Ordinanza dibattimentale 10 gennaio 2017 (sent. n. 29 del 2017)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 27 gennaio 2017, n. 29

 

ORDINANZA 10 GENNAIO

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Paolo                          GROSSI                                Presidente

-      Giorgio                       LATTANZI                           Giudice

-      Aldo                           CAROSI                                       

-      Marta                          CARTABIA                                 

-      Mario Rosario             MORELLI                                     

-      Giancarlo                    CORAGGIO                                

-      Giuliano                      AMATO                                       

-      Silvana                        SCIARRA                                    

-      Daria                           de PRETIS                                    

-      Nicolò                         ZANON                                        

-      Franco                        MODUGNO                                 

-      Augusto Antonio       BARBERA                                   

-      Giulio                         PROSPERETTI                            

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che, nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza depositata il 30 gennaio 2015 (reg. ord. n. 173 del 2015), hanno depositato atto di intervento l'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche - Confindustria Nautica, e le associazioni Federturismo - Confindustria e Assomarinas - Associazione italiana porti turistici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

Considerato che le associazioni sopra indicate non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;

che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016 e n. 221 del 2015 e relativa ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015; sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014; ordinanza n. 240 del 2014; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012; sentenze n. 293 e n. 118 del 2011; sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010);

che, pertanto, sulla posizione soggettiva della parte interveniente l'eventuale declaratoria di illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo;

che il presente giudizio - che ha ad oggetto l'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui determina, anche con riferimento ai rapporti concessori in corso, la nuova misura dei canoni delle concessioni di beni del demanio marittimo, per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto - non sarebbe destinato a produrre, nei confronti delle associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure indiretti;

che, pertanto, esse non sono legittimate a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento dell'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche - Confindustria Nautica, e delle associazioni Federturismo - Confindustria e Assomarinas - Associazione italiana porti turistici.

F.to: Paolo Grossi Presidente