Sentenza n. 33 del 2015

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SENTENZA N. 33

ANNO 2015

 

Commento alla decisione di

 

Flavio Guella

«Ordine pubblico e sicurezza» nel contrasto all’illegalità negli appalti: una concorrenza della materia, preclusiva di leggi regionali, o una concorrenza "alla tedesca”, per legittimare sperimentazioni

 

per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                              Presidente

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                             Giudice

-           Giuseppe                     FRIGO                                                 

-           Paolo                           GROSSI                                               

-           Giorgio                        LATTANZI                                          

-           Aldo                            CAROSI                                               

-           Marta                           CARTABIA                                         

-           Mario Rosario              MORELLI                                            

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                        

-           Giuliano                       AMATO                                               

-           Silvana                         SCIARRA                                            

-           Daria                            de PRETIS                                           

-      Nicolò                          ZANON                                               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione siciliana con due ordinanze del 7 novembre 2013 e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con ordinanza del 31 gennaio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 27, 28 e 80 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12 e 23, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione della Società cooperativa Culture, della Fincantieri s.p.a., già Fincantieri cantieri navali italiani s.p.a., nonchè l’atto di intervento della Zimmer srl;

udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2015 e nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato Angelo Clarizia per la Fincantieri s.p.a., già Fincantieri cantieri italiani navali s.p.a.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 7 novembre 2013 (reg. ord. n. 27 dell’anno 2014), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, seconda sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 27, secondo comma, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione.

L’art. 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 – come modificato dall’art. 28, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009) – prevede che: «1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. 2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2».

Il rimettente, descrivendo la vicenda processuale svoltasi davanti a sé, riferisce di essere stato adito dalla società aggiudicataria di alcune procedure di evidenza pubblica (indette con bandi approvati nel giugno del 2010 e pubblicati il mese successivo) per l’affidamento della gestione dei servizi al pubblico nei siti museali ed archeologici presenti in vari distretti del territorio siciliano. In particolare, evidenzia che la società aggiudicataria, tra l’altro, ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione regionale aveva sospeso sine die le ulteriori fasi delle procedure sul presupposto che i relativi bandi non avessero il contenuto previsto a pena di nullità dalle norme censurate.

1.1.– Con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008, il rimettente deduce quanto segue.

1.1.1.– A suo avviso, la norma violerebbe anzitutto l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in quanto la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari recata dalla norma rientrerebbe nella materia «ordine pubblico e sicurezza» di competenza esclusiva del legislatore statale (si cita la sentenza n. 35 del 2012) e non in quella di competenza esclusiva regionale «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» (art. 14, lettera g, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»).

Difatti, l’appartenenza della disciplina all’ambito di competenza statale non sarebbe suscettibile di modificarsi a seconda del luogo di applicazione, considerato, altresì, che il fenomeno mafioso non risulterebbe confinato alla Regione siciliana, ma interesserebbe l’intero territorio nazionale. Ad avviso del giudice a quo, al legislatore regionale non sarebbero preclusi interventi normativi di promozione della legalità nell’esercizio della propria competenza legislativa, purché essi non generino interferenze, anche solo potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati, nella fattispecie rappresentata in particolare dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sebbene successiva ai bandi all’esame del rimettente. Tale interferenza ed il richiamo al citato art. 3 della legge n. 136 del 2010 da parte dell’art. 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), rappresenterebbero la riprova dell’appartenenza della norma censurata alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

D’altra parte, secondo il rimettente la riconducibilità della norma al citato ambito di competenza sarebbe suffragata anche dalla giurisprudenza amministrativa. Quest’ultima, sulla base di tale presupposto, in alcuni casi ha sostenuto la tacita abrogazione della norma regionale per effetto dell’entrata in vigore di quella statale, mentre in altri, pur ravvisando tra le norme una perfetta sovrapponibilità, ha escluso l’abrogazione di quella regionale per difetto di incompatibilità assoluta tra le stesse, componendo l’antinomia attraverso il ricorso al criterio della specialità, con applicazione della norma censurata agli appalti di valore superiore ai 100.000,00 euro.

1.1.2.– In secondo luogo, ad avviso del rimettente il censurato art. 2, comma 1, terzo periodo, prevedendo la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva del legislatore statale la materia «ordinamento civile», fondata sull’esigenza, sottesa al principio costituzionale di uguaglianza, di garantire nel territorio nazionale uniformità nella disciplina dei rapporti tra privati.

1.1.3.– In via subordinata rispetto alle due precedenti censure, il giudice a quo ritiene che l’art. 2, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 contrasti con l’art. 3, secondo comma, Cost., espressivo di un canone di razionalità della legge svincolato da una normativa di raffronto. Ad avviso del rimettente, la scelta di introdurre automatismi normativi dovrebbe costituire il risultato di un ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti, soprattutto in ragione dell’affidamento ingenerato nei terzi. Viceversa, la norma censurata – introducendo un’ipotesi di nullità automatica e non sanabile del bando con riverbero sul conseguente contratto – non corrisponderebbe a detto schema, poiché prescinderebbe dalla possibilità di operare sul piano del controllo interno e traslerebbe sul terzo gli effetti del mancato rispetto della prescrizione normativa imputabile alla medesima pubblica amministrazione, che ha predisposto il bando.

1.1.4.– Infine, il giudice a quo ritiene che l’art. 2, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 contrasti con l’art. 97, primo comma, Cost., in quanto, anzitutto, sarebbe occasione per la proposizione di plurime azioni giudiziarie contro l’amministrazione, ad opera tanto dei soggetti esclusi dalle gare medesime quanto dell’aggiudicatario. Al contrario la nullità confinata al solo contratto, così come previsto dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010, responsabilizzerebbe lo stesso aggiudicatario al rispetto della norma. Inoltre, la nullità del bando impedirebbe alla stazione appaltante di esercitare il potere di autotutela anche nella prospettiva della convalida in presenza di ragioni di pubblico interesse, così pregiudicando il buon andamento dell’amministrazione.

1.2.– Con riguardo all’art. 2, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008, il rimettente propone le seguenti censure.

1.2.1.– Ad avviso del giudice a quo, la norma contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Il TAR Sicilia ritiene che la disposizione – sanzionando con la nullità il bando che non preveda la risoluzione del contratto, nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano (semplicemente) rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata – detti una disciplina più rigorosa rispetto alla normativa statale, confluita nel d.lgs. n. 159 del 2011 successivamente ai bandi in considerazione. Difatti quest’ultima contemplerebbe il recesso a seguito di valutazione dell’amministrazione, attribuendole un potere discrezionale in ordine alla sorte del contratto frattanto sottoscritto. Peraltro, la norma censurata non strutturerebbe il rinvio a giudizio come eventuale causa di esclusione dalla gara – secondo lo schema di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) – ma come causa di nullità del bando per mancanza di clausola risolutiva espressa, in totale carenza di cautele di sorta. Tali notazioni connoterebbero la norma di un’esclusiva finalità di contrasto alla criminalità organizzata, collocandola nell’ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza» di esclusiva competenza statale.

1.2.2.– Secondo il rimettente, inoltre, il censurato art. 2, comma 2, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., non solo in quanto detterebbe una disciplina differente da quella generale del codice dei contratti pubblici, ma anche perché prescriverebbe una specifica causa di risoluzione, invadendo l’ambito materiale dell’ordinamento civile.

1.2.3.– Il giudice a quo ritiene che la sanzione automatica e definitiva correlata al mero rinvio a giudizio confligga, altresì, con il principio di presunzione di non colpevolezza espresso dall’art. 27, secondo comma, Cost. Sebbene il legislatore abbia previsto dei temperamenti a detto principio – nel caso delle misure cautelari e delle misure di prevenzione – ciò avrebbe fatto prettamente in ambito penale e, spesso, in via solo provvisoria. Viceversa, la norma censurata avrebbe realizzato un collegamento diretto e definitivo tra il mero rinvio a giudizio (suscettibile di condurre anche ad una successiva assoluzione con formula piena) e la risoluzione automatica del contratto frattanto stipulato.

1.2.4.– Secondo il rimettente, l’art. 2, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 violerebbe, inoltre, l’art. 3, secondo comma, Cost. per le medesime ragioni addotte a sostegno dell’analoga censura mossa al comma 1 dello stesso articolo, rilevando come l’irragionevolezza dell’automatismo sia aggravata dalla mancata previsione di informative da parte dell’autorità di polizia.

Anche in riferimento all’asserita violazione dell’art. 97, primo comma, Cost., il giudice a quo richiama le considerazioni svolte con riguardo al comma 1 del censurato art. 2.

1.3.– A proposito della rilevanza, il TAR Sicilia evidenzia che i bandi impugnati effettivamente non recano le clausole previste a pena di nullità – rilevabile d’ufficio, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa – dall’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008. Tali disposizioni sarebbero applicabili non solo agli appalti di lavori, ma, in virtù di un preteso "diritto vivente”, a tutto il settore degli appalti pubblici, coerentemente con il tenore normativo letterale e con l’inserimento nella legge regionale recante «Misure di contrasto alla criminalità organizzata» piuttosto che nel contesto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) – introdotta in ambito regionale dalla legge della Regione siciliana 2 agosto 2002, n. 7 (Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi) – come originariamente ipotizzato. Nella fattispecie, peraltro, i bandi che vengono in rilievo nel giudizio a quo riguarderebbero al contempo l’affidamento della gestione dei servizi, di cui all’art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e di quella dei servizi di biglietteria, nell’un caso dando luogo ad una concessione di servizi e nell’altro ad un appalto di servizi.

Sulla base di tali premesse, il giudice a quo ritiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia rilevante, atteso che, in applicazione della normativa censurata, egli dovrebbe rilevare d’ufficio la nullità dei bandi e dichiarare improcedibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento di sospensione procedimentale. Di contro, ove la questione venisse accolta, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo ed andrebbe annullato.

Secondo il rimettente, infine, non sarebbe possibile interpretare le norme censurate nel senso che esse determinino la nullità parziale del bando – ipotizzando l’operatività del meccanismo di inserzione automatica di clausole ai sensi dell’art. 1339 del codice civile – a ciò ostando il dato letterale della legge, che invaliderebbe il bando nella sua interezza.

2.– Con ordinanza del 7 novembre 2013 (reg. ord. n. 28 dell’anno 2014), il TAR Sicilia, prima sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 in riferimento ai medesimi parametri evocati dallo stesso TAR (seconda sezione) nella coeva ordinanza menzionata al precedente punto 1., deducendo identici profili di censura argomentati in maniera sostanzialmente coincidente.

Il rimettente, descrivendo la vicenda processuale svoltasi davanti a sé, riferisce di essere stato adito da una società esclusa dalla gara per l’aggiudicazione della fornitura quinquennale di presidi sanitari specialistici, suddivisa in lotti. In particolare, evidenzia che la ricorrente, tra l’altro, ha impugnato il provvedimento di esclusione con riferimento al lotto a cui aveva partecipato e, con motivi aggiunti, la deliberazione di aggiudicazione di numerosi lotti.

Sulla base di tali premesse, a proposito della rilevanza, il rimettente riferisce che il bando di gara non contiene le clausole previste a pena di nullità dall’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008, adducendo argomenti identici a quelli contenuti nell’ordinanza di cui al punto 1. quanto alla rilevabilità d’ufficio del vizio, all’impossibilità di considerarlo parziale con integrazione del bando ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. ed all’applicabilità della normativa censurata a tutti gli appalti pubblici. Pertanto, il giudice a quo ritiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia rilevante, atteso che, in applicazione della normativa censurata, dovrebbe dichiarare d’ufficio la nullità del bando, sollecitato in tal senso dalla stessa ricorrente nella memoria depositata in vista della trattazione del merito del ricorso.

Il rimettente, dopo aver evidenziato le differenze tra le disposizioni impugnate e quelle contenute nella legge n. 136 del 2010, esclude di poter seguire un’interpretazione che consenta di superare i dubbi di legittimità costituzionale. A suo dire, le disposizioni censurate non potrebbero ritenersi tacitamente abrogate per effetto dell’entrata in vigore della normativa statale in quanto, come ritenuto dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonostante la perfetta sovrapponibilità, non sussisterebbe il necessario presupposto dell’incompatibilità assoluta. La disciplina regionale sarebbe dunque complementare – piuttosto che speciale, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa d’appello – rispetto a quella statale. In ultimo, al fine di superare i dubbi di costituzionalità, non potrebbe invocarsi la clausola di cedevolezza di cui all’art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in quanto, secondo il giudice a quo, essa si applicherebbe solo alle disposizioni regionali vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge che la contempla e soltanto nell’ambito di materie di competenza legislativa concorrente.

3.– Con ordinanza del 31 gennaio 2014 (reg. ord. n. 80 dell’anno 2014), il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 in riferimento all’art. 14, primo comma, lettera g), dello statuto della Regione siciliana ed agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, secondo comma, 97, primo comma, e 117, primo e secondo comma, lettere e), h) ed l), Cost.

Il rimettente, descrivendo la vicenda processuale svoltasi davanti a sé, riferisce: a) di essere stato adito in sede di gravame della sentenza con cui il TAR, in prime cure, aveva rigettato il ricorso proposto da una società che, tra l’altro, aveva impugnato l’aggiudicazione ad altra impresa dell’appalto di servizi e lavori di ristrutturazione relativi al bacino galleggiante di carenaggio ormeggiato nel porto di Palermo; b) che, nel motivare il rigetto, il TAR aveva escluso la nullità del bando – dedotta dalla ricorrente nei motivi aggiunti – per violazione dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008, ritenendone l’abrogazione in virtù dell’entrata in vigore della legge n. 136 del 2010; c) di aver pronunciato sentenza non definitiva con cui, previa qualificazione della gara come relativa ad un appalto di servizi, ha respinto tutti i motivi di appello ad eccezione di quello incentrato sulla violazione delle disposizioni censurate.

3.1.– Con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008, il rimettente deduce quanto segue.

3.1.1.– A suo avviso, le disposizioni contrasterebbero con l’art. 14, primo comma, lettera g), dello statuto della Regione siciliana sotto due profili, eccedendo i limiti ivi posti alla competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale».

Anzitutto, l’art. 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 – applicabile anche agli appalti di servizi, alla stregua del suo tenore letterale – si riferisce ai soli «lavori», termine che sarebbe da intendere in senso stretto e, dunque, non comprensivo dell’appalto di servizi, quale quello oggetto di causa davanti al giudice a quo. In secondo luogo, per le caratteristiche dell’opera, per l’importanza commerciale del porto di Palermo e per l’entità economica dell’appalto, si tratterebbe di un’opera pubblica di interesse prevalentemente nazionale, categoria cui la normativa censurata si applicherebbe sebbene sia espressamente esclusa dall’ambito di competenza regionale.

3.1.2.– Inoltre, secondo il rimettente le disposizioni censurate contrasterebbero altresì con l’art. 3, secondo comma, Cost. sotto due profili.

In primo luogo, la previsione della nullità del bando, invalidità assoluta ed irrimediabile che travolgerebbe l’intera procedura di gara, sarebbe manifestamente ed intrinsecamente irragionevole, in quanto impedirebbe qualsiasi convalida o sanatoria, con conseguente inutile dispendio delle risorse utilizzate per l’indizione e lo svolgimento delle procedure, potenziale perdita di fondi pubblici o comunitari, esposizione dell’amministrazione a responsabilità, tanto più gravi quanto più la procedura sia stata portata avanti, e traslazione degli effetti della violazione normativa imputabile alla stazione appaltante sull’aggiudicatario incolpevole, ledendone l’affidamento.

In secondo luogo, l’irragionevolezza delle disposizioni dipenderebbe dalla sproporzione tra la sanzione della nullità del bando e le finalità perseguite dai due commi censurati (rispettivamente, tracciabilità dei flussi finanziari e controllo sulle qualità soggettive dei partecipanti alla gara), circostanza che emergerebbe dal paragone con la corrispondente disciplina statale.

3.1.3.– Ad avviso del rimettente, le disposizioni censurate contrasterebbero altresì con gli artt. 3, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto il principio di proporzionalità e di autotutela – sotto il profilo della tendenziale emendabilità e della conservazione dell’azione amministrativa allo scopo di consentirne il dinamico adeguamento al principio di legalità ed all’interesse pubblico – sarebbero diretti corollari del buon andamento dell’amministrazione.

3.1.4.– Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sostiene altresì che l’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 contrasterebbe con gli artt. 3, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto il principio di proporzionalità quale sopra delineato – contenuto nel Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, introdotto dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ed allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea – apparterrebbe al diritto dell’Unione europea ed avrebbe trovato applicazione ad opera della Corte di giustizia dell’Unione europea in numerose decisioni.

3.1.5.– Ad avviso del rimettente, le norme censurate violerebbero anche gli artt. 3, secondo comma, 24 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. Prevedendo un vizio di nullità, derogherebbero all’ordinario regime di annullabilità degli atti amministrativi illegittimi e comporterebbero sul piano sostanziale l’applicabilità dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e, sotto il profilo processuale, quella dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), piuttosto che dell’art. 29 del medesimo decreto, con le conseguenze del caso in ordine alla natura (di accertamento) dell’azione, al termine di esercizio della stessa, all’opponibilità e rilevabilità d’ufficio, all’insanabilità ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. Dunque, la previsione della nullità del bando inciderebbe nelle materie «giurisdizione e norme processuali» e «giustizia amministrativa», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché si riverbererebbe sul rimedio azionabile in sede processuale. Inoltre, poiché il regime della nullità sarebbe più sfavorevole per l’amministrazione ed i controinteressati rispetto a quello dell’annullabilità, verrebbe violato anche l’art. 24 Cost.

3.1.6.– Secondo il rimettente, l’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. anche perché prevederebbe, nel caso di stipulazione, la risoluzione dei contratti: per inadempimento nel primo caso (comma 1, terzo periodo) ed automatica nel secondo (comma 2). Entrambe le disposizioni censurate introdurrebbero così due ipotesi di risoluzione contrattuale, che non troverebbero esatta corrispondenza nella legislazione statale, incidendo nella materia «ordinamento civile».

3.1.7.– Il giudice a quo sostiene altresì che i commi citati violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la disciplina dei bandi relativi alle procedure di affidamento, quale aspetto qualificante della normativa sugli appalti pubblici, rientrerebbe nella materia «tutela della concorrenza», ambito di competenza esclusiva statale, insuscettibile di interferenze da parte delle Regioni, comprese quelle ad autonomia speciale.

3.1.8.– Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana censura specificamente il comma 1 del menzionato art. 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 per violazione degli artt. 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera h), Cost. per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle addotte dal TAR, nelle ordinanze di cui in epigrafe, a sostegno della violazione del secondo dei citati parametri. Ad avviso del rimettente, inoltre, la norma violerebbe l’art. 117, secondo comma, Cost. perché l’art. 3 della legge n. 136 del 2010 costituirebbe – per contenuto, motivazione politica e sociale ed elevato tasso di innovatività – norma fondamentale di riforma economico-sociale, tuttora limite generale alla competenza legislativa degli enti territoriali ad autonomia speciale.

3.1.9.– Il giudice a quo, infine, censura in maniera specifica anche l’art. 2, comma 2, della legge regionale in considerazione. A suo avviso, prevedendo per diretta disposizione legislativa la risoluzione automatica solo del contratto stipulato a seguito di una procedura svoltasi in Sicilia, la norma violerebbe gli artt. 3, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost. per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle addotte dal TAR nelle ordinanze di cui in epigrafe a sostegno della violazione del secondo dei citati parametri. Anche la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. viene sostenuta dal rimettente con motivazioni analoghe a quelle contenute nelle citate ordinanze del TAR. In ultimo, secondo il giudice a quo la norma contrasterebbe con gli artt. 3, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto avrebbe introdotto e disciplinato un nuovo effetto penale del rinvio a giudizio, che si tradurrebbe in una sanzione accessoria di natura civilistica, così disponendo in materia di ordinamento penale. In tal modo solo per i contratti stipulati a valle di procedure di evidenza pubblica svoltesi in Sicilia si verificherebbe, del tutto irragionevolmente, un effetto automatico e definitivo, che non troverebbe riscontro nella disciplina statale dettata dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006.

3.2.– A proposito della rilevanza, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana evidenzia che il bando impugnato effettivamente non reca le clausole previste a pena di nullità dall’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008. Pertanto, ove la questione sollevata fosse dichiarata non fondata, l’impugnazione dovrebbe essere accolta, con declaratoria di nullità del bando ed, in via derivata, di tutti i successivi atti della procedura, inclusa l’aggiudicazione. In caso contrario, anche l’ultimo motivo d’appello andrebbe respinto.

Il rimettente evidenzia, inoltre, di non condividere la tesi sostenuta dal giudice di prime cure, secondo cui la disposizione censurata sarebbe stata abrogata. Tale risultato non conseguirebbe né all’introduzione in Costituzione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), come effetto dell’abrogazione totale o parziale dell’art. 14, primo comma, lettera g), dello statuto della Regione siciliana – in quanto la disposizione regionale dovrebbe essere rimossa mediante una pronuncia di questa Corte, ove non intervenisse in tal senso il medesimo legislatore da cui promana – né implicitamente in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, in quanto – conformemente all’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – le due disposizioni non si porrebbero in rapporto di radicale antinomia, ma di specialità.

Secondo il rimettente, l’abrogazione non potrebbe derivare nemmeno dall’applicazione dell’art. 10 delle legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), in quanto – prescindendo dalla considerazione che essa opererebbe nell’ambito delle materie di competenza legislativa concorrente – l’art. 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 e l’art. 3 della legge n. 136 del 2010 poggerebbero, almeno in parte, sui medesimi principi.

Infine, ad avviso del giudice a quo, l’abrogazione delle disposizioni censurate non potrebbe derivare né dal rilievo che si tratterebbe di un appalto di interesse nazionale ed europeo, né dal recepimento del codice dei contratti pubblici nell’ordinamento siciliano, né, infine, dall’art. 46, comma 1-bis, del citato codice, che imporrebbe esclusivamente la tipizzazione delle cause di esclusione dalla procedura di affidamento senza disporre in ordine alla validità del bando.

Ritenuta la vigenza della disposizione censurata e la sua operatività nel caso in esame, il rimettente esclude altresì di poter qualificare la nullità del bando come parziale, sanabile attraverso il ricorso agli artt. 1339 e 1419 cod. civ. Indipendentemente dall’applicabilità al provvedimento amministrativo, ciò sarebbe impedito dal dato normativo letterale e dall’impossibilità di identificare una norma imperativa, che preveda la clausola da inserire in sostituzione di quella ipoteticamente mancante.

