SENTENZA N. 97
ANNO 2013
Commento alla decisione di
Marco Greggi
(per gentile concessione del Forum di Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 2 e 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, promosso dalla Regione siciliana, con ricorso notificato il 26 giugno 2012, depositato in cancelleria il 5 luglio 2012 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;
uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 26 giugno 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 5 luglio 2012, iscritto al reg. ric. 101 del 2012, la Regione siciliana ha impugnato i commi 2 e 10 dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione in riferimento all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).
2.– Entrambi i commi impugnati hanno ad oggetto la semplificazione della fiscalità locale.
In particolare, il comma 2 dell’art. 4 estende a tutto il territorio nazionale la modifica, in tributo proprio derivato delle Province, dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Inoltre, questo stesso comma prevede la possibilità di variare l’aliquota dell’imposta predetta.
Il comma 10 del medesimo articolo dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 aprile 2012, dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica dovuta ai comuni per le utenze ad uso domestico e alle Province per le utenze ad uso non abitativo, uniformando così gli enti locali delle autonomie speciali a quelli delle Regioni ordinarie. Contemporaneamente il medesimo comma 10 dispone che il minor gettito, derivante dall’abrogazione della suddetta addizionale, pari a complessivi 180 milioni di euro per l’anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dall’art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012.
3.– In primo luogo, ad avviso della Regione siciliana, il censurato comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, nell’estendere le disposizioni contenute nell’art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), concernenti l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche alle Regioni speciali menomerebbe le prerogative della ricorrente in materia di entrate tributarie, poiché dispone della destinazione di un gettito di spettanza regionale.
La ricorrente afferma che la norma impugnata ha per effetto quello di trasformare in tributo proprio delle Province siciliane un’imposta che, al contrario, va considerata tributo erariale di spettanza regionale, il cui gettito, solo per effetto di singoli interventi del legislatore regionale, viene già percepito dalle Province.
Secondo la Regione non è rinvenibile nessuna delle condizioni – novità dell’entrata e destinazione a specifica finalità – che consentono di far eccezione alla regola generale secondo la quale spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate ad eccezione di quelle riservate allo Stato.
Di conseguenza il comma 2 dell’art. 4 del predetto decreto risulterebbe lesivo dell’art. 36 dello statuto regionale e degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
La ricorrente ritiene inoltre che la norma impugnata, non prevedendo il coinvolgimento della Commissione paritetica, violi l’art. 43 dello statuto. A parere della Regione, infatti, la Commissione paritetica sarebbe titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo.
Risulterebbe leso altresì il principio di leale collaborazione poiché lo Stato avrebbe adottato la norma impugnata senza rispettare le procedure di attuazione statutaria alle quali fa espresso rinvio l’art. 27 della legge n. 42 del 2009 in base al quale il cosiddetto tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna Regione a statuto speciale e ciascuna Provincia autonoma è chiamato ad assicurare, in attuazione del principio di leale collaborazione, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e a valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti.
4.– La ricorrente, in secondo luogo, impugna anche il comma 10 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 che – nell’abrogare l’art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che istituiva l’addizionale comunale e provinciale all’accisa sull’energia elettrica – pone a carico delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano la reintegrazione del minor gettito che gli enti locali si troveranno a realizzare, attraverso una riduzione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica pari all’importo corrispondente al mancato gettito.
La ricorrente ricorda di avere già impugnato davanti alla Corte costituzionale (specificamente con i ricorsi n. 39 e n. 85 del 2012) l’art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, entrambi relativi a un incremento del concorso regionale alla finanza pubblica, mediante il quale lo Stato, imponendo unilateralmente vincoli alla spesa regionale, avrebbe comportato un’ingiustificata riduzione delle risorse di cui la Regione siciliana può disporre per la copertura del proprio fabbisogno finanziario.
La Regione siciliana sostiene che la norma impugnata riduce solo apparentemente la quota dovuta a titolo di concorso, destinando cioè gli stessi importi alla reintegrazione dei minori introiti comunali e provinciali, vulnerando in tal modo l’autonomia finanziaria regionale e confermando una riduzione delle disponibilità finanziarie incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. Alla luce di quanto sostenuto, la ricorrente dichiara di proporre il presente ricorso anche per premunirsi dal rischio che, ove venisse dichiarata l’illegittimità dell’art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’art. 35, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, la Regione possa restare obbligata a reintegrare le disponibilità venute meno agli enti locali.
In base alle predette valutazioni la ricorrente ritiene che il comma 10 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 sia lesivo dell’art. 36 dello statuto e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
In subordine, il ricorso ribadisce, con argomentazioni pressoché identiche a quelle utilizzate in riferimento al comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, che la norma impugnata lede anche l’art. 43 dello statuto. Il mancato coinvolgimento della Commissione paritetica, titolare, secondo la ricorrente, di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, costituirebbe una violazione ancor più grave, a parere della Regione siciliana, considerata la mancanza di norme di attuazione nella materia della finanza locale alla quale attiene il comma impugnato che finirebbe così per attivare unilateralmente la competenza regionale in tale materia.
Il comma 10 dell’art. 4 lederebbe, infine, il principio di leale collaborazione poiché non è stato assicurato il coinvolgimento della Regione siciliana, così come previsto dal già ricordato art. 27 della legge n. 42 del 2009.
5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 agosto 2012, chiedendo che le questioni prospettate nel ricorso siano dichiarate inammissibili e infondate.
In primo luogo, per quanto riguarda il comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, la difesa dello Stato ricorda che l’art. 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ha previsto la devoluzione alle Province del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, nel rispetto delle singole autonomie speciali. Il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457 (Regolamento recante norme per l’attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) ha poi stabilito all’art. 5 che le disposizioni in esso contenute si applichino esclusivamente alle Province delle Regioni a statuto ordinario, mantenendo ferme le vigenti disposizioni relative all’attribuzione del gettito d’imposta per le autonomie speciali, fino a che queste ultime non intervengano ad attuare l’art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
In seguito, l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha stabilito che l’imposta in questione è divenuta tributo proprio delle Province, prevedendo poi, al comma 5, che dovevano essere determinate, in conformità con i relativi statuti e con le procedure stabilite dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009, la decorrenza e le modalità di applicazione di tale disposizione per le Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e per le Province autonome. Il comma 5 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è stato, infine, abrogato dall’art. 28, comma 11-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale abrogazione, insieme al mancato richiamo nell’art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale, prevista invece dall’art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha comportato l’applicazione su tutto il territorio nazionale della devoluzione del gettito alle Province. L’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012 si giustificherebbe proprio allo scopo di eliminare eventuali dubbi circa l’applicabilità delle disposizioni in argomento alle Province delle Regioni ad autonomia speciale.
Alla luce della ricostruzione svolta, per quanto riguarda il comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, il ricorso della Regione siciliana appare, secondo la difesa dello Stato, innanzitutto inammissibile per l’insussistenza di un interesse concreto e attuale a ricorrere. L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia che la trasformazione del tributo, da erariale in proprio derivato delle Province, era già avvenuta tramite l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 e che l’estensione a tutte le Province, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale, delle nuove disposizioni sull’imposta si era già determinata all’atto dell’abrogazione del comma 5 dell’art. 17 da parte dell’art. 28, comma 11-bis, avverso il quale la Regione non ha promosso giudizio di legittimità costituzionale.
Il ricorso sarebbe in ogni caso infondato, dal momento che le norme impugnate non determinerebbero alcuna violazione diretta e immediata delle disposizioni in materia finanziaria previste dallo statuto e dalle relative norme attuative, né comporterebbero un depauperamento delle finanze regionali, visto che la Regione si è già spogliata del gettito in questione, come risulta che abbia fatto tramite l’art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002).
6.– La difesa dello Stato, in secondo luogo, riconduce il comma 10 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 all’armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di competenza del legislatore statale. La finalità della norma impugnata sarebbe quella di garantire l’equità nell’applicazione delle stesse norme nell’ambito del territorio nazionale, nonché quella di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
Il ricorso della Regione non terrebbe conto, secondo la difesa erariale, della previsione del comma 11 dell’art. 4, richiamato nel comma 10, in base al quale il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale viene ridotto di 180 milioni di euro per l’anno 2012 e di 239 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, cioè di una cifra pari al minor gettito che incasseranno gli enti locali in forza dell’attuazione del comma impugnato e che le Regioni saranno tenute a rifondere.
In tal modo il ricorso non dimostrerebbe concretamente che l’intervento statale alteri gravemente il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte. La lettura coordinata dei commi 10 e 11 dell’art. 4 evidenzia, a parere della difesa generale dello Stato, che le operazioni finanziarie previste assicurano un’oggettiva neutralità finanziaria.
Pertanto, secondo la difesa dello Stato, il ricorso della Regione siciliana appare, per quanto riguarda il comma 10 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, inammissibile per carenza di interesse, considerato che, per il particolare meccanismo compensativo posto in essere dal legislatore statale, nessuna tangibile lesione può essere determinata dalla norma impugnata in danno della Regione stessa.
Considerato in diritto
1.– La Regione siciliana dubita della legittimità costituzionale dei commi 2 e 10 dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La ricorrente ritiene che le citate disposizioni siano lesive delle attribuzioni della Regione siciliana e dell’autonomia finanziaria della stessa, quali risultano dagli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), dagli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione in riferimento all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).
In particolare, il comma 2 dell’art. 4 estende a tutto il territorio nazionale la modifica, in tributo proprio derivato delle Province, dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Parimenti risulta estesa la possibilità di variare l’aliquota dell’imposta predetta, variazione prevista dall’art. 17 comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
Il comma 10 del medesimo articolo dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2012, dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica dovuta ai Comuni per le utenze ad uso domestico e alle Province per le utenze ad uso non abitativo, uniformando così gli enti locali delle autonomie speciali a quelli delle Regioni ordinarie. Contemporaneamente, il medesimo comma 10 dispone che il minor gettito, derivante dall’abrogazione della suddetta addizionale, pari a complessivi 180 milioni di euro per l’anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano mediante le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dall’art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012.
2.– In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a entrambe le disposizione impugnate.
2.1.– Per quanto concerne la prima questione, relativa all’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene che l’attribuzione del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale sia stata già disposta dall’art. 28, comma 11-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale, abrogando il comma 5 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, avrebbe esteso all’intero territorio nazionale (e quindi anche alle Regioni a statuto speciale) l’applicazione del comma 1 dell’art. 17 del medesimo decreto, secondo cui la suddetta imposta costituisce tributo proprio derivato delle Province. Pertanto, la lamentata lesione delle competenze della Regione siciliana si sarebbe verificata, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, già con il decreto-legge n. 201 del 2011, che non è stato impugnato dalla Regione, anteriormente, dunque, all’entrata in vigore dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, censurato con il ricorso qui in esame.
L’eccezione è priva di fondamento, perché, alla luce di una corretta ricostruzione del quadro normativo, risulta che la contestata applicazione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome della trasformazione in tributo proprio derivato provinciale dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è riconducibile proprio all’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012.
In effetti, la disciplina riguardante la predetta imposta sulle assicurazioni è stata più volte modificata dal legislatore.
Anzitutto, l’art. 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ha previsto la devoluzione alle Province, ove ha sede il registro automobilistico, del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, nel rispetto delle autonomie speciali.
In seguito, il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457 (Regolamento recante norme per l’attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), all’art. 5 ha stabilito che le disposizioni in esso contenute si applicassero esclusivamente alle Province delle Regioni a statuto ordinario, mantenendo ferme le previgenti disposizioni in relazione alle autonomie speciali, fino a che queste ultime non fossero intervenute ad attuare, con propria normativa, l’art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
La Regione siciliana ha quindi provveduto ad adeguarsi alla suddetta normativa con la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), art. 10, attribuendo alle Province il gettito dell’imposta sull’assicurazione da responsabilità civile sopra menzionata.
L’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha poi disposto, esclusivamente per le Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario, che, a decorrere dal 2012, l’imposta in questione assumesse la natura di tributo proprio derivato provinciale. Infatti, le disposizioni contenute nel Capo II del citato decreto legislativo, tra cui è ricompreso anche il menzionato art. 17, comma 1, si devono intendere riferite alle sole Regioni a statuto ordinario, come esplicitamente prevede l’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011.
Per quanto riguarda le autonomie speciali, il comma 5 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 disponeva, invece, che le modalità di applicazione nelle Regioni a statuto speciale delle disposizioni contenute nell’art. 17 – incluso il comma 1, che trasformava l’indicata imposta sulle assicurazioni da responsabilità civile in tributo proprio derivato provinciale – dovessero essere stabilite in conformità con i relativi statuti di autonomia e con le procedure previste dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009.
È pur vero che detto comma 5 è stato poi abrogato dall’art. 28, comma 11-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011. Tuttavia, tale abrogazione, diversamente da quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio, non ha comportato automaticamente l’applicazione su tutto il territorio nazionale, incluse le Regioni a statuto speciale, della devoluzione alle Province del gettito dell’imposta di cui si discute. Ostativa a tale effetto era, infatti, la previsione sopra richiamata, contenuta nell’art. 16 del decreto-legge n. 68 del 2011, che limitava l’applicazione delle disposizioni dell’intero Capo II del medesimo atto normativo alle sole Regioni a statuto ordinario.
L’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, qui censurato, si giustifica proprio allo scopo di chiarire che l’ambito di applicazione delle disposizioni in argomento deve essere esteso anche alle Province delle Regioni ad autonomia speciale. Dunque l’effetto lesivo lamentato dalla ricorrente appare imputabile proprio all’impugnato art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012.
2.2.– In relazione alla questione concernente l’art. 4, comma 10, del decreto-legge n. 16 del 2012, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse attuale e concreto a ricorrere da parte della Regione, considerato che la norma impugnata non determinerebbe alcuna violazione diretta ed immediata delle disposizioni in materia finanziaria previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, né un depauperamento delle finanze regionali.
Neppure questa eccezione può essere accolta. Infatti questa Corte ha già avuto modo di osservare, in una fattispecie analoga, che, quando la norma censurata è «tale da comportare una minore entrata rispetto al gettito che sarebbe spettato alla Regione» in assenza dell’intervento legislativo statale, si verifica «una diminuzione delle risorse a disposizione della Regione e, quindi, una menomazione della sua autonomia finanziaria. Tanto basta per giustificare l’interesse processuale al ricorso ed il rigetto dell’eccezione» (sentenza n. 241 del 2012).
Di conseguenza, anche in relazione alla questione avente ad oggetto l’art. 4, comma 10, del decreto-legge n. 16 del 2012 deve ravvisarsi l’interesse processuale della ricorrente.
3.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, è fondata.
3.1.– Istituita e disciplinata dal legislatore statale, l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è un tributo erariale (ex multis, ordinanza n. 250 del 2007 e sentenze n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999). Pertanto, tale imposta rientra nel novero delle entrate che, ai sensi dell’art. 36 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione (art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965), spettano alla Regione nella misura in cui sono riscosse nell’ambito del suo territorio.
3.2.– La natura erariale di tale imposta non è stata alterata né dalla riqualificazione effettuata dal legislatore con l’art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che l’ha definita espressamente come «tributo proprio derivato» delle Province, né dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, della cui legittimità si discute, giacché quest’ultimo si limita a richiamare il già citato art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, per estenderne il campo di applicazione alle Regioni a statuto speciale.
Infatti, questa Corte ha affermato, in numerose occasioni, che i «tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (ex multis, sentenze n. 123 del 2010, n. 216 del 2009, n. 397 del 2005, n. 37 del 2004, n. 296 del 2003). Di conseguenza, l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore, pur dopo la sua riqualificazione come «tributo proprio derivato» provinciale, sèguita a ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 36 dello statuto di autonomia speciale e dell’art. 2 delle norme di attuazione, i quali prevedono che spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.
Per le ragioni sopra esposte, il legislatore statale non può disporre direttamente l’assegnazione alle Province del gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano. Viceversa, il gettito della predetta imposta sull’assicurazione riscosso sul territorio regionale spetta alla Regione siciliana, la quale provvederà con propria normativa e nell’ambito della propria autonomia a dare attuazione alla legislazione statale, eventualmente devolvendo le somme derivanti da tali entrate alle Province, come già era stato disposto con la legge regionale n. 2 del 2002, in attuazione dell’art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997.
3.3.– A tale conclusione non può opporsi che alla devoluzione delle entrate tributarie erariali a favore della Regione fanno eccezione le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime (art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965). La disposizione impugnata, infatti, non rientra in detta eccezione. Secondo la giurisprudenza costituzionale (da ultimo, tra le molte, la sentenza n. 241 del 2012), occorrono tre condizioni concomitanti perché l’eccezione summenzionata possa operare: a) la natura tributaria dell’entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». Nel caso di specie non si riscontrano, né la novità dell’entrata, né la specifica destinazione per finalità contingenti o continuative dello Stato, cosicché l’eccezione prevista dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione non può ritenersi applicabile al caso di specie.
3.4.– Restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di censura.
4.– La questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 non è fondata.
4.1.– In primo luogo, deve chiarirsi che l’addizionale sull’energia elettrica era stata già soppressa per i Comuni e le Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In particolare, l’art. 2, comma 6, dell’atto normativo menzionato dispone che, a decorrere dall’anno 2012, l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l’accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con la disposizione impugnata, invece, l’addizionale viene soppressa anche nei territori delle autonomie speciali. Essa infatti abroga, a decorrere dal 1° aprile 2012, l’art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, istitutivo dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, dovuta ai Comuni per le utenze ad uso domestico ed alle Province per le utenze ad uso non abitativo.
4.2.– L’abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, stimato in 180 milioni di euro, per l’anno 2012 e 239 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2013. La reintegrazione dei relativi importi è posta a carico delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per evitare che il peso finanziario gravi su detti enti, il legislatore ha previsto, in una successiva disposizione del medesimo atto normativo (art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012), che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica – stabilito dall’articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011– sia ridotto di 180 milioni di euro per l’anno 2012 e di 239 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, cioè di una cifra corrispondente a quella da trasferire ai Comuni e alle Province a compensazione delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell’addizionale alle accise sull’energia elettrica.
In breve, considerata nel suo insieme, l’intera operazione non comporta alcun aggravio finanziario per la Regione ricorrente.
4.3.– D’altra parte, occorre ancora considerare che, come la Corte costituzionale ha già chiarito (sentenza n. 241 del 2012), gli artt. 36, secondo comma, dello statuto siciliano e 2, secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 1074 del 1965 attribuiscono allo Stato, con norma speciale, le entrate derivanti dalle «imposte di produzione», tra le quali vanno annoverate anche le accise. Del resto, l’accisa sull’energia elettrica e le addizionali ad essa relativa sono tributi erariali (sentenza n. 52 del 2013), la cui la disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (ex multis, sentenze n. 52 del 2013 e n. 298 del 2009). Di conseguenza il legislatore statale può legittimamente variare la disciplina di tali tributi, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, in quanto essi rientrano nell’ambito della sua sfera di competenza esclusiva. Ciò, senza che sia lesa la sfera di autonomia della Regione siciliana o il principio di leale collaborazione, il quale, in materia di competenza esclusiva dello Stato, non viene in rilievo.
4.4.– Occorre in proposito ribadire che lo statuto di autonomia non assicura alla Regione Siciliana una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell’autonomia finanziaria regionale, purché la riduzione non sia di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (sentenze n. 241 del 2012, n. 298 del 2009, n. 256 del 2007, n. 155 del 2006, n. 138 del 1999).
Vale dunque, anche in riferimento all’abolizione dell’addizionale alle accise sull’energia elettrica, il principio, già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale: « nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi […] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall’altro» (sentenza n. 138 del 1999, nonché, da ultimo, sentenza n. 241 del 2012).
Nel caso di specie, poiché al minor gettito derivante dalla novella legislativa si accompagna una corrispettiva riduzione del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, la norma censurata non effettua alcuna riduzione delle risorse disponibili alla Regione siciliana, né l’esercizio delle funzioni che le competono risulta in alcun modo compromesso.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell’art. 4, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione in relazione all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2013.