Sentenza n. 5 del 2015

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SENTENZA N. 5

ANNO 2015

 

Commenti alla decisione di

 

I. Gianluca Marolda, Reviviscenza e referendum abrogativo: una convivenza possibile? Commento a margine della sentenza 5/2015 della Corte costituzionale, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

II. Paola Torretta, Ancora sull’inammissibilità della "reviviscenza” da abrogazione referendaria. Note a margine di Corte Cost. n. 5/2015, per g.c. di Federalismi.it

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                 Giudice

-           Giuseppe                     FRIGO                                                   "

-           Paolo                           GROSSI                                                 "

-           Giorgio                        LATTANZI                                            "

-           Aldo                            CAROSI                                                 "

-           Marta                           CARTABIA                                           "

-           Sergio                          MATTARELLA                                     "

-           Mario Rosario              MORELLI                                              "

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                          "

-           Giuliano                       AMATO                                                 "

-           Silvana                         SCIARRA                                              "

-           Daria                            de PRETIS                                             "

-           Nicolò                          ZANON                                                 "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), delle richieste di referendum popolare per l’abrogazione: dell’art. 1, comma 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari); della Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, giudizio iscritto al n. 159 del registro ammissibilità referendum; dell’art. 1, comma 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole: «i tribunali ordinari,» e «e le procure della Repubblica»; della Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, alle seguenti parole tra virgolette, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località:

Riga 7 «ANCONA CAMERINO T. CAMERINO»

Riga 8 «ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO»

Riga 23 «BARI LUCERA T. LUCERA»

Riga 26 «BARI LUCERA P.R. LUCERA»

Riga 52 «BRESCIA CREMA T. CREMA»

Riga 53 «BRESCIA CREMA. P.R. CREMA»

Riga 60 «CALTANISSETTA NICOSIA. T. NICOSIA»

Riga 61 «CALTANISSETTA NICOSIA. P.R. NICOSIA»

Riga 71 «CATANIA MODICA T. MODICA»

Riga 72 «CATANIA MODICA P.R. MODICA»

Riga 82 «CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO»

Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO»

Riga 95 «FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO»

Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO»

Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI»

Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI»

Riga 106 «GENOVA SANREMO T. SANREMO»

Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R. SANREMO»

Riga 110 «L’AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO»

Riga 111 «L’AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO»

Riga 113 «L’AQUILA LANCIANO T. LANCIANO»

Riga 115 «L’AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO»

Riga 118 «L’AQUILA SULMONA T. SULMONA»

Riga 119 «L’AQUILA SULMONA P.R. SULMONA»

Riga 122 «L’AQUILA VASTO T. VASTO»

Riga 123 «L’AQUILA VASTO P.R. VASTO»

Riga 139 «MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA»

Riga 140 «MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA»

Riga 153 «MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO»

Riga 155 «MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO»

Riga 156 «MILANO VOGHERA T. VOGHERA»

Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA»

Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO»

Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO»

Riga 177 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI T. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»

Riga 178 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI P.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»

Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO»

Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO»

Riga 203 «POTENZA MELFI T. MELFI»

Riga 204 «POTENZA MELFI P.R. MELFI»

Riga 224 «SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA»

Riga 226 «SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA»

Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME»

Riga 240 «TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME»

Riga 241 «TORINO ALBA T. ALBA»

Riga 243 «TORINO ALBA P.R. ALBA»

Riga 245 «TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO»

Riga 246 «TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO»

Riga 247 «TORINO MONDOVI’ T. MONDOVI’»

Riga 248 «TORINO MONDOVI’ P.R. MONDOVI’»

Riga 250 «TORINO PINEROLO T. PINEROLO»

Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO»

Riga 252 «TORINO SALUZZO T. SALUZZO»

Riga 253 «TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO»

Riga 258 «TORINO TORTONA T. TORTONA»

Riga 259 «TORINO TORTONA P.R. TORTONA»

Riga 268 «TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO»

Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO»

Riga 272 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA»

Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA», giudizio iscritto al n. 160 del registro ammissibilità referendum; dell’art. 1, comma 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole: «i tribunali ordinari,» e «e le procure della Repubblica»; della Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, alle seguenti parole tra virgolette, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località:

Riga 7 «ANCONA CAMERINO T. CAMERINO»

Riga 8 «ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO»

Riga 23 «BARI LUCERA T. LUCERA»

Riga 26 «BARI LUCERA P.R. LUCERA»

Riga 52 «BRESCIA CREMA T. CREMA»

Riga 53 «BRESCIA CREMA. P.R. CREMA»

Riga 60 «CALTANISSETTA NICOSIA. T. NICOSIA»

Riga 61 «CALTANISSETTA NICOSIA. P.R. NICOSIA»

Riga 71 «CATANIA MODICA T. MODICA»

Riga 72 «CATANIA MODICA P.R. MODICA»

Riga 82 «CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO»

Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO»

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Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO»

Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI»

Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI»

Riga 106 «GENOVA SANREMO T. SANREMO»

Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R. SANREMO»

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Riga 111 «L’AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO»

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Riga 118 «L’AQUILA SULMONA T. SULMONA»

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Riga 122 «L’AQUILA VASTO T. VASTO»

Riga 123 «L’AQUILA VASTO P.R. VASTO»

Riga 139 «MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA»

Riga 140 «MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA»

Riga 153 «MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO»

Riga 155 «MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO»

Riga 156 «MILANO VOGHERA T. VOGHERA»

Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA»

Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO»

Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO»

Riga 177 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI T. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»

Riga 178 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI P.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»

Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO»

Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO»

Riga 203 «POTENZA MELFI T. MELFI»

Riga 204 «POTENZA MELFI P.R. MELFI»

Riga 224 «SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA»

Riga 226 «SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA»

Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME»

Riga 240 «TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME»

Riga 241 «TORINO ALBA T. ALBA»

Riga 243 «TORINO ALBA P.R. ALBA»

Riga 245 «TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO»

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Riga 248 «TORINO MONDOVI’ P.R. MONDOVI’»

Riga 250 «TORINO PINEROLO T. PINEROLO»

Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO»

Riga 252 «TORINO SALUZZO T. SALUZZO»

Riga 253 «TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO»

Riga 258 «TORINO TORTONA T. TORTONA»

Riga 259 «TORINO TORTONA P.R. TORTONA»

Riga 268 «TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO»

Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO»

Riga 272 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA»

Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA»; dell’art. 1, comma 3, rubricato "Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155”, del d.lgs. n. 14 del 2014, nonché dell’Allegato II (Tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui, hanno sostituito la Tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei Tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera, giudizio iscritto al n. 161 del registro ammissibilità referendum.

Viste le ordinanze del 4 dicembre 2014, con le quali l’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi a legge le richieste;

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Enrico Follieri per l’Ordine circondariale degli avvocati di Lucera e per il Comitato per la difesa della Legalità in Capitanata, Marco Lombardi per l’Associazione "Comitato Ostia”, Mario Petrella per l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano e della Marsica, per l’Ordine degli avvocati di Avezzano e per il Comitato pro referendum sulla geografia giudiziaria, Mario Petrella e Angelo Errico Romiti per i delegati dei Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Puglia, Rosanna Panariello per il delegato del Consiglio regionale della Regione Campania, Salvatore Cordaro in proprio e nella qualità di delegato del Consiglio regionale della Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.‒ Con ordinanze del 4 dicembre 2014, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ha dichiarato legittime tre richieste di referendum popolare abrogativo, tutte presentate dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Regione siciliana, su tre distinti quesiti riguardanti alcune disposizioni dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari).

1.1.‒ Il primo quesito (reg. amm. ref. n. 159) è il seguente:

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

a) comma 1 dell’art. 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), nel testo che qui di seguito si trascrive: "1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto”;

b) la connessa Tabella A (art. 1, comma l) allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14?».

L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione: «1° quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica, nonché di duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari.».

1.2.‒ Il secondo quesito (reg. amm. ref. n. 160) è il seguente:

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

a) comma 1 dell’art. 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), recante il seguente testo: "1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto”, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole: "i tribunali ordinari,” e "e le procure della Repubblica”;

b) la connessa Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, alle seguenti parole tra virgolette, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località:

Riga 7 «ANCONA CAMERINO T. CAMERINO»

Riga 8 «ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO»

Riga 23 «BARI LUCERA T. LUCERA»

Riga 26 «BARI LUCERA P.R. LUCERA»

Riga 52 «BRESCIA CREMA T. CREMA»

Riga 53 «BRESCIA CREMA. P.R. CREMA»

Riga 60 «CALTANISSETTA NICOSIA T. NICOSIA»

Riga 61 «CALTANISSETTA NICOSIA P.R. NICOSIA»

Riga 71 «CATANIA MODICA T. MODICA»

Riga 72 «CATANIA MODICA P.R. MODICA»

Riga 82 «CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO»

Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO»

Riga 95 «FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO»

Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO»

Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI»

Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI»

Riga 106 «GENOVA SANREMO T. SANREMO»

Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R. SANREMO»

Riga 110 «L’AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO»

Riga 111 «L’AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO»

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Riga 115 «L’AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO»

Riga 118 «L’AQUILA SULMONA T. SULMONA»

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Riga 122 «L’AQUILA VASTO T. VASTO»

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Riga 153 «MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO»

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Riga 156 «MILANO VOGHERA T. VOGHERA»

Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA»

Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO»

Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO»

Riga 177 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI T. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»

Riga 178 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI P.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»

Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO»

Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO»

Riga 203 «POTENZA MELFI T. MELFI»

Riga 204 «POTENZA MELFI P.R. MELFI»

Riga 224 «SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA»

Riga 226 «SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA»

Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME»

Riga 240 «TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME»

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Riga 243 «TORINO ALBA P.R. ALBA»

Riga 245 «TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO»

Riga 246 «TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO»

Riga 247 «TORINO MONDOVI’ T. MONDOVI’»

Riga 248 «TORINO MONDOVI’ P.R. MONDOVI’»

Riga 250 «TORINO PINEROLO T. PINEROLO»

Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO»

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Riga 259 «TORINO TORTONA P.R. TORTONA»

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Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO»

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Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA»?».

L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione: «2° quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari e delle corrispondenti procure della Repubblica.».

1.3.– Il terzo quesito (reg. amm. ref. n. 161) è, infine, il seguente:

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

a) comma 1 dell’art. 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), recante il seguente testo: "1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto”, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole: "i tribunali ordinari,” e "e le procure della Repubblica”;

b) la connessa Tabella A (art. 1, comma l) allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, alle seguenti parole tra virgolette, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località:

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Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO»

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Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO»

Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI»

Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI»

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Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R. SANREMO»

Riga 110 «L’AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO»

Riga 111 «L’AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO»

Riga 113 «L’AQUILA LANCIANO T. LANCIANO»

Riga 115 «L’AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO»

Riga 118 «L’AQUILA SULMONA T. SULMONA»

Riga 119 «L’AQUILA SULMONA P.R. SULMONA»

Riga 122 «L’AQUILA VASTO T. VASTO»

Riga 123 «L’AQUILA VASTO P.R. VASTO»

Riga 139 «MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA»

Riga 140 «MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA»

Riga 153 «MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO»

Riga 155 «MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO»

Riga 156 «MILANO VOGHERA T. VOGHERA»

Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA»

Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO»

Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO»

Riga 177 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI T. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»

Riga 178 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI P.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»

Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO»

Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO»

Riga 203 «POTENZA MELFI T. MELFI»

Riga 204 «POTENZA MELFI P.R. MELFI»

Riga 224 «SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA»

Riga 226 «SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA»

Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME»

Riga 240 «TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME»

Riga 241 «TORINO ALBA T. ALBA»

Riga 243 «TORINO ALBA P.R. ALBA»

Riga 245 «TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO»

Riga 246 «TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO»

Riga 247 «TORINO MONDOVI’ T. MONDOVI’»

Riga 248 «TORINO MONDOVI’ P.R. MONDOVI’»

Riga 250 «TORINO PINEROLO T. PINEROLO»

Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO»

Riga 252 «TORINO SALUZZO T. SALUZZO»

Riga 253 «TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO»

Riga 258 «TORINO TORTONA T. TORTONA»

Riga 259 «TORINO TORTONA P.R. TORTONA»

Riga 268 «TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO»

Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO»

Riga 272 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA»

Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA»;

c) il comma 3 dell’art. 1, rubricato "Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155”, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, recante il seguente testo: "3. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato II”, nonché l’allegato II (tabella A del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) del medesimo d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14, nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera”?».

