SENTENZA N.
5
ANNO 2015
Commenti alla decisione di
I. Gianluca Marolda, Reviviscenza
e referendum abrogativo:
una convivenza possibile? Commento a margine della sentenza 5/2015 della Corte
costituzionale, per g.c.
del Forum di Quaderni
Costituzionali
II. Paola
Torretta, Ancora
sull’inammissibilità della "reviviscenza” da abrogazione referendaria. Note a
margine di Corte Cost. n. 5/2015, per g.c. di Federalismi.it
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo
Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario
Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di ammissibilità,
ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte
costituzionale), delle richieste di referendum
popolare per l’abrogazione: dell’art. 1, comma 1, rubricato "Riduzione degli
uffici giudiziari ordinari”, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali
ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma
2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del
decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative,
correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi
7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la
funzionalità degli uffici giudiziari); della Tabella A (art. 1, comma 1)
allegata al d.lgs.
n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del
2014, giudizio iscritto al n. 159 del registro ammissibilità referendum; dell’art. 1, comma 1,
rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19
febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento
delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7
settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici
giudiziari), nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure
della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al decreto e, quindi,
limitatamente alle seguenti parole: «i tribunali ordinari,» e «e le procure
della Repubblica»; della Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. n. 155
del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014,
limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, alle seguenti parole
tra virgolette, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al
circondario, all’ufficio ed alla località:
Riga 7 «ANCONA CAMERINO T.
CAMERINO»
Riga 8 «ANCONA CAMERINO P.R.
CAMERINO»
Riga 23 «BARI LUCERA T. LUCERA»
Riga 26 «BARI LUCERA P.R.
LUCERA»
Riga 52 «BRESCIA CREMA T.
CREMA»
Riga 53 «BRESCIA CREMA. P.R.
CREMA»
Riga 60 «CALTANISSETTA NICOSIA.
T. NICOSIA»
Riga 61 «CALTANISSETTA NICOSIA.
P.R. NICOSIA»
Riga 71 «CATANIA MODICA T.
MODICA»
Riga 72 «CATANIA MODICA P.R.
MODICA»
Riga 82 «CATANZARO ROSSANO T.
ROSSANO»
Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R.
ROSSANO»
Riga 95 «FIRENZE MONTEPULCIANO
T. MONTEPULCIANO»
Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO
P.R. MONTEPULCIANO»
Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T.
CHIAVARI»
Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R.
CHIAVARI»
Riga 106 «GENOVA SANREMO T.
SANREMO»
Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R.
SANREMO»
Riga 110 «L’AQUILA AVEZZANO T.
AVEZZANO»
Riga 111 «L’AQUILA AVEZZANO
P.R. AVEZZANO»
Riga 113 «L’AQUILA LANCIANO T.
LANCIANO»
Riga 115 «L’AQUILA LANCIANO
P.R. LANCIANO»
Riga 118 «L’AQUILA SULMONA T.
SULMONA»
Riga 119 «L’AQUILA SULMONA P.R.
SULMONA»
Riga 122 «L’AQUILA VASTO T.
VASTO»
Riga 123 «L’AQUILA VASTO P.R.
VASTO»
Riga 139 «MESSINA MISTRETTA T.
MISTRETTA»
Riga 140 «MESSINA MISTRETTA
P.R. MISTRETTA»
Riga 153 «MILANO VIGEVANO T.
VIGEVANO»
Riga 155 «MILANO VIGEVANO P.R.
VIGEVANO»
Riga 156 «MILANO VOGHERA T.
VOGHERA»
Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R.
VOGHERA»
Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO
T. ARIANO IRPINO»
Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO
P.R. ARIANO IRPINO»
Riga 177 «NAPOLI SANT’ANGELO
DEI LOMBARDI T. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»
Riga 178 «NAPOLI SANT’ANGELO
DEI LOMBARDI P.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»
Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T.
ORVIETO»
Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R.
ORVIETO»
Riga 203 «POTENZA MELFI T.
MELFI»
Riga 204 «POTENZA MELFI P.R.
MELFI»
Riga 224 «SALERNO SALA
CONSILINA T. SALA CONSILINA»
Riga 226 «SALERNO SALA
CONSILINA P.R. SALA CONSILINA»
Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T.
ACQUI TERME»
Riga 240 «TORINO ACQUI TERME
P.R. ACQUI TERME»
Riga 241 «TORINO ALBA T. ALBA»
Riga 243 «TORINO ALBA P.R.
ALBA»
Riga 245 «TORINO CASALE
MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO»
Riga 246 «TORINO CASALE
MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO»
Riga 247 «TORINO MONDOVI’ T. MONDOVI’»
Riga 248 «TORINO MONDOVI’ P.R.
MONDOVI’»
Riga 250 «TORINO PINEROLO T.
PINEROLO»
Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R.
PINEROLO»
Riga 252 «TORINO SALUZZO T.
SALUZZO»
Riga 253 «TORINO SALUZZO P.R.
SALUZZO»
Riga 258 «TORINO TORTONA T.
TORTONA»
Riga 259 «TORINO TORTONA P.R.
TORTONA»
Riga 268 «TRIESTE TOLMEZZO T.
TOLMEZZO»
Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R.
TOLMEZZO»
Riga 272 «VENEZIA BASSANO DEL
GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA»
Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL
GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA», giudizio iscritto al n. 160 del registro
ammissibilità referendum; dell’art.
1, comma 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali
ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma
2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del
decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative,
correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7
settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la
funzionalità degli uffici giudiziari), nella parte in cui sopprime i tribunali
ordinari e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al
decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole: «i tribunali ordinari,»
e «e le procure della Repubblica»; della Tabella A (art. 1, comma 1) allegata
al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n.
14 del 2014, limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, alle
seguenti parole tra virgolette, relative per ogni riga, rispettivamente, al
distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località:
Riga 7 «ANCONA CAMERINO T.
CAMERINO»
Riga 8 «ANCONA CAMERINO P.R.
CAMERINO»
Riga 23 «BARI LUCERA T. LUCERA»
Riga 26 «BARI LUCERA P.R.
LUCERA»
Riga 52 «BRESCIA CREMA T.
CREMA»
Riga 53 «BRESCIA CREMA. P.R.
CREMA»
Riga 60 «CALTANISSETTA NICOSIA.
T. NICOSIA»
Riga 61 «CALTANISSETTA NICOSIA.
P.R. NICOSIA»
Riga 71 «CATANIA MODICA T.
MODICA»
Riga 72 «CATANIA MODICA P.R.
MODICA»
Riga 82 «CATANZARO ROSSANO T.
ROSSANO»
Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R.
ROSSANO»
Riga 95 «FIRENZE MONTEPULCIANO
T. MONTEPULCIANO»
Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO
P.R. MONTEPULCIANO»
Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T.
CHIAVARI»
Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R.
CHIAVARI»
Riga 106 «GENOVA SANREMO T.
SANREMO»
Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R.
SANREMO»
Riga 110 «L’AQUILA AVEZZANO T.
AVEZZANO»
Riga 111 «L’AQUILA AVEZZANO
P.R. AVEZZANO»
Riga 113 «L’AQUILA LANCIANO T.
LANCIANO»
Riga 115 «L’AQUILA LANCIANO
P.R. LANCIANO»
Riga 118 «L’AQUILA SULMONA T.
SULMONA»
Riga 119 «L’AQUILA SULMONA P.R.
SULMONA»
Riga 122 «L’AQUILA VASTO T.
VASTO»
Riga 123 «L’AQUILA VASTO P.R.
VASTO»
Riga 139 «MESSINA MISTRETTA T.
MISTRETTA»
Riga 140 «MESSINA MISTRETTA
P.R. MISTRETTA»
Riga 153 «MILANO VIGEVANO T.
VIGEVANO»
Riga 155 «MILANO VIGEVANO P.R.
VIGEVANO»
Riga 156 «MILANO VOGHERA T.
VOGHERA»
Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R.
VOGHERA»
Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO
T. ARIANO IRPINO»
Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO
P.R. ARIANO IRPINO»
Riga 177 «NAPOLI SANT’ANGELO
DEI LOMBARDI T. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»
Riga 178 «NAPOLI SANT’ANGELO
DEI LOMBARDI P.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»
Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T.
ORVIETO»
Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R.
ORVIETO»
Riga 203 «POTENZA MELFI T.
MELFI»
Riga 204 «POTENZA MELFI P.R.
MELFI»
Riga 224 «SALERNO SALA
CONSILINA T. SALA CONSILINA»
Riga 226 «SALERNO SALA
CONSILINA P.R. SALA CONSILINA»
Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T.
