Ordinanza allegata alla Sentenza 27 gennaio
2017, n. 29
ORDINANZA 10 GENNAIO
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI
”
- Marta CARTABIA
”
- Mario
Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO
”
- Giuliano AMATO
”
- Silvana SCIARRA
”
- Daria de
PRETIS
”
- Nicolò ZANON
”
- Franco MODUGNO
”
- Augusto
Antonio BARBERA
”
- Giulio PROSPERETTI
”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che, nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato
con ordinanza
depositata il 30 gennaio 2015 (reg. ord. n. 173 del 2015), hanno depositato
atto di intervento l'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche -
Confindustria Nautica, e le associazioni Federturismo - Confindustria e
Assomarinas - Associazione italiana porti turistici, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore.
Considerato che le associazioni sopra indicate non rivestono la
qualità di parti del giudizio principale;
che la costante giurisprudenza di questa
Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del
2013 e all'ordinanza
n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di
legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti
del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel
caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4
delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);
che a tale disciplina è possibile
derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio
di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano
titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016
e n. 221 del
2015 e relativa ordinanza letta
all'udienza del 20 ottobre 2015; sentenza n. 162 del
2014 e relativa ordinanza letta
all'udienza dell'8 aprile 2014; ordinanza n. 240
del 2014; ordinanza
n. 156 del 2013; ordinanza n. 150
del 2012 e relativa ordinanza letta
all'udienza del 22 maggio 2012; sentenze n. 293 e n. 118 del 2011;
sentenza n. 138
del 2010 e relativa ordinanza letta
all'udienza del 23 marzo 2010);
che, pertanto, sulla posizione
soggettiva della parte interveniente l'eventuale declaratoria di
illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce
sul rapporto oggetto del giudizio a quo;
che il presente giudizio - che ha ad
oggetto l'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), nella parte in cui determina, anche con riferimento ai
rapporti concessori in corso, la nuova misura dei canoni delle concessioni di
beni del demanio marittimo, per la realizzazione e la gestione di strutture
dedicate alla nautica da diporto - non sarebbe destinato a produrre, nei
confronti delle associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure
indiretti;
che, pertanto, esse non sono legittimate
a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento dell'Unione Nazionale
dei Cantieri e delle Industrie Nautiche - Confindustria Nautica, e delle
associazioni Federturismo - Confindustria e Assomarinas - Associazione italiana
porti turistici.
F.to: Paolo Grossi Presidente