Sentenza n. 306 del 2004

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SENTENZA N.306

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-  Carlo                                   MEZZANOTTE                          Presidente

-  Fernanda                             CONTRI                                        Giudice

-  Guido                                  NEPPI MODONA                              "

-  Piero Alberto                       CAPOTOSTI                                       "

-  Annibale                              MARINI                                              "

-  Franco                                 BILE                                                    "

-  Giovanni Maria                   FLICK                                                 "

-   Francesco                           AMIRANTE                                       "

-   Ugo                                    DE SIERVO                                       "

-   Romano                              VACCARELLA                                 "

-   Paolo                                  MADDALENA                                  "

-   Alfio                                   FINOCCHIARO                                "

-  Alfonso                               Quaranta                                      "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, ufficio VII, del 28 maggio 2002, n. 60133, recante “Legge 29-10-1961, n. 216 (rectius: 1216). Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Spettanza regionale”, promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato il 30 luglio 2002, depositato in cancelleria il 6 agosto successivo ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 2002.

Udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 2004 il Giudice relatore Franco Bile;

udito l’avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione siciliana. 

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso, notificato il 30 luglio 2002 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 6 agosto 2002, la Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII, pervenuta alla Regione ricorrente in data 4 giugno 2002.

La nota – rispondendo ad un’istanza rivolta dalla Regione medesima a varie amministrazioni statali il 4 marzo 2002 – ha negato la spettanza alla Regione delle somme riscosse a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), per polizze di assicurazione relative a veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province siciliane o a macchine agricole con carte di circolazione intestate a soggetti ivi residenti, nei casi in cui gli assicuratori abbiano domicilio fiscale o rappresentanza fuori dal territorio regionale.

La Regione ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione degli articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che attribuiscono ad essa tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui presupposto d’imposta si sia verificato nell’ambito del territorio regionale.

A sostegno di tale assunto, la ricorrente osserva che il criterio della territorialità della riscossione – che la nota impugnata pone a fondamento argomentativo del diniego di spettanza – è meramente suppletivo e può essere utilizzato solo se manchino elementi sufficienti per conoscere il luogo in cui si sia verificato il presupposto d’imposta.

Secondo la Regione, relativamente all’imposta in esame, l’art. 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e l’art. 5 del decreto interministeriale 14 dicembre 1998, n. 457 (Regolamento recante norme per l’attribuzione alle Province ed ai Comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) – che ne attribuiscono il gettito alle Province ove hanno sede i pubblici registri automobilistici in cui sono iscritti i veicoli, o risiedono gli intestatari delle carte di circolazione delle macchine agricole – consentono viceversa di localizzare sul territorio la base imponibile, e di attribuire alla Regione l’intero gettito riferibile al proprio territorio. E coerentemente l’attuazione delle disposizioni recate dal citato comma l dell’art. 60 del decreto n. 446 del 1997, data dall’art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), ha come unico effetto quello di disciplinare i rapporti finanziari tra la Regione siciliana e le Province regionali.

Altro motivo di censura della nota in esame è riferito alla lesione del principio di leale cooperazione, derivante dalla “clamorosa contraddizione” con la posizione assunta dalla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per gli affari regionali, Ufficio legislativo), che, in riscontro alla medesima richiesta formulata dalla Regione siciliana, non soltanto (con precedente nota del 2 maggio 2002) ha condiviso le argomentazioni in essa addotte, ma ha richiesto al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell’economia e delle finanze «di voler promuovere o sollecitare ogni possibile azione di vigilanza nei confronti delle compagnie di assicurazione affinché ottemperino al disposto di legge, onde evitare l’aggravio delle indebite sottrazioni del gettito d’imposta al bilancio della Regione siciliana».

Conclusivamente, dunque, la ricorrente chiede alla Corte: a) di accogliere il ricorso, «dichiarando l’illegittimità della nota impugnata nella parte in cui risulta lesiva delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dagli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana e dalle correlate norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074» nonché del principio costituzionale di leale cooperazione; b) di «pronunciare in conseguenza l’annullamento dell’atto censurato, nella parte in cui nega la spettanza regionale in ordine all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province della Regione siciliana, ovvero, per le macchine agricole, rilasciate ad intestatari della carta di circolazione residenti nelle indicate Province regionali».

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte.

Considerato in diritto

1. – La Regione siciliana propone conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla nota 28 maggio 2002, del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale è stata negata la spettanza alla Regione dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province siciliane, ovvero per macchine agricole con carte di circolazione intestate a residenti nelle indicate Province.

La ricorrente deduce la violazione degli articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto la nota impugnata non riconosce alla Regione entrate tributarie che viceversa le competono, così comprimendo le risorse ad essa spettanti ai sensi della normativa richiamata, che le attribuisce tutti i tributi erariali, comunque denominati, il cui presupposto d’imposta si sia verificato nel territorio regionale. E deduce altresì la violazione del principio di leale cooperazione, poiché il contenuto del medesimo atto “contraddice clamorosamente” l’opposta posizione assunta in ordine allo stesso tributo, con precedente nota del 2 maggio 2002, dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli affari regionali.