L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione: «3° quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari e delle corrispondenti procure della Repubblica, nonché eliminazione della mancata previsione nell’ordinamento giudiziario dei circondari dei tribunali soppressi.».

2.‒ Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione delle ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 14 gennaio 2015, disponendo che ne fosse data comunicazione ai delegati delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Regione siciliana e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

Le richieste di referendum sono state iscritte nel relativo registro ai numeri 159, 160 e 161.

3.‒ Con memorie di analogo contenuto, depositate il 9 gennaio 2015 in ciascuno dei tre giudizi di ammissibilità, il Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che le tre richieste di referendum siano dichiarate inammissibili.

A sostegno di tali istanze, il Governo deduce che: a) la normativa oggetto dei quesiti, disciplinando l’esercizio della funzione giudiziaria di primo grado e la stessa organizzazione della magistratura ordinaria, costituisce una legge costituzionalmente necessaria, la cui vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, nonché per garantire una tutela minima a diritti e situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione, e non può, perciò, essere puramente e semplicemente abrogata (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 12 del 2014, n. 16 del 2008, n. 48, n. 47, n. 46 e n. 45 del 2005, n. 49 del 2000, n. 35 del 1997 e n. 32 del 1993); b) l’abrogazione per via referendaria di detta normativa, la quale determinerebbe «non solo l’abrogazione della nuova conformazione territoriale della competenza dei singoli uffici giudiziari, ma anche degli uffici stessi, istituiti attraverso le norme che si intendono colpire», non comporterebbe la reviviscenza della precedente disciplina (sentenze n. 12 del 2014, n. 13 del 2012, n. 28 e n. 24 del 2011), di tal ché «all’esito favorevole del voto referendario conseguirebbe l’assenza di qualsivoglia normativa in grado di garantire, pur nell’eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività della funzione giudiziaria, con lesione del diritto costituzionalmente garantito della tutela dei diritti dinanzi all’autorità giudiziaria (art. 24 Cost.) secondo le regole del giusto processo (art. 111 Cost.)» (è nuovamente citata la sentenza n. 12 del 2014, la quale avrebbe evidenziato anche la configurazione del referendum abrogativo quale «atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa che non può direttamente costruire una [nuova o vecchia] normativa»), con conseguente inammissibilità dei referendum; c) i quesiti difettano «della necessaria omogeneità», atteso che, anche a volere prescindere dalla sostanziale differenza intercorrente tra i tribunali e le relative procure della Repubblica e le sezioni distaccate di tribunale, le disposizioni delle quali si richiede l’abrogazione hanno soppresso uffici giudiziari relativi ad àmbiti territoriali molto diversi per dimensione, numero di abitanti e realtà socio-economica nella quale si inserivano e che è possibile che ‒ come già sottolineato dalla sentenza n. 12 del 2014 ‒ il cittadino valuti in modo diverso l’accorpamento dei vari tipi di uffici giudiziari e intenda esprimersi a favore della soppressione di alcuni e del mantenimento di altri, situazione in cui, pertanto, sarebbe difficile sostenere che la libertà di voto sia effettivamente rispettata nei termini indicati dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 16 del 1978 (a quest’ultimo riguardo, sono citate anche le sentenze della stessa Corte n. 47 del 1991, n. 65 e n. 64 del 1990 e n. 27 del 1981 e viene, inoltre, affermato che la molteplicità e la diversità degli uffici giudiziari interessati dai quesiti «non garantiscono l’autenticità dell’espressione della volontà popolare, anche in ragione del fatto che in molti casi il voto del cittadino potrebbe essere fortemente condizionato da specifici interessi localistici in grado di obliterare qualsiasi considerazione sulla bontà della disposizione complessivamente intesa»); d) i quesiti non soddisfano «i requisiti di chiarezza, univocità e puntualità» in quanto hanno ad oggetto diversi testi legislativi di «indiscutibile complessità» e si presentano «di non facile comprensione», con conseguente pregiudizio della libertà di voto del cittadino anche sotto tale aspetto.

4.‒ Con memorie di analogo contenuto, depositate il 9 gennaio 2015 in ciascuno dei tre giudizi di ammissibilità, i delegati dei Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Puglia hanno avanzato istanza affinché le richieste referendarie vengano dichiarate ammissibili.

A sostegno di tali istanze, deducono che i quesiti referendari: a) non sono in alcun modo collegati alle materie indicate nell’art. 75, secondo comma, della Costituzione, atteso che, a tale fine, non è sufficiente che una normativa, come quella oggetto degli stessi, persegua obiettivi o produca effetti di contenimento della spesa pubblica in vista del riequilibrio del bilancio statale (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1994); b) non creerebbero, in caso di esito favorevole dei referendum, alcun vuoto normativo, suscettibile di precludere l’esercizio della funzione giurisdizionale, atteso che gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 155 del 2012 utilizzano termini differenti, quali "modificazione”, "soppressione” e "abrogazione”, riferendo quest’ultimo termine esclusivamente agli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies del r.d. n. 12 del 1941, sicché, mentre queste ultime disposizioni sarebbero state espressamente abrogate, le restanti norme della legge regolatrice dell’ordinamento giudiziario e della precedente legge istitutiva dei tribunali sono state semplicemente modificate con la sostituzione della Tabella A: trattandosi, pertanto, di incompatibilità tra norme, intervenuta l’abrogazione della norma successiva tornerebbe ad espandersi la norma precedente; c) rispettano il requisito dell’omogeneità, perché sono diretti a fare esprimere i cittadini sul ripristino delle norme sulla previgente geografia giudiziaria in base al principio della giustizia di prossimità.

5.‒ Sempre il 9 gennaio 2015, hanno depositato memorie, di analogo contenuto, in tutti e tre i giudizi di ammissibilità, i seguenti soggetti: l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano e della Marsica e l’Ordine degli avvocati di Avezzano, il Comitato pro referendum sulla geografia giudiziaria, l’Ordine circondariale degli avvocati di Lucera e il Comitato per la difesa della legalità in Capitanata. Tutti tali soggetti hanno sollecitato la dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum.

Nella stessa data, ha depositato una memoria, nel solo giudizio di ammissibilità del referendum n. 159 (1° quesito referendario), l’Associazione "Comitato Ostia”, anch’essa sollecitando la dichiarazione di ammissibilità della richiesta referendaria.

6.‒ Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015 sono stati ascoltati i difensori: a) dell’Ordine circondariale degli avvocati di Lucera e del Comitato per la difesa della legalità in Capitanata; b) dell’Associazione "Comitato Ostia”; c) dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano e della Marsica e dell’Ordine degli avvocati di Avezzano; d) del Comitato pro referendum sulla geografia giudiziaria; e) dei delegati dei Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Regione siciliana; f) del Governo.

Considerato in diritto

1.‒ La Corte è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità di tre richieste di referendum abrogativo popolare aventi ad oggetto alcune disposizioni, o frammenti di disposizioni, dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), entrambi adottati in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, «per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» (così il titolo della legge).

Per quanto qui interessa ‒ e salvo quanto si preciserà con specifico riguardo all’oggetto di ciascuno dei tre quesiti referendari ‒ vengono in particolare in rilievo, anzitutto, l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012 (articolo rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”), come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, e la Tabella A allegata allo stesso d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014. L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012 ha previsto, in particolare, la soppressione di alcuni uffici giudiziari ordinari, specificamente, dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica indicati nella tabella A allegata allo stesso d.lgs. n. 155 («1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al presente decreto»). Come risulta dalla lettura dell’elenco contenuto in detta tabella A, la soppressione ha riguardato trenta tribunali, le corrispondenti procure della Repubblica, nonché duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari, cioè, con riguardo a queste ultime, la totalità delle sedi distaccate di tribunale.

Oltre all’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012 ed alla Tabella A ad esso allegata, vengono poi in rilievo ‒ limitatamente al 3° quesito referendario ‒ l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2014 e l’Allegato II al medesimo decreto, i quali hanno sostituito la Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Si tratta, in questo caso, non della tabella che elenca gli uffici giudiziari soppressi, ma di quella contenente l’elenco degli uffici giudiziari italiani ‒ in particolare, dei tribunali, suddivisi per Corte d’appello, con la definizione, tramite l’indicazione dei comuni che ne fanno parte, del relativo circondario ‒ cioè la cosiddetta geografia giudiziaria. La sostituzione di tale tabella, già operata dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 155 del 2012 e dall’Allegato 1 allo stesso decreto, è derivata dall’evidente necessità di adeguare la geografia giudiziaria al sopra menzionato intervento di soppressione di uffici giudiziari.

2.‒ Poiché le tre richieste di referendum concernono i medesimi atti aventi valore di legge e perseguono un fine, almeno in parte, coincidente, i giudizi di ammissibilità delle stesse devono essere riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi.

3.‒ In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015, questa Corte ha disposto, come già avvenuto più volte in passato, sia di dare corso all’illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum e dal Governo ai sensi dell’art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), sia di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull’ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte (ex plurimis: sentenze n. 13 del 2012, n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del 2011, n. 17, n. 16 e n. 15 del 2008).

Tale ammissione, che deve essere qui confermata, non si traduce però in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento – che, comunque, «deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) – e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti, come è appunto avvenuto nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015, prima che i soggetti di cui al citato art. 33 illustrino le rispettive posizioni.

4.‒ Le tre richieste di abrogazione referendaria hanno, rispettivamente, i seguenti oggetti.

4.1.‒ Oggetto del 1° quesito referendario sono: a) il comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014; b) la Tabella A, allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014.

Con tale quesito i presentatori chiedono l’abrogazione integrale delle disposizioni menzionate e, perciò, considerato il contenuto delle stesse, l’abrogazione della soppressione di tutti gli uffici giudiziari da esse aboliti, cioè dei trenta tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica e delle duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari indicati nella citata Tabella A.

4.2.‒ Oggetto del 2° quesito referendario sono: a) lo stesso comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto e, quindi, limitatamente alle parole: «i tribunali ordinari,» e «e le procure della Repubblica»; b) la stessa Tabella A, allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, limitatamente alle righe ‒ e, per ciascuna di esse, alle parole, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località ‒ che menzionano tribunali e procure della Repubblica.

Il 2° quesito concerne quindi le stesse disposizioni oggetto del 1° quesito, con la differenza, però, che i presentatori non ne chiedono l’abrogazione integrale ma delle sole parole (per l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012) e righe (per la Tabella A allegata al medesimo decreto) relative ai tribunali ordinari ed alle (corrispondenti) procure della Repubblica. Con tale quesito, perciò, diversamente dal 1°, non viene richiesta l’abrogazione della soppressione delle duecentoventi sezioni distaccate di tribunale.

4.3.‒ Oggetto del 3° quesito referendario sono: a) lo stesso comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto e, quindi, limitatamente alle parole: «i tribunali ordinari,» e «e le procure della Repubblica»; b) la stessa Tabella A, allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, limitatamente alle righe ‒ e, per ciascuna di esse, alle parole, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località ‒ che menzionano tribunali e procure della Repubblica; c) il comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 («3. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato II»), nonché l’Allegato II (Tabella A del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) del medesimo d.lgs. n. 14 del 2014, «nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera».

Il 3° quesito riguarda, quindi, gli stessi frammenti di disposizioni oggetto del 2° quesito, dal quale si differenzia, tuttavia, per il fatto che esso concerne anche le disposizioni del d.lgs. n. 14 del 2014 con le quali è stata disposta la sostituzione della Tabella A allegata al regio decreto n. 12 del 1941, cioè della tabella contenente la cosiddetta geografia giudiziaria. Di tali ultime disposizioni, i presentatori non chiedono, peraltro, l’abrogazione integrale, ma solo «nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali» soppressi con le prime due disposizioni oggetto del referendum. Tale richiesta, nella denominazione attribuita dall’Ufficio centrale per il referendum al fine di rendere più agevole l’identificazione dell’oggetto del quesito, è stata indicata come relativa alla «eliminazione della mancata previsione nell’ordinamento giudiziario dei circondari dei tribunali soppressi».

5.‒ Le tre richieste di referendum sono inammissibili perché sono dirette allo scopo della reviviscenza, in tutto (1° quesito) o in parte (2° e 3° quesito), delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché di quelle (3° quesito) che stabilivano i circondari dei tribunali soppressi ‒ e, quindi, al ripristino dei detti uffici e circondari ‒ scopo che non può essere conseguito mediante lo strumento referendario.

5.1.‒ A tale riguardo, occorre preliminarmente ricordare che «la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l’obiettivo […] del referendum va desunto […] esclusivamente dalla finalità "incorporata nel quesito”, cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all’incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. Sono dunque irrilevanti, o comunque non decisive, le eventuali dichiarazioni rese dai promotori» (sentenza n. 24 del 2011).

5.2.‒ Tanto premesso, risulta palese come le tre richieste di abrogazione per via referendaria, totale (1° quesito) o parziale (2° e 3° quesito), delle disposizioni che hanno soppresso gli uffici giudiziari elencati nella Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014 (comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato dal d.lgs. n. 14 del 2014 e, appunto, la menzionata Tabella A) mirino intrinsecamente ‒ ancorché tale scopo non sia in esse espressamente indicato ‒ a restituire efficacia alle disposizioni, ormai abrogate, che quegli uffici prevedevano, ripristinando, così, gli stessi.

In proposito, va osservato che il comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012 e la connessa Tabella A costituiscono delle disposizioni meramente abrogative: prevedere, nel citato comma 1, che gli uffici giudiziari di cui alla detta tabella «Sono soppressi» equivale infatti, in tutta evidenza, a disporre l’abrogazione delle disposizioni che quegli uffici prevedevano. Ciò premesso, deve ulteriormente rimarcarsi, sul piano generale, come l’unico significato attribuibile all’abrogazione di una disposizione meramente abrogativa, che si limiti, pertanto, a prevedere che un’altra disposizione è abrogata, sia quello di rimuovere tale ultima abrogazione, di stabilire, cioè, che ciò che era stato abrogato non è più abrogato e che, quindi, viene ripristinato, tornando ad essere efficace. Ne consegue, dunque, che, come si è anticipato, alle tre richieste referendarie di abrogazione, integrale o parziale, delle disposizioni che hanno soppresso gli uffici giudiziari di cui alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012 non può attribuirsi altro significato e, quindi, altro scopo, che quello di restituire efficacia alle disposizioni, abrogate con la detta soppressione, che quegli uffici prevedevano.

L’intento della reviviscenza della normativa precedente è ulteriormente ravvisabile, nel 3° quesito, nella parte in cui esso ha ad oggetto l’abrogazione parziale del comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e dell’Allegato II al medesimo decreto. Risulta, infatti, manifesto, come l’intrinseca finalità di tale richiesta di abrogazione delle disposizioni del d.lgs. n. 14 del 2014, che hanno sostituito la Tabella A del regio decreto n. 12 del 1941, «limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali» soppressi (dalle altre due disposizioni oggetto del 3° quesito), vada ravvisata nell’intento di fare "rivivere” le disposizioni dell’ordinamento giudiziario, sostituite dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e dall’Allegato II allo stesso decreto, che quei circondari prevedevano.

Deve, del resto, osservarsi ‒ fermo restando quanto si è sopra rammentato in ordine al carattere non decisivo delle dichiarazioni dei promotori ai fini dell’individuazione della ratio del referendum ‒ come l’indicato scopo delle tre richieste referendarie di restituire efficacia alle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi e stabilivano i circondari dei tribunali aboliti trovi conferma in quanto dichiarato dai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Puglia nelle memorie da essi depositate, là dove si afferma che «In buona sostanza, […] le Regioni proponenti vogliono che il popolo sia chiamato a rimuovere l’incompatibilità creata dalla nuova normativa in modo che sia eliminato il blocco all’efficacia della precedente normativa».

5.3.‒ L’individuato scopo, insito nelle tre richieste di referendum, della reviviscenza delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi e che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti non è, tuttavia, come si è detto, conseguibile mediante lo strumento referendario.

In tale senso, è sufficiente fare riferimento all’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato, da ultimo con la sentenza n. 12 del 2014 ‒ pronunciata nel giudizio di ammissibilità di una richiesta di referendum avente ad oggetto l’abrogazione, tra l’altro, proprio del d.lgs. n. 155 del 2012 (nel suo intero testo) ‒ che «l’abrogazione, a séguito dell’eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è […] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest’ultima, sono già state espunte dall’ordinamento (sentenza n. 28 del 2011)». Nello stesso senso si erano già espresse, oltre alla richiamata sentenza n. 28 del 2011, anche le sentenze n. 13 del 2012 e n. 24 del 2011, nonché, sia pure implicitamente, le sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997.

A una diversa conclusione non si potrebbe pervenire in ragione del fatto che le richieste referendarie esprimono proprio un chiaro intento (in tutto o in parte) oppositivo alla soppressione degli uffici giudiziari di cui alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012. Nella citata sentenza n. 13 del 2012, questa Corte ha infatti chiarito che «La volontà di far "rivivere” norme precedentemente abrogate […] non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo […] e non può "direttamente costruire” una (nuova o vecchia) normativa (sentenze nn. 34 e 33 del 2000). La finalità incorporata in una richiesta referendaria non può quindi andare oltre il limite dei possibili effetti dell’atto. Se così non fosse, […] il referendum, perdendo la propria natura abrogativa, diventerebbe approvativo di nuovi principi e "surrettiziamente propositivo” (sentenze n. 28 del 2011, n. 23 del 2000 e n. 13 del 1999): un’ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può "introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento” (sentenza n. 36 del 1997)»; argomenti che portarono la Corte a ritenere che il quesito sottopostole, «per l’effetto [di reviviscenza] che intende produrre, ha natura deliberativa». Tale carattere connota, in effetti, anche le tre richieste referendarie in esame in quanto esse mirano non alla mera demolizione di una normativa ma ad introdurre una determinata disciplina della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, tra le tante possibili, segnatamente quella anteriore alle soppressioni di uffici previste dalle disposizioni delle quali è richiesta l’abrogazione.

5.4.‒ L’impossibilità di conseguire lo scopo, incorporato nei quesiti, della reviviscenza delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi nonché (3° quesito) di quelle che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti comporta, inoltre, che verrebbe sottoposta ai cittadini una scelta inidonea a raggiungere realmente gli effetti annunciati e, quindi, un’erronea prospettiva ed una falsa alternativa, ciò che determinerebbe l’impossibilità di una corretta espressione del voto popolare (sentenze n. 36 e n. 43 del 2000).

5.5.‒ In conclusione, deve ribadirsi l’inammissibilità delle tre richieste di referendum popolare attesa l’inidoneità dello strumento referendario a raggiungere il fine, insito nei relativi quesiti, di fare "rivivere”, in tutto o in parte, le disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché quelle (3° quesito) che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti.

6.‒ La terza richiesta referendaria è inammissibile anche perché, là dove ha ad oggetto il comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e l’Allegato II allo stesso decreto «nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera» non indica il testo letterale delle parti delle dette disposizioni delle quali è proposta l’abrogazione ‒ come è invece richiesto dall’art. 27, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 ‒ ma soltanto significati normativi, da queste espressi, oggetto della richiesta abrogativa.

Tale circostanza, la quale comporta che, pure nel caso di accoglimento della proposta referendaria, resterebbero interamente vigenti le disposizioni oggetto della richiesta di abrogazione, è tale da pregiudicare la stessa chiarezza del quesito, necessaria al fine di garantire il libero esercizio del diritto di voto.

7.‒ Le censure di inammissibilità prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato restano assorbite.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare ‒ dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ‒ per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), della connessa Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, e del comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nonché dell’Allegato II al medesimo d.lgs. n. 14 del 2014.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2015.