Sentenza n. 155 del 2015

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SENTENZA N. 155

ANNO 2015

 

Commenti alla decisione di

 

I. Carlo Padula, Dove va il bilanciamento degli interessi? Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015, per g.c. di Federalismi.it

 

II. Giacomo D’Amico, La finanza delle Regioni speciali tra mancata attuazione degli statuti e accordi “riparatori”. Nota a commento della sent. n. 155 del 2015, per g.c. di Forum di Quaderni Costituzionali

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                    CRISCUOLO                                    Presidente

-           Paolo Maria                   NAPOLITANO                                   Giudice

-           Giuseppe                       FRIGO                                                       

-           Paolo                             GROSSI                                                     

-           Giorgio                          LATTANZI                                                

-           Aldo                              CAROSI                                                     

-           Marta                            CARTABIA                                               

-           Mario Rosario               MORELLI                                                  

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                              

-           Giuliano                        AMATO                                                     

-           Silvana                          SCIARRA                                                  

-           Daria                             de PRETIS                                                 

-           Nicolò                           ZANON                                                     

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promossi nell’ordine dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione siciliana, dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e poi ancora dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorsi notificati il 23-28, il 25, il 24, il 25 febbraio 2012, il 19-22, il 27 e il 26 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 29 febbraio, il 1°, il 2 e il 5 marzo 2012, il 25 febbraio, il 4 e l’8 marzo 2013, rispettivamente iscritti ai nn. 38, 39, 47 e 50 del registro ricorsi 2012 ed ai nn. 24, 32 e 41 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione (di cui due fuori termine) del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 maggio 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Marina Valli per la Regione siciliana, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friul-Venezia Giulia nonché gli avvocati dello Stato Maria Elena Scaramucci e Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con quattro distinti ricorsi, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 38 del 2012), la Regione siciliana (reg. ric. n. 39 del 2012), la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 47 del 2012) e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 50 del 2012) hanno impugnato, tra le altre disposizioni, gli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con ricorsi successivi, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 24 del 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013) e la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 41 del 2013) hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che hanno parzialmente modificato o ribadito le disposizioni oggetto di impugnazione con i primi ricorsi.

2.– L’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, dopo aver stabilito al comma 1 che «L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.», dispone che: a) «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo […]. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni» (comma 11); b) «Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le seguenti disposizioni: a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126» (comma 14, lettera a); c) «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17).

L’art. 13, comma 11, è stato dapprima modificato dall’art. 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 – nel senso che per gli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato e non si applica il successivo comma 17 – e poi abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall’art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012, mentre la lettera a) del medesimo comma ha specificamente soppresso la riserva erariale.

L’art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, dopo aver disposto che «A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni» (comma 1) e che «Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato» (comma 13), stabilisce che «A decorrere dall’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo» (comma 13-bis).

L’art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 ha subito dapprima delle modifiche – ma non nel censurato comma 13-bis – e poi è stato abrogato dall’art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Per l’anno 2013 e per le Regioni ordinarie ed insulari la riduzione dei Fondi e dei trasferimenti prevista dalla norma impugnata è stata sostituita da una diretta riserva erariale del maggior gettito TARES ad opera dell’art. 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.

L’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, «Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014», a decorrere dal 1° gennaio 2013: a) ha soppresso (lettera a) la riserva erariale della metà del gettito dell’imposta municipale propria (IMU), abrogando anche l’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, che la prevedeva (lettera h); b) ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (lettera b), al contempo sopprimendo (lettera e) il Fondo sperimentale di riequilibrio – con contestuale abrogazione (lettera h) dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), che lo prevedeva – ed i trasferimenti erariali ai Comuni della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna; c) ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, calcolato all’aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f); d) ha ribadito l’applicabilità dell’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, ma limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché alle Province autonome (lettera h); e) ha previsto che gli importi relativi, tra l’altro, alla lettera f) possano essere modificati a seguito della verifica del gettito IMU per il 2012, da effettuarsi presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (lettera i).

L’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 è stato dapprima modificato dall’art. 10, comma 4-quater, lettera a), del d.l. n. 35 del 2013, che ha inciso sulla lettera f), sostanzialmente escludendo dalla riserva alcune tipologie di immobili ed attribuendo le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. In seguito, il medesimo comma 380 ha subito marginali modificazioni ad opera dell’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013.

Il successivo comma 383 del medesimo articolo della legge n. 228 del 2012 prevede che la verifica del gettito IMU dell’anno 2012, «di cui al comma 6-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174», avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli Comuni e raccolti dall’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) nell’ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Infine, l’art. 1, comma 387, della legge n. 228 del 2012 ha apportato delle modifiche all’art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, ma non nel meccanismo previsto dal comma 13-bis ivi contenuto.

3.– La Regione autonoma Valle d’ Aosta /Vallée d’Aoste ha impugnato gli artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-bis, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2001 in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50, quinto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) ed in relazione all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta) ed agli articoli da 2 a 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), nonché in riferimento agli artt. 117, comma terzo, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

3.1.– In primo luogo, sul presupposto che l’IMU sostituisca l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la componente immobiliare, e le relative addizionali e che l’art. 2, comma 1, della legge n. 690 del 1981 attribuisca alla Regione autonoma Valle d’Aosta il gettito dell’imposta di nuova istituzione, riservandone una quota all’erario, l’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 violerebbe gli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto e l’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, in quanto inciderebbe sull’ordinamento finanziario regionale unilateralmente e non con il procedimento regolato dallo statuto, ponendosi altresì in contrasto con l’art. 8, secondo comma, della legge n. 690 del 1981 che, in tema di possibile riserva erariale del gettito di tributi devoluti alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, esige l’intesa con il Presidente della stessa.

La norma, infine, violerebbe il principio di leale collaborazione, espresso dagli artt. 5 e 120 Cost., che dovrebbe sovraintendere i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, non essendo previsto alcun coinvolgimento della ricorrente nella definizione dell’ammontare della quota di riserva.

In secondo luogo, la ricorrente censura gli artt. 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, in quanto l’accantonamento da essi previsto avrebbe determinato unilateralmente una riduzione delle entrate che segnatamente gli articoli da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981 le garantiscono, con ciò violando gli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto ed 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, così come dedotto in merito all’art. 13, comma 11, del medesimo decreto-legge. Inoltre, risulterebbe violato il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., il cui rispetto sarebbe tanto più necessario nell’ambito materiale del «coordinamento della finanza pubblica» di cui agli artt. 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001 a tutela dell’autonomia finanziaria che deriva alla Regione dagli artt. 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 dello statuto e dalla normativa di attuazione. La violazione risulterebbe enfatizzata dal fatto che, sebbene l’accantonamento previsto operi fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), l’art. 28, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011 ha abrogato il termine per l’adozione della normativa d’attuazione.

3.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituto in giudizio, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto non verrebbe offerta una precisa interpretazione delle disposizioni censurate e mancherebbe uno specifico riferimento delle stesse ai parametri costituzionali indicati, evocati promiscuamente.

Nel merito, ad avviso del resistente, l’IMU, sostituendosi all’imposta comunale sugli immobili (ICI), ne avrebbe la medesima natura e non intercetterebbe l’autonomia finanziaria delle Regioni, afferendo ai rapporti tra Stato e Comuni. Inoltre, la riserva di una quota – così come l’accantonamento di cui agli artt. 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011 – sarebbe giustificata dalle esigenze di risanamento della finanza pubblica, che consentirebbero la temporanea compressione dell’autonomia finanziaria regionale.

3.3.– In data 11 giugno 2013, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha depositato una memoria, reiterando le censure mosse con l’atto introduttivo, ed evidenziando che la sussistenza delle esigenze prioritarie indicate dallo Stato non consentirebbe comunque di derogare alle condizioni previste dall’art. 8 della legge n. 690 del 1981; inoltre, il meccanismo introdotto dalle norme censurate sarebbe stato reiterato in più riprese, nonché rafforzato da successive disposizioni statali, il che dimostrerebbe come le misure non abbiano carattere temporaneo.

3.4.– In data 18 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, in cui evidenzia l’avvenuta abrogazione dell’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 – che avrebbe trovato applicazione nell’anno 2012 – ad opera dell’art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012.

Le questioni proposte andrebbero dichiarate inammissibili o infondate, in quanto la ricorrente non avrebbe chiarito come le norme censurate si coordinino con l’art. 14, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, istitutivo dell’IMU, disposizioni che prevedono una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali che esercitano le funzioni di finanza locale – espressamente richiamata dagli artt. 13, comma 17, e 14, comma 13-bis – e che, comunque, garantirebbero alle Regioni a statuto speciale la neutralità finanziaria della sostituzione dei precedenti tributi. Peraltro, l’applicazione dell’art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011 sarebbe stata confermata dall’art. 10, comma 2, lettera d), del d.l. n 35 del 2013, che, non essendo stato impugnato, renderebbe la relativa questione inammissibile.

3.5.– In data 21 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato un’ulteriore memoria in cui, oltre a ribadire le ragioni di inammissibilità e, comunque, di infondatezza del ricorso, sostiene che l’IMU non sia un’imposta sostitutiva dell’IRPEF nel senso inteso dall’art. 2, primo comma, della legge n. 690 del 1981, configurando un presupposto d’imposta del tutto nuovo ed al contempo attenuando quello dell’IRPEF per la componente immobiliare restrittivamente selezionata. Da ciò conseguirebbe l’infondatezza delle censure mosse all’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 nonché, in via derivata, di quelle relative al successivo comma 17, in cui il recupero mediante accantonamento riguarderebbe il maggior gettito IMU di cui la Regione, responsabile della finanza locale, indirettamente beneficerebbe, legittimando la compensazione con le quote di compartecipazione al gettito degli altri tributi erariali. Analogo argomento varrebbe per l’art. 14, comma 13-bis, del medesimo d.l. n. 201 del 2011, relativo al gettito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4.– La Regione siciliana ha impugnato gli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011 in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36, 37 – in relazione all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) – e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché in riferimento agli artt. 81, 119, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001 ed al principio di leale collaborazione.

4.1.– In primo luogo, contrastando con gli obbiettivi di attuazione statutaria, gli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011, globalmente considerati, in quanto immediatamente applicabili alla Regione siciliana, violerebbero l’art. 43 dello statuto – che attribuisce ad una commissione paritetica la determinazione delle norme di attuazione – ed il principio di leale collaborazione esplicitato dalle procedure di cui all’art. 27 della legge n. 42 del 2009, il cui previo esperimento non è stato previsto.

