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Letta all’udienza del 4 ottobre 2011, allegata alla sentenza 11 novembre
2011, n. 304
ANNO 2011
ORDINANZA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
Rilevato che la Regione
Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, ha depositato, in data 30
settembre 2011, un "atto di costituzione in giudizio e memoria”, con i quali ha
chiesto di essere ammessa al giudizio incidentale di legittimità costituzionale
di cui al Registro ordinanze n. 73 del 2011 e ha anche chiesto di disporre il
rinvio della udienza pubblica di trattazione fissata per il 4 ottobre 2011 al
fine di poter "esercitare in modo pieno e senza pregiudizio il proprio diritto
di difesa”, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della relativa
questione di legittimità costituzionale;
che, sulla base delle prospettazioni del predetto "atto di costituzione e
memoria”,
Considerato che, secondo il
costante indirizzo di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale – oltre che, come previsto, il
Presidente del Consiglio dei ministri o, nel caso si discuta di legge
regionale, il Presidente della Giunta regionale – soltanto le parti del
giudizio principale o quei soggetti che, per quanto estranei a questo, siano
tuttavia riconosciuti come titolari di un interesse qualificato, in quanto
direttamente e immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale
dedotto nel giudizio e non in quanto semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalle norme oggetto di censura (ex
plurimis, ordinanza
dibattimentale pronunciata all’udienza del 10 maggio 2011, allegata alla sentenza n. 199 del
2011);
che, secondo una
giurisprudenza altrettanto consolidata, non è rilevante, ai fini
dell’ammissibilità dell’intervento, la circostanza secondo cui il giudizio, di
cui è parte il soggetto che aspiri a intervenire, sia stato sospeso in attesa
dell’esito di quello incidentale di legittimità costituzionale scaturito da
altro indipendente giudizio, «essendo evidente che la contraria soluzione si
risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del
giudizio di legittimità costituzionale e nell’irrituale esonero del giudice a quo dal potere-dovere di motivare
adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
sottoposta al vaglio della Corte» (sentenza n. 470 del
2002; ordinanza
n. 179 del 2003; ordinanza n. 119
del 2008; sentenza
n. 151 del 2009);
che, d’altra parte, ove si
accedesse alla richiesta dell’atto di cui in premessa, l’eventuale intervento,
proprio in quanto totalmente svincolato dal giudizio incidentale ritualmente
instaurato e regolarmente pendente, risulterebbe esentato dal rispetto di qualsiasi
termine, con violazione della disciplina del contraddittorio;
che, pertanto, ai sensi
dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l’intervento deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile
l’intervento della Regione Lombardia nel giudizio introdotto con l’ordinanza di
cui al Reg. ord. n. 73 del 2011.
F.to Alfonso QUARANTA,
Presidente