ACQUI TERME»
Riga 240 «TORINO ACQUI TERME
P.R. ACQUI TERME»
Riga 241 «TORINO ALBA T. ALBA»
Riga 243 «TORINO ALBA P.R.
ALBA»
Riga 245 «TORINO CASALE
MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO»
Riga 246 «TORINO CASALE
MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO»
Riga 247 «TORINO MONDOVI’ T.
MONDOVI’»
Riga 248 «TORINO MONDOVI’ P.R.
MONDOVI’»
Riga 250 «TORINO PINEROLO T.
PINEROLO»
Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R.
PINEROLO»
Riga 252 «TORINO SALUZZO T.
SALUZZO»
Riga 253 «TORINO SALUZZO P.R.
SALUZZO»
Riga 258 «TORINO TORTONA T.
TORTONA»
Riga 259 «TORINO TORTONA P.R.
TORTONA»
Riga 268 «TRIESTE TOLMEZZO T.
TOLMEZZO»
Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R.
TOLMEZZO»
Riga 272 «VENEZIA BASSANO DEL
GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA»
Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL
GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA»; dell’art. 1, comma 3, rubricato "Modifiche al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e al decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 155”, del d.lgs. n. 14 del 2014, nonché dell’Allegato II (Tabella A
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) del medesimo decreto legislativo,
nella parte in cui, hanno sostituito la Tabella A del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i
circondari dei Tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano
del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi,
Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano,
Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo,
Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera, giudizio iscritto al n. 161 del registro
ammissibilità referendum.
Viste le ordinanze del 4 dicembre 2014, con le quali
l’Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi a legge le
richieste;
udito nella camera
di consiglio del 14 gennaio 2015 il Giudice relatore Sergio Mattarella;
uditi gli avvocati
Enrico Follieri per l’Ordine circondariale degli
avvocati di Lucera e per il Comitato per la difesa della Legalità in
Capitanata, Marco Lombardi per l’Associazione "Comitato Ostia”, Mario Petrella
per l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano e
della Marsica, per l’Ordine degli avvocati di Avezzano e per il Comitato pro
referendum sulla geografia giudiziaria, Mario Petrella e Angelo Errico Romiti
per i delegati dei Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata e
Puglia, Rosanna Panariello per il delegato del Consiglio regionale della
Regione Campania, Salvatore Cordaro in proprio e
nella qualità di delegato del Consiglio regionale della Regione siciliana e
l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1.‒ Con ordinanze del 4 dicembre 2014, l’Ufficio
centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 12 della legge 25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ha
dichiarato legittime tre richieste di referendum
popolare abrogativo, tutte presentate dai Consigli regionali delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Regione siciliana, su tre distinti
quesiti riguardanti alcune disposizioni dei decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148) e 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e
di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità
degli uffici giudiziari).
1.1.‒ Il primo quesito (reg. amm. ref. n. 159) è il seguente:
«Volete voi che siano abrogate le seguenti
disposizioni:
a) comma 1 dell’art. 1, rubricato "Riduzione degli
uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155
(Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.
148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014,
n.14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7
settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici
giudiziari), nel testo che qui di seguito si trascrive: "1. Sono soppressi i
tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui
alla tabella A allegata al presente decreto”;
b) la connessa Tabella A (art. 1, comma l) allegata
al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del
d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14?».
L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione: «1°
quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione
di trenta tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica,
nonché di duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari.».
1.2.‒ Il secondo quesito (reg. amm. ref. n. 160) è il seguente:
«Volete voi che siano abrogate le seguenti
disposizioni:
a) comma 1 dell’art. 1, rubricato "Riduzione degli
uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155
(Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.
148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.
14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni
di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n.