4.– Con atto depositato il 1° aprile 2014 è intervenuta la Società cooperativa Culture, ricorrente nel giudizio a quo pendente davanti al TAR Sicilia, seconda sezione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale da esso sollevata venga accolta.

5.– Con atto depositato il 1° aprile 2014 è intervenuta la Zimmer s.r.l., soggetto estraneo ai giudizi principali, che, ai fini della propria legittimazione a partecipare a quello incidentale, espone di avere un interesse qualificato, in quanto l’esito del giudizio relativo alla legittimità della gara d’appalto che le è stata aggiudicata dipenderebbe da quello del giudizio di costituzionalità. In particolare, nella causa in cui essa è parte sarebbe stata dedotta dal ricorrente la nullità del bando di gara d’appalto per violazione del censurato art. 2, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 ed il TAR avrebbe sospeso il giudizio in attesa della decisione sulla relativa questione di legittimità costituzionale.

6.– Con atto depositato il 13 giugno 2014 si è costituita la Fincantieri s.p.a., già Fincantieri cantieri navali italiani s.p.a., ricorrente nel giudizio a quo pendente davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale da esso sollevata venga dichiarata inammissibile o infondata.

6.1.– Nella memoria illustrativa depositata il 3 febbraio 2015, la Fincantieri s.p.a. sostiene che le censure del CGA all’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 muoverebbero dall’erroneo presupposto secondo cui alla Regione siciliana, dotata di autonomia speciale e, secondo l’intervenuta, di competenza legislativa esclusiva nel settore dei contratti pubblici, sia precluso dettare una disciplina a tutela del primario interesse alla legalità più severa – come nella fattispecie – di quella statale, senza sovrapporsi o confliggere con essa. Viceversa, a dire della Fincantieri s.p.a., iniziative legislative di tal fatta sarebbero già state avallate dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di ineleggibilità e di incompatibilità per le cariche elettive locali siciliane, nel cui solco si collocherebbe anche la sentenza di questa Corte n. 35 del 2012 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, la quale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma scrutinata, avrebbe rilevato come quest’ultima prevedesse una disciplina meno rigorosa di quella statale e ad essa sovrapponibile. Tali considerazioni, assieme al rilievo della mancata impugnativa in via principale da parte del Governo, inducono l’intervenuta a concludere nel senso che le disposizioni censurate – così come l’ulteriore normativa regionale di contrasto al fenomeno mafioso – non invaderebbero la materia «ordine pubblico e sicurezza», ma resterebbero nell’ambito di quella regionale dei «lavori pubblici», anch’essa prevista a livello costituzionale e non destinata a soccombere rispetto all’altra.

Infine, la Fincantieri s.p.a. esclude che le disposizioni censurate violino l’art. 97 Cost., atteso che esse risponderebbero proprio al principio di buon andamento ed all’esigenza di evitare sprechi e ritardi, impedendo, attraverso la sanzione della nullità del bando, eventuali collusioni malavitose fin dall’origine e non solo a gara espletata, in sede contrattuale, quando l’intento dissuasivo e di «prevenzione anticrimine» perseguito dal legislatore regionale sarebbe notevolmente depotenziato e la vigilanza degli altri partecipanti grandemente scemata.

Considerato in diritto

1.– Con le ordinanze indicate in epigrafe, la prima e la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata).

In particolare, entrambe le sezioni del TAR Sicilia censurano le norme in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 27, secondo comma, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione; il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana solleva questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, oltre che per violazione di detti parametri, anche in riferimento all’art. 14, primo comma, lettera g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), ed agli artt. 24 e 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost.

1.1.– L’art. 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 – come modificato dall’art. 28, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009) – dispone: «1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all’appalto.

L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. 2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2».

I giudici a quibus adducono motivazioni sostanzialmente coincidenti a sostegno della violazione dei parametri evocati da tutte le ordinanze di rimessione.

In particolare, entrambi i commi censurati contrasterebbero con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. I rimettenti sostengono che la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al comma 1, rientrerebbe nella materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, specificamente esercitata con l’adozione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). Al medesimo ambito di competenza sarebbe riconducibile anche l’art. 2, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008.

Quest’ultimo, unitamente al terzo periodo del comma 1, contrasterebbe, altresì, con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Nel disciplinare la risoluzione del contratto le due disposizioni inciderebbero sulla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore statale.

Inoltre, le norme censurate, violerebbero gli artt. 3, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto la disciplina da esse dettata sarebbe intrinsecamente irragionevole e pregiudizievole per il buon andamento dell’amministrazione, rappresenterebbe occasione di plurime azioni giudiziarie, impedirebbe l’esercizio dell’autotutela e la convalida in presenza di ragioni di interesse pubblico e violerebbe il principio di proporzionalità tra finalità perseguita e mezzi impiegati.

Il solo comma 2, infine, sarebbe in contrasto con l’art. 27, secondo comma, Cost. (e con l’art. 3, secondo comma, Cost., ad avviso del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), correlando, limitatamente agli appalti siciliani, la sanzione automatica e definitiva della risoluzione contrattuale al mero rinvio a giudizio, in violazione della presunzione di non colpevolezza fino alla condanna irrevocabile.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana censura, inoltre, entrambe le norme per violazione dell’art. 14, primo comma, lettera g), dello statuto, in quanto, riferendosi indistintamente a tutti gli appalti pubblici – anche a quelli di servizi e forniture – ed a tutte le opere pubbliche, esulerebbe dalla competenza legislativa esclusiva regionale in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale».

Le stesse disposizioni violerebbero altresì l’art. 117, secondo comma, Cost., sia perché la disciplina dei bandi relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici rientrerebbe nella materia «tutela della concorrenza», di cui alla lettera e) del citato articolo, sia in quanto la previsione di un vizio di nullità in deroga all’ordinario regime di annullabilità degli atti amministrativi illegittimi riverbererebbe sul piano processuale, incidendo sul rimedio azionabile nonché sulle concrete possibilità di difesa dell’amministrazione, con conseguente ingerenza nelle materie «giurisdizione e norme processuali» e «giustizia amministrativa», di cui alla lettera l) del parametro evocato.

Risulterebbe, altresì, violato l’art. 24 Cost. – perché il regime della nullità sarebbe più sfavorevole per l’amministrazione ed i controinteressati rispetto a quello dell’annullabilità – e gli artt. 3, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto il principio di proporzionalità apparterrebbe al diritto dell’Unione europea.

Infine, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 sarebbe lesivo dell’art. 117, secondo comma, Cost. in relazione all’art. 3 della legge n. 136 del 2010, che recherebbe norme fondamentali di riforma economico-sociale, mentre il comma successivo violerebbe gli artt. 3, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, limitatamente agli appalti siciliani, avrebbe introdotto e disciplinato un nuovo effetto penale del rinvio a giudizio, che si tradurrebbe in una sanzione accessoria di natura civilistica, così disponendo in materia di «ordinamento penale».

1.2.– Sono intervenute due delle ricorrenti nei giudizi a quibus – la Società Cooperativa Culture e la Fincantieri s.p.a., già Fincantieri cantieri navali italiani s.p.a. – propugnando la prima l’accoglimento delle questioni sollevate e l’altra l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza delle stesse, in ragione della pretesa legittimazione regionale a dettare una disciplina di settore più severa di quella statale, ad essa non sovrapponibile e meglio rispondente al buon andamento dell’amministrazione.

È altresì intervenuta in giudizio la Zimmer s.r.l., soggetto estraneo ai giudizi principali, che assume di essere portatrice di un interesse qualificato all’intervento in quanto l’esito della causa in cui essa è parte – relativa alla legittimità della gara d’appalto che le è stata aggiudicata e successivamente sospesa in attesa della decisione delle odierne questioni di legittimità costituzionale – dipenderebbe da quello dell’incidente di costituzionalità.

2.– Le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe hanno ad oggetto le stesse norme, censurate in riferimento a parametri e con argomentazioni in larga misura coincidenti. Va quindi disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un’unica pronuncia.

3.– Deve essere dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio della Zimmer s.r.l.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza letta in udienza ed allegata alla sentenza n. 236 del 2014).

Secondo un orientamento altrettanto costante, non è rilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, la circostanza secondo cui il giudizio, di cui è parte il soggetto che aspiri a intervenire, sia stato sospeso in attesa dell’esito di quello incidentale di legittimità costituzionale scaturito da altro indipendente giudizio, «"essendo evidente che la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e nell’irrituale esonero del giudice a quo dal potere-dovere di motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sottoposta al vaglio della Corte” (sentenza n. 470 del 2002; ordinanza n. 179 del 2003; ordinanza n. 119 del 2008; sentenza n. 151 del 2009)» (ordinanza letta in udienza ed allegata alla sentenza n. 304 del 2011).

4.– In punto di rilevanza, si osserva che le questioni sono state sollevate in giudizi principali aventi ad oggetto l’impugnativa di atti relativi a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di servizi o forniture, i cui bandi di gara non presentavano il contenuto prescritto a pena di nullità dall’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008. Si tratta di un profilo che tutti i rimettenti ritengono, conformemente al diritto vivente formatosi sul punto, di dover rilevare d’ufficio, con riverbero sull’esito del giudizio.

Al riguardo, tuttavia, occorrono alcune precisazioni circa la controversa abrogazione del censurato art. 2, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 ad opera dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e del suo preteso recepimento dal parte del legislatore regionale attraverso la legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali).

Il TAR Sicilia – nell’ordinanza di rimessione n. 28 del 2014 – ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana escludono espressamente l’effetto abrogativo, così aderendo al prevalente (ma non univoco) orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa siciliana.

Alla luce del contrasto giurisprudenziale e delle non incoerenti argomentazioni dei rimettenti, questa Corte non può che rilevare come «ragioni essenziali di certezza del diritto» impongano di scrutinare nel merito le questioni di legittimità costituzionale proposte (sentenza n. 272 del 2010), esame che sarebbe comunque necessario con riferimento a quelle sollevate dal TAR con l’ordinanza di rimessione n. 27 del 2014, in cui il controverso effetto abrogativo sarebbe comunque irrilevante ratione temporis.

5.– Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., è fondata.

5.1.– Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’attività contrattuale della pubblica amministrazione «non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta […] un’attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica. Ne consegue che i problemi di costituzionalità sollevati […] devono essere esaminati in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione» (sentenza n. 401 del 2007). Ciò soprattutto «alla luce della ratio dell’intervento legislativo […] così da identificare correttamente anche l’interesse tutelato» (ex plurimis, sentenza n. 69 del 2011).

In applicazione di detti criteri, l’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 va senz’altro ricondotto alla materia, di esclusiva competenza statale, «ordine pubblico e sicurezza», che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ha per oggetto le «misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico» (ex plurimis, sentenza n. 118 del 2013).

Infatti, da un lato, appartiene a detto ambito di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari pubblici attraverso l’utilizzo di un unico conto corrente (sentenza n. 35 del 2012), oggetto del censurato comma 1; dall’altro, la finalità perseguita dalla disposizione è proprio quella di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, così come emerge dai lavori preparatori nonché dalla stessa denominazione della legge regionale («Misure di contrasto alla criminalità organizzata») e del suo Titolo I («Disposizioni per la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata»), in cui è compreso l’art. 2.

D’altra parte, la norma utilizza una tecnica corrispondente proprio a quella successivamente impiegata dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010 – al precipuo scopo di prevenire i «reati che possano originarsi dal maneggio del pubblico denaro, con riferimento soprattutto all’infiltrazione criminale e al riciclaggio» (sentenza n. 35 del 2012) – per farne applicazione nel medesimo settore, quello degli appalti pubblici.

Le considerazioni svolte a proposito dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 valgono anche per il comma 2 del medesimo articolo.

La disposizione, infatti, è collocata nello stesso contesto normativo dell’altra e sancisce anch’essa la nullità del bando per mancata previsione della risoluzione contrattuale, nel caso in cui il rappresentante legale o un dirigente dell’impresa aggiudicataria venga rinviato a giudizio, rispondendo alla medesima finalità di prevenzione e contrasto dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, resa ancor più marcata dal riferimento all’istituto processual-penalistico del rinvio a giudizio per «favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata».

Tale nullità del bando non è prescritta dalla legislazione statale, che diversamente – oltre a contemplare cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni ed appalti e di divieto di stipulazione dei contratti (art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») – prevede con riferimento ad evenienze analoghe a quella di cui alla norma censurata, per il tramite dell’informazione antimafia interdittiva, l’inibizione alla stipulazione, approvazione o autorizzazione del contratto ed il potere di recederne, nel caso sia stato concluso (artt. 84, comma 4, lettera a, e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»).

Le considerazioni che precedono consentono di affermare che la finalità delle norme impugnate, l’oggetto materiale su cui incidono e gli strumenti normativi impiegati gravitano nel campo occupato dalla normativa statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza», rispetto alla quale il legislatore regionale è estraneo (sentenza n. 35 del 2012), senza che possa essere invocata l’autonomia speciale statutariamente accordata alla Regione siciliana (sentenza n. 55 del 2001).

D’altra parte, nel caso in esame vengono in rilievo misure specifiche di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, il cui carattere fondamentale consiste proprio nella conformazione uniforme su tutto il territorio dello Stato e nella coerenza sistematica con l’intero impianto della legislazione nazionale, finalizzata a combattere la penetrazione della malavita nelle commesse pubbliche.

6.– In ragione della stretta ed inscindibile connessione con le norme sopra richiamate, delle quali presuppongono l’applicazione, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’art. 2, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008.

7.– Ogni ulteriore profilo di censura rimane assorbito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata);

2) dichiara in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 15 del 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2015.