Ordinanza allegata alla Sentenza 22
novembre 2016, n. 243
ORDINANZA
19 OTTOBRE
ANNO
2016
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo
GROSSI
Presidente
- Alessandro
CRISCUOLO Giudice
- Giorgio
LATTANZI
”
- Aldo
CAROSI
”
- Marta
CARTABIA
”
- Mario
Rosario
MORELLI
”
- Giancarlo
CORAGGIO
”
- Giuliano
AMATO ”
- Silvana
SCIARRA
”
- Daria
de PRETIS ”
- Nicolò
ZANON
”
- Franco
MODUGNO
”
- Augusto
Antonio BARBERA
”
- Giulio
PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con ordinanza depositata il 20 marzo 2015 (reg. ord. n. 149 del 2015) hanno depositato atto di intervento il 14 settembre 2015, Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana.
Considerato che Angelo Sandri e
Gianfranco Melillo non rivestono la qualità di
parti del giudizio principale;
che
la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate
alla sentenza n.
134 del 2013 e all’ordinanza n. 318
del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di
legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti
del giudizio a quo, oltre che al
Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al
Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);
che a tale disciplina è possibile derogare − senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità − soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016 e n. 221 del 2015 e relativa ordinanza letta all’udienza del 20 ottobre 2015; sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014; ordinanza n. 240 del 2014; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all’udienza del 22 maggio 2012; sentenze n. 293 e n. 118 del 2011; sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010);
che, pertanto, sulla posizione soggettiva delle parti intervenienti l’eventuale declaratoria di illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo;
che il presente giudizio, che ha ad oggetto l’art. 1. Comma 1, lett. a) della legge Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 − Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), non sarebbe destinato a produrre, nei confronti dei predetti intervenienti, effetti immediati e neppure indiretti, tenendo anche conto che il partito da essi rappresentato non ha concorso all’assegnazione dei seggi nel Consiglio regionale calabrese;
che, pertanto, essi non rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana.
F.to: Paolo Grossi, Presidente