156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), recante il
seguente testo: "1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate
e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente
decreto”, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della
Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente
alle seguenti parole: "i tribunali ordinari,” e "e le procure della
Repubblica”;
b) la connessa Tabella A (art. 1, comma 1) allegata
al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del
d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle seguenti righe e, per
ciascuna di esse, alle seguenti parole tra virgolette, relative per ogni riga,
rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località:
Riga 7 «ANCONA CAMERINO T. CAMERINO»
Riga 8 «ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO»
Riga 23 «BARI LUCERA T. LUCERA»
Riga 26 «BARI LUCERA P.R. LUCERA»
Riga 52 «BRESCIA CREMA T. CREMA»
Riga 53 «BRESCIA CREMA. P.R. CREMA»
Riga 60 «CALTANISSETTA NICOSIA T. NICOSIA»
Riga 61 «CALTANISSETTA NICOSIA P.R. NICOSIA»
Riga 71 «CATANIA MODICA T. MODICA»
Riga 72 «CATANIA MODICA P.R. MODICA»
Riga 82 «CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO»
Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO»
Riga 95 «FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO»
Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO»
Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI»
Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI»
Riga 106 «GENOVA SANREMO T. SANREMO»
Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R. SANREMO»
Riga 110 «L’AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO»
Riga 111 «L’AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO»
Riga 113 «L’AQUILA LANCIANO T. LANCIANO»
Riga 115 «L’AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO»
Riga 118 «L’AQUILA SULMONA T. SULMONA»
Riga 119 «L’AQUILA SULMONA P.R. SULMONA»
Riga 122 «L’AQUILA VASTO T. VASTO»
Riga 123 «L’AQUILA VASTO P.R. VASTO»
Riga 139 «MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA»
Riga 140 «MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA»
Riga 153 «MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO»
Riga 155 «MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO»
Riga 156 «MILANO VOGHERA T. VOGHERA»
Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA»
Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO»
Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO»
Riga 177 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI T.
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»
Riga 178 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI P.R.
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»
Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO»
Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO»
Riga 203 «POTENZA MELFI T. MELFI»
Riga 204 «POTENZA MELFI P.R. MELFI»
Riga 224 «SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA»
Riga 226 «SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA
CONSILINA»
Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME»
Riga 240 «TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME»
Riga 241 «TORINO ALBA T. ALBA»
Riga 243 «TORINO ALBA P.R. ALBA»
Riga 245 «TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE
MONFERRATO»
Riga 246 «TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE
MONFERRATO»
Riga 247 «TORINO MONDOVI’ T. MONDOVI’»
Riga 248 «TORINO MONDOVI’ P.R. MONDOVI’»
Riga 250 «TORINO PINEROLO T. PINEROLO»
Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO»
Riga 252 «TORINO SALUZZO T. SALUZZO»
Riga 253 «TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO»
Riga 258 «TORINO TORTONA T. TORTONA»
Riga 259 «TORINO TORTONA P.R. TORTONA»
Riga 268 «TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO»
Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO»
Riga 272 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL
GRAPPA»
Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO
DEL GRAPPA»?».
L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione: «2°
quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione
di trenta tribunali ordinari e delle corrispondenti procure della Repubblica.».
1.3.– Il terzo quesito (reg. amm. ref. n. 161) è, infine, il seguente:
«Volete voi che siano abrogate le seguenti
disposizioni:
a) comma 1 dell’art. 1, rubricato "Riduzione degli
uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155
(Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.
148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.
14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni
di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n.
156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), recante il
seguente testo: "1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate
e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente
decreto”, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della
Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente
alle seguenti parole: "i tribunali ordinari,” e "e le procure della
Repubblica”;
b) la connessa Tabella A (art. 1, comma l) allegata
al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del
d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle seguenti righe e, per
ciascuna di esse, alle seguenti parole tra virgolette, relative per ogni riga,
rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località:
Riga 7 «ANCONA CAMERINO T. CAMERINO»
Riga 8 «ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO»
Riga 23 «BARI LUCERA T. LUCERA»
Riga 26 «BARI LUCERA P.R. LUCERA»
Riga 52 «BRESCIA CREMA T. CREMA»
Riga 53 «BRESCIA CREMA P.R. CREMA»
Riga 60 «CALTANISSETTA NICOSIA T. NICOSIA»
Riga 61 «CALTANISSETTA NICOSIA P.R. NICOSIA»
Riga 71 «CATANIA MODICA T. MODICA»
Riga 72 «CATANIA MODICA P.R. MODICA»
Riga 82 «CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO»
Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO»
Riga 95 «FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO»
Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO»
Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI»
Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI»
Riga 106 «GENOVA SANREMO T. SANREMO»
Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R. SANREMO»
Riga 110 «L’AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO»
Riga 111 «L’AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO»
Riga 113 «L’AQUILA LANCIANO T. LANCIANO»
Riga 115 «L’AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO»
Riga 118 «L’AQUILA SULMONA T. SULMONA»
Riga 119 «L’AQUILA SULMONA P.R. SULMONA»
Riga 122 «L’AQUILA VASTO T. VASTO»
Riga 123 «L’AQUILA VASTO P.R. VASTO»
Riga 139 «MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA»
Riga 140 «MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA»
Riga 153 «MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO»
Riga 155 «MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO»
Riga 156 «MILANO VOGHERA T. VOGHERA»
Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA»
Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO»
Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO»
Riga 177 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI T.
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»
Riga 178 «NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI P.R.
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI»
Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO»
Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO»
Riga 203 «POTENZA MELFI T. MELFI»
Riga 204 «POTENZA MELFI P.R. MELFI»
Riga 224 «SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA»
Riga 226 «SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA
CONSILINA»
Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME»
Riga 240 «TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME»
Riga 241 «TORINO ALBA T. ALBA»
Riga 243 «TORINO ALBA P.R. ALBA»
Riga 245 «TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE
MONFERRATO»
Riga 246 «TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE
MONFERRATO»
Riga 247 «TORINO MONDOVI’ T. MONDOVI’»
Riga 248 «TORINO MONDOVI’ P.R. MONDOVI’»
Riga 250 «TORINO PINEROLO T. PINEROLO»
Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO»
Riga 252 «TORINO SALUZZO T. SALUZZO»
Riga 253 «TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO»
Riga 258 «TORINO TORTONA T. TORTONA»
Riga 259 «TORINO TORTONA P.R. TORTONA»
Riga 268 «TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO»
Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO»
Riga 272 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL
GRAPPA»
Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO
DEL GRAPPA»;
c) il comma 3 dell’art. 1, rubricato "Modifiche al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e al decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 155”, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, recante il seguente testo:
"3. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la tabella A è sostituita dalla
tabella di cui all’allegato II”, nonché l’allegato II (tabella A del R.D. 30
gennaio 1941, n. 12) del medesimo d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14, nella parte in
cui hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei
tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa,
Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi,
Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano,
Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo,
Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera”?».
L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione: «3°
quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione
di trenta tribunali ordinari e delle corrispondenti procure della Repubblica,
nonché eliminazione della mancata previsione nell’ordinamento giudiziario dei
circondari dei tribunali soppressi.».
2.‒ Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione
delle ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera
di consiglio del 14 gennaio 2015, disponendo che ne fosse data comunicazione ai
delegati delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Regione
siciliana e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33,
secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
Le richieste di referendum sono state iscritte nel relativo registro ai numeri 159,
160 e 161.
3.‒ Con memorie di analogo contenuto, depositate il 9 gennaio 2015 in
ciascuno dei tre giudizi di ammissibilità, il Governo, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha chiesto che le tre richieste di referendum siano dichiarate inammissibili.
A sostegno di
tali istanze, il Governo deduce che: a) la normativa oggetto dei quesiti,
disciplinando l’esercizio della funzione giudiziaria di primo grado e la stessa
organizzazione della magistratura ordinaria, costituisce una legge
costituzionalmente necessaria, la cui vigenza è indispensabile per assicurare
il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza
costituzionale, nonché per garantire una tutela minima a diritti e situazioni
che tale tutela esigono secondo la Costituzione, e non può, perciò, essere
puramente e semplicemente abrogata (sono citate le sentenze della Corte
costituzionale n.
12 del 2014, n.
16 del 2008, n.
