hanno depositato atti di intervento l’Associazione Radicale Certi Diritti, nonché la
Associazione ONIG ‒ Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere, la
Fondazione Genere Identità Cultura, l’Associazione ONLUS MIT ‒ Movimento
d’Identità Transessuale e l’Associazione di Volontariato Libellula.
Considerato che nessuno di tali intervenienti è
parte del giudizio principale;
che la costante
giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del
2013 e all’ordinanza
n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di
legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del
Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della
Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale);
che a tale disciplina è
possibile derogare − senza venire in contrasto con il carattere incidentale
del giudizio di costituzionalità − soltanto a favore di soggetti terzi
che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al
rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari
di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;
che, pertanto, l’incidenza
sulla posizione soggettiva delle parti intervenienti non deve derivare, come
per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata,
dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge
stessa, ma dall’immediato effetto che la decisione della Corte produce sul
rapporto sostanziale oggetto del giudizio a
quo;
che, nel giudizio da cui
trae origine la questione di legittimità costituzionale in discussione, gli
stessi intervenienti non rivestono l’anzidetta posizione di terzi legittimati a
partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte;
che, infatti, le suddette
associazioni sarebbero investite soltanto da effetti riflessi della pronuncia
di questa Corte sull’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in
materia di rettificazione di attribuzione di sesso);
che, pertanto, gli
interventi spiegati devono essere dichiarati inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione Radicale Certi Diritti, nonché
l’intervento dell’Associazione ONIG ‒ Osservatorio Nazionale
sull’Identità di Genere, della Fondazione Genere Identità Cultura,
dell’Associazione ONLUS MIT ‒ Movimento d’Identità Transessuale e
dell’Associazione di Volontariato Libellula.
F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente