SENTENZA N. 170
ANNO 2019
Commento
alla decisione di
Francesco
Lucianò
per g.c. di Federalismi.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario
Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 8, e, specificamente, dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), nonché degli articoli da 7 a 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo –
sezione staccata di Pescara, dal Tribunale amministrativo regionale per il
Veneto e dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con ordinanze
del 16 agosto 2017, del 22 febbraio e del 7 dicembre 2018, iscritte
rispettivamente al n. 185
del registro ordinanze 2017, al n. 96 del
registro ordinanze 2018 e al n. 12 del
registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2017, n. 27, prima serie speciale,
dell’anno 2018 e n. 6, prima serie speciale dell’anno 2019.
Visti gli atti di costituzione di V. C., di C.
F. e altri e di L. D.F. e altri, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 16 aprile 2019
il Giudice relatore Aldo Carosi;
uditi gli avvocati Vittorio Angiolini ed
Emanuela Mazzola per L. D.F. e altri, Egidio Lizza per V. C. e per C. F. e
altri, e gli avvocati dello Stato Leonello Mariani e Gesualdo d’Elia per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza iscritta al n. 185 del r. o.
dell’anno 2017, il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per l’Abruzzo,
sezione staccata di Pescara, ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 della Costituzione,
nonché, in via gradata, degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento
agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost.,
nella parte in cui dispongono lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e
l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei carabinieri e nelle altre forze
di polizia a ordinamento militare.
In sostanza, nel suo complesso, la normativa
censurata disciplina l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma
dei carabinieri e il trasferimento a quest’ultima, alle altre forze di polizia
o ad altre amministrazione del relativo personale.
1.1.– L’art. 8, comma 1, lettera a), della
legge n. 124 del 2015 viene censurato laddove prevede che «[i]l Governo è
delegato ad adottare […] uno o più decreti legislativi […] nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi: a) […] riordino delle funzioni di
polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo
della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla
riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del
medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo
Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di
spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli
attuali livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della
sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti,
delle specialità e dell’unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la
necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo
personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze
di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in
aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la
revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di
progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità,
nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo
l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e
qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese
quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali
previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della
sostanziale equiordinazione del personale delle Forze
di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti
disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e
funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i
princìpi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto
conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in
caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un’ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di
polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa
determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte
dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa condizione, ovvero in
altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell’ambito
delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti
risorse finanziarie […]».
Ad avviso del rimettente, la disposizione
censurata confliggerebbe anzitutto con gli artt. 9, 32 e 81 Cost., in quanto il
diritto alla tutela e salvaguardia del bene ambiente costituirebbe un diritto
fondamentale della persona non sacrificabile per pretese esigenze di bilancio e
risparmio di spesa, quali quelle alla base dell’assorbimento, mentre, da un
lato, il Corpo forestale aveva garantito adeguati livelli di professionalità e
funzionalità, inevitabilmente disperse nelle operazioni di riorganizzazione,
comunque non giustificate da significative sovrapposizioni di funzioni, e,
dall’altro, non si evidenzierebbe alcun profilo di risparmio, prevedendosi, al
contrario, uno specifico aggravio di costi.
Inoltre, la norma di delega confliggerebbe con
l’art. 3 Cost., in quanto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato in
altre forze di polizia, con smembramento delle funzioni, comporterebbe una
riduzione di efficienza senza determinare una razionalizzazione dei costi e una
semplificazione organizzativa, risultando, così, irragionevole.
Infine, la disposizione censurata
contrasterebbe con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., conferendo al Governo
una delega "in bianco”, atteso che la soppressione del Corpo forestale dello
Stato attraverso il suo assorbimento in altra forza di polizia, anche a
ordinamento militare, si porrebbe in controtendenza rispetto alle linee
evolutive dell’ordinamento, determinando una profonda innovazione che avrebbe
richiesto l’indicazione di principi e criteri direttivi inequivoci, mentre la
delega sarebbe rimasta generica e vaga, non perimetrando la discrezionalità del
Governo quanto all’alternativa di sciogliere o meno il Corpo e
all’identificazione della forza di polizia in cui farlo confluire e limitandosi
a enunciare le finalità da perseguire.
1.2.– Gli articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177
del 2016 vengono censurati «nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del
Corpo Forestale dello Stato e inoltre l’assorbimento del suo personale
nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento
militare».
Dopo averne descritto sinteticamente il
contenuto, il rimettente ne assume il contrasto con gli artt. 76 e 77, primo
comma, Cost.
A suo avviso, i principi e i criteri direttivi
enunciati nella legge di delega avrebbero imposto al Governo, nel caso avesse
optato per la soppressione del Corpo forestale, di farne confluire il personale
nella Polizia di Stato, quale forza di polizia a ordinamento civile, mentre
l’assorbimento nell’Arma dei carabinieri, in quanto a ordinamento militare,
avrebbe dovuto essere esclusivamente facoltativa, determinando un mutamento di
condizione. Tale interpretazione, oltre che conforme alla lettera della
disposizione di delega, sarebbe stata maggiormente rispettosa dei principi
dell’ordinamento, in base ai quali l’acquisto della condizione di militare
sarebbe necessariamente conseguente a un atto volontario del singolo. Inoltre,
così disponendo, il Governo avrebbe violato il contenuto della delega laddove
essa prevedeva il rispetto delle «peculiarità ordinamentali e funzionali del
personale di ciascuna Forza di polizia», non salvaguardate nella confluenza in
una forza di polizia a ordinamento militare. Ancora, nell’applicare i principi
e i criteri direttivi, il legislatore delegato, a fronte di una pluralità di
soluzioni alternative, avrebbe dovuto compiere una scelta più consona, oltre
che ai principi generali, alla tradizione normativa pregressa, orientata nel
senso della smilitarizzazione delle organizzazioni del cosiddetto comparto
sicurezza, altrimenti appropriandosi della discrezionalità riservata al
legislatore delegante.
Secondo il rimettente, inoltre, le disposizioni
del decreto legislativo n. 177 del 2016 censurate violerebbero l’art. 3 Cost.,
in quanto la militarizzazione del personale del disciolto Corpo forestale, a
fronte del correlato sacrificio a esso imposto, non sarebbe adeguata e
proporzionale allo scopo di mantenere un livello di efficienza già in essere.
D’altra parte, che la militarizzazione non implichi un maggior grado di
efficienza sarebbe dimostrato dalla progressiva smilitarizzazione, nel tempo,
delle organizzazioni del comparto sicurezza, a ulteriore dimostrazione
dell’irragionevolezza della scelta operata. Infine, l’incorporazione – con
conseguente militarizzazione – del Corpo forestale nell’Arma dei carabinieri
non troverebbe ragionevole giustificazione nemmeno in considerazione della
capillarità della presenza sul territorio, essendo analoga per l’uno e per
l’altra.
Infine, secondo il giudice a quo, le norme del
decreto legislativo censurate violerebbero gli artt. 2 e 4 Cost.
Il rimettente premette che il transito del
personale del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, per come
concretamente disciplinato, non costituirebbe una libera scelta, ma
risulterebbe sostanzialmente coartato in ragione dell’aleatorietà delle altre
opzioni offerte dalla disciplina denunciata, dell’esiguità dei posti
disponibili nelle altre amministrazioni, del peggioramento e dei rischi
correlati a tali scelte, sotto il profilo delle condizioni giuridiche ed
economiche.
Sulla base di tali premesse e della mancata
possibilità di scegliere di transitare in altra forza di polizia a ordinamento
civile, il rimettente assume: a) la violazione dell’art. 2 Cost. per il mancato
rispetto del principio di autodeterminazione del personale del Corpo forestale
dello Stato nel consentire l’assoggettamento alle limitazioni di alcuni diritti
costituzionali derivanti dall’assunzione non pienamente volontaria dello status
di militare; b) la violazione dell’art. 4 Cost. per il radicale mutamento del
rapporto di impiego e di servizio correlato all’acquisizione non pienamente
libera di detto status.
1.3.– In punto di rilevanza, il giudice a quo
riferisce di essere stato adito in sede di impugnazione del provvedimento,
applicativo degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 177 del 2016, con cui è stata
disposta l’assegnazione del ricorrente (vice sovrintendente del Corpo forestale
dello Stato) all’Arma dei carabinieri e sostiene che, in mancanza di altre
ragioni di censura, l’illegittimità della disciplina dettata dal decreto
legislativo o di quella dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124
del 2015 determinerebbe la caducazione automatica dell’atto impugnato o,
quantomeno, la sua illegittimità derivata, con conseguente accoglimento del
ricorso, viceversa da respingere.
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o,
in subordine, infondate.
Anzitutto, la difesa statale eccepisce
l’inammissibilità delle stesse in quanto il giudice a quo, da un lato, non
avrebbe fornito un’adeguata descrizione della fattispecie al suo esame, non
motivando adeguatamente circa la sua mancata acquiescenza al passaggio
nell’Arma dei carabinieri, pur intendendo rimanere in un’amministrazione del
comparto sicurezza. In particolare, il ricorrente ben avrebbe potuto avvalersi
delle ampie facoltà riconosciute dalla normativa censurata e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2016 (Determinazione del
contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi
della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle
tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità,
ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177) per evitare il transito nell’Arma dei carabinieri – eventualmente anche
confluendo nella Polizia di Stato – e la circostanza che deliberatamente non le
abbia sfruttate determinerebbe acquiescenza al provvedimento impugnato,
diversamente da quanto apoditticamente sostenuto dal rimettente, con
conseguente irrilevanza delle questioni sollevate.
Inoltre, ad avviso del Presidente del Consiglio
dei ministri, dette questioni sarebbero inammissibili perché la motivazione a
supporto della violazione dei parametri evocati risulterebbe inconferente,
insufficiente o, comunque, inadeguata, non tenendo conto, in particolare, della
discrezionalità del Governo nell’attuazione della delega e delle possibilità
alternative riconosciute dalla disciplina normativa.
Nel merito, la difesa dello Stato nega la
fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge n. 124 del 2015 in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 81
Cost. Non solo le esigenze di razionalizzazione dei costi non sarebbero le
uniche addotte a supporto dell’intervento, ma il diritto alla salubrità
ambientale, non pregiudicato di per sé dall’assorbimento del personale e delle
relative funzioni in un corpo diverso, sarebbe suscettibile di bilanciamento
con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti e contemperato
dall’esigenza di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione comune dei servizi strumentali. La disposizione di delega, inoltre,
non violerebbe nemmeno gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., atteso che
l’assorbimento del Corpo forestale in altra forza di polizia sarebbe un’opzione
espressamente prevista e sufficientemente disciplinata dal legislatore
delegante che, nell’esercizio della propria discrezionalità, ben potrebbe
introdurre innovazioni rispetto alla precedente tradizione normativa.
Tali ultime considerazioni determinerebbero
l’irrilevanza delle questioni sollevate nei confronti degli articoli da 7 a 19
del d.lgs. n. 177 del 2016, in quanto l’interesse del ricorrente avrebbe potuto
trovare soddisfazione in applicazione della disciplina adottata in attuazione
della delega.
Nel merito, le questioni di legittimità
costituzionale della normativa da ultimo citata, sollevate in riferimento agli
artt. 76 e 77, primo comma, Cost., non sarebbero fondate.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, oltre
a sottolineare la contraddittorietà insita nel dedurre al contempo che la
delega imponesse la facoltà di scelta per il personale di transitare in una
forza di polizia a ordinamento militare e andasse interpretata nel senso di
escludere tale assorbimento, evidenzia come quest’ultimo, lungi da rinvenire un
ostacolo sul piano letterale, sia stato espressamente previsto, così come
evidenziato dai lavori preparatori, e sia frutto di una scelta discrezionale
del legislatore delegante – non impedita dalla pregressa tradizione normativa
in senso contrario – che avrebbe anche provveduto a indicare le modalità di
attuazione, ragionevolmente limitando il contingente escluso dal transito al
fine di non disperdere eccessivamente le competenze del corpo soppresso.
Quanto alla pretesa irragionevolezza della
scelta, essa sarebbe smentita dall’attribuzione delle funzioni già esercitate
dal Corpo forestale ad altre strutture, senza alcun significativo sacrificio
per il personale, né dal punto di vista economico né altrimenti, in
considerazione degli spiccati tratti di analogia del Corpo forestale con le
forze di polizia a ordinamento militare. Inoltre, la censura non terrebbe conto
dei positivi effetti derivanti dalla riorganizzazione e dalla razionalizzazione
dei costi.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2 e
4 Cost., la difesa statale, oltre a sottolineare il prestigio dell’Arma dei
carabinieri, evidenzia come le esigenze della struttura militare non
conculchino la garanzia dei diritti fondamentali di chi vi appartenga e come,
comunque, al personale del Corpo forestale sia stata garantita un’ampia
possibilità di scelta per evitare il passaggio, la cui effettività troverebbe
riscontro nel dato normativo. Peraltro, poiché l’art. 4 Cost. non garantirebbe
il diritto alla conservazione del posto di lavoro, esso non sarebbe nemmeno
invocabile a sostegno del divieto di una modifica di status.
Con memoria illustrativa depositata in
prossimità dell’udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha
ulteriormente sviluppato le difese già svolte, evidenziando come la normativa
censurata rientri nella discrezionalità del legislatore, realizzi un
ragionevole contemperamento degli interessi in rilievo, accordando al personale
del Corpo forestale ampia ed effettiva facoltà di scelta onde sottrarsi al
transito nell’Arma dei carabinieri, e non ne conculchi i diritti fondamentali
in ragione dell’acquisto dello status di militare, considerate le peculiarità
della condizione in cui precedentemente versava e l’attenuazione delle
limitazioni ad alcune libertà fondamentali in ambito politico e sindacale, in
virtù della recente giurisprudenza amministrativa e costituzionale.
3.– Si è costituito il ricorrente del giudizio
a quo, evidenziando come la scelta di transitare in un’amministrazione diversa
dall’Arma dei Carabinieri, comunque subordinata all’avallo della stessa,
avrebbe comportato l’abbandono delle qualifiche di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza, la perdita dei trattamenti economici,
della progressione in carriera e del regime di quiescenza relativi al comparto
sicurezza, nonché il concreto rischio, dato l’esiguo numero di posti, del
collocamento in disponibilità, con ciò che tale evenienza comporta in termini
di sospensione del rapporto di lavoro e di pregiudizio retributivo. D’altra
parte, a fronte di tale alternativa ineffettiva, il
transito nell’Arma dei carabinieri, sostanzialmente imposto, implicherebbe l’acquisizione
dello status di militare, comportante l’assoggettamento ai codici penali
militari di pace e di guerra (e alle fattispecie incriminatrici ivi previste
esclusivamente per i militari o comunque caratterizzate da un trattamento
sanzionatorio di maggior rigore e da pene diversamente connotate rispetto a
quelle applicabili a chi non riveste tale condizione), alla giurisdizione
militare, alla disciplina militare (la cui violazione avrebbe anche rilevanza
penale), alla limitazione di alcuni diritti e libertà fondamentali (libertà di
circolazione, di riunione, di manifestazione del pensiero, di associazione).
Poiché l’acquisizione dello status in considerazione non sarebbe il frutto di
autodeterminazione, ne deriverebbe la violazione degli artt. 2 e 4 Cost.,
quest’ultimo quale specificazione del primo.
Il ricorrente argomenta altresì in ordine alle
ulteriori censure mosse dal giudice rimettente, concludendo per la loro
fondatezza.
Lo stesso, con memoria illustrativa depositata
in prossimità dell’udienza, ha replicato alle eccezioni e alle difese
dell’Avvocatura dello Stato, ulteriormente diffondendosi in ordine alla
fondatezza delle censure formulate dal rimettente. In particolare, evidenzia
come l’illegittimità della normativa contenuta nel decreto delegato non possa
essere ovviata accordando un’indiscriminata facoltà di mobilità all’interno del
comparto-sicurezza, pena l’impossibilità di garantire l’invarianza dei livelli
di tutela dell’ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare. Di qui
la necessità di caducazione integrale del decreto. Inoltre, il ricorrente nega
la comprimibilità dei diritti fondamentali del personale del Corpo forestale
per esigenze organizzative dello Stato, contestando la correttezza del
bilanciamento realizzato. Infine, assume l’erroneità della stima dei risparmi
prospettati in correlazione all’assorbimento, rivelatisi insussistenti.
4.– Con ordinanza iscritta al n. 96 del r. o.
dell’anno 2018, anche il TAR Veneto ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015,
in riferimento all’art.
76 Cost., nonché degli articoli da 7 a 14 e dell’art. 18 del d.lgs. n. 177
del 2016, in riferimento agli artt. 2, 4, 76 e 77, primo comma, Cost.
L’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n.
124 del 2015 avrebbe dettato direttive eccessivamente vaghe e generiche, non
fissando i criteri alla stregua dei quali identificare la forza di polizia in
cui assorbire il Corpo forestale e non tenendo conto delle diverse peculiarità
ordinamentali. Di qui la violazione dell’art. 76 Cost.
Ove si ritenessero insussistenti i vizi della
legge di delega, gli articoli da 7 a 14 e l’art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016
violerebbe gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto i principi e i
criteri direttivi enunciati nella legge di delega avrebbero imposto al Governo
di individuare soluzioni diverse da quella scelta, facendo confluire il
personale del Corpo forestale nella Polizia di Stato, quale forza di polizia a
ordinamento civile, mentre l’assorbimento in altre forze a ordinamento militare
avrebbe dovuto essere esclusivamente facoltativa, evitando l’acquisizione non
volontaria dello status relativo, in contrasto con il contesto costituzionale e
legislativo di riferimento.
La normativa censurata, inoltre, forzando il
personale del Corpo forestale ad assumere lo status giuridico di militare a
prescindere da una propria libera scelta in tal senso, contrasterebbe con il
principio di autodeterminazione di cui all’art. 2 Cost. e con l’art. 4 Cost.,
specificativo del precedente in ambito professionale, modificando radicalmente
il rapporto di lavoro.
In punto di rilevanza, il giudice a quo
riferisce di essere stato adito in sede di impugnazione dei provvedimenti con
cui è stata disposta l’assegnazione dei ricorrenti all’Arma dei carabinieri e
sostiene che l’illegittimità delle norme censurate comporterebbe quella degli
atti impugnati e il loro annullamento. La facoltà normativamente prevista di
chiedere di essere assegnati ad altre amministrazioni statali non inficerebbe
la rilevanza delle questioni sollevate, in quanto tale opzione sarebbe
estremamente penalizzante e quindi escluderebbe un’effettiva possibilità di
scelta.
5.– È intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o,
in subordine, infondate.
Anzitutto, la difesa statale eccepisce
l’inammissibilità delle stesse, in quanto il giudice a quo, da un lato, non
avrebbe fornito un’adeguata descrizione della fattispecie al suo esame, non
chiarendo se i ricorrenti abbiano chiesto di transitare in un’amministrazione
diversa dall’Arma dei carabinieri, onde valutare l’eventuale acquiescenza al
passaggio, con conseguente venir meno dell’interesse a ricorrere. Inoltre, la
motivazione a supporto della violazione dei parametri evocati risulterebbe
inadeguata, non tenendo conto, in particolare, della discrezionalità del
Governo nell’attuazione della delega e delle possibilità alternative
riconosciute dalla disciplina normativa.
Poiché l’assorbimento del Corpo forestale in altra
forza di polizia, anche a ordinamento militare, sarebbe un’opzione
espressamente prevista e sufficientemente disciplinata dal legislatore
delegante, da un lato la delega non sarebbe generica e, dall’altro, il
legislatore delegante si sarebbe mosso nel rispetto dei criteri direttivi da
essa dettati, seppur nell’esercizio della fisiologica discrezionalità che gli
compete, onde la mancata violazione degli artt. 76 e 77 Cost. a opera della
normativa censurata.
Infine, le questioni di legittimità costituzionale
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. sarebbero inammissibili in
ragione del fatto che l’interesse dei ricorrenti a non confluire in una forza
di polizia a ordinamento militare avrebbe potuto trovare soddisfazione a
prescindere dal loro accoglimento e, comunque, infondate per ragioni
coincidenti con quelle illustrate a proposito delle analoghe questioni promosse
dal TAR Abruzzo.
In prossimità dell’udienza il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa di contenuto
sostanzialmente coincidente con quello della memoria depositata in relazione
all’ordinanza del TAR Abruzzo.
6.– Si sono costituiti C.F. e altri
sessantasette ricorrenti del giudizio a quo, sostenendo la fondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Veneto con
argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle svolte, con riguardo alle
medesime questioni, nell’atto di costituzione nel giudizio incidentale
instauratosi a seguito dell’ordinanza di rimessione del TAR Abruzzo.
Con memoria illustrativa depositata in
prossimità dell’udienza, il ricorrente ha replicato alle eccezioni e alle
difese dell’Avvocatura dello Stato, ulteriormente diffondendosi in ordine alla
fondatezza delle censure formulate dal rimettente. In particolare, evidenzia
come l’illegittimità della normativa contenuta nel decreto delegato non possa
essere ovviata accordando un’indiscriminata facoltà di mobilità all’interno del
comparto-sicurezza, pena l’impossibilità di garantire il mantenimento dei
livelli di tutela dell’ambiente, del territorio e della sicurezza
agroalimentare. Di qui la necessità di caducazione integrale del decreto.
Inoltre, il ricorrente, dopo essersi soffermato sulle limitazioni e sugli oneri
connessi allo status militi, nega la comprimibilità dei diritti fondamentali
del personale del Corpo forestale per esigenze organizzative o di risparmio
dello Stato, contestando la correttezza del bilanciamento realizzato in merito
agli interessi in rilievo e sottolineando l’irragionevolezza della scelta di
assorbimento nell’Arma dei carabinieri.
7.– Con ordinanza iscritta al n. 12 del r. o.
dell’anno 2019, il TAR Molise ha sollevato, in via di successiva graduazione,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 124 del
2015, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., degli
articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost.,
nonché dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in
riferimento agli artt.
3, 9, 32 e 81 Cost.
Anzitutto, ad avviso del rimettente, l’art. 8 della
legge n. 124 del 2015 violerebbe gli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120
Cost. nella parte in cui delega il Governo a provvedere con decreto legislativo
alla riorganizzazione del Corpo forestale e al suo eventuale assorbimento in
altra forza di polizia previo parere, anziché previa intesa, in sede di
Conferenza unificata. Ciò sebbene la disposizione di delega incida anche in
materia di agricoltura e foreste, di competenza legislativa regionale
residuale, e interferisca con le relative funzioni, esercitate dalla Regione
anche attraverso il Corpo forestale. Poiché la citata interferenza non sarebbe
risolvibile mediante il criterio della prevalenza del legislatore statale,
sarebbe stato necessario il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso
il modulo dell’intesa con le Regioni (si cita la sentenza n. 251 del
2016), soprattutto in considerazione della possibilità di assorbimento,
risultandone altrimenti compromesso anche il principio di buon andamento con
riferimento alle funzioni amministrative regionali. Dall’illegittimità della
delega deriverebbe quella del decreto delegato nella sua interezza.
In via gradata, il giudice rimettente denuncia
gli articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016 in riferimento agli artt. 2,
3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., per motivi sostanzialmente coincidenti con
quelli addotti dal TAR Abruzzo a sostegno delle censure da esso mosse alla
medesima normativa, evidenziando altresì l’illegittimità del mancato
riconoscimento al personale del Corpo forestale della scelta di transitare in
una forza di polizia a ordinamento civile, in coerenza con quanto previsto in
passato in analoghe occasioni di modifica di status.
Infine, in via di ulteriore subordine, il TAR
Molise deduce il contrasto dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124
del 2015 con gli artt. 3, 9, 32 e 81 Cost., per ragioni sostanzialmente
coincidenti con quelle esposte nell’ordinanza del TAR Abruzzo.
In punto di rilevanza, il giudice a quo
riferisce di essere stato adito in sede di impugnazione del provvedimento,
applicativo degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 177 del 2016, con cui è stata
disposta l’assegnazione dei ricorrenti all’Arma dei carabinieri, nonché dei
decreti di inquadramento e attribuzione di grado militare, e sostiene che, in
mancanza di altre ragioni di censura, l’illegittimità della disciplina dettata
dal decreto legislativo o di quella dell’art. 8 della legge n. 124 del 2015 e
del comma 1, lettera a), ivi contenuto, determinerebbe la caducazione
automatica degli atti impugnati o, quantomeno, la loro illegittimità derivata,
con conseguente accoglimento del ricorso, viceversa da respingere.
8.– È intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o,
in subordine, infondate.
Quelle relative all’art. 8 della legge n. 124
del 2015, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.,
sarebbero inammissibili, in quanto dall’atto di rimessione non risulterebbe
quale effetto il loro accoglimento produrrebbe nel giudizio a quo e solo gli
enti territoriali interessati sarebbero legittimati a lamentare il dedotto
vulnus alle proprie prerogative.
Nel merito, le questioni sarebbero infondate,
in quanto non terrebbero conto della sopravvenuta disciplina del Corpo
forestale, recata dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del
Corpo forestale dello Stato), che l’avrebbe ricondotto alle dirette dipendenze
statali, con un organico nettamente autonomo rispetto alle Regioni, tanto da
prevedersi solo la possibilità di specifiche convenzioni per consentire
l’affidamento a esso di compiti regionali (art. 4). Tale possibilità, peraltro,
sarebbe stata mantenuta dall’art. 13 del d.lgs. n. 177 del 2016 e non
scalfirebbe la riconducibilità, quantomeno prevalente, della normativa di
delega ad ambiti di esclusiva competenza statale quali, in particolare, la
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2
Cost. da parte della normativa di cui al d.lgs. n. 177 del 2016, la censura
sarebbe anzitutto inammissibile per carente ricostruzione del quadro normativo
di riferimento, atteso che il rimettente ometterebbe di rilevare come oggetto
della riforma sia il trasferimento delle funzioni del Corpo forestale all’Arma
dei carabinieri e non lo status giuridico del personale. Nel merito, peraltro,
la denuncia di incostituzionalità sarebbe infondata, attese le alternative e le
ampie possibilità di scelta riconosciute con riferimento al transito, da
conciliare con l’esigenza di assicurare l’unitarietà e la continuità delle
funzioni.
Non sussisterebbe nemmeno la violazione
dell’art. 4 Cost., parametro che non assicurerebbe il conseguimento di
un’occupazione o la conservazione del posto di lavoro, ma imporrebbe al
legislatore di realizzare le condizioni che rendano effettivo il diritto al
lavoro, seppur consentendogli di modularlo mediante forme di incentivazione di
talune tipologie, al fine di salvaguardare altri interessi ed esigenze oggetto
di protezione costituzionale.
La disciplina recata dal decreto, infine,
sarebbe coerente con i margini di scelta rimessi al legislatore delegato,
nell’esercizio di una discrezionalità rispettosa dei principi di ragionevolezza
e proporzione, alla luce dei connotati di dislocazione territoriale e
funzionali nonché delle analogie, per quanto riguarda il personale, tra le due
forze di polizia, onde il rispetto degli artt. 3, 76 e 77 Cost.
Infine, la possibilità di assorbimento
nell’Arma dei carabinieri prevista nella delega non pregiudicherebbe in alcun
modo l’efficienza e l’efficacia nell’esercizio delle funzioni trasferite, anzi
gioverebbe loro, salvaguardando al contempo la professionalità del personale,
con conseguente esclusione di un vulnus agli artt. 9 e 32 Cost.
In prossimità dell’udienza il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato memoria con cui, oltre a ribadire le
eccezioni e le difese già illustrate a proposito delle censure formulate in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., svolge
ulteriori argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli di cui alla memoria
illustrativa depositata in relazione all’ordinanza del TAR Abruzzo.
9.– Si sono costituiti L. D.F. e altri tre
ricorrenti del giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal TAR Molise.
Con memoria illustrativa depositata in
prossimità dell’udienza, i ricorrenti ne hanno sostenuto la fondatezza, traendo
spunto argomentativo, in particolare, dal regime normativo e giurisprudenziale
dell’obiezione di coscienza, dal dettato dell’art. 52, terzo comma, Cost. e dall’insussistenza
di risparmi in conseguenza dell’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei
carabinieri.
Considerato in diritto
1.– Con la prima delle ordinanze indicate in
epigrafe il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per l’Abruzzo, sezione staccata
di Pescara, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento
agli artt. 3, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 della Costituzione, nonché, in
via gradata, degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia
e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma
1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 2,
3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., nella parte in cui dispongono lo
scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l’assorbimento del suo personale
nell’Arma dei carabinieri e nelle altre forze di polizia a ordinamento
militare.
Con la seconda delle ordinanze indicate in
epigrafe il TAR Veneto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in riferimento
all’art. 76 Cost., nonché, in via subordinata, degli articoli da 7 a 14 e
dell’art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 4, 76 e 77,
primo comma, Cost.
Con la terza delle ordinanze indicate in
epigrafe il TAR Molise ha sollevato, in via di successiva gradazione, questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 124 del 2015, in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., degli
articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 3,
4, 76 e 77, primo comma, Cost., nonché dell’art. 8, comma 1, lettera a), della
legge n. 124 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 76, 77, primo comma,
e 81 Cost.
L’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n.
124 del 2015 prevede che «[i]l Governo è delegato ad adottare […] uno o più
decreti legislativi […] nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) […] riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del
territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale
dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia,
fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta
attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli
stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse
risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio
dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la
salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e
dell’unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria
corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;
conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia
di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo
assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in
carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della
semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione,
soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la
rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle
complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali
previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della
sostanziale equiordinazione del personale delle Forze
di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità
ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i
contenuti e i princìpi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto
compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche
in un’ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella
relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente
limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di
polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e
già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa condizione,
ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle
corrispondenti risorse finanziarie […]».
Il comma 5 del medesimo art. 8 prevede che i
decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali).
Il d.lgs. n. 177 del 2016 ha inteso dare attuazione
alla citata delega, disponendo l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato
nell’Arma dei carabinieri, con attribuzione delle relative funzioni (art. 7),
salvo le limitate competenze assegnate ad altre amministrazioni (artt. 9, 10 e
11), e conseguente trasferimento, mediante provvedimento del Capo del Corpo
forestale dello Stato, del personale che le esercitava (art. 12).
L’art. 12 del d.lgs. n. 177 del 2016 consente
anche il transito del personale del Corpo forestale, in un contingente limitato,
in altre amministrazioni statali, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni
attinenti alle professionalità del personale da ricollocare (comma 3).
Quest’ultimo può presentare domanda di transito in dette amministrazioni e
indicare se, in caso di mancato accoglimento della stessa, intenda rimanere
assegnato all’amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento
del Capo del Corpo forestale dello Stato; in tal caso, il mancato accoglimento
della domanda determina la definitività del provvedimento di assegnazione
(comma 4). In difetto d’indicazione, il mancato accoglimento della domanda fa
sì che si proceda, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a
definire altre forme di ricollocazione e, in caso di mancato ulteriore
assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessi di
appartenere al comparto sicurezza e difesa, con applicazione nei suoi confronti
dell’art. 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), vale a dire venga collocato in disponibilità (comma 6).
Aditi in sede di impugnazione avverso il
provvedimento di assegnazione all’Arma dei carabinieri, i giudici rimettenti
hanno sollevato le descritte questioni di legittimità costituzionale.
2.– Stante la parziale coincidenza della
normativa censurata e dei parametri di cui essa si assume lesiva, i giudizi
devono essere riuniti ai fini di una definizione congiunta.
3.– Va precisato che il d.lgs. n. 177 del 2016
ha subito marginali modificazioni – successivamente al deposito dell’ordinanza
del TAR Abruzzo e prima di quello delle ordinanze del TAR Veneto e del TAR
Molise – a opera del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
anche in alcune delle disposizioni censurate (artt. 7, 8, 9, 11, 16 e 18).
Poiché la legittimità di un atto amministrativo
deve essere esaminata, alla luce del principio tempus regit
actum, con riguardo alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento della sua adozione e tutti i provvedimenti
impugnati nei giudizi a quibus risalgono a epoca
precedente al sopravvenuto decreto, la modifica legislativa risulta ininfluente
in detti giudizi e non si pone, pertanto, l’esigenza di restituire gli atti per
una rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle
questioni sollevate (ex plurimis, sentenza n. 7 del
2019). Si deve inoltre rilevare come lo ius superveniens non alteri la disciplina censurata sotto i
profili per i quali ne è denunciata l’illegittimità costituzionale e, dunque,
non renda inattuali le valutazioni compiute dai rimettenti.
4.– Le eccezioni di inammissibilità
dell’Avvocatura generale dello Stato non sono fondate.
4.1.– Quanto alla pretesa acquiescenza che si
sarebbe formata per effetto della mancata richiesta di assegnazione ad amministrazione
diversa dall’Arma dei carabinieri – situazione riferita esplicitamente dal TAR
Abruzzo e dal TAR Molise e implicitamente dal TAR Veneto – deve essere
condiviso il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo
cui, per configurare tale effetto, occorrono atti o comportamenti univoci,
posti in essere dal destinatario di un provvedimento, in base ai quali sia
possibile dimostrare la chiara e irrefutabile volontà di accettarne gli effetti
(ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione quarta,
sentenza 15 novembre 2018, n. 6432).
Nella fattispecie il comportamento dei
ricorrenti non integra il carattere dell’inequivocità, essendo comunque
configurabile come atteggiamento di mera tolleranza contingente, nell’attesa
della reazione per eliminare i pretesi effetti pregiudizievoli dell’atto loro
rivolto.
4.2.– Non può essere condivisa neppure
l’eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo cui l’interesse
dei ricorrenti dei giudizi a quibus avrebbe potuto
concretamente trovare soddisfazione nella disciplina adottata in attuazione
della delega.
In ordine al dedotto pregiudizio, la
motivazione delle ordinanze di rimessione risulta non implausibile con riguardo
ai rischi in cui i predetti ricorrenti potevano incorrere avvalendosi delle
facoltà previste dalla legge di delega e puntualmente disciplinate dal decreto
delegato.
4.3.– Analogamente, è infondata l’eccezione di
inadeguata motivazione delle censure sollevate, atteso che i rimettenti offrono
idonea argomentazione a sostegno dell’asserita violazione dei parametri
evocati, soffermandosi criticamente anche sulla discrezionalità esercitata sia
dal legislatore delegante, che avrebbe riconosciuto eccessivi margini di
manovra a quello delegato, sia da quest’ultimo, che ne avrebbe abusato.
4.4.– Non può neppure essere considerata
ancipite la motivazione dei giudici a quibus, che
assumono contemporaneamente la genericità della delega e la violazione della
stessa in sede attuativa. Tali questioni sono infatti proposte in via subordinata
e, quindi, non in relazione contraddittoria (in tal senso, sentenza n. 175 del
2018).
4.5.– Per quel che concerne le eccezioni di
inammissibilità delle questioni sollevate dal TAR Molise in riferimento agli
artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., esse non sono fondate, né con
riguardo alla pretesa mancata illustrazione degli effetti del loro
accoglimento, né con riguardo all’asserita preclusione a far valere in via
incidentale vizi afferenti alle attribuzioni di competenza delle Regioni.
La prima eccezione non ha pregio, in quanto «a
rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma
impugnata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti
che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale possa produrre per
le parti in causa» (ex plurimis, sentenza n. 20 del
2016).
Neanche la seconda eccezione è fondata, in quanto,
conformemente al costante orientamento di questa Corte in fattispecie analoghe
(ex plurimis, sentenze n. 126 del
2018 e n.
280 del 2016), il giudice a quo non incontra limitazioni sotto il profilo
della legittimazione a sollevare questioni relative al riparto delle competenze
di natura legislativa.
4.6.– Infine, con riguardo alle questioni
sollevate dal TAR Molise in riferimento all’art. 2 Cost., non può essere
condiviso l’argomento dell’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui oggetto
della riforma sarebbe il trasferimento delle funzioni del Corpo forestale e non
il mutamento di status del suo personale. Emerge, infatti, dalla prospettazione
del rimettente il collegamento tra il contesto di riforma e l’effetto
pregiudizievole dedotto in giudizio.
5.– Nel merito, è utile osservare come le
questioni sollevate presentino un carattere circolare e interdipendente, nel
senso che alcuni argomenti emergono più volte nei passaggi logici che
articolano le diverse censure. Di tale interdipendenza dovrà tenersi
necessariamente conto nell’esame delle singole questioni.
5.1.– Seguendo un ordine di evidente
pregiudizialità logico-giuridica (ex plurimis, sentenza n. 51 del
2017), devono essere preliminarmente ritenute prive di fondamento le
censure proposte nei confronti dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n.
124 del 2015, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
Secondo i rimettenti, la citata disposizione
avrebbe conferito al Governo una delega "in bianco”, atteso che la soppressione
del Corpo forestale dello Stato attraverso il suo assorbimento in altra forza
di polizia, anche a ordinamento militare, si porrebbe in controtendenza
rispetto alle linee evolutive dell’ordinamento, determinando una profonda
innovazione che avrebbe richiesto l’indicazione di principi e criteri direttivi
inequivoci, mentre la delega sarebbe rimasta generica e vaga, non perimetrando
la discrezionalità del Governo quanto all’alternativa di sciogliere o meno il
Corpo e non individuando la forza di polizia in cui farlo confluire.
Come già affermato da questa Corte, la legge di
delega n. 124 del 2015 e il d.lgs. n. 177 del 2016 hanno dato luogo a «una
riorganizzazione assai complessa, che incide in profondità sulle strutture e
sul personale di tutte le Forze di polizia» (sentenza n. 229 del
2018).
In tale contesto, la delega, contemplando
espressamente l’eventualità dell’assorbimento del Corpo forestale «in altra
Forza di polizia», consente che essa possa essere individuata nell’Arma dei
carabinieri, rientrante nel novero delle forze di polizia secondo il quadro
normativo di riferimento (in particolare, l’art. 16 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza», e l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, recante «Attuazione dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate del 1995»).
La volontà del legislatore delegante di
consentire la soluzione del passaggio all’Arma dei carabinieri, si ricava,
peraltro, anche dalle risultanze dei lavori preparatori: nella seduta dell’8
luglio 2015 della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati
fu respinto un subemendamento finalizzato a precludere il passaggio alla
menzionata Arma. Inoltre, due ordini del giorno (n. G8.2 e n. G8.3), approvati
in Senato nella seduta del 3 agosto 2015, impegnavano il Governo a valutare
l’opportunità di individuare nell’Arma dei carabinieri la forza di polizia di
eventuale destinazione.
In presenza di una delega di riassetto così
incisiva e non di mero riordino non può essere precluso al legislatore di
attribuire a quello delegato una scelta tra più opzioni possibili lasciando
aperta, nell’ambito di criteri volti a rendere efficienti le funzioni oggetto
di trasferimento, «una pluralità di soluzioni, tutte egualmente rimesse alla
discrezionalità del Governo nell’attuazione della legge di delega, secondo un
disegno procedurale coerente con l’art. 76 Cost.» (sentenza n. 79 del
2019).
5.2.– Le questioni sollevate dal TAR Abruzzo e
dal TAR Molise nei confronti dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n.
124 del 2015, in riferimento agli artt. 9, 32 e 81 Cost., non sono fondate.
Le relative censure possono essere così
sintetizzate: a) l’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei carabinieri
lederebbe la salvaguardia dell’ambiente in termini di funzionalità, per la
dispersione delle competenze; b) a tale assorbimento sarebbe collegata la
lesione del diritto del personale del Corpo forestale consistente nel
pregiudizio alla consolidata professionalità dello stesso; c) la riforma avrebbe
sacrificato alle esigenze della finanza pubblica il nucleo incomprimibile della
tutela ambientale e delle connesse posizioni soggettive dei dipendenti del
Corpo forestale.
5.2.1.– Quanto al preteso pregiudizio recato
alla tutela ambientale, occorre precisare che i principi sottesi a tale
funzione non consistono nella mera conservazione dell’apparato operativo, ma
nella ricerca della migliore utilizzazione delle risorse in una prospettiva di
continuità, senza, cioè, disperdere professionalità e assetti territoriali,
bensì inquadrandoli in un contesto maggiormente funzionale.
5.2.2.– In ordine alla pretesa lesione dei
diritti del personale forestale, è sufficiente a sostenerne l’infondatezza
l’esame dei principi e dei criteri direttivi della delega, ove si rinviene con
chiarezza la prescrizione circa la corrispondenza tra funzioni unitariamente
attribuite e transito del corrispondente personale, salvaguardandone
professionalità e specialità.
In particolare, l’art. 8, comma 1, lettera a),
della legge n. 124 del 2015 statuisce che la riorganizzazione del Corpo
forestale dello Stato e l’eventuale assorbimento in altra forza di polizia
debba far salve «le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta
attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli
stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse
risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio
dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la
salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e
dell’unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria
corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo
personale».
Inoltre, è previsto che il nuovo assetto
funzionale e organizzativo debba essere caratterizzato dalla «revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in
carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della
semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione,
soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la
rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle
complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalità e della consistenza effettiva». Ciò anche attraverso «il
mantenimento della sostanziale equiordinazione del
personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, […]
fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, […] in caso di assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, anche in un’ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del
personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un
contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle
altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle
stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della
relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con
trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la
corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della
differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento
economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica
ed economica di assegnazione».
A ben vedere, anche sotto il profilo delle
garanzie riservate al personale del Corpo forestale, la delega è notevolmente
articolata, sia con riguardo al transito nella nuova Forza di polizia, sia con
riguardo alle possibili alternative e al trattamento economico e giuridico.
Pertanto, non risulta né generica, né lesiva delle situazioni soggettive dei
funzionari forestali.
5.2.3.– Per quel che concerne la pretesa
tirannia assunta, nell’articolazione della disposizione impugnata, dalle
esigenze erariali, è bene precisare che la salvaguardia dell’ambiente è
strettamente collegata al corretto impiego delle risorse disponibili, la cui
proficua utilizzazione costituisce proprio l’obiettivo del legislatore nella
fattispecie in esame.
La disposizione censurata stabilisce principi e
criteri direttivi: «preferenza […] per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l’eventuale
collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o
soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o
sovrapposizioni di strutture o funzioni […] secondo princìpi di
semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi;
razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia
anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare
sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi
strumentali».
La formulazione della norma smentisce l’assunto
dei rimettenti in quanto la stessa persegue sinergie funzionali prima ancora
che economiche, così da tendere non a un mero risparmio di spesa, ma a un
livello superiore di efficienza coerente con il principio di buon andamento di
cui all’art. 97 Cost., che conforma l’esercizio dei poteri pubblici e la cura
degli interessi generali.
Il perseguimento di risparmi di scala e di una
migliore efficienza dei servizi non costituisce, nel caso di specie, una
compressione del diritto della collettività alla salvaguardia dell’ambiente e
di quello dei lavoratori forestali al mantenimento del livello delle
professionalità acquisite.
Neppure conferenti appaiono le considerazioni
dei giudici a quibus circa la genericità delle
previsioni di risparmio, che possono essere definite in sede di attuazione
della delega.
Non è affatto irragionevole demandare al
legislatore delegato la traduzione dei condivisibili obiettivi della riforma in
adeguati profili organizzativi finalizzati a rendere più efficienti la difesa
dell’ambiente e la sicurezza del territorio.
In definitiva, non è implausibile l’assunto da
cui muove il legislatore, secondo cui l’eliminazione di sovrapposizioni e
duplicazioni di competenze è idonea a garantire una maggiore efficacia
nell’esercizio delle funzioni affini e, con riguardo al caso di specie, una
migliore tutela dell’ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare
(in senso conforme, sentenze n. 202 del
2014 e n.
123 del 1968).
5.3.– Alla luce degli argomenti che precedono,
non è fondata l’ulteriore censura mossa all’art. 8, comma 1, lettera a), della
legge n. 124 del 2015 in riferimento all’art. 3 Cost., secondo cui
l’assorbimento del Corpo forestale in altre forze di polizia comporterebbe lo
smembramento delle relative funzioni e una riduzione di efficienza senza
determinare razionalizzazione dei costi e semplificazione organizzativa.
L’accorpamento, oltre a consentire economie di
scala, non indebolisce la salvaguardia dei beni protetti rispetto alla
situazione preesistente e tende anzi – nella prospettiva del legislatore – a
incrementare l’efficienza e l’efficacia nell’esercizio delle funzioni
conseguentemente trasferite.
Non può essere considerata dispersione di
professionalità la possibilità di parziale transito di funzioni e personale
verso altre forze di polizia – diverse da quella di assorbimento principale,
destinata a riceverli in via prevalente – o altre amministrazioni. Quanto alle
altre Forze di polizia, il legislatore si premura di precisare che si deve
trattare di un «contingente limitato» di personale in «conseguente
corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite». Quanto al transito nei
vigili del fuoco, sono interessate le sole competenze «in materia di lotta
attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli
stessi».
In sostanza, in caso di assorbimento, funzioni
e personale sono destinati a confluire in via prevalente in un’unica forza di
polizia, salvo alcune limitate eccezioni, comunque conformi al principio della
corrispondenza tra funzioni unitariamente attribuite e transito del
corrispondente personale.
5.4.– Parimenti infondate, in riferimento agli
artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., sono le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal TAR Molise nei confronti dell’art. 8
della legge n. 124 del 2015 con riguardo alla parte in cui delega il Governo a
provvedere con decreto legislativo alla riorganizzazione del Corpo forestale e
al suo eventuale assorbimento in altra forza di polizia previo parere, anziché
previa intesa, in sede di Conferenza unificata.
Ad avviso del rimettente, la disposizione di
delega investirebbe la materia agricoltura e foreste, di competenza legislativa
regionale residuale, interferendo con le relative funzioni che la Regione
esercita anche attraverso il Corpo forestale. La citata interferenza non
sarebbe risolvibile mediante il criterio della prevalenza del legislatore
statale, per cui, secondo il principio di leale collaborazione, si sarebbe
dovuta prevedere l’intesa con le Regioni, al fine di non compromettere le
funzioni amministrative regionali e di non costringere tali autonomie
territoriali ad attivare onerose alternative in modo autonomo.
Tale impostazione non può essere condivisa
poiché la riforma incide su ambiti materiali di esclusiva competenza statale.
Le disposizioni in esame non incidono su
competenze statali e regionali inestricabilmente connesse, poiché l’esistenza
di competenze amministrative del Corpo forestale nella materia agricoltura e
foreste non pone in essere quella «fitta trama di relazioni» in cui ravvisare
plurimi e distinti interessi da ripartirsi diversamente lungo l’asse della
competenza normativa di Stato e Regioni (sentenze n. 251 del
2016 e n.
278 del 2010).
Dal punto di vista organizzativo e del
personale, la disciplina delle forze di polizia è riconducibile alla materia
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera g), Cost. (sentenze n. 81 del
2017, n. 89
del 2015 e n.
327 del 2006). Sotto il profilo funzionale, le attribuzioni interessate
sono riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117,
secondo comma, lettera h, Cost.) e «ordinamento penale» (art. 117, secondo
comma, lettera l, Cost.). L’attività delle forze di polizia ha per oggetto la
prevenzione dei reati e il mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quale
complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari
sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale (ex plurimis, sentenza n. 118 del
2013). Tale materia viene evidentemente in rilievo avendo riguardo alle
funzioni del Corpo forestale (in particolare, a quelle precedentemente indicate
dall’art. 2, comma 1, lettere a, b, d, e, f, g e h, della legge 6 febbraio
2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato») e
allo specifico riferimento della delega alle «funzioni di polizia di tutela
dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare». All’ordinamento penale, infine, in
virtù del costante orientamento di questa Corte (sentenze n. 35 del
2011 e n.
167 del 2010), vanno ricondotte le funzioni di polizia giudiziaria, pure
esercitate dal Corpo forestale (art. 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale»).
La delega si è occupata di queste funzioni,
appartenenti a materie di competenza esclusiva dello Stato, senza innovare le
funzioni amministrative che il Corpo forestale esercita in ambito regionale.
La giurisprudenza costituzionale ha limitato la
materia forestale di competenza regionale alla funzione economico-produttiva
del patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono ascritti alla «tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n. 105 del
2008).
Quindi non è rilevante, ai fini del presente
scrutinio, il richiamo alle funzioni regionali esercitate avvalendosi del Corpo
forestale. Questa Corte, da un lato, ha ravvisato nell’art. 118, terzo comma,
Cost. una riserva di legge statale ai fini della disciplina di forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui all’art. 117, secondo
comma, lettera h), Cost. (sentenze n. 274 del
2010, n. 226
del 2010 e n.
167 del 2010); dall’altro, in relazione all’art. 117, secondo comma,
lettera g), Cost., ha precisato che forme di collaborazione e coordinamento
coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere
disciplinate unilateralmente dalle Regioni, nemmeno nell’esercizio della loro
potestà legislativa, ma devono trovare il loro fondamento o presupposto in
leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti
interessati (ex plurimis, sentenza n. 104 del
2010).
La riconducibilità della riforma a materie di
competenza esclusiva dello Stato non esclude la possibilità di accordi di
collaborazione e coordinamento con le Regioni, tant’è che l’art. 13, comma 5,
del d.lgs. n. 177 del 2016 li contempla espressamente, ponendosi nel solco
dell’art. 4 della legge n. 36 del 2004. E ciò esclude l’asserito pregiudizio al
buon andamento dell’amministrazione regionale e, al contempo, scongiura il
pericolo che, a fronte dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato
nell’Arma dei carabinieri, le singole Regioni siano indotte a dotarsi di
autonomi corpi di polizia amministrativa, onerando del relativo costo i propri
bilanci e, più in generale, la finanza pubblica allargata.
6.– Anche le questioni sollevate dai rimettenti
nei confronti del d.lgs. n. 177 del 2016 non sono fondate.
6.1.– È innanzitutto destituita di fondamento
la censura di violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. basata sulla
pretesa inosservanza dei principi e dei criteri direttivi enunciati nella
delega.
Essi avrebbero vincolato il Governo, in caso di
soppressione del Corpo forestale, a farne confluire il personale nella Polizia
di Stato, in quanto forza di polizia a ordinamento civile, anziché nell’Arma
dei carabinieri, caratterizzata dall’ordinamento militare.
Questa Corte ha costantemente ribadito che «la
valutazione di conformità del decreto legislativo alla sua legge delega
"richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli:
l’uno, relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principi ed i criteri
direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo
contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a
fondamento della legge di delegazione; l’altro, relativo alle norme poste dal
legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i
principi ed i criteri direttivi della delega” (sentenza n. 250 del
2016)» (ex plurimis, sentenza n. 198 del
2018).
Alla luce di tali enunciati, la possibilità
dell’assorbimento nell’Arma dei carabinieri appare conforme alla delega. Come
ricordato nel precedente punto 5.1, già dall’andamento dei lavori parlamentari
si evinceva la possibilità di un transito del Corpo forestale nell’Arma dei
carabinieri. Ma anche l’espressa formulazione delle disposizioni contenute
nell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 appare
inequivocabile nel consentire la soluzione adottata dal legislatore delegato.
L’ipotesi dell’«eventuale assorbimento» del Corpo
forestale in altra forza di polizia risulta corredata dalla possibilità di
«conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale» della forza di
polizia interessata all’accorpamento. In tale prospettiva funzionale, la delega
consentiva, infatti, la revisione della disciplina in materia di reclutamento,
stato giuridico, progressione in carriera mediante «l’eventuale unificazione,
soppressione ovvero istituzione di reali gradi e qualifiche», ferme restando le
peculiarità ordinamentali e funzionali della forza di polizia assorbente.
6.1.1.– Vi sono, poi, elementi fattuali che
corroborano in modo appropriato il merito della scelta legislativa: in
particolare, vi è una solida coincidenza tra la diffusione capillare sul
territorio nazionale delle stazioni dell’Arma dei carabinieri e di quelle del
Corpo forestale, mentre la Polizia di Stato, verso cui le parti costituite
sembrano esprimere la propria preferenza, è prevalentemente dislocata nel
territorio urbano, come emerge con chiarezza, tra l’altro, dall’audizione del
12 luglio 2016 del Capo della Polizia di Stato davanti alle Commissioni Affari
costituzionali e Difesa del Senato della Repubblica.
Queste caratteristiche fanno parte ormai di un
assetto storico delle menzionate forze di polizia, attuato, già prima di quanto
previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2016, dal decreto del
Ministero dell’interno 25 marzo 1998 (Direttive per il coordinamento e la
direzione unitaria previste dall’articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n.
121), privilegiando l’impiego della Polizia di Stato nei Comuni capoluogo di
provincia e dell’Arma dei carabinieri negli altri Comuni (art. 2, lettere a e
b).
Non è peraltro irrilevante, sotto il profilo
operativo, strettamente correlato agli obiettivi di efficienza del riassetto,
che l’Arma abbia potenziato, nel corso del tempo, la tutela ambientale e
agroalimentare, in ragione delle competenze specifiche sviluppate dai propri
reparti specializzati. Anche tale elemento corrobora, sotto l’aspetto
funzionale, l’assorbimento delle funzioni affini svolte dal Corpo forestale
dello Stato nei settori della sicurezza in materia di sanità, igiene e
alimenti, agroalimentare e ambientale.
In definitiva, il legislatore delegato, tra le
soluzioni ivi prefigurate, ha operato una scelta che non risulta sproporzionata
per plurimi motivi. Tra questi è opportuno menzionare la dislocazione sul
territorio degli uffici e delle stazioni forestali, sostanzialmente simile a
quelle dell’Arma dei carabinieri, il principio più volte enunciato della
tendenziale conservazione dell’apparato nelle pur inevitabili vicende
modificative dell’ente accorpato, la presenza di alternative residuali,
graduate secondo le possibilità concretamente esistenti, nell’ordinamento delle
forze di polizia e di altre amministrazioni secondo un criterio di
compatibilità tra vecchie e nuove funzioni del personale trasferito.
6.2.‒ Sono altresì non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 7 a 19 (da 7 a 14 e
dell’art. 18, secondo il TAR Veneto) del d.lgs. n. 177 del 2016, sollevate in
riferimento agli artt. 2, 3 e 4 Cost.
I ricorrenti si dolgono del meccanismo di
assunzione "non pienamente volontario” dello status di militare. Vi sarebbe una
violazione degli artt. 2 e 4 Cost., con riguardo alla libertà di
"autodeterminazione” del personale del Corpo forestale, per effetto di una
limitazione del diritto al lavoro. Sarebbe, inoltre, leso l’art. 3 Cost., in
quanto il mutamento di status e la contrazione dei diritti a esso conseguente
non sarebbero proporzionati allo scopo dell’efficienza del servizio da rendere.
Al riguardo va osservato che il richiamo dei
tre parametri costituzionali in relazione a tale ultimo aspetto deve essere
inteso unitariamente, in quanto le censure dei rimettenti risultano chiaramente
collegate tra loro sotto il profilo funzionale.
6.2.1.– Occorre preliminarmente ribadire che
non può essere configurato un diritto fondamentale incomprimibile al
mantenimento del posto di lavoro.
È stato al riguardo affermato che «la disciplina
dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato [deve essere circondata] di
doverose garanzie […] e di opportuni temperamenti [quando] si renda necessario
far luogo a licenziamenti» (sentenza n. 45 del
1965). Licenziamenti che tuttavia non sono previsti dalla riforma in esame,
la quale appare conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui il
diritto al lavoro si contempera con la facoltà di regolarne l’esercizio
«mediante l’adozione di opportune cautele che valgano a tutelare altri
interessi ed altre esigenze sociali» (sentenza n. 194 del
1976).
In altre parole, dal riconoscimento della
rilevanza costituzionale del lavoro non può derivare – quando siano in gioco
altri interessi e altre esigenze sociali – l’assoluta prevalenza della
stabilità del posto. Così, nell’ambito della tematica della mobilità del
pubblico impiego, che rileva specificamente nell’odierno giudizio, questa Corte
ha ritenuto legittime disposizioni rispondenti alle finalità di «evitare la
cessazione definitiva del rapporto di lavoro» di chi sia allo stato dipendente
pubblico e di ottenere allo stesso tempo «un contenimento della spesa per il
personale», in quanto ritenute idonee a promuovere, «nel settore del pubblico
impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all’art.
4 Cost.» (sentenze
n. 202 del 2016 e n. 388 del 2004).
Da ultimo, ha sottolineato come tali soluzioni consentano di garantire un
equilibrato contemperamento tra il mantenimento dei rapporti di lavoro e la
discrezionalità legislativa connessa al processo di riordino dello Stato e
degli enti pubblici (sentenza n. 79 del
2019).
6.2.2.– Fermo restando quanto argomentato in
ordine alla conformità del decreto alla delega sotto il profilo
dell’assorbimento nell’Arma dei carabinieri del Corpo forestale, non risulta
censurabile la disciplina di tale passaggio prevista dalle lettere a), b) e c)
del comma 2 dell’art. 12 del d.lgs. n. 177 del 2016. Dette disposizioni operano
con modalità graduali nella prospettiva di una tendenziale conservazione del
rapporto tra funzioni e personale trasferito, in modo da preservare la sinergia
tra esperienze acquisite e attività esercitate. Così, il comma 2, lettera a),
prevede di tener conto «dell’impiego […] nelle unità dedicate all’assolvimento
delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni».
All’interessato che scelga di non transitare
nell’Arma dei carabinieri e non venga successivamente assegnato alle altre forze
di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali (in ridotte aliquote e nei
contingenti limitati indicati: rispettivamente 147 tra Polizia di Stato e
Guardia di finanza, 390 nei Vigili del fuoco e 47 nel Ministero, come risulta
dalla Tabella A allegata al d.lgs.) rimane la facoltà di richiedere il
passaggio, in contingente limitato, ad altra amministrazione statale,
individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con preferenza
tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale
da ricollocare.
In quest’ultimo caso, il rapporto di lavoro
sarà privatizzato e verrà corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, pari alla
differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento
economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica
ed economica di assegnazione.
6.2.3.– Anche per il personale che, entro la
data del 31 dicembre 2016, non sia stato ricollocato e non abbia optato per la
riassegnazione all’amministrazione individuata (ex art. 12, comma 2) dal Capo
del Corpo forestale, il decreto assicura un trattamento non inferiore a quello
riservato al personale della mobilità collettiva in esubero previsto dall’art.
33, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. Quest’ultimo, riconosce al lavoratore
"in disponibilità” il diritto a un’indennità pari all’ottanta per cento dello
stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di
ventiquattro mesi.
Anche quest’ultima previsione residuale
dell’eventuale collocamento in disponibilità non si traduce in
un’ingiustificata compressione dei diritti del personale del Corpo forestale,
ma costituisce – come è testimoniato dalla collocazione del precetto nel testo
unico riguardante i dipendenti pubblici – una soluzione fisiologica di chiusura
del sistema nel caso di impossibilità di reimpiego alternativo.
6.2.4.– Rimane, infine, da esaminare la
legittimità costituzionale della prima alternativa – comunque assoggettata alla
volontaria scelta del forestale (non pienamente libera secondo i rimettenti) –
di transito dall’ordinamento civile a quello militare.
È indubbio che lo status giuridico di militare
comporta l’adempimento di doveri e obblighi e limita alcune prerogative che la
Costituzione garantisce ad altri cittadini (in particolare gli artt. 1465 e
seguenti del Codice ordinamento militare).
Tuttavia, l’assenza di un meccanismo coercitivo
al passaggio dallo status civile a quello militare e l’esigenza di assicurare
un maggiore livello di efficienza agli stessi servizi, già svolti dal Corpo
forestale e ora assegnati all’Arma dei carabinieri, costituiscono elementi
decisivi per ritenere la correttezza del bilanciamento tra interessi
antagonisti che il legislatore delegato si è trovato a esprimere nell’ambito
della concreta attuazione della riforma.
Il mutamento di status, come rilevato dal
Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo (Consiglio di
Stato, commissione speciale, parere 12 maggio 2016, n. 1183/2016), è
espressione di una nuova concezione organizzativa in cui sono le competenze – e
non lo status – a dare la misura della professionalità. In tale ottica, per
effetto della capillare diffusione territoriale e dell’omogeneità delle
funzioni rispetto a quelle dell’Arma dei carabinieri, al personale forestale,
che transita nel nuovo Corpo, è consentito mantenere, compatibilmente con il
nuovo assetto organizzativo, la stessa sede di servizio, in relazione alle
esigenze di conservazione della specialità e dell’unitarietà delle funzioni
(art. 2214-quater, comma 20, lettera b), nonché continuare a svolgere funzioni
a presidio dell’ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza
agroalimentare, in attuazione del principio, contenuto nella legge delega,
della «salvaguardia delle professionalità esistenti». È altresì assicurata la permanenza
nel comparto negoziale sicurezza e difesa al quale sono connesse prerogative
giuridiche ed economiche (progressione in carriera, trattamento economico e
pensionistico).
In sostanza, l’obiettivo del legislatore è
quello di assicurare razionalizzazione e omogeneizzazione delle funzioni di
polizia e sicurezza − affidate a personale già autorizzato, in virtù
dell’art. 3, comma 8, della legge n. 36 del 2004 a portare armi − sul
presupposto che siano esse a dare la misura della professionalità nell’attività
di chi le esercita.
Se il passaggio all’Arma dei carabinieri e lo
svolgimento delle funzioni specializzate consentono di mantenere il livello di
presidio ambientale, nonché l’efficienza e il buon andamento, come dianzi
illustrato, è comunque prevista l’opzione per la privatizzazione del rapporto
di lavoro, con transito in altra amministrazione dello Stato, disciplinata nei
termini anzidetti dall’art. 12.
Peraltro, la specificità dell’ordinamento
militare rispetto a quello civile è stata in parte mitigata dalla recente sentenza di questa
Corte n. 120 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1475 cod. ordinamento militare, il quale non consentiva ai militari
di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, nonché dalla
giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 dicembre
2017, n. 5845), che ha riconosciuto il diritto di iscrizione ai partiti
politici e di elettorato passivo ai militari, con l’unico limite
dell’assunzione di cariche statutarie.
In definitiva, la struttura complessiva del
riordino effettuata dal decreto legislativo in esame realizza un bilanciamento
non implausibile tra l’esigenza di rendere più efficiente la tutela ambientale,
quella di salvaguardare le posizioni lavorative del personale proveniente dal
disciolto Corpo forestale e quella di migliorare l’utilizzazione delle risorse
economiche disponibili. Bilanciamento che – come detto – dovrà trovare coerente
attuazione, garantendo l’ottimale prestazione dei servizi inerenti alla tutela
ambientale e l’impiego, nel nuovo ambito operativo, del personale proveniente
dal precedente assetto amministrativo.
7.– In conclusione, la riforma in esame appare
caratterizzata da una coerenza interna e da non implausibili soluzioni di
bilanciamento dei valori in gioco, così da superare tutte le doglianze di
illegittimità costituzionale formulate dai giudici rimettenti.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale (TAR) per l’Abruzzo, sezione staccata di
Pescara, e dal TAR Molise con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge n. 124 del 2015, sollevata, in riferimento all’art. 76
Cost., dal TAR Veneto con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge
n. 124 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma,
118 e 120 Cost., dal TAR Molise con l’ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 7 a 19
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma,
Cost., dal TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, e dal TAR Molise con le
ordinanze indicate in epigrafe;
5) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 7
a 14 e dell’art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016, sollevate, in riferimento agli
artt. 2, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., dal TAR Veneto con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019.