Ordinanza dibattimentale 10 marzo (sent. n. 71)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 30 aprile 2015, n. 71

 

ORDINANZA 10 MARZO

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro           CRISCUOLO                                     Presidente

- Paolo Maria         NAPOLITANO                                    Giudice

- Giuseppe              FRIGO                                                      

- Paolo                    GROSSI                                                    

- Aldo                    CAROSI                                                    

- Marta                   CARTABIA                                              

- Mario Rosario      MORELLI                                                 

- Giancarlo             CORAGGIO                                             

- Giuliano               AMATO                                                    

- Silvana                 SCIARRA                                                 

- Daria                    de PRETIS                                                

- Nicolò                  ZANON                                                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 442 del 13 gennaio 2014 (r.o. n. 89 del 2014), è intervenuta SEP - Società Edilizia Pineto Spa, con atto depositato in data 23 giugno 2014, specificando di non essere parte del giudizio a quo, ma di altro giudizio in cui si controverte circa la legittimità di una procedura espropriativa, suscettibile di essere definita con l'applicazione della norma impugnata;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanza n. 240 del 2014, sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, ordinanza n. 156 del 2013, ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012, sentenza n. 293 del 2011, sentenza n. 118 del 2011, sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010);

che, in questo caso, il rapporto sostanziale dedotto in causa è del tutto differente rispetto a quello oggetto dei procedimenti da cui è scaturito il giudizio costituzionale r.o. n. 89 del 2014, pur essendo, secondo la prospettazione dell'interveniente, suscettibile di essere regolato dalla norma oggetto di censura;

che l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (per tutte, ordinanza n. 32 del 2013, sentenze n. 119 del 2012 e n. 49 del 2011).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l'intervento di SEP - Società Edilizia Pineto Spa.

F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente