Ordinanza allegata alla Sentenza 23 ottobre
2019, n. 221
ORDINANZA 18 GIUGNO
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,
Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO,
Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Rilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale
promosso dal Tribunale ordinario di Pordenone, con ordinanza
del 2 luglio 2018 (r.o. n. 129 del 2018), ha
depositato atto di intervento l'Associazione nazionale di promozione sociale
Avvocatura per i diritti LGBTI;
che
nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di
Bolzano, con ordinanza
del 3 gennaio 2019 (r.o. n. 60 del 2019), hanno depositato
un unitario atto di intervento l'Associazione radicale Certi Diritti e
l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
Considerato che le associazioni intervenienti non rivestono la
qualità di parti del giudizio principale;
che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione al
giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del
giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso
di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);
che a
tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il
carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di
soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente
inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex
plurimis, sentenze n. 13 del
2019, n. 217
e n. 180 del
2018, ordinanze allegate alle sentenze n. 248,
n. 194 e n. 153 del 2018,
n. 29 del 2017,
n. 286 e n. 243 del 2016);
che i
presenti giudizi - che hanno ad oggetto gli artt. 1, commi 1 e 2; 4; 5 e 12, commi
2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004 n. 40 - non sono destinati a produrre,
nei confronti delle associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure
indiretti;
che,
pertanto, esse non sono legittimate a partecipare al giudizio dinanzi a questa
Corte.
Per
Questi Motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati:
nel
giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 129
del 2018 dall'Associazione nazionale di promozione sociale Avvocatura per i
diritti LGBTI;
nel
giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 60 del
2019 dall'Associazione radicale Certi Diritti e dall'Associazione Luca Coscioni
per la libertà di ricerca scientifica.
F.to:
Giorgio Lattanzi, Presidente