Inoltre, l’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 violerebbe gli artt. 36 e 37 dello statuto e 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria, in quanto l’IMU, entrata asseritamente priva del carattere della novità, è imposta in parte sostitutiva di tributi di spettanza regionale mentre il suo gettito, anche per detta parte, viene attribuito ai Comuni e, pro quota, riservato allo Stato, con conseguente depauperamento delle finanze della ricorrente e squilibrio tra i complessivi bisogni regionali ed i mezzi per farvi fronte. Risulterebbe altresì violato il principio di leale collaborazione.

Nel prevedere e disciplinare – anche in presenza di modifiche in aumento o in diminuzione disposte dai Comuni – la riserva all’erario di una quota del gettito dell’IMU, il comma 11 del citato art. 13 determinerebbe altresì un depauperamento delle casse comunali, con conseguenti oneri per la Regione siciliana, che dovrebbe assumere ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle di cui all’art. 14, lettera o), dello statuto senza esperimento della procedura di cui all’art. 43 dello stesso. Di qui la violazione di detti parametri. Inoltre, risulterebbe violato l’art. 119, quarto comma, Cost., in quanto lo Stato, dopo aver trasferito ai Comuni risorse regionali, finirebbe per riappropriarsene, sottraendole loro senza prevedere misure idonee a far fronte agli ammanchi, onerando la Regione della contribuzione alla finanza degli enti locali.

Analoghe censure vengono mosse all’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, salvo precisarsi che gli artt. 81, 119, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001 sarebbero violati in quanto né la Regione né i Comuni potrebbero esercitare le proprie funzioni in ragione della carenza di risorse finanziarie determinata dalla disposizione.

Infine, l’art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011 violerebbe gli artt. 119, quarto comma, e 81 Cost. nonché l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto la riduzione dei trasferimenti determinata dalla norma lederebbe le attribuzioni degli enti locali, gravati dall’onere di fornire un contributo all’erario, con riverbero negativo sulla Regione, che dovrebbe farsene corrispondentemente carico. Inoltre, sarebbero violati gli artt. 14, lettera o), e 43 dello statuto, in mancanza di vaglio della Commissione paritetica sulle nuove funzioni attribuite ai Comuni siciliani.

4.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio – con memoria depositata fuori termine – deducendo preliminarmente l’inammissibilità delle questioni, in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato che le norme abbiano determinato una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a sua disposizione per l’adempimento dei propri compiti istituzionali.

Nel merito, ad avviso del resistente, nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia tributaria il legislatore statale ben potrebbe porre in essere interventi che comportino un minor gettito per le Regioni senza per questo dover prevedere misure compensative. Peraltro, l’art. 13, comma 17, ridurrebbe i trasferimenti erariali ai Comuni – la cui finanza sarebbe ancora a carico dello Stato, diversamente dalle altre autonomie speciali – in misura corrispondente al maggior gettito IMU, con la conseguenza che non vi sarebbe alcuno squilibrio, considerato anche che i Comuni trattengono anche i frutti dell’attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale.

Inoltre, l’entrata prevista dalla normativa censurata avrebbe il carattere della novità, atteso che non si realizzerebbe senza l’intervento legislativo in esame che, riconducibile anche all’armonizzazione dei bilanci pubblici ed al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, giustificherebbe una temporanea compressione dell’autonomia delle Regioni, anche a statuto speciale, in nome del risanamento finanziario dello Stato in armonia con i principi di solidarietà nazionale. Tali considerazioni varrebbero anche quanto all’art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011.

5.– La Regione autonoma Sardegna ha impugnato gli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011 in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ed agli artt. 3, 5, 117 e 119 Cost. (in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), nonché in relazione all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

5.1.– Anzitutto la Regione autonoma Sardegna censura l’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 nella sua interezza, in quanto, stabilendo l’applicazione immediata dell’IMU in tutti i Comuni del territorio nazionale senza rispettare – come originariamente previsto dall’art. 14, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 23 del 2011 – le peculiarità dei sistemi finanziari delle autonomie speciali e l’invarianza di gettito delle loro entrate, violerebbe gli artt. 7 e 8 dello statuto, che garantiscono alla Regione un’adeguata autonomia finanziaria, e gli artt. 117 e 119 Cost. (in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), che ne confermerebbero la tutela ed attribuirebbero alla ricorrente competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Inoltre, la disposizione violerebbe gli artt. 3, primo comma, lettera b), e 7 dello statuto – che assegnerebbero alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di finanza locale – nonché l’art. 8 del d.P.R. n. 348 del 1979 di attuazione statutaria – che attribuirebbe alla Regione un consistente margine di autonomia nella materia interessata dall’art. 13 – in quanto non lascerebbe alcun ambito di autonoma regolamentazione di un tipico tributo locale. Ancora, l’art. 13 violerebbe l’art. 3, primo comma, lettera b), dello statuto – in quanto determinerebbe una lesione dell’autonomia finanziaria degli enti locali, cui corrisponderebbe quella della relativa competenza normativa regionale – e gli artt. 7 e 8 dello statuto, in quanto l’inadeguato finanziamento delle autonomie locali – conseguente al mancato rispetto delle procedure previste dalla legge n. 42 del 2009 e dal d.lgs. n. 23 del 2011 nonché all’esclusione della compensazione statale per la soppressione dell’ICI – comprometterebbe l’autonomia finanziaria regionale, costretta a far fronte al depauperamento delle risorse comunali. Infine, l’anticipazione dell’IMU escluderebbe la compensazione statale ai Comuni per la soppressione dell’ICI sull’abitazione principale, così pregiudicando i bilanci delle autonomie speciali e dei rispettivi enti locali in violazione, oltre che dei parametri precedenti per i profili dedotti, anche degli artt. 5 e 117, terzo e quarto comma, Cost. (in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), che riconoscono e promuovono le autonomie locali ed attribuiscono alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre, la Regione censura specificamente l’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 in quanto, essendosi sostituita un’imposta (l’IRPEF per la componente immobiliare) al cui gettito la Regione compartecipava per i sette decimi con una di analogo presupposto impositivo dal cui gettito la ricorrente è esclusa, violerebbe l’art. 8 dello statuto, che attribuisce alla Regione una partecipazione maggioritaria alle entrate che lo Stato intenderebbe riservarsi con la norma censurata, e l’art. 7 dello statuto, in quanto la compartecipazione alle entrate sarebbe elemento consustanziale e necessario all’autonomia finanziaria. In tal modo risulterebbero violati anche gli artt. 117 e 119 Cost. (in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), che confermano l’autonomia finanziaria delle Regioni ed attribuiscono loro competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Inoltre, l’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede che «accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni», violerebbe l’art. 8 dello statuto, in quanto la Regione sarebbe esclusa dal relativo gettito senza che sia integrata l’eccezione alla compartecipazione regionale alle entrate erariali di spettanza di altri enti pubblici (art. 8, primo comma, lettera m, dello statuto), atteso che la spettanza allo Stato della metà del gettito dell’IMU non potrebbe venir meno sol perché l’amministrazione non riesce ad incassare l’importo in via ordinaria e deve attivare un successivo procedimento di recupero del credito.

La ricorrente censura specificamente anche l’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 – oltre che per violazione dei parametri (e sotto i profili) evocati a proposito dell’art. 13 nella sua interezza – anche per contrasto con l’art. 3 Cost. in combinato disposto con gli artt. 3, 7 e 8 dello statuto, in quanto discriminerebbe gli enti locali sardi (e siciliani) rispetto a quelli delle altre Regioni, che continuerebbero a beneficiare, oltre che del gettito dell’IMU, anche dei trasferimenti statali eventualmente previsti da altre norme.

Infine, la Regione censura l’art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011. La norma violerebbe anzitutto gli artt. 3, primo comma, lettera b), e 7 dello statuto, attributivi alla ricorrente della competenza legislativa esclusiva in materia di finanza locale, sia perché inciderebbe in un ambito competenziale che non apparterrebbe al legislatore statale sia perché il meccanismo normativamente previsto non verrebbe attuato attraverso il procedimento collaborativo previsto dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 e dal d.lgs. n. 23 del 2011. La disposizione impugnata, inoltre, contrasterebbe con l’art. 3, primo comma, lettera b), dello statuto, in quanto determinerebbe una lesione dell’autonomia finanziaria degli enti locali, cui corrisponderebbe quella della relativa competenza normativa regionale. Infine, la norma censurata violerebbe gli artt. 3, 117, 119 Cost. (anche in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) e 7 e 8 dello statuto, sia in quanto il ridotto finanziamento delle autonomie locali relativo al maggior gettito derivante dalla TARES si riverbererebbe sull’autonomia finanziaria regionale, costretta a far fronte al mancato incremento delle risorse comunali con uno specifico sostegno finanziario sia perché discriminerebbe ingiustificatamente gli enti locali sardi (e siciliani) – gli unici direttamente attinti dal meccanismo compensativo introdotto dalla norma, a differenza delle altre autonomie speciali – rispetto a quelli delle altre Regioni, anche a statuto ordinario, le quali continuerebbero a beneficiare, oltre che del gettito della maggiorazione tariffaria prevista dal comma 13 del medesimo art. 14, anche dei trasferimenti statali previsti da altre norme.

5.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché la Regione non dimostrerebbe che l’intervento statale abbia comportato una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari della Regione. Le censure sarebbero poi infondate per le medesime argomentazioni illustrate nella difesa avverso il ricorso n. 39 del 2012 della Regione siciliana.

5.3.– In data 16 ottobre 2012, la Regione autonoma Sardegna ha depositato due memorie di identico contenuto, in cui, dopo aver negato che l’emergenza finanziaria consenta di derogare all’ordinamento costituzionale, sostiene di non essersi doluta della complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione né della disciplina dell’IMU da parte del legislatore statale nell’esercizio della competenza attribuitagli dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma della violazione di ambiti competenziali esclusivi o concorrenti da parte dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, che non avrebbe lasciato alla Regione alcun ambito di autonoma regolamentazione di un tipico tributo locale. La ricorrente, inoltre, ribadisce che la riserva allo Stato della metà del gettito dell’IMU – non essendo destinata ai Comuni – rientrerebbe nel generale regime di compartecipazione alle entrate erariali, così come gli interessi e le sanzioni derivanti dalla relativa attività di accertamento e riscossione. La Regione, inoltre, a proposito degli artt. 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011 evidenzia come l’assunto del resistente – secondo cui la diversa disciplina dettata per i Comuni sardi e siciliani si giustificherebbe in ragione del fatto che per essi, diversamente che nelle altre Regioni autonome, la finanza locale è ancora a carico dell’erario – non spiegherebbe la discriminazione rispetto ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Inoltre, i Comuni sardi vedrebbero ridotti i finanziamenti diversamente dalle altre Regioni a statuto speciale, che potrebbero mantenerli al medesimo livello.

5.4.– In data 16 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria dove sostiene che l’IMU sperimentale rappresenterebbe un’imposta diversa da quella «a regime» prevista dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 e svincolata dalle procedure di cui al successivo art. 14, il cui comma 3 – secondo il quale «Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione» – peraltro non sarebbe stato applicabile alla ricorrente, che in concreto non eserciterebbe funzioni in materia di finanza locale. L’IMU, inoltre, costituirebbe, analogamente all’ICI – il cui rimborso continua ad essere operato a beneficio dei Comuni delle autonomie speciali in virtù di quanto disposto dall’art. 4, comma 5, lettera m), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo diverse modalità in ragione del concreto esercizio delle funzioni in materia di finanza locale – un tributo proprio derivato la cui disciplina sarebbe esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Peraltro, la manovra sarebbe a saldi invariati per gli enti locali con riferimento sia al gettito dell’IMU che a quello della TARES. Infine, non avrebbero pregio le doglianze relative all’attività di accertamento e riscossione dei Comuni, vertendosi in materia di imposte comunali proprie.

5.5.– In data 18 marzo 2014, la Regione autonoma Sardegna ha depositato una memoria, in cui ribadisce di essere titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di «finanza locale», con la conseguenza che avrebbe trovato applicazione anche nei suoi confronti, oltre alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 14, comma 2 (sulla neutralità finanziaria), del d.lgs. n. 23 del 2011, istitutivo dell’IMU, anche quella di cui al successivo comma 3 (sulle modalità applicative). Nell’esercizio della propria competenza legislativa in materia di «sistema tributario» (ex art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e di «coordinamento del sistema tributario» (ex art. 117, terzo comma, Cost.) il legislatore non avrebbe potuto sopprimere gli spazi di autonomia già riconosciuti con le citate disposizioni, con la conseguenza che l’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 violerebbe i parametri statutari (artt. 7 e 8 dello statuto) e costituzionali (art. 119 Cost.) che presidiano l’autonomia finanziaria regionale. Detti spazi di autonomia non sarebbero sufficientemente salvaguardati dal ripristino della compensazione per il gettito dell’ICI sull’abitazione principale. Né la pretesa equivalenza di gettito per i Comuni garantirebbe quella per la Regione, che perderebbe la compartecipazione all’IRPEF per la componente immobiliare.

A proposito dell’art. 14, comma 13-bis, la Regione evidenzia che il recupero del maggior gettito non avverrebbe attraverso le procedure previste dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009, come per le altre autonomie speciali (esclusa la Regione siciliana), ma attraverso la riduzione dei trasferimenti ai Comuni, nonostante la competenza legislativa esclusiva in materia di «finanza locale». Inoltre, la ricorrente patirebbe anche gli effetti della diminuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo comunale, i quali opererebbero anche a vantaggio degli enti locali sardi, come desumibile dall’indistinta clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011 che ha istituito detti fondi.

5.6.– In data 21 aprile 2015, la Regione autonoma Sardegna ha depositato un’ulteriore memoria, in cui, oltre a riepilogare gli argomenti già spesi a sostegno dell’impugnativa ed a ribattere alle difese erariali, si sofferma in particolare sull’assenza di spazi di manovra rimessi all’autonomia regionale in un settore di diretta incidenza sulla finanza locale e sulla pretesa discriminazione realizzata in danno dei Comuni sardi (e siciliani) rispetto a quelli delle altre Regioni.

6.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 13, commi 11, 14, lettera a), e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l’art. 14, comma 13-bis, in riferimento agli artt. 48, 49, 51, 53, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia) ed in relazione all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), ed all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale), nonché in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., al principio di neutralità finanziaria espresso dall’art. 1, comma 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011)», ed al principio consensuale.

6.1.– Poiché l’IMU sostituisce l’IRPEF per la componente immobiliare e le relative addizionali, la riserva allo Stato della metà del gettito disposta dall’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 sarebbe elusiva della spettanza alla Regione dei sei decimi del gettito dell’IRPEF, prevista dall’art. 49, primo comma, numero 1), dello statuto, e della spettanza delle addizionali sui tributi erariali che le leggi statali attribuiscano agli enti locali, prevista dall’art. 51, secondo comma, dello statuto. Detti parametri risulterebbero violati a seguito dell’avocazione allo Stato di risorse riscosse a titolo di tributo erariale corrispondenti al gettito di tributi spettanti alla Regione pro quota o interamente. Ove si valorizzasse la natura di tributo locale dell’IMU, l’art. 51, secondo comma, dello statuto risulterebbe comunque violato, in quanto anche il gettito dei tributi propri che le leggi statali attribuiscono agli enti locali spetta alla Regione, mentre per metà viene riservato allo Stato senza che ne sussistano gli estremi ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 – la destinazione a spese che siano nuove e specifiche – e dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, ossia l’accordo tra Governo e Regione.

Inoltre, poiché l’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 dispone che «accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni», esso violerebbe l’art. 53, quarto comma, dello statuto – secondo cui intese tra Regione e Ministro dell’economia e delle finanze «definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all’attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali» – in quanto la norma censurata regolerebbe direttamente l’accertamento nel territorio provinciale. Sotto un ulteriore profilo, la norma contrasterebbe altresì con gli artt. 49 e 51, secondo comma, dello statuto, in quanto, non trattandosi del gettito di nuove entrate, ma di quello derivante da un più rigoroso accertamento degli obblighi tributari preesistenti, esso spetterebbe alla Regione, sia che si valorizzi la corrispondenza dell’IMU con l’IRPEF per la componente immobiliare e con le addizionali sia che si valorizzi la natura di tributo locale.

La Regione censura anche l’art. 13, comma 14, lettera a), del d.l. n. 201 del 2011, in quanto, abrogando l’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 126, escluderebbe il rimborso ai Comuni – tramite la Regione – del minor gettito dell’ICI dovuto all’esclusione dell’imposta sull’abitazione principale, infliggendo così un ulteriore taglio delle risorse del sistema regionale necessarie per il finanziamento delle «funzioni normali» dei Comuni. Ne risulterebbe pregiudicata l’autonomia finanziaria della Regione, con conseguente violazione degli artt. 48 e 49 dello statuto e dell’art. 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., che tale autonomia assicurano. Ciò avverrebbe senza compensazione alcuna, violando il principio di «neutralità finanziaria» espresso dall’art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010, cui andrebbe riconosciuto valore interpretativo dello statuto, ed il principio consensuale che informerebbe di sé i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali. Queste ultime risulterebbero trattate in maniera deteriore rispetto a quelle ordinarie – i cui Comuni non perderebbero la compensazione dell’ICI sull’abitazione principale, confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio – con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.

La ricorrente censura inoltre l’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, che determinerebbe l’acquisizione allo Stato dalla Regione dell’importo pari alla differenza tra la quota IMU di spettanza comunale e le previgenti entrate comunali. Tale importo sarebbe maggiore ove tra queste ultime si includesse solo il gettito dei tributi comunali (l’ICI) e non anche delle altre entrate tributarie sostituite dall’IMU (sei decimi dell’IRPEF sui redditi immobiliari ed addizionali regionale e comunale) e delle risorse che pervenivano ai Comuni tramite la Regione (art. 1, comma 4, del d.l. n. 93 del 2008). In tal modo la norma violerebbe gli artt. 49 dello statuto e 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 e 6, comma 2, del d.lgs. n 8 del 1997, in quanto verrebbero avocate allo Stato risorse di spettanza provinciale al di fuori dei casi previsti. Ciò sia ove si consideri la sottrazione delle risorse regionali frutto di compartecipazione all’IRPEF fondiaria e di addizionale sia ove si consideri che la Regione debba assicurare allo Stato il recupero del maggior gettito attraverso le proprie risorse ordinarie. Analogo vulnus all’art. 49 dello statuto ed all’intero sistema finanziario regionale determinerebbe l’accantonamento previsto dal quarto periodo della disposizione impugnata, incidendo sull’utilizzabilità delle risorse. Ancora, la norma violerebbe gli artt. 63 e 65 dello statuto, perché si pretenderebbe di derogare ai precedenti artt. 49 e 51 con una fonte primaria ordinaria. Infine, sarebbe violato l’art. 65 dello statuto, perché l’art. 13, comma 17, terzo periodo, pretenderebbe di vincolare unilateralmente il contenuto delle norme di attuazione.

Uno specifico profilo di illegittimità interesserebbe l’art. 13, comma 17, quinto periodo, irragionevole nell’aprioristica stima del recupero per un importo fisso senza meccanismi di conguaglio o rimborso e contrario al principio consensuale in materia di finanza delle Regioni a statuto speciale.

In ultimo, la ricorrente impugna l’art. 14, comma 13-bis, terzo e quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011 il quale prevedendo – in ragione di un incremento di gettito della TARES – un meccanismo di acquisizione al bilancio dello Stato analogo a quello contemplato dall’impugnato art. 13, comma 17, terzo e quarto periodo, viene fatto oggetto dei medesimi motivi di censura in riferimento agli stessi parametri.

6.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio – con memoria depositata fuori termine – chiedendo il rigetto delle censure proposte dalla ricorrente.

Ad avviso del resistente, l’IMU sperimentale rappresenterebbe un’imposta diversa da quella «a regime» prevista dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 che costituirebbe, analogamente all’ICI, un tributo proprio derivato la cui disciplina sarebbe esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La manovra – che determinerebbe saldi invariati per gli enti locali con riferimento sia al gettito dell’IMU che a quello della TARES – non sarebbe lesiva, in quanto ben potrebbe determinare la riduzione nelle disponibilità finanziarie della Regione con il limite di non renderle insufficienti per l’adempimento dei suoi compiti; limite il cui superamento dovrebbe essere dimostrato dalla Regione, che, nonostante i mezzi per farlo, non avrebbe assolto al relativo onere. Infine, non avrebbero pregio le doglianze relative all’attività di accertamento e riscossione dei Comuni, vertendosi in materia di imposte comunali proprie.

Il Presidente del Consiglio evidenzia inoltre che la compensazione statale per la soppressione dell’ICI sull’abitazione principale è stata ripristinata a beneficio dei Comuni delle autonomie speciali in virtù di quanto disposto dall’art. 4, comma 5, lettera m), del d.l. n. 16 del 2012, secondo diverse modalità in ragione del concreto esercizio delle funzioni in materia di finanza locale.

6.3.– In data 16 ottobre 2012, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria in cui evidenzia che l’art. 13, comma 14, lettera a), del d.l. n. 201 del 2011 è stato modificato in modo rilevante dall’art. 4, comma 5, lettera m), del d.l. n. 16 del 2012, modifica che farebbe venire meno la materia del contendere in relazione a questa specifica disposizione impugnata.

6.4.– In data 17 marzo 2014, la Regione ha depositato una memoria in cui, evidenzia che l’art. 13, comma 11 – già modificato dall’art. 4, comma 5, lettera g), del d.l. n. 16 del 2012 – è stato abrogato dall’art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012. Ciò, tuttavia, non comporterebbe la cessazione della materia del contendere, in quanto la norma impugnata avrebbe trovato applicazione nel 2012. Secondo la Regione, anche l’abrogazione dell’art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, da parte dell’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, non inciderebbe sui termini della questione, in quanto la norma avrebbe trovato applicazione nel 2013.

6.5.– In data 21 aprile 2015, la Regione ha depositato un’ulteriore memoria, ribadendo l’intangibilità – neppure mediante accantonamento – della compartecipazione al gettito dei tributi erariali garantita dallo statuto di autonomia e l’avvenuta applicazione, nell’anno 2013, del censurato art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011.

7.– Con ricorso n. 24 del 2013, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha impugnato l’art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera f), 48-bis, e 50, quinto comma, dello statuto ed in relazione agli articoli da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, nonché in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

7.1.– Sul presupposto di essere tenuta a tempo indeterminato (nelle more dell’emanazione della normativa attuativa di cui all’art. 27 della legge n. 42 del 2009) ad accantonare importi, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, corrispondenti al maggior gettito IMU ad aliquota base percepito dai Comuni valdostani, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 48-bis, 50, quinto comma, dello statuto e da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, perché, ribadendo l’applicabilità dell’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, l’art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012 determinerebbe, in via unilaterale e senza il rispetto dello speciale procedimento statutario, una riduzione delle quote di compartecipazione regionale ai tributi erariali. Risulterebbe così violata altresì l’autonomia finanziaria regionale, garantita, oltre che dai parametri menzionati, anche dall’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto e dagli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Infine, prescindendo dalla «tecnica dell’accordo» nei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, la norma violerebbe il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

7.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente. Dopo aver evidenziato che l’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 avrebbe eliminato la quota di riserva erariale sul gettito IMU – con conseguente devoluzione dell’intero gettito ai Comuni, eccetto quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, mantenuto allo Stato – e soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio nonché i trasferimenti erariali alla Regione siciliana ed alla Regione autonoma Sardegna, il resistente sostiene che simili innovazioni sarebbero irrilevanti per le autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale. In particolare, esse non sarebbero riguardate dal Fondo di solidarietà comunale, sostitutivo di quello di riequilibrio nonché dei citati trasferimenti erariali ed alimentato con una quota del gettito IMU comunale, stabilita con accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali recepito in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viceversa, per le autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale continuerebbe ad operare il meccanismo dell’accantonamento provvisorio del maggior gettito IMU – al netto dell’IRPEF per la componente immobiliare e delle relative addizionali – rispetto alla previgente ICI, con recupero da attuarsi attraverso una procedura legittima in quanto realizzata con le modalità previste dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 ed a fronte di maggiori entrate comunali, dunque senza depauperamento del sistema finanziario regionale. La riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo non necessiterebbe dei presupposti richiesti dalle norme di attuazione statutaria, essendo riconducibile ad un meccanismo di compensazione della rinuncia alla quota erariale del gettito IMU, analogamente alla soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali alla Regione siciliana ed alla Regione autonoma Sardegna.

8.– Con ricorso n. 32 del 2013, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i commi 380, lettere b), f), h) ed i), e 383 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 4, numero 1-bis), 48, 49, 51, secondo comma, 54, 63 e 65 dello statuto speciale; in relazione all’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all’art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965, all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, al principio di «neutralità finanziaria» di cui all’art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010; nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, a quello di certezza ed agli artt. 3, 97, 119, primo, secondo e quarto comma, Cost.

8.1.– Sul presupposto che l’art. 1, comma 554, delle legge n. 228 del 2012 non ne escluda l’applicabilità alle Regioni a statuto speciale, le lettere b) – solo in via cautelativa, per il caso in cui il Fondo di solidarietà comunale sia alimentato anche con una quota del gettito IMU spettante ai Comuni friulani, esclusi dalla relativa ripartizione ai sensi del successivo comma 382 – f) ed h), cui sarebbe collegata la lettera i), dell’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 violerebbero anzitutto gli artt. 4, numero 1-bis), 49, 51, secondo comma, e 54 dello statuto nonché l’art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, in quanto, poiché l’IMU sostituisce l’IRPEF per la componente immobiliare e le addizionali regionali o comunali, attribuirebbero allo Stato risorse di spettanza regionale (pro quota, ex art. 49 dello statuto, o interamente, ex art. 51, secondo comma, dello statuto) o che rappresentano una componente essenziale della finanza comunale, con ripercussioni sulla responsabilità regionale in materia (ex artt. 54 dello statuto e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997). Inoltre, le stesse norme contrasterebbero con il principio dell’accordo che regolerebbe i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale. Le lettere f) ed h) del citato comma 380 violerebbero altresì il principio di «neutralità finanziaria» espresso dall’art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010 – cui andrebbe riconosciuto valore interpretativo dello statuto – in quanto regolerebbero un nuovo tributo, sostituendolo ad altri preesistenti, con il risultato di spostare risorse dal sistema regionale allo Stato.

Le lettere b) ed h) del comma 380 violerebbero l’art. 3 Cost. perché solo i Comuni di alcune Regioni ad autonomia speciale, tra cui la ricorrente (legittimata ad evocare il parametro in quanto responsabile della finanza locale), subirebbero l’esclusione dalla ripartizione del fondo di solidarietà e l’avocazione allo Stato del maggior gettito tributario ad essi destinato.

La lettera f) del comma 380, segnatamente, violerebbe gli artt. 49, primo comma, numero 1), e 51, secondo comma, dello statuto – perché avocherebbe allo Stato risorse riscosse a titolo di tributo erariale corrispondenti a tributi spettanti in parte o integralmente alla Regione – o il solo art. 51, secondo comma, dello statuto, ove si valorizzasse la natura di tributo locale dell’IMU, il cui gettito, quale tributo proprio, spetterebbe comunque alla Regione. Peraltro, non sussisterebbero gli estremi per la riserva erariale del gettito ai sensi dell’art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 114 del 1965 – mancando il requisito della destinazione alla copertura di spese, tantomeno nuove e specifiche – o dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, norma che non avrebbe portata generale e che, comunque, presupporrebbe un accordo con la Regione. La norma violerebbe altresì il principio di leale collaborazione ed, in particolare, quello consensuale che domina le relazioni finanziarie tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale. In via subordinata, la disposizione, prevedendo una riserva erariale del gettito tributario derivante dalla particolare categoria degli immobili produttivi, determinerebbe forti sperequazioni tra i Comuni a seconda della tipologia di immobili presenti nel loro territorio, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., ed effetti negativi sui bilanci comunali, in contrasto con il principio del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., profili deducibili dalla Regione in quanto competente in materia di finanza locale.

La lettera i) del comma 380, consentendo la modifica dell’importo relativo alla lettera f), renderebbe incerto il contenuto di quest’ultima, in violazione del principio della certezza del diritto – profilo di illegittimità costituzionale che la Regione potrebbe lamentare in ragione della sua competenza in materia di finanza locale – ed, in virtù del collegamento, sarebbe affetta dai medesimi vizi di incostituzionalità denunciati con riguardo alla lettera f).

La lettera h) del comma 380, segnatamente, violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. – con riverbero sull’autonomia finanziaria locale e regionale – in quanto, non chiarendo a quali entrate comunali raffrontare il gettito IMU, al fine del calcolo del maggior gettito previsto dal richiamato art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, renderebbe incerte le risorse disponibili ed impossibile un’adeguata programmazione. La norma violerebbe inoltre gli artt. 49 e 51, secondo comma, dello statuto, 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 e 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, sia che il meccanismo di cui al citato art. 13, comma 17, determini l’avocazione allo Stato di risorse di spettanza regionale a titolo di compartecipazione all’IRPEF per la componente immobiliare e di addizionali, sia che esso imponga alla Regione di assicurare all’erario il recupero del maggior gettito con le risorse ad essa affluite in applicazione delle disposizioni statutarie e di attuazione. La deroga che la norma pretenderebbe di realizzare ai citati parametri la porrebbe in contrasto anche con gli artt. 63 e 65 dello statuto, quest’ultimo anche per la pretesa normativa di vincolare unilateralmente il contenuto delle disposizioni d’attuazione. Ancora, il meccanismo di cui al citato art. 13, comma 17, violerebbe gli artt. 48 e 49 dello statuto e l’art. 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., infliggendo un rilevante taglio di risorse al sistema finanziario regionale – ossia quelle rappresentate dalla componente immobiliare dell’IRPEF, le relative addizionali e la compensazione dell’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale – destinate al finanziamento delle «funzioni normali» dei Comuni, anche in violazione del principio di «neutralità finanziaria» ed il principio consensuale nei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale. Inoltre, risulterebbe violato l’art. 3 Cost., sia in quanto il meccanismo in considerazione colpirebbe compartecipazioni ed addizionali di cui solo le Regioni a statuto speciale disporrebbero sia perché i Comuni di quelle ordinarie non perderebbero la compensazione dell’ICI sull’abitazione principale, confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio. Anche l’accantonamento previsto dall’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 violerebbe l’art. 49 dello statuto, in quanto le risorse regionali sarebbero previste per essere effettivamente impiegate nello svolgimento delle funzioni costituzionali. Infine, sarebbe irragionevole la quantificazione in un importo fisso, senza possibilità di conguaglio o rimborso, del recupero che la Regione sarebbe chiamata ad assicurare, in contrasto, altresì, con il già evocato principio consensuale.

La ricorrente censura anche l’art. 1, comma 383, della legge n. 228 del 2012, in quanto la prevista verifica del gettito dell’IMU del 2012, utilizzando anche i dati relativi alle aliquote ed ai regimi agevolativi deliberati dai singoli Comuni, produrrebbe una rideterminazione, a posteriori e con diverse modalità di calcolo rispetto alla stima ad aliquota base, del maggior gettito, che potrebbe comportare minori disponibilità rispetto a quelle valutate nell’impostazione dei bilanci degli enti interessati, violando il principio di certezza e l’autonomia finanziaria degli enti locali e, di conseguenza, della Regione, competente in materia di finanza locale.

8.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente.

Anzitutto il resistente nega che la lettera b) del citato comma 380 sia applicabile alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera d), numero 5), i criteri di formazione e riparto del fondo, da definirsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrebbero tener conto della diversa incidenza delle risorse soppresse dalla lettera e) sulle risorse complessive per l’anno 2012, ossia del Fondo sperimentale di riequilibrio, destinato ai soli Comuni delle Regioni a statuto ordinario, e dei trasferimenti erariali ai Comuni siciliani e sardi, con conseguente esclusione delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale.

Evidenziato, poi, come l’IMU sia un tributo proprio derivato, istituito e regolato dalla legge statale nell’esercizio della competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che consentirebbe allo Stato di modificare il proprio sistema tributario, anche sopprimendo o sostituendo tributi esistenti, il resistente nega che la lettera f) del comma 380 dia luogo ad una riserva erariale che debba rispettare i requisiti richiesti al riguardo dalle norme di attuazione statutaria, atteso che, da un lato, si tratterebbe di un meccanismo di compensazione degli effetti negativi della rinuncia alla quota di metà del gettito IMU precedentemente prevista dall’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 e, dall’altro, essa inciderebbe su risorse che, altrimenti, sarebbero state di spettanza dei Comuni e non attribuite alla Regione, come presupposto dalle norme che disciplinano le ipotesi di riserva erariale.

Quanto alla lettera h) del comma 380, il resistente nega che essa abbia determinato un depauperamento delle risorse delle autonomie speciali – circostanza che, peraltro, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare – in quanto, nell’ambito di una manovra con effetto finanziario neutrale cui è seguito il ripristino dei trasferimenti compensativi ai Comuni delle Regioni a statuto speciale correlati all’esenzione dell’ICI sull’abitazione principale, l’accantonamento provvisorio dovrebbe avvenire al netto dei tributi assorbiti dall’IMU ed il successivo recupero verrebbe eseguito secondo importi, tempi e modalità decise dalle autonomie medesime. Ciò senza alcuna disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni, il meccanismo di recupero ed accantonamento essendo stato semplicemente adeguato alla circostanza che alcune autonomie speciali, diversamente da altre, esercitano concretamente le funzioni di finanza locale e potrebbero rivalersi, con le modalità preferite, nei confronti dei Comuni.

Quanto all’art. 1, comma 383, della legge n. 228 del 2012, il resistente sostiene che esso mira a scorporare dal gettito riscosso dai Comuni la quota dovuta alla manovrabilità sulle aliquote da parte dei medesimi, in modo da far sì che detta quota non incida su trasferimenti o accantonamenti.

8.3.– In data 17 marzo 2014, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sottolineata l’irrilevanza delle modifiche apportate al comma 380 dall’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013 e ribadite le censure svolte in ricorso, evidenzia come la riserva erariale di una parte del gettito IMU incida su risorse di spettanza regionale sia perché essa sostituisce tributi compartecipati sia perché la Regione ha la responsabilità complessiva della finanza locale.

8.4.– In data 18 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, in cui, sottolineate le modifiche apportate alla lettera f) del comma 380 dall’art. 10, comma 4-quater, lettera a), del d.l. n. 35 del 2013, evidenzia come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2013 (Fondo di solidarietà comunale in attuazione dell’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), abbia espressamente limitato l’applicabilità del fondo sperimentale di riequilibrio ai Comuni delle Regioni ordinarie, della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna. Il resistente sostiene inoltre che, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore possa discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità di concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica.

8.5.– In data 21 aprile 2015, la Regione ha depositato un’ulteriore memoria in cui: prende atto di quanto affermato dalla controparte circa l’inapplicabilità alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia della lettera b) del censurato comma 380; sostiene l’ammissibilità della censura rivolta alle successive lettere f) ed h), ribadendo quanto già dedotto ed evidenziando l’intangibilità – neppure mediante accantonamento – della compartecipazione al gettito dei tributi erariali garantita dallo statuto di autonomia; richiama le considerazioni svolte a sostegno dell’impugnativa dell’art. 1, comma 383, della legge n. 228 del 2012.

9.– Con ricorso n. 41 del 2013, la Regione autonoma Sardegna ha impugnato l’art. 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012 in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 7 e 8 dello statuto ed agli artt. 117 e 119 Cost.

9.1.– La Regione impugna l’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 in quanto, seppur modificando il regime precedente, già censurato con il ricorso di cui al reg. ric. n. 47 del 2012, lo confermerebbe. La disposizione violerebbe gli artt. 3, primo comma, lettera b) – che attribuirebbe alla ricorrente competenza esclusiva in materia di finanza locale – 7 e 8 dello statuto – che garantirebbero alla Regione un’adeguata autonomia finanziaria – e 117 e 119 Cost. – che, oltre a confermarla, attribuirebbero alla ricorrente la competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» – in quanto non lascerebbe alcun margine di autonoma regolamentazione del tributo per adattarlo alle particolarità regionali.

La lettera f) del citato comma 380, in particolare, contrasterebbe con l’art. 8, primo comma, lettera m), dello statuto, in quanto prevederebbe una riserva erariale del gettito tributario, per sette decimi spettante alla Regione.

Quest’ultima censura altresì il successivo comma 387, in quanto, modificando i criteri di calcolo e le modalità di pagamento e di riscossione della TARES, lascerebbe intatto il meccanismo disciplinato dall’art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 – anch’esso impugnato dalla ricorrente con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 47 del 2012 – per cui le modifiche non risulterebbero satisfattive. La nuova disposizione violerebbe gli artt. 3, primo comma, lettera b), e 7 dello statuto, in quanto sarebbe dettata in una materia (finanza locale) di competenza esclusiva della Regione, escludendone ogni forma di intervento, e, con riferimento al maggior gettito della TARES, determinerebbe una riduzione nel finanziamento comunale, con riverbero sull’autonomia finanziaria regionale, costretta a far fronte al mancato incremento delle risorse degli enti locali.

Infine, risulterebbe altresì violato l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disciplina del tributo non lascerebbe alla ricorrente margini di adattamento alle particolarità regionali.

9.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con argomentazioni difensive analoghe a quelle formulate con riguardo al ricorso iscritto al reg. ric. n. 24 del 2013 proposto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta. Con specifico riferimento al comma 387, il resistente si limita a rilevare come esso non sarebbe oggetto di autonome censure e la competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» legittimerebbe la norma censurata.

9.3.– In data 18 marzo 2014, la Regione autonoma Sardegna ha depositato una memoria, in cui ribadisce di essere titolare di potestà legislativa esclusiva in materia di finanza locale, sebbene non abbia beneficiato dell’attribuzione di ulteriori spazi di autonomia in detto ambito competenziale, diversamente da altre autonomie speciali. La ricorrente, inoltre, nega che la riserva erariale del gettito IMU derivante dagli immobili produttivi serva a compensare l’esclusione di quella precedentemente prevista dall’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, a tal fine essendo stata ridotta la dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio dall’art. 1, comma 119, della legge n. 228 del 2012.

Tale riduzione, peraltro, a suo avviso potrebbe pregiudicare anche gli enti locali sardi e, di conseguenza, la Regione autonoma Sardegna – che avrebbe già perso, con la Regione siciliana, i trasferimenti erariali – in quanto nulla escluderebbe che il fondo in questione debba operare anche nei confronti delle autonomie speciali.

9.4.– In data 21 aprile 2015, la Regione autonoma Sardegna ha depositato un’ulteriore memoria dal tenore parzialmente coincidente con quello della memoria depositata in pari data con riferimento all’impugnativa degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011, ribadendo altresì gli argomenti già svolti a sostegno delle censure specificamente rivolte all’art. 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012.

Considerato in diritto

1.– Con un primo gruppo di ricorsi la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 38 del 2012), la Regione siciliana (reg. ric. n. 39 del 2012), la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 47 del 2012) e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 50 del 2012) hanno impugnato, tra le altre disposizioni, gli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1.1.– In particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha impugnato gli artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-bis, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2001 in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50, quinto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) ed in relazione all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta), ed agli articoli da 2 a 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta); in riferimento agli artt. 117, comma terzo, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

La Regione siciliana ha impugnato gli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011 in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36, 37 – in relazione all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) – e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001 ed al principio di leale collaborazione.

La Regione autonoma Sardegna ha impugnato gli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ed agli artt. 3, 5, 117 e 119 Cost. (in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), nonché in relazione all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 13, commi 11, 14, lettera a), e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l’art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011 in riferimento agli artt. 48, 49, 51, 53, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia); in relazione all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), ed all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale); in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., nonché al principio di neutralità finanziaria espresso dall’art. 1, comma 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011) ed al principio consensuale.

1.1.1.– L’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’Imposta municipale propria (IMU) – prevista dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati – apportandovi significative modifiche.

1.1.2.– Alcune ricorrenti censurano anzitutto l’art. 13 nella sua interezza, in quanto adottato senza il loro coinvolgimento (Regione siciliana e Regione autonoma Sardegna) e senza lasciare alcun margine di intervento, nonostante si ricada, secondo la prospettazione, in ambiti materiali in cui sussisterebbe una competenza legislativa regionale, quantomeno concorrente (Regione autonoma Sardegna).

1.1.3.– Le censure di cui ai ricorsi si appuntano poi sul comma 11 di detto articolo, in base al quale, tra l’altro, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota dello 0,76 per cento (salvo alcune eccezioni) e le attività di accertamento e riscossione della quota erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il citato comma 11, dapprima marginalmente modificato dall’art. 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) – convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 – è stato abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ad opera dell’art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), avendo trovato applicazione solo nell’anno 2012.

Tutte le ricorrenti lamentano segnatamente l’illegittimità della riserva, asseritamente prevista in violazione delle prescrizioni statutarie relative alle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali e senza che sussistano i requisiti che consentono di derogare all’ordinario regime di devoluzione.

Più in particolare: la Regione autonoma Valle d’Aosta assume la violazione dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 690 del 1981, secondo cui «È attribuito alla regione Valle d’Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonché delle imposte sostitutive: a) imposta sul reddito delle persone fisiche»; la Regione siciliana deduce la violazione dell’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime»; la Regione autonoma Sardegna lamenta il contrasto con l’art. 8, primo comma, dello statuto, alla cui stregua «Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici»; la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia assume la violazione dell’art. 49 dello statuto, secondo cui «Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa: 1) sei decimi del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) quattro decimi e mezzo del gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all’art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l’art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53; 4) 9,1 decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all’importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 5) nove decimi del gettito dell’imposta erariale sull’energia elettrica, consumata nella regione; 6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche; 7) 9,19 decimi del gettito della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; 7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione. La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti».

Risulterebbe quindi pregiudicata – unilateralmente e senza il rispetto delle procedure di modifica statutaria – l’autonomia finanziaria delle autonomie speciali, chiamate altresì a sopperire al depauperamento delle risorse a disposizione dei Comuni, anche in violazione dei parametri statutari che sottraggono allo Stato la responsabilità della finanza locale, affidata agli enti ad autonomia differenziata.

La Regione autonoma Sardegna e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censurano il comma 11 anche nella parte in cui, direttamente ed unilateralmente, coinvolge il Comune nell’attività di accertamento e riscossione della quota del tributo riservata allo Stato, attribuendogli il ricavato, al contempo sottratto alla devoluzione impressa dallo statuto.

1.1.4.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, inoltre, censura specificamente il comma 14, lettera a), del citato art. 13, in quanto, abrogando l’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 126 – il quale, a fronte dell’esclusione dell’ICI sull’abitazione principale, prevedeva che ai singoli Comuni fosse rimborsato il relativo minor gettito – avrebbe concorso a ridurre le risorse destinate al finanziamento delle funzioni comunali, con pregiudizio dell’autonomia finanziaria regionale ed in contrasto con il cosiddetto principio di neutralità e con quello consensualistico, che presidierebbe ai rapporti tra Stato e Regioni autonome. Queste ultime, inoltre, riceverebbero un trattamento deteriore rispetto a quelle ordinarie, che non perderebbero la compensazione del minor gettito ICI, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.

Poiché l’art. 4, comma 5, lettera m), del d.l. n. 16 del 2012 ha ripristinato il rimborso in questione – così come evidenziato dall’Avvocatura generale dello Stato – la ricorrente ritiene essere sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.

1.1.5.– Tutte le ricorrenti censurano inoltre il comma 17 del citato art. 13. Esso prevede che il Fondo sperimentale di riequilibrio ed il Fondo perequativo – fondi il cui riparto alimenta i Comuni delle Regioni a statuto ordinario – nonché i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna vengano ridotti in misura corrispondente al maggior gettito IMU ad aliquota di base attribuito ai Comuni medesimi e che, in caso di insufficienza, ciascuno di essi versi all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Per le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché per le Province autonome la disposizione prevede che, con le procedure di cui all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), esse assicurino il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e, fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui all’art. 27, che sia accantonato un pari importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La disposizione in considerazione quantifica infine il maggior gettito oggetto di recupero.

L’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 ha soppresso i trasferimenti erariali ai Comuni della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna ed il Fondo sperimentale di riequilibrio, abrogando anche la norma che lo istituiva.

1.1.6.– Tutte le ricorrenti sostanzialmente deducono che il meccanismo, unilateralmente previsto, determinerebbe l’avocazione allo Stato di risorse loro spettanti per prescrizione statutaria al di fuori delle ipotesi di legittima riserva erariale, anche in violazione delle previsioni dello statuto che contemplano le procedure di modifica del regime finanziario ivi stabilito.

Al riguardo, i parametri che si assumono violati coincidono con quelli evocati a proposito dell’impugnazione del comma 11 del medesimo art. 13, con la precisazione che la Regione autonoma Valle d’Aosta richiama l’intero art. 2 della legge n. 690 del 1981 – secondo cui «È attribuito alla regione Valle d’Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonché delle imposte sostitutive: a) imposta sul reddito delle persone fisiche; b) imposta sul reddito delle società; c) ritenute su interessi e redditi da capitale; d) ritenute d’acconto sui dividendi; e) ritenute sui premi e sulle vincite; f) imposta sulle successioni e donazioni» – nonché le altre disposizioni della medesima legge che contemplano le compartecipazioni regionali al gettito di tributi erariali. Tra di esse, vengono in rilievo, in particolare, l’art. 3 della legge n. 690 del 1981, secondo cui «1. Sono attribuite alla regione Valle d’Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale: a) i nove decimi dell’imposta di registro; b) i nove decimi dell’imposta di bollo; c) i nove decimi delle imposte ipotecarie; d) i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative. 2. È altresì attribuito alla regione Valle d’Aosta l’intero gettito dell’imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all’importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell’ultimo triennio disponibile. […] 4. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d’Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all’ultimo comma dell’articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale», e l’art. 4 della medesima legge, secondo cui «1. Sono attribuite alla regione Valle d’Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale: a) l’intero gettito dell’accisa sull’energia elettrica; b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra; c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali. 2. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d’Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale: a) l’intero gettito dell’accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell’accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonché delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso; b) l’intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; c) l’intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti; d) i nove decimi dei proventi del lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco; e) l’intero gettito dell’accisa sui tabacchi. 3. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d’Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici. […]».

La Regione autonoma Sardegna lamenta altresì l’ingiustificata discriminazione che essa subirebbe sia rispetto alle autonomie speciali del nord sia rispetto alle Regioni a statuto ordinario, che continuerebbero a beneficiare di altri eventuali trasferimenti.

Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, inoltre, anche la quantificazione del maggior gettito da recuperare sarebbe illegittima, in quanto irragionevole e contraria al principio consensualistico.

1.1.7.– Infine, con il primo gruppo di ricorsi, le medesime autonomie speciali censurano l’art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011. L’art. 14 del citato decreto-legge istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Il comma 13-bis dell’art. 14 prevedeva un meccanismo del tutto analogo a quello previsto dal precedente art. 13, comma 17, con la precisazione che il maggior gettito TARES cui parametrare rispettivamente la riduzione dei Fondi e dei trasferimenti e l’ammontare dell’accantonamento e del recupero è quello derivante dalla maggiorazione standard (di euro 0,30) della tariffa da applicare, maggiorazione prevista dal comma 13 dello stesso articolo. Per l’anno 2013 e per le autonomie ordinarie ed insulari la riduzione dei Fondi e dei trasferimenti è stata sostituita da una diretta riserva erariale del maggior gettito TARES ad opera dell’art. 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.

L’intero art. 14 è stato successivamente abrogato dall’art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, avendo trovato applicazione solo nell’anno 2013 nei termini di cui all’art. 10, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013.

Le ricorrenti propongono avverso il citato art. 14, comma 13-bis, censure analoghe a quelle mosse all’art. 13, comma 17, del medesimo decreto-legge.

2.– Con un ulteriore gruppo di ricorsi, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 24 del 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013) e la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 41 del 2013) hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge n. 228 del 2012.

2.1.– In particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha impugnato l’art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera f), 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto ed in relazione agli articoli da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, nonché in riferimento agli articoli 5, 117, comma terzo, 119 e 120 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i commi 380, lettere b), f), h) ed i), e 383 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 4, numero 1-bis), 48, 49, 51, secondo comma, 54, 63 e 65 dello statuto speciale; in relazione all’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all’art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965, all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, al principio di «neutralità finanziaria» di cui all’art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010; nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, a quello di certezza ed agli artt. 3, 97, 119, primo, secondo e quarto comma, Cost.

La Regione autonoma Sardegna ha impugnato l’art. 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012 in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 7 e 8 dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna ed agli artt. 117 e 119 Cost.

2.1.1.– L’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 ha soppresso (lettera a) la riserva erariale della metà del gettito IMU di cui all’art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011; ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (lettera b), al contempo sopprimendo (lettera e) il Fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti erariali ai Comuni della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna; ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, calcolato all’aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f); ha ribadito l’applicabilità dell’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, ma limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (lettera h); ha previsto che gli importi relativi, tra l’altro, alla lettera f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito IMU per il 2012, da effettuarsi presso la Conferenza Stato, città e autonomie locali (lettera i). Il censurato comma 380 ha subito marginali modifiche ad opera dell’art. 10, comma 4-quater, lettera a), del d.l. n. 35 del 2013 e successivamente ad opera dell’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013.

2.1.2.– Le censure delle ricorrenti, per motivi analoghi a quelli precedentemente indicati, si appuntano prevalentemente sulla nuova riserva erariale di cui alla lettera f) e sulla conferma, alla lettera h), del meccanismo di accantonamento e recupero già previsto dall’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura altresì in via cautelativa la lettera b), ove si ritenesse che essa debba contribuire all’alimentazione del Fondo di nuova istituzione senza partecipare al relativo riparto, nonché le lettere f) ed i) in ragione della sperequazione tra Comuni e con le altre Regioni e delle incertezze in ordine alle concrete disponibilità finanziarie che determinerebbero.

2.1.3.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura anche l’art. 1, comma 383, della legge n. 228 del 2012, che indica ulteriori criteri da impiegare nella verifica del gettito IMU dell’anno 2012, in quanto potrebbe determinare a posteriori una minore disponibilità di risorse per la finanza locale, in violazione dei principi di certezza del diritto e dell’autonomia finanziaria locale.

2.1.4.– La Regione autonoma Sardegna, infine, censura anche l’art. 1, comma 387, della legge n. 228 del 2012, in quanto modificherebbe solo criteri di calcolo e modalità di pagamento e riscossione della TARES e non anche il meccanismo contemplato dall’art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, autonomamente censurato, onde l’asserita necessità di impugnare la norma non satisfattiva per le medesime ragioni dedotte a sostegno del precedente ricorso.

3.– I ricorsi vertono sulle medesime disposizioni e pongono problematiche analoghe, sicché ne appare opportuna la riunione ai fini di una decisione congiunta, riservando a separate pronunce la decisione delle questioni vertenti sulle altre norme con essi impugnate.

4.– Preliminarmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, lettera a), del d.l. n. 201 del 2011, proposta dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in quanto, abrogando l’art. 1 del d.l. n. 93 del 2008 – il quale, a fronte dell’esclusione dell’ICI sull’abitazione principale, prevedeva (comma 4) che ai singoli Comuni fosse rimborsato il relativo minor gettito – avrebbe concorso a ridurre ulteriormente le risorse destinate al finanziamento delle funzioni comunali, con pregiudizio dell’autonomia finanziaria regionale ed in contrasto con il cosiddetto principio di neutralità e con quello consensualistico, che presidierebbe ai rapporti tra Stato e Regioni autonome.

Relativamente alle autonomie speciali, i rimborsi in considerazione sono stati ripristinati, a distanza di circa due mesi dalla soppressione, dall’art. 4, comma 5, lettera m), del d.l. n. 16 del 2012, il quale ha modificato l’art. 13, comma 14, lettera a), introducendo un’eccezione all’abrogazione ivi prevista: l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 93 del 2008, «che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

          La modifica, intervenuta dopo un breve lasso temporale, è pienamente satisfattiva delle pretese della ricorrente e l’affermazione del venir meno della materia del contendere (contenuta nella memoria illustrativa depositata dalla Regione il 16 ottobre 2012), «in quanto proveniente dalla stessa parte, titolare dell’interesse ad impugnare la norma in sede di giudizio in via di azione» (sentenza n. 144 del 2014), risulta sufficiente a determinare detto esito processuale in ordine alla questione proposta dalla predetta Regione.

          5.– Come in precedenza evidenziato, nelle more del giudizio alcune delle disposizioni impugnate sono state modificate.

          Si tratta di modificazioni marginali, che non incidono sulle censure svolte dalle ricorrenti ed, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione (da ultimo, sentenza n. 77 del 2015), impongono di trasferire le originarie questioni sul testo modificato.

          L’art. 13, comma 11, e l’art. 14, comma 13-bis, sono stati abrogati dopo aver trovato applicazione rispettivamente negli anni 2012 e 2013, circostanza che impedisce una declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alle relative questioni di legittimità costituzionale.

6.– Al fine di un migliore inquadramento delle censure proposte dalle ricorrenti nel presente giudizio, è opportuno premettere alcune considerazioni circa la novità delle stesse con riferimento alle precedenti questioni venute all’esame di questa Corte in tema di relazioni finanziarie tra Stato ed autonomie speciali, nonché una sintetica ricognizione dello specifico contesto normativo e giurisprudenziale afferente alle stesse.

6.1.– Con riguardo alla peculiarità delle fattispecie in esame occorre anzitutto precisare che le norme impugnate non attengono al concorso delle autonomie speciali al patto di stabilità ed al perseguimento degli obiettivi finanziari di matrice comunitaria. Infatti, i punti da dirimere nella presente controversia non riguardano «la legittimità della determinazione unilaterale da parte dello Stato del contributo di ciascuna autonomia speciale [alla finanza pubblica], l’oggetto dell’accordo in relazione alla pretesa predeterminazione unilaterale, l’assenza o il mancato rispetto di criteri obiettivi ed imparziali per il riparto del concorso tra gli enti territoriali» (sentenza n. 19 del 2015). Le questioni in esame, d’altro canto, non possono neppure essere semplicemente inquadrate nell’ambito del contenzioso di natura tributaria che concerne la riserva allo Stato del maggior gettito derivante da episodici interventi normativi operati su tributi erariali oggetto di compartecipazione, per i quali il giudizio di costituzionalità si limita a verificare se la singola disposizione sia o meno rispettosa degli statuti speciali e delle norme di attuazione (ex plurimis, sentenza n. 241 del 2012).

Nei presenti giudizi, come di seguito meglio evidenziato, le norme censurate, pur sprovviste dell’adeguato reciproco coordinamento e dell’organicità propria delle riforme ordinamentali, producono un risultato incidente sul nucleo del sistema della fiscalità locale in ragione della sommatoria dei loro effetti e dell’impatto finanziario che realizzano.

6.2.– È opportuno poi sottolineare come un rapido esame della disciplina finanziaria delle autonomie speciali sia sufficiente ad individuare, quale connotato tipico della stessa, la compartecipazione ai tributi erariali afferenti al proprio territorio. Ogni statuto elenca i tributi erariali dei quali una quota percentuale è attribuita alla Regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di tributo, il criterio di computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse, poi, alle norme di attuazione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della devoluzione del gettito. Non sono regionali, invece, per quanto riguarda struttura e fonti normative di regolazione: istituzione, soggetti passivi, base imponibile, sanzioni, contenzioso sono disciplinati dalla legislazione statale.

In ogni caso, si può dire che il tratto distintivo più rilevante dell’autonomia speciale sta proprio nell’entità della devoluzione del gettito delle entrate tributarie che risponde al principio secondo il quale i tributi erariali rimangono per la maggior parte sul territorio a cui sono riferibili.

Proprio in conformità a tale assunto, disposizioni di carattere generale – nel caso della Regione siciliana (art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965) – o “residuali” – nel caso delle altre autonomie speciali (con l’eccezione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) – attribuiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 75, comma 1, lettera g, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige», nella misura di nove decimi), alla Regione autonoma Valle d’Aosta (art. 4, terzo comma, della legge n. 690 del 1981, nella misura di nove decimi) ed alla Regione autonoma Sardegna (art. 8, primo comma, lettera m, dello statuto, nella misura di sette decimi) la compartecipazione a tutte le altre entrate tributarie erariali non altrimenti indicate nello statuto o nelle relative norme di attuazione.

Ben quattro dei cinque statuti speciali vigenti (art. 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 54, quinto comma, dello statuto speciale per la Sardegna; art. 50, quinto comma, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta; art. 104, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) prevedono – per le disposizioni in materia finanziaria – una particolare disciplina, la quale consente che le norme statutarie possano essere modificate attraverso una legge ordinaria statale, il cui contenuto sia stato oggetto di accordo tra lo Stato e l’autonomia speciale. Detta procedura pattizia è ormai diventata parte integrante della dimensione costituzionale dello Stato riguardo ai rapporti finanziari con le autonomie speciali, in ragione delle semplificate e spedite modalità che rendono flessibile la dinamica delle fonti costituzionali in un settore fortemente influenzato dall’intrinseca mutevolezza della materia. A questo specifico profilo delle fonti normative statutarie si è ispirato, come di seguito meglio specificato, l’art. 27 della legge n. 42 del 2009 nell’individuare i criteri per porre in essere una revisione delle norme finanziarie uniforme e coerente con la generale riforma della fiscalità territoriale.

6.3.– Nel corso della XVI legislatura sono intervenute modifiche all’ordinamento degli enti territoriali che hanno riguardato – tra l’altro – l’attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome. Le procedure e i criteri di modifica sono in particolare, fissati dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009.

Quest’ultimo dispone, tra l’altro, che «1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti […] secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m). 2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell’insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. […] Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza: a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma; b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali […]. 7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei princìpi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell’economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica […]».

L’art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011 – recante «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale» – aggiunge, tra l’altro, ai precetti della legge di delega i seguenti: «[…] 2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall’articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare: a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all’articolo 3; b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti. 3. […]. Alle [Regioni a statuto speciale e alle province autonome] spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti. […] In materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica […] monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive».

Dalla lettura della legge n. 42 del 2009 e del decreto attuativo in tema di federalismo fiscale municipale testé richiamato si evincono elementi importanti ai fini della presente decisione: a) conferma del metodo pattizio quale strumento indefettibile, anche sotto il profilo procedurale, nella disciplina delle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali; b) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomie speciali da attuare secondo il canone della leale collaborazione; c) finalità di razionalizzazione e perequazione del meccanismo rideterminativo del riparto fiscale; d) criterio guida della “sostituzione” dei tributi per assicurare il nuovo riparto della fiscalità territoriale.

In definitiva, si tratta di criteri guida per realizzare il necessario bilanciamento tra le ragioni di salvaguardia delle autonomie speciali, quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio, intesi questi ultimi come riferiti sia alle singole autonomie che al sistema della finanza pubblica allargata.

Quanto al profilo sub a), occorre poi precisare che, anche alla luce di quanto argomentato a proposito della dinamica delle fonti delle autonomie speciali, l’art. 27 della legge n. 42 del 2009 – ancorché non goda di rango costituzionale – è disposizione assolutamente coerente con l’ordinamento finanziario di queste ultime. In definitiva esso dispone «una vera e propria “riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti” speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti» (sentenza n. 241 del 2012).

Quanto al profilo sub b), è da sottolineare come il principio di neutralità finanziaria operi all’interno delle relazioni tra Stato e Regioni in due direzioni: da un lato, comporta che la riforma fiscale non modifichi gli assetti della finanza pubblica allargata e la coerenza con i limiti della pressione fiscale complessivamente stabiliti; dall’altro, impone che la rideterminazione dei tributi oggetto di compartecipazione da parte delle autonomie speciali non riduca le risorse disponibili in modo da pregiudicare assetti organizzativi ed esercizio delle funzioni consolidatisi all’interno delle autonomie stesse. Per quel che riguarda il canone della leale collaborazione, il legislatore ne prevede l’attuazione attraverso un apposito tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma presso la Conferenza Stato-Regioni (tavolo istituito con d.P.C.m. 6 agosto 2009) con il compito di individuare le linee guida per la partecipazione delle autonomie speciali, secondo le norme attuative dei rispettivi statuti, agli obiettivi della legge di delega sul federalismo fiscale.

Infine, per quel che riguarda l’obiettivo di razionalizzazione e perequazione del riparto del gettito fiscale, il legislatore prevede la possibilità, ad invarianza finanziaria complessiva, di una riduzione della porzione di spettanza delle autonomie speciali – peraltro accompagnata da un’opposta possibilità di incremento nel caso di autonomie speciali svantaggiate –, la quale, tuttavia, non può pregiudicare, attraverso un decremento sproporzionato e sostanzialmente ablativo, il principio della “sostituzione” dei tributi erariali nuovi rispetto ai vecchi.

6.4.– A ben vedere, l’art. 27 della legge n. 42 del 2009 e l’art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, individuando criteri procedimentali e sostanziali per una proporzionata modificazione dell’assetto delle relazioni finanziarie inerenti al riparto fiscale – necessaria per effetto della riforma avviata dalla stessa legge n. 42 del 2009 che, modificando ed innovando importanti fattispecie tributarie oggetto di tali relazioni, fa sì che dette fattispecie non trovino più automatico riscontro con le vigenti prescrizioni degli statuti – realizzano, nella loro combinazione, un bilanciamento dei principi costituzionali di tutela della autonomia finanziaria degli enti territoriali a statuto speciale con l’equilibrio finanziario di cui agli articoli 81 e 97, primo comma, Cost., come introdotto dalla sopravvenuta novella.

7.– Alla luce delle esposte considerazioni, e malgrado lo Stato si sia discostato dal procedimento pattizio, tutte le questioni sono inammissibili.

Premesso che non è in dubbio la vigenza della parte finanziaria degli Statuti delle autonomie ricorrenti, in relazione alla quale sono formulate tutte le censure, la mancata specificazione dei criteri attraverso cui determinare la titolarità dei nuovi tributi non consente di enucleare parametri utili per una pronuncia a rime obbligate.

Infatti, le riforme in materia fiscale oggetto del presente giudizio, le quali si sono rapidamente succedute in breve periodo, non sono contrassegnate da caratteri del tutto omogenei con le fattispecie tributarie evocate negli statuti e nelle norme di attuazione bensì da elementi nuovi, solo in parte sovrapponibili o confrontabili (si pensi – ad esempio – ai rapporti tra IMU ed IRPEF per quel che riguarda la componente patrimoniale). Senza una mediazione legislativa capace di assicurare un confronto idoneo a verificare l’applicazione dei criteri di neutralità, perequazione e sostituzione sanciti dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 ai fini del bilanciamento dei rapporti finanziari sopravvenuti alla riforma, lo scrutinio di legittimità delle norme impugnate non potrebbe essere svolto in modo proficuo. Esso può essere indirizzato solo al procedimento legislativo adottato ma non alle modalità con cui avrebbero dovuto essere bilanciati i dialettici interessi della neutralità finanziaria, della sostituzione, della perequazione e del dimensionamento delle entrate fiscali di competenza delle autonomie speciali.

In assenza di un procedimento di riequilibrio in grado di assicurare la proporzione tra risorse fiscali attribuite e funzioni effettivamente esercitate ed il raggiungimento degli altri obiettivi fissati dalla riforma fiscale, uno scrutinio meramente formale svolto in riferimento ai parametri statutari vigenti condurrebbe a risultati non appropriati in relazione al bilanciamento tra i valori costituzionali potenzialmente antagonisti, fermo rimanendo che le norme statutarie devono costituire un indefettibile parametro di riferimento per la composizione degli interessi coinvolti dall’impatto della riforma fiscale.

Valutare le censure senza tener conto del mancato percorso normativo previsto dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 comporterebbe peraltro, anche in caso di parziale accoglimento delle stesse, non solo un potenziale effetto irragionevolmente discriminante tra le stesse autonomie interessate, ma anche uno squilibrio nell’ambito della finanza pubblica allargata in quanto lo Stato – sia pure violando lo schema legislativo presupposto – ha riallocato nel proprio bilancio le somme in contestazione per un arco temporale che, complessivamente inteso, supera ormai il triennio. Se, come di seguito meglio precisato, questa violazione del canone procedimentale non può sottrarre in modo definitivo alle autonomie speciali risorse eventualmente necessarie per assicurare l’equilibrio tra entrate fiscali e funzioni esercitate, nondimeno il rimedio a tale violazione non può consistere nel diretto accoglimento o nel potenziale rigetto, conseguente al raffronto tra le norme impugnate ed i parametri statutari, poiché, tra l’altro, esso investirebbe risorse già impiegate dallo Stato per la copertura di spese afferenti ai decorsi esercizi.

Tuttavia il procedimento legislativo unilaterale adottato dallo Stato non è rispettoso del principio di leale collaborazione come espresso dall’art. 27, che prevede «una permanente interlocuzione […] tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale […] secondo il principio di leale collaborazione» (sentenza n. 201 del 2010), dettando a tal fine un percorso di indefettibili relazioni bilaterali e multilaterali.

7.1.– In definitiva, la ritenuta inammissibilità delle questioni deriva dall’impossibilità per questa Corte di esercitare una supplenza, dettando relazioni finanziarie alternative a quelle adottate dallo Stato in difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato, considerato che il compito del bilanciamento tra i valori contrapposti della tutela delle autonomie speciali e dell’equilibrio di bilancio grava direttamente sul legislatore, mentre a questa Corte spetta valutarne a posteriori la correttezza.

Ciò non comporta tuttavia che gli effetti distorsivi conseguenti al mancato rispetto dello schema pattizio possano consolidarsi in un contesto non conforme né alla salvaguardia delle autonomie speciali né agli equilibri della finanza pubblica.

A differenza di quanto accaduto, sempre con riferimento alle autonomie speciali, per il concorso al rispetto del patto di stabilità e degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea nell’ambito della manovra di stabilità, la cui unilaterale determinazione trova ragione nella tempistica della manovra stessa e nella temporaneità di tale soluzione (sentenza n. 19 del 2015), nel caso in esame il riassetto fiscale generale ed il susseguirsi di norme mutevoli e non sufficientemente coordinate tra loro viene a determinare uno scenario che non costituisce né una manovra provvisoria suscettibile di consolidamento, come nel caso precedentemente evocato, né un’operazione servente agli equilibri complessivi di finanza pubblica. Infatti, il mancato rispetto del principio di leale collaborazione ha prodotto una situazione di potenziale squilibrio tra le entrate così unilateralmente rideterminate ed il fabbisogno di spesa storicamente consolidato delle autonomie speciali. In sostanza, il mancato aggiornamento secondo i canoni di legge delle norme riguardanti le entrate fiscali delle autonomie speciali ha finito per indebolire le ragioni della specialità nel loro complesso.

Se l’art. 27 della legge n. 42 del 2009 prevede che le entrate tributarie, fermo restando il principio di tendenziale assegnazione del gettito su base territoriale, non siano esonerate da un ragionevole dimensionamento in conformità a criteri di utilizzazione ispirati all’economicità ed alla solidarietà finanziaria e se è già stato affermato che gli statuti non assicurano alle autonomie speciali «una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell’autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 97 del 2013), le possibilità di dimensionamento incontrano tuttavia dei limiti.

Vale in proposito il principio, già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi […] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall’altro» (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, sentenza n. 241 del 2012).

Ne consegue che il principio di proporzionalità tra risorse delle autonomie speciali e funzioni da esse esercitate deve essere tenuto al riparo da mutamenti legislativi – come quelli in esame – strutturati in modo tale da turbare l’equilibrio di bilancio delle singole autonomie speciali.

Quest’ultimo può essere realizzato solo attraverso un consapevole contraddittorio tra Stato ed autonomie, in modo da consentire che l’eventuale riallocazione delle risorse fiscali non provochi squilibrio o grave compressione delle funzioni regionali, ma si realizzi nel modo più efficace in relazione agli interessi dialettici della valorizzazione degli enti a statuto speciale e dell’equilibrio della finanza pubblica.

7.2.– In ogni caso, non risulta rispettato da parte dello Stato il metodo pattizio sotto il profilo sia procedurale che sostanziale, per effetto dell’adozione di norme, tendenzialmente dirette a sottrarre una parte delle competenze tributarie spettanti alle ricorrenti senza correlate misure riequilibratrici.

È opportuno in proposito evidenziare come – conformemente al costante orientamento di questa Corte – solo il metodo paritetico (da cui scaturiscono le norme finanziarie degli statuti e le relative norme di attuazione) determini «i contenuti storico-concreti dell’autonomia regionale» e quindi ponga «un limite superato il quale si determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell’equilibrio complessivo dell’ordinamento cui le norme di attuazione [e l’autonomia speciale che le giustifica] sono preordinate» (sentenza n. 213 del 1998). Per questo motivo, la riforma in materia di federalismo fiscale non può – attraverso la concatenazione di norme potenzialmente riduttive delle risorse di spettanza delle autonomie speciali – comprimere, con modalità indirette e senza contraddittorio in ordine alla sostenibilità delle stesse, le condizioni particolari di autonomia previste dai rispettivi statuti.

Le stesse autonomie speciali sono, comunque, titolari di un potere di iniziativa per un esame partecipe, insieme allo Stato, delle questioni di comune rilevanza in tema di relazioni finanziarie ed alla conseguente evoluzione normativa in senso conforme ai canoni costituzionali.

Nel descritto contesto, infatti, la dialettica degli interessi in rilievo non può limitarsi al confronto bilaterale in quanto, se è vero che le autonomie speciali sono caratterizzate anche da una specialità interna al loro genere e che quest’ultima può comportare diversi criteri qualitativi e quantitativi di attribuzione delle risorse fiscali, le categorie economico-finanziarie di riferimento per un eventuale processo di riequilibrio devono essere necessariamente omogenee ed il più possibile condivise, in modo da perseguire un armonico processo di composizione, idoneo a mantenere gli standard funzionali già raggiunti, senza pregiudicare i bilanci pubblici con una pressione fiscale e di spesa non tollerabile per la collettività intesa nel suo complesso.

7.3.– È infine da sottolineare come lo stesso principio dell’equilibrio di bilancio comporti che le parti – anzitutto lo Stato – debbano concordare relazioni finanziarie nelle quali sia tenuto conto anche degli eventuali vulnera causati alle finanze regionali da un riparto delle risorse stesse non ponderato nelle forme costituzionalmente corrette.

Detto principio impone «al legislatore di provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenze n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) […] ciò anche eventualmente rimediando ai rilevati vizi della disciplina tributaria in esame» (sentenza n. 10 del 2015). Essendo strettamente connesso al principio di continuità del bilancio, essenziale per garantire nel tempo l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, esso può essere applicato anche ai fini della tutela della finanza pubblica allargata, consentendo in sede pattizia di rimodulare in modo più appropriato le relazioni finanziarie anche con riguardo ai decorsi esercizi.

Questa Corte ha, infatti, precisato che «lo strumento dell’accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica […], sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l’autonomia finanziaria ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni esistenti nelle varie realtà territoriali. […] Il contenuto degli accordi […] può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, […] la ricognizione globale o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e di adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte o di nuova attribuzione, la verifica di congruità di dati e basi informative finanziarie e tributarie, eventualmente conciliandole quando risultino palesemente difformi, ed altri elementi finalizzati al percorso di necessaria convergenza verso gli obiettivi [di finanza pubblica]» (sentenza n. 19 del 2015).

In conformità a tale assunto, peraltro, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno sottoscritto – seppur in epoca successiva all’introduzione delle norme censurate – un accordo plurilaterale in data 28 ottobre 2014. Tale accordo – che al punto 5 prevede espressamente l’attribuzione provinciale del maggior gettito IMU contemplato dall’impugnato art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 – è stato recepito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dall’art. 1, commi 407 – 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015). In tal modo, come espressamente indicato dal citato comma 407, la nuova disciplina delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le predette autonomie è stata trasfusa nello statuto speciale ed in particolare, con riferimento alla statuizione relativa all’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, nell’art. 79, comma 4-bis, dello statuto Trentino-Alto Adige.

8.– L’inerzia del legislatore statale nella ricerca di un quadro complessivo di relazioni finanziarie conforme al dettato costituzionale ed allo stesso disegno della legge n. 42 del 2009 ha determinato una situazione che può pregiudicare l’assetto economico-finanziario delle autonomie speciali nella misura in cui non assicuri la congruenza tra l’attribuzione di risorse fiscali successivamente alla riforma del 2011 e le funzioni effettivamente attribuite ed esercitate dalle stesse autonomie speciali.

L’indefettibile urgenza che l’ordinamento si doti di disposizioni legislative idonee ad assicurare l’armonizzazione di tale dialettico contesto, se non consente di superare – per le ragioni già esposte – la ritenuta inammissibilità delle questioni, in quanto non pregiudica la «priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario» (sentenza n. 23 del 2013), impone tuttavia di sottolineare l’esigenza che le parti, e lo Stato in particolare, diano tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia attraverso un comportamento leale in sede pattizia, concretamente diretto ad assicurare regole appropriate per il futuro. Ciò nel rispetto dei vincoli di sistema, assicurando in tal modo un ottimale riparto delle risorse fiscali.

Vale in proposito, ancor più che per il concorso delle Regioni a statuto speciale agli obiettivi del patto di stabilità, il vincolo di metodo già richiamato nella sentenza n. 19 del 2015. Infatti, se l’adozione unilaterale in via provvisoria dei criteri per la disciplina delle pertinenti relazioni finanziarie può essere giustificata in quel caso dalla tempistica della manovra di stabilità, in quello di specie il protrarsi dell’anomala situazione precedentemente illustrata pone in essere un ingiustificato sacrificio «della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione e [la] violazione, per l’effetto, del principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012)» (sentenza n. 39 del 2013), al quale va posto immediato rimedio.

9.– Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011 e 1, commi 380, 383 e 387, della legge n. 228 del 2012 devono essere dichiarate inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-bis, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l’art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013), promossa dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 380, lettere b), f), h) ed i), e 383, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.