SENTENZA N. 327
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell’art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone), promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, notificati il 16 e il 17 aprile 2004, depositati in cancelleria il 22 e il 26 aprile 2004 ed iscritti ai nn. 5 e 6 del registro conflitti 2004.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Rolando Riz e Salvatore Alberto Romano per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 16 aprile 2004 e depositato il successivo 22 aprile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell’art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 40 del 18 febbraio 2004, chiedendo a questa Corte di dichiarare che «non spetta allo Stato di dettare, in materia di regolamentazione tecnica ed esercizio degli impianti a fune, norme regolamentari operanti anche nella Provincia di Trento o comunque vincolanti la Provincia autonoma», e conseguentemente di annullare il citato decreto «nella parte in cui pretende di applicarsi alla Provincia autonoma di Trento».
La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8, numero 18), e dell’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme d’attuazione; dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione, nel combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e, infine, del principio di certezza normativa.
La Provincia sostiene di essere titolare di competenza legislativa primaria in materia di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale», ai sensi dell’art. 8, numero 18), dello statuto speciale, nonché delle corrispondenti potestà amministrative, in base all’art. 16, comma primo, dello statuto e alle relative norme di attuazione (tra le quali, in particolare, il d.P.R. 19 dicembre 1987, n. 527, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale”). Il richiamato art. 8 precisa che nella competenza provinciale è compresa «la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti a fune», cosicché rientrerebbero nella competenza provinciale anche le attribuzioni relative alla sicurezza degli impianti di comunicazione e trasporto, compresi, dunque, gli impianti di funivia, oggetto del regolamento impugnato.
Nell’esercizio delle proprie competenze statutarie la Provincia di Trento ha dettato la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci con la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). Tale normativa si riferisce anche all’idoneità delle aree ed alle misure di difesa dal pericolo di valanghe, mediante una serie di analitiche disposizioni.
In questo testo legislativo si prevede anche l’adozione di un regolamento da parte della Giunta provinciale per la determinazione, fra l’altro, dei «criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio», dei «criteri per l’individuazione, la progettazione e l’esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee per la messa in sicurezza di impianti e piste», delle «prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa», delle «professionalità e […] esperienze richieste per la progettazione e il collaudo delle misure di difesa, nonché per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale».
Tale regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51, agli artt. 31/1 ss. disciplina nel dettaglio le misure di sicurezza delle piste da sci e degli impianti a fune dal pericolo di valanghe, distinguendo tra gli «interventi di carattere strutturale» (necessari per gli impianti a fune) e le «misure gestionali» (che possono accompagnare gli interventi strutturali).
In questa materia è ora intervenuto l’impugnato d.m. n. 392 del 2003, composto di un solo articolo con un unico comma, che sostituisce l’art. 7, comma 6, del d.m. 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone). Quest’ultimo decreto emanato – ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il quale attribuisce al Ministro dei trasporti il compito di emanare norme regolamentari relative alle modalità di svolgimento dell’esercizio dei servizi pubblici di trasporto, alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti e alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile – come si evince dalla stessa sua intitolazione, contiene il regolamento generale per le funicolari aree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone.
In particolare, l’art. 7 del d.m. n. 400, nella versione originaria, al comma 6, disponeva che «la zona di terreno che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell’esercizio» fosse «immune, per caratteristiche naturali o opere artificiali, dal pericolo di frane o valanghe», e che «l’accertamento preliminare» fosse «effettuato dalle autorità competenti per l’assetto del territorio». Dunque, esso richiedeva che l’impianto fosse immune, o fosse reso immune mediante opere artificiali, dal pericolo di valanghe. Tale disposizione non recava peraltro alcun riferimento alle Province autonome.
Il nuovo comma 6 dell’art. 7 del d.m. n. 400 del 1998, invece, si rivolge in modo espresso direttamente anche alle Province autonome, «prescrivendo il compimento di determinati atti» in relazione ad attività soggette alle funzioni legislative ed amministrative spettanti alla Provincia autonoma di Trento.
Pertanto, sostiene la ricorrente, il d.m. n. 392 del 2003 lederebbe le competenze costituzionali della Provincia in materia di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti a fune».
Questa Corte, già nel vigore del vecchio titolo V della Costituzione, avrebbe sempre affermato l’illegittimità di una disciplina statale regolamentare in materie di competenza regionale (e provinciale). In particolare poi, per le Province autonome, l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 limiterebbe chiaramente per le leggi statali la possibilità di intervenire in materie di competenza provinciale.
