Ordinanza allegata alla Sentenza 30 aprile
2015, n. 71
ORDINANZA 10 MARZO
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo
Maria NAPOLITANO Giudice
-
Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
-
Giancarlo CORAGGIO ”
-
Giuliano AMATO ”
-
Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio promosso dalla Corte di
cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 442 del 13 gennaio 2014 (r.o. n. 89 del 2014), è intervenuta SEP - Società Edilizia
Pineto Spa, con atto depositato in data 23 giugno 2014, specificando di non
essere parte del giudizio a quo, ma di altro giudizio in cui si controverte
circa la legittimità di una procedura espropriativa, suscettibile di essere
definita con l'applicazione della norma impugnata;
che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di
legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi
portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanza n. 240
del 2014, sentenza
n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta
all'udienza dell'8 aprile 2014, ordinanza n. 156
del 2013, ordinanza
n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta
all'udienza del 22 maggio 2012, sentenza n. 293 del
2011, sentenza
n. 118 del 2011, sentenza n. 138 del
2010 e relativa ordinanza letta
all'udienza del 23 marzo 2010);
che, in questo caso, il rapporto
sostanziale dedotto in causa è del tutto differente rispetto a quello oggetto
dei procedimenti da cui è scaturito il giudizio costituzionale r.o. n. 89 del 2014, pur essendo, secondo la prospettazione
dell'interveniente, suscettibile di essere regolato dalla norma oggetto di
censura;
che l'ammissibilità d'interventi ad
opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel
giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio
di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto
giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non
manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (per tutte, ordinanza n. 32 del
2013, sentenze
n. 119 del 2012 e n. 49 del 2011).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, nel presente giudizio di
costituzionalità, l'intervento di SEP - Società Edilizia Pineto Spa.
F.to:
Alessandro Criscuolo, Presidente