2. – Il ricorso è fondato.

2.1. – Nella nota impugnata la Ragioneria generale dello Stato – premesso che l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1975 attribuisce alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, riscosse nell’ambito del suo territorio – ritiene che tale norma conseguentemente non concerna l’imposta sulle assicurazioni dovuta da assicuratori aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori del territorio siciliano, pur se i premi riscossi riguardino polizze assicurative rilasciate per veicoli iscritti in pubblici registri delle Province siciliane o per macchine agricole i cui intestatari risiedano in tali Province.

Del resto – soggiunge la Ragioneria generale – la riscossione dell’imposta in esame è stata modificata in via legislativa: gli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno, per le Regioni a statuto ordinario, attribuito il relativo gettito dal 1° gennaio 1999 alle Province ove hanno sede i pubblici registri automobilistici in cui sono iscritti i veicoli o risiedono gli intestatari delle carte di circolazione delle macchine agricole, ed hanno poi demandato alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano di attuare tali disposizioni in conformità ai rispettivi statuti; e poiché a tanto la Regione siciliana ha provveduto con l’art. 4 della legge regionale 24 marzo 2002, n. 2, ne discenderebbe che, a decorrere dall’entrata in vigore di tale legge, nel territorio regionale il gettito dell’imposta è attribuito alle Province.

2.2. – Queste conclusioni contrastano con lo statuto siciliano e le relative norme di attuazione in materia finanziaria.

A proposito dell’ordinamento finanziario siciliano, questa Corte ha chiarito che – mentre l’art. 36 dello statuto poteva lasciar trasparire una concezione ispirata a netta separazione fra finanza statale e regionale – le successive norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965) hanno interpretato la regola statutaria desumendo da essa un sistema di finanziamento sostanzialmente basato sulla devoluzione alla Regione del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio (sentenza n. 111 del 1999).

Ma ha anche precisato che l’art. 2 delle citate norme di attuazione – pur sancendo la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali «riscosse nell’ambito» del territorio regionale – non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l’operazione contabile della riscossione. Esso tende infatti ad assicurare alla Regione il gettito derivante dalla “capacità fiscale” che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell’ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione tributaria. E ciò trova conferma, da un lato, nell’art. 4 delle stesse norme di attuazione, il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione «sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione»; e, dall’altro, nella previsione (contenuta negli artt. 37 dello statuto speciale e 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria) di meccanismi di riparto dei redditi soggetti a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano sia in altri territori (sentenza n. 138 del 1999; cfr. altresì sentenza n. 66 del 2001).

E’ perciò infondata la tesi dello Stato, che correla la spettanza del gettito alla Regione ad un ristretto criterio di territorialità della riscossione.

2.3. – Del pari prive di fondamento sono le argomentazioni che la nota impugnata trae dai citati articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Tali norme sono state esaminate da questa Corte con la sentenza n. 138 del 1999, in una controversia in cui la Regione siciliana deduceva – sul presupposto che ad essa fosse già devoluto il gettito del tributo erariale “trasferito” alle Province – che la nuova disciplina avrebbe comportato la riduzione dei trasferimenti dello Stato agli enti locali siciliani e la perdita da parte della Regione del corrispondente gettito, con complessiva diminuzione delle risorse a disposizione del sistema delle autonomie in Sicilia.

La Corte – senza contestare l’assunto della spettanza alla Regione del tributo in esame prima del decreto legislativo n. 446 del 1997 – ha rilevato che l’art. 61, comma 4, limita il trasferimento del gettito del tributo stesso «con riferimento alle Province delle regioni a statuto ordinario», e che l’art. 60, comma 4, demanda alle Regioni a statuto speciale l’attuazione nel proprio territorio delle disposizioni sulla devoluzione del tributo alle Province «in conformità dei rispettivi statuti», e prevede una «contestuale» nuova disciplina dei «rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario».

La generale attribuzione del gettito operata dal decreto legislativo n. 446 del 1997 non comporta, relativamente alla Regione siciliana, che quelle in esame assumano natura di “nuove entrate tributarie”, in quanto esse già spettavano alla Regione in base all’assetto delineato dal d.P.R. n. 1074 del 1965.

 Né la situazione è stata modificata dall’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2002, con il quale la Regione ha solo dato attuazione nel suo territorio al comma 4 dell’art. 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (in riferimento al comma 1), disciplinando con propria legge, secondo le linee di cui alla citata sentenza n. 138 del 1999, l’attribuzione e la distribuzione del relativo gettito alle Province regionali: così incidendo non sui rapporti finanziari tra Regione e Stato, ma solo su quelli tra Regione e Province.

3. – Conclusivamente, la nota impugnata lede le attribuzioni della Regione siciliana e deve essere quindi annullata, con assorbimento di ogni altro motivo di ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell’economia e delle finanze, negare l’attribuzione alla Regione siciliana del gettito dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province della Regione medesima, ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime Province;

 annulla la nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.