Infine, l’esclusione dei regolamenti statali nelle materie regionali sarebbe stata codificata dall’art. 117, sesto comma, Cost., applicabile alle autonomie speciali ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
Ad avviso della ricorrente, il d.m. n. 392 del 2003 violerebbe l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 anche sotto l’ulteriore profilo che un regolamento statale pretenderebbe di applicarsi direttamente nel territorio provinciale, cosa che neppure la legge dello Stato sarebbe abilitata a fare.
Anche laddove si ritenesse giuridicamente inefficace la pretesa del regolamento alla diretta disciplina della materia di competenza provinciale, la stessa presenza di tale disciplina comporterebbe una situazione di violazione del «principio di certezza normativa, in quanto determina sia per l’amministrazione provinciale che per gli operatori uno stato di confusa sovrapposizione di normative e di incertezza sulla normativa da applicare».
Infine, la Provincia di Trento sostiene che la disciplina contenuta nel decreto censurato sarebbe meno rigorosa sia rispetto alla precedente disciplina statale, sia in rapporto a quella provinciale.
2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
In via preliminare, l’Avvocatura sostiene che le competenze statutarie sarebbero circoscritte alle sole materie di interesse provinciale. E, infatti, già il d.P.R. n. 527 del 1987, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, faceva salve le attribuzioni dello Stato «in materia di sicurezza» di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
La dichiarazione di incostituzionalità di tale norma (sentenza n. 37 del 1989) avrebbe peraltro riguardato non già aspetti di merito, «ma di ordine procedurale».
D’altra parte, il nuovo art. 117, secondo comma, Cost., alla lettera k) (recte: h) ha riservato alla competenza esclusiva statale la «sicurezza pubblica», da intendersi in senso ampio e «omnicomprensivo di tutti i problemi di incolumità pubblica».
In ogni caso, osserva il resistente, la bozza del regolamento censurato sarebbe stata predisposta a conclusione di una serie di incontri tecnici con gli interessati e dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, «attesa la competenza degli enti territoriali in materia» ed anche al fine di elaborare una disciplina «il più possibile uniforme sul territorio nazionale».
Per quanto attiene, poi, alla sussistenza della potestà statale in materia di sicurezza degli impianti funiviari, l’Avvocatura richiama il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 febbraio 2003 sullo schema di regolamento, nel quale si sostiene che esso, oltre a presentare aspetti riferibili alla tutela dell’ambiente, atterrebbe alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio dello Stato, dal momento che sarebbe certamente compreso tra i diritti civili «il fondamentale ed indisponibile diritto alla vita ed all’integrità fisica», da intendersi nella specie come «diritto del privato a fruire di un servizio pubblico in condizioni di incolumità, con il conseguente potere-dovere dello Stato di garantire su tutto il territorio nazionale le condizioni identiche della tutela essenziale».
3. – A propria volta la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 17 aprile 2004 e depositato il successivo 26 aprile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392.
La ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che «non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disporre, con efficacia estesa anche alla Provincia autonoma di Bolzano, la disciplina sulla prevenzione dei pericoli di valanghe relativi agli impianti funiviari» di cui al d.m. n. 392 del 2003, nella parte in cui inserisce la nuova disciplina di cui all’art. 7, comma 6, lettera b), numero 4, del d.m. n. 400 del 1998 e, per l’effetto, di annullare «in parte qua» l’impugnato decreto.
La Provincia autonoma premette di essere titolare, ai sensi dell’art. 8 dello statuto speciale, di competenza legislativa e amministrativa di tipo esclusivo in materia di «opere di prevenzione e pronto soccorso per le calamità pubbliche» (art. 8, numero 13); di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti a fune» (art. 8, numero 18); in materia di «agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica» (art. 8, numero 21).
Nessuna di tali materie rientrerebbe tra quelle che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, il nuovo art. 117 riserva alla competenza esclusiva dello Stato, di talché le potestà provinciali riguardanti gli impianti funiviari non sarebbero state incise.
Sulla base di tali competenze la Provincia sarebbe intervenuta più volte a disciplinare la materia anche negli aspetti concernenti la sicurezza degli impianti. In particolare, la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87 (Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico) disciplinerebbe analiticamente tutti gli aspetti della costruzione e dell’esercizio degli impianti funiviari.
Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48 (Regolamento sull’esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico) conterrebbe anche le norme tecniche e di sicurezza degli impianti in questione e definirebbe le caratteristiche tecniche dei medesimi, i collaudi, la sicurezza, le revisioni e la sorveglianza tecnica.
In modo analogo la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5 (Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose) disciplinerebbe gli impianti funiviari in servizio privato, in particolare per quanto concerne la sicurezza, rinviando all’art. 30 della legge provinciale n. 87 del 1973 e al d.P.G.p. n. 48 del 1996.
Secondo la ricorrente, il d.m. n. 392 del 2003, nel prevedere la diretta applicabilità della disciplina da esso dettata alle due Province autonome, lederebbe le competenze provinciali. Esso, infatti, interverrebbe nella materia della sicurezza degli impianti funiviari riservata alla competenza esclusiva della Provincia e da questa già organicamente disciplinata. In particolare la ricorrente richiama l’art. 28 della legge provinciale n. 87 del 1973, che affida ad un ufficio provinciale la sorveglianza tecnica sugli impianti per tutti gli aspetti concernenti la loro sicurezza; nonché l’art. 7 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18 (Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell’Ufficio idrografico provinciale), la quale, all’art. 4-bis, prevede la costituzione obbligatoria di commissioni comunali per la prevenzione delle valanghe in presenza di impianti funiviari soggetti a tale rischio.
La competenza statale in materia non potrebbe neppure fondarsi sulla previsione, contenuta nel d.P.R. n. 527 del 1987, che prevede tale competenza solo per le funivie interprovinciali o interregionali.
Quanto poi alla disciplina della sicurezza degli impianti, l’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 527 citato, che manteneva ferme le attribuzioni dello Stato di cui al d.P.R. n. 753 del 1980, oltre a riguardare solo le particolari funivie sopra ricordate, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza di questa Corte n. 37 del 1989.
Il fondamento della competenza statale in materia neppure potrebbe rinvenirsi negli artt. 1 e 95 del d.P.R. n. 753 del 1980, sia perché esso non riguarderebbe le funivie (ma i soli servizi di trasporto pubblico terrestre), sia perché la sua applicabilità alla Provincia di Bolzano non sarebbe prevista da alcuna norma di attuazione.
Anche a voler ipotizzare una applicazione della disciplina statale in materia di sicurezza in via suppletiva, ciò sarebbe possibile solo in quanto fosse previsto dal legislatore provinciale competente in materia e non perché così stabilito da una norma statale.
Al contrario, il decreto censurato imporrebbe alla Provincia l’applicazione della disciplina di cui all’art. 7, comma 6, lettera b), numero 4, del d.m. n. 400 del 1988, con conseguente lesione delle attribuzioni costituzionali della Provincia stessa.
Infine, la ricorrente sostiene che il decreto n. 392 sarebbe incostituzionale anche sotto un ulteriore profilo: si tratterebbe di una disciplina regolamentare che pretenderebbe di intervenire in una materia di competenza della Provincia, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, oggi sanciti anche nell’art. 117, sesto comma, Cost., applicabile alla Provincia autonoma in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
4. – Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con argomentazioni in tutto identiche a quelle svolte in relazione al ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento.
5. – Rispettivamente con memoria in data 19 giugno 2006 e con memoria in data 20 giugno 2006, la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano hanno ribadito le proprie censure e replicato alle difese svolte dall’Avvocatura dello Stato.
In particolare, le difese provinciali contestano la pretesa dell’Avvocatura di fondare il decreto impugnato e le attribuzioni statali in materia di sicurezza delle funivie sull’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 527 del 1987, dal momento che il medesimo si riferirebbe solo alle funivie transprovinciali e transregionali ed inoltre sarebbe stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, irrilevanti essendo le ragioni (solo formali) di tale incostituzionalità.
Le difese provinciali affermano, inoltre, che non sarebbe conferente la tesi per cui il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni sul decreto impugnato equivarrebbe a renderlo indenne dalle censure prospettate, data la assoluta indisponibilità dei precetti costituzionali ed in particolare dell’art. 117, sesto comma, Cost., che riserva al potere regolamentare dello Stato solo le materie in cui esso ha competenza legislativa esclusiva.
Per quanto attiene all’argomento secondo cui il decreto impugnato rientrerebbe nella materia della “sicurezza” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., le difese provinciali sostengono che, a fronte della competenza legislativa esclusiva delle due Province autonome nella materia della “regolamentazione tecnica e […] esercizio degli impianti di funivia”, la competenza statale non potrebbe «non ritirarsi a pena di violare l’impianto costituzionale che consacra l’autonomia speciale delle Regioni e Province autonome» riconosciuta dall’art. 116 Cost. D’altronde l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 dispone che le norme della Costituzione si applicano alle Regioni e Province autonome solo ove in tal modo si garantisca loro una maggiore autonomia.
In ogni caso, non sarebbe pertinente il richiamo alla materia della “sicurezza” di cui alla lettera h) dell’art. 117 Cost., dal momento che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, essa concernerebbe solo gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico. E anche ove questa Corte abbia interpretato estensivamente tale concetto, come nella sentenza n. 428 del 2004 concernente la circolazione stradale, essa avrebbe inteso porre una eccezione. Né vi sarebbe analogia tra la circolazione stradale e la regolamentazione delle funivie tale da giustificare l’estensione della decisione richiamata alla fattispecie in esame.
Da ultimo, le difese delle Province sottolineano l’assoluta inconferenza del riferimento, contenuto nel parere del Consiglio di Stato richiamato dall’Avvocatura, ai livelli essenziali delle prestazioni, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte.
Considerato in diritto
1. – Le Province autonome di Trento e di Bolzano, con distinti ricorsi (iscritti, rispettivamente, al n. 5 e al n. 6 del registro ricorsi del 2004), hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell’art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 40 del 18 febbraio 2004. Con questo decreto, composto di un unico articolo, si modifica il comma 6 dell’art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), introducendo una nuova normativa sui rischi di frane o valanghe relative alle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, che viene riferita espressamente anche alle Province autonome ricorrenti.
2. – Entrambe le Province autonome sostengono di essere titolari – in particolare sulla base dell’art. 8, numero 18, e dell’art. 16 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”) e delle relative norme d’attuazione – della competenza legislativa primaria e della corrispondente competenza amministrativa in materia di “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti di funivia”. Nello specifico settore della sicurezza degli impianti funiviari le Province affermano di avere da tempo legiferato, disciplinando la materia anche mediante appositi regolamenti provinciali.
Inoltre, la norma regolamentare impugnata, pretendendo di applicarsi direttamente nell’ordinamento provinciale, violerebbe, secondo la sola Provincia di Trento, l’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e, in quanto estranea a materia di competenza esclusiva dello Stato, secondo entrambe le ricorrenti, l’art. 117, sesto comma, della Costituzione, disposizione, questa, che sarebbe applicabile alle Province autonome sulla base dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
La Provincia di Bolzano invoca altresì le competenze statutarie assegnatele dall’art. 8, numeri 13, 21 e 29, e dall’art. 9, numero 9, del d.P.R. n. 670 del 1972, mentre la Provincia di Trento ritiene leso anche il “principio di certezza normativa”.
Con atti di costituzione di analogo tenore, l’Avvocatura generale dello Stato replica che le competenze statutarie sarebbero circoscritte “alle sole materie di interesse provinciale”, con ciò dovendosi escludere che esse si spingano a ricomprendere i profili normativi concernenti la sicurezza del trasporto tramite funivia, affidati invece allo Stato, posto che il nuovo art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione ha riservato alla competenza esclusiva statale la “sicurezza pubblica”, che sarebbe da intendere in senso ampio e «omnicomprensivo di tutti i problemi di incolumità pubblica».
Peraltro, osserva la difesa erariale, già l’art. 11, comma 3, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, aveva fatte salve le attribuzioni dello Stato «in materia di sicurezza» di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, sulla base del quale (art. 95) è stato adottato il d.m. n. 400 del 1998, e conseguentemente il d.m. n. 392 del 2003, oggetto dei presenti conflitti.
La successiva dichiarazione di incostituzionalità di tale art. 11 ad opera della sentenza n. 37 del 1989 di questa Corte avrebbe riguardato profili solo di tipo formale.
