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Ordinanza letta all’Udienza del 10
maggio 2011 , allegata alla sentenza 6 luglio
2011, n. 199
ANNO 2011
ORDINANZA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
Rilevato
che il Prof. Avv. Michele Costantino ha depositato atto di intervento in data
19 ottobre 2010;
considerato che il sunnominato non
risulta essere parte nel giudizio a quo;
che, per costante
giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale – oltre al Presidente del Consiglio
dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta
regionale – le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di
soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un
interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza
dibattimentale n. 132 del 2010 emessa all’udienza del 23 marzo 2010, ed
altre ivi citate);
che nello stesso atto
di intervento innanzi indicato si sottolinea come la legittimazione a
partecipare al giudizio di costituzionalità deriverebbe, nella specie,
esclusivamente dal fatto che «l’interveniente è creditore per vari titoli di
una delle parti del giudizio nell’ambito del quale è stata sollevata la
questione di costituzionalità» oggetto del presente giudizio, con la
precisazione che l’interesse di cui l’interveniente sarebbe titolare «pur se
formalmente esterno rispetto al giudizio nell’ambito del quale è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale, inerisce immediatamente
ai rapporti sostanziali» tra le parti del giudizio;
che, alla stregua di
tali inequivoche prospettazioni, resta dunque
asseverata sia la mancanza della qualità di parte processuale del Prof. Avv.
Michele Costantino nel giudizio a quo,
sia anche l’esistenza di un suo interesse di mero fatto alla risoluzione del
quesito di legittimità costituzionale, dovendosi escludere la titolarità di una
posizione soggettiva qualificata direttamente coinvolta tanto nel rapporto
giuridico controverso nel procedimento a
quo, quanto nello specifico oggetto del presente giudizio di legittimità
costituzionale.
per
questi motivi
dichiara
inammissibile l’intervento del Prof. Avv. Michele Costantino.
F.to Paolo MADDALENA, Presidente