Ordinanza n. 24 del 2021

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ORDINANZA N. 24

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO;

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1047, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), modificativo dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con due ordinanze del 26 marzo 2019, rispettivamente iscritte ai numeri 99 e 100 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione di Play Game srl, di Play Line srl, di B.E. srl e Coral srl, di M. S. e Bingo srl, dell’Associazione concessionari bingo (ASCOB), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

visti gli atti di intervento, la richiesta di accesso agli atti del fascicolo processuale, nonché la memoria depositata il 2 febbraio 2021, della FEDERBINGO – Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;

deliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione – questi ultimi due in relazione agli artt. 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

che, nel modificare l’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», la disposizione censurata, alla lettera a), differisce al 30 settembre 2018 il termine entro il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo e, al contempo, alla lettera b), eleva gli importi dovuti dai concessionari, operanti in regime di proroga tecnica, a euro 7.500 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, e a euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni;

che, ad avviso del TAR Lazio, questa disposizione violerebbe, in primo luogo, l’art. 3 Cost., per il carattere irragionevole e sproporzionato dell’aumento di quanto dovuto dai concessionari in regime di proroga tecnica, disposto in mancanza di alcuna indagine in ordine all’effettiva sostenibilità di tale onere e senza una correlazione con la cifra da porre a base d’asta per le nuove gare;

che la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, altresì, con l’art. 41 Cost., poiché l’ulteriore protrarsi della proroga tecnica, in corso dal 2013, di fatto senza una precisa delimitazione temporale, priverebbe gli operatori della possibilità di valutare la convenienza economica della scelta, data l’incertezza circa l’avvio della nuova gara;

che, infine, sarebbero violati gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione, sia ai principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE, sia al riconoscimento della libertà di impresa, di cui all’art. 16 della stessa CDFUE;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, o comunque non fondate;

che, con atti rispettivamente depositati in ciascuno dei giudizi il 20 gennaio 2021, è intervenuta ad adiuvandum la FEDERBINGO – Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo – assumendo di essere portatrice di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto dedotto in giudizio;

che negli stessi atti di intervento la FEDERBINGO ha chiesto, previa decisione di questa Corte sull’ammissibilità del proprio intervento in giudizio, di prendere visione e trarre copia degli atti processuali, ai sensi dell’art. 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che con provvedimento del 26 gennaio 2021, notificato alle parti, è stata fissata la camera di consiglio del 10 febbraio 2021 per la trattazione relativa alla decisione sull’ammissibilità degli atti di intervento della FEDERBINGO.

Considerato che gli interventi ad adiuvandum spiegati da FEDERBINGO – Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo – devono essere dichiarati inammissibili;

che gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – come modificate dalla delibera di questa Corte in sede non giurisdizionale dell’8 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, serie generale, del 22 gennaio 2020, ed entrata in vigore il giorno successivo alla suddetta pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 della medesima delibera – disciplinano le modalità di intervento nel giudizio costituzionale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo;

che, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, delle Norme integrative, ove l’interveniente, come nel caso di specie, faccia istanza di acceso agli atti processuali, questa Corte decide sull’ammissibilità dell’intervento con deliberazione da assumere in camera di consiglio;

che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle Norme integrative, l’atto di intervento «deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio»; questo termine ha natura perentoria e non ordinatoria, con la conseguenza che l’intervento operato dopo la scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2018 con allegata ordinanza letta all’udienza del 20 marzo 2018, n. 242 del 2016, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009, n. 190 del 2006; ordinanza n. 195 del 2016);

che, nel caso in esame, le ordinanze di rimessione n. 99 e n. 100 del 2019 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 27, prima serie speciale, del 3 luglio 2019, ma l’intervento è stato depositato il 20 gennaio 2021, quindi ben oltre il menzionato termine stabilito dall’art. 4, comma 4, delle Norme integrative;

che, d’altra parte, non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini invocata dalla difesa della FEDERBINGO, facendo leva sulle sopravvenute modifiche delle Norme integrative, concernenti anche l’art. 4;

che le richiamate modifiche, infatti, non hanno riguardato il termine di costituzione dell’interveniente, che è rimasto immutato rispetto alla precedente disciplina;

che, inoltre, l’intervento in giudizio della FEDERBINGO è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo;

che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, delle Norme integrative, «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;

che, come già rilevato nelle ordinanze n. 202, n. 111 e n. 37 del 2020, tale disposizione ha recepito la costante giurisprudenza di questa Corte in ordine all’ammissibilità dell’intervento spiegato nei giudizi in via incidentale da soggetti diversi dalle parti del giudizio principale;

che, in base a detta giurisprudenza, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all’udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all’udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 70 e n. 33 del 2015);

che, nel caso in esame, la FEDERBINGO, oltre a non essere parte dei giudizi principali, non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l’intervento, atteso che essa non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale, bensì un mero, indiretto e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti;

che, pertanto, gli interventi della FEDERBINGO devono essere dichiarati inammissibili anche per questo ulteriore e concorrente motivo.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi della FEDERBINGO – Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2021.