L’Avvocatura richiama anche il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 febbraio 2003 sullo schema del d.m. n. 392 del 2003, nel quale si sostiene che esso, oltre a presentare aspetti riferibili alla tutela dell’ambiente, atterrebbe alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio dello Stato, trovando così fondamento nella competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. – Data la sostanziale identità delle censure prospettate, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
4. – Va premesso che il sindacato di questa Corte non può che basarsi sul parametro offerto dallo statuto di autonomia speciale, poiché entrambe le ricorrenti si sono limitate ad invocare, per il tramite dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l’art. 117, comma sesto, della Costituzione, nella parte in cui esso esclude la potestà regolamentare dello Stato in ogni materia che non sia di competenza legislativa esclusiva statale, senza tuttavia provvedere ad indicare quale materia di competenza regionale indicata dall’art. 117, commi terzo e quarto, sia stata invasa tramite il d.m. che ha dato origine al conflitto.
In tal modo, le ricorrenti hanno omesso di specificare la sfera di competenza assegnata loro dal vigente art. 117 della Costituzione che si ritiene lesa, e che potrebbe divenire oggetto di tutela innanzi a questa Corte, previo giudizio di maggior favore rispetto alle attribuzioni statutarie.
5. – I ricorsi in esame sono fondati. Infatti l’atto oggetto di conflitto altera il riparto delle competenze tra Stato e Province autonome, come disegnato dalle norme statutarie e di attuazione dello statuto.
L’art. 8, numero 18, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (art. 1, comma 1), attribuiscono espressamente alla competenza legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano le “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti di funivia”.
È ben vero che nella materia dei trasporti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, spetta in linea di principio alla competenza dello Stato la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell’interesse generale all’incolumità delle persone (sentenze numeri 31 del 2001; n. 30 del 1998; n. 135 del 1997; n. 2 del 1993 e n. 58 del 1976).
Tuttavia, con riguardo agli impianti di funivia, lo statuto speciale non si limita a determinare la competenza delle Province autonome in relazione alle modalità di gestione e di organizzazione dei servizi “di interesse provinciale”, ma espressamente allarga il perimetro alla “regolamentazione tecnica” degli stessi, ossia a quel complesso di prescrizioni concernenti la realizzazione dell’opera che in larga parte si sostanziano nei profili connessi alla sicurezza, e che comunque da essi non possono prescindere.
Parallelamente, l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 527 del 1987 stabilisce che la normativa provinciale in materia di sicurezza dei soli trasporti ferrotramviari e filotramviari faccia salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale, mentre, già prima che questa Corte, con la sentenza n. 37 del 1989, ne dichiarasse l’illegittimità costituzionale per il mancato rispetto dell’art. 107, primo comma, dello statuto (relativo al necessario parere sulle norme di attuazione della apposita Commissione paritetica), l’art. 11, comma 3, incidendo «sul piano della stessa distribuzione delle competenze tra lo Stato e i soggetti di autonomia» (sentenza n. 37 del 1989) teneva ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al d.P.R. n. 753 del 1980 con esclusivo riferimento alle linee di trasporto funiviario interregionali, ovvero interprovinciali, così postulandone l’inapplicabilità alle funivie attive nell’ambito territoriale di una sola Provincia.
Tale conclusione non può che essere ribadita, se si considera che, diversamente dall’art. 2, comma 2, a propria volta oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale, l’art. 11, comma 3, non è stato riformulato e reintrodotto nel testo del d.P.R. n. 527 del 1987.
Né si può ignorare, a tale proposito, che in materia di sicurezza dei trasporti funiviari entrambe le Province autonome hanno, nel frattempo, analiticamente disciplinato la materia ora oggetto del decreto ministeriale impugnato mediante una serie di apposite disposizioni legislative e regolamentari (ad esempio, l’art. 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 aprile 1987, n. 7, ed il relativo regolamento di esecuzione del 22 settembre 1987; gli artt. 28 e 30 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 novembre 1973, n. 87 – ora abrogata dalla legge prov. n. 1 del 2006 – ed il relativo regolamento 4 dicembre 1996, n. 48), che non sono mai state oggetto di impugnative, così come, d’altra parte, la stessa recente (e successiva al presente conflitto) legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea), che dà esecuzione nel territorio provinciale alla direttiva n. 2000/9/CE del 20 marzo 2000 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone).
Ne consegue che è preclusa allo Stato l’adozione di una disciplina normativa in materia di sicurezza degli impianti di trasporto funiviario applicabile alle Province autonome, con la conseguenza che il d.m. n. 392 del 2003 deve essere annullato, nella parte in cui esso trova applicazione anche nei riguardi delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
6. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dalle ricorrenti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell’art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), e conseguentemente annulla il medesimo d.m. n. 392 del 2003, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2006.
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2006.