48, n. 47,
n. 46 e n. 45 del 2005,
n. 49 del 2000,
n. 35 del 1997
e n. 32 del 1993);
b) l’abrogazione per via referendaria di detta normativa, la quale
determinerebbe «non solo l’abrogazione della nuova conformazione territoriale
della competenza dei singoli uffici giudiziari, ma anche degli uffici stessi,
istituiti attraverso le norme che si intendono colpire», non comporterebbe la
reviviscenza della precedente disciplina (sentenze n. 12 del 2014,
n. 13 del 2012,
n. 28 e n. 24 del 2011),
di tal ché «all’esito favorevole del voto referendario conseguirebbe l’assenza
di qualsivoglia normativa in grado di garantire, pur nell’eventualità di
inerzia legislativa, la costante operatività della funzione giudiziaria, con
lesione del diritto costituzionalmente garantito della tutela dei diritti
dinanzi all’autorità giudiziaria (art. 24 Cost.) secondo le regole del giusto
processo (art. 111 Cost.)» (è nuovamente citata la sentenza n. 12 del
2014, la quale avrebbe evidenziato anche la configurazione del referendum abrogativo quale «atto libero
e sovrano di legiferazione popolare negativa che non può direttamente costruire
una [nuova o vecchia] normativa»), con conseguente inammissibilità dei referendum; c) i quesiti difettano
«della necessaria omogeneità», atteso che, anche a volere prescindere dalla
sostanziale differenza intercorrente tra i tribunali e le relative procure
della Repubblica e le sezioni distaccate di tribunale, le disposizioni delle
quali si richiede l’abrogazione hanno soppresso uffici giudiziari relativi ad àmbiti territoriali molto diversi per dimensione, numero di
abitanti e realtà socio-economica nella quale si inserivano e che è possibile
che ‒ come già sottolineato dalla sentenza n. 12 del
2014 ‒ il cittadino valuti in modo diverso l’accorpamento dei vari
tipi di uffici giudiziari e intenda esprimersi a favore della soppressione di
alcuni e del mantenimento di altri, situazione in cui, pertanto, sarebbe
difficile sostenere che la libertà di voto sia effettivamente rispettata nei
termini indicati dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 16 del
1978 (a quest’ultimo riguardo, sono citate anche le sentenze della stessa
Corte n. 47 del
1991, n. 65
e n. 64 del 1990
e n. 27 del 1981
e viene, inoltre, affermato che la molteplicità e la diversità degli uffici giudiziari
interessati dai quesiti «non garantiscono l’autenticità dell’espressione della
volontà popolare, anche in ragione del fatto che in molti casi il voto del
cittadino potrebbe essere fortemente condizionato da specifici interessi
localistici in grado di obliterare qualsiasi considerazione sulla bontà della
disposizione complessivamente intesa»); d) i quesiti non soddisfano «i
requisiti di chiarezza, univocità e puntualità» in quanto hanno ad oggetto
diversi testi legislativi di «indiscutibile complessità» e si presentano «di
non facile comprensione», con conseguente pregiudizio della libertà di voto del
cittadino anche sotto tale aspetto.
4.‒ Con memorie di analogo contenuto, depositate il 9 gennaio 2015 in
ciascuno dei tre giudizi di ammissibilità, i delegati dei Consigli regionali
delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Puglia hanno avanzato istanza affinché le
richieste referendarie vengano dichiarate ammissibili.
A sostegno di
tali istanze, deducono che i quesiti referendari: a) non sono in alcun modo collegati
alle materie indicate nell’art. 75, secondo comma,
della Costituzione, atteso che, a tale fine, non è sufficiente che una
normativa, come quella oggetto degli stessi, persegua obiettivi o produca
effetti di contenimento della spesa pubblica in vista del riequilibrio del
bilancio statale (è citata la sentenza della
Corte costituzionale n. 2 del 1994); b) non creerebbero, in caso di esito
favorevole dei referendum, alcun
vuoto normativo, suscettibile di precludere l’esercizio della funzione
giurisdizionale, atteso che gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 155 del 2012
utilizzano termini differenti, quali "modificazione”, "soppressione” e
"abrogazione”, riferendo quest’ultimo termine esclusivamente agli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies del r.d. n. 12 del 1941, sicché, mentre queste ultime
disposizioni sarebbero state espressamente abrogate, le restanti norme della
legge regolatrice dell’ordinamento giudiziario e della precedente legge
istitutiva dei tribunali sono state semplicemente modificate con la
sostituzione della Tabella A: trattandosi, pertanto, di incompatibilità tra
norme, intervenuta l’abrogazione della norma successiva tornerebbe ad
espandersi la norma precedente; c) rispettano il requisito dell’omogeneità,
perché sono diretti a fare esprimere i cittadini sul ripristino delle norme
sulla previgente geografia giudiziaria in base al principio della giustizia di
prossimità.
5.‒
Sempre il 9 gennaio 2015, hanno depositato memorie, di analogo contenuto, in
tutti e tre i giudizi di ammissibilità, i seguenti soggetti: l’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano e della Marsica e l’Ordine
degli avvocati di Avezzano, il Comitato pro referendum sulla geografia
giudiziaria, l’Ordine circondariale degli avvocati di Lucera e il Comitato per
la difesa della legalità in Capitanata. Tutti tali soggetti hanno sollecitato
la dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum.
Nella stessa
data, ha depositato una memoria, nel solo giudizio di ammissibilità del referendum n. 159 (1° quesito
referendario), l’Associazione "Comitato Ostia”, anch’essa sollecitando la
dichiarazione di ammissibilità della richiesta referendaria.
6.‒
Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015 sono stati ascoltati i difensori:
a) dell’Ordine circondariale degli avvocati di Lucera e del Comitato per la
difesa della legalità in Capitanata; b) dell’Associazione "Comitato Ostia”; c)
dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano e della
Marsica e dell’Ordine degli avvocati di Avezzano; d) del Comitato pro
referendum sulla geografia giudiziaria; e) dei delegati dei Consigli regionali
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Regione siciliana; f) del
Governo.
Considerato
in diritto
1.‒ La Corte è
chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità di tre richieste di referendum abrogativo popolare aventi ad
oggetto alcune disposizioni, o
frammenti di disposizioni, dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155
(Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.
148) e 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di
coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità
degli uffici giudiziari), entrambi adottati in attuazione della delega
conferita al Governo dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, «per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»
(così il titolo della legge).
Per quanto qui interessa ‒ e salvo
quanto si preciserà con specifico riguardo all’oggetto di ciascuno dei tre
quesiti referendari ‒ vengono in particolare in rilievo, anzitutto,
l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012 (articolo rubricato "Riduzione
degli uffici giudiziari ordinari”), come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n.
14 del 2014, e la Tabella A allegata allo stesso d.lgs. n. 155 del 2012, come
sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014. L’art. 1, comma 1,
del d.lgs. n. 155 del 2012 ha previsto, in particolare, la soppressione di alcuni
uffici giudiziari ordinari, specificamente, dei tribunali ordinari, delle
sezioni distaccate e delle procure della Repubblica indicati nella tabella A
allegata allo stesso d.lgs. n. 155 («1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le
sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al presente
decreto»). Come risulta dalla lettura dell’elenco contenuto in detta tabella A,
la soppressione ha riguardato trenta tribunali, le corrispondenti procure della
Repubblica, nonché duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari,
cioè, con riguardo a queste ultime, la totalità delle sedi distaccate di
tribunale.
Oltre all’art. 1, comma 1, del d.lgs. n.
155 del 2012 ed alla Tabella A ad esso allegata, vengono poi in rilievo ‒ limitatamente al 3° quesito
referendario ‒ l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2014 e
l’Allegato II al medesimo decreto, i quali hanno sostituito la Tabella A
allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Si
tratta, in questo caso, non della tabella che elenca gli uffici giudiziari
soppressi, ma di quella contenente l’elenco degli uffici giudiziari italiani ‒
in particolare, dei tribunali, suddivisi per Corte d’appello, con la
definizione, tramite l’indicazione dei comuni che ne fanno parte, del relativo
circondario ‒ cioè la cosiddetta geografia giudiziaria. La sostituzione
di tale tabella, già operata dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 155 del 2012 e dall’Allegato 1 allo stesso
decreto, è derivata dall’evidente necessità di adeguare la geografia
giudiziaria al sopra menzionato intervento di soppressione di uffici
giudiziari.
2.‒ Poiché le tre richieste di referendum concernono i medesimi atti aventi valore di legge e
perseguono un fine, almeno in parte, coincidente, i giudizi di ammissibilità
delle stesse devono essere riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi.
3.‒
In via preliminare, si deve rilevare
che, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015, questa Corte ha disposto,
come già avvenuto più volte in passato, sia di dare corso all’illustrazione
orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum e dal Governo ai sensi
dell’art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo), sia di ammettere gli scritti
presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata,
e tuttavia interessati alla decisione sull’ammissibilità delle richieste referendarie,
come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle
altrimenti a disposizione della Corte (ex
plurimis: sentenze n. 13 del 2012,
n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del 2011,
n. 17, n. 16 e n. 15 del 2008).
Tale
ammissione, che deve essere qui confermata, non si traduce però in un diritto
di questi soggetti di partecipare al procedimento – che, comunque, «deve
tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del
2000) – e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma
comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire
brevi integrazioni orali degli scritti, come è appunto avvenuto nella camera di
consiglio del 14 gennaio 2015, prima che i soggetti di cui al citato art. 33
illustrino le rispettive posizioni.
4.‒ Le
tre richieste di abrogazione referendaria hanno, rispettivamente, i seguenti
oggetti.
4.1.‒
Oggetto del 1° quesito referendario sono: a) il comma 1 dell’art. 1 del d.lgs.
n. 155 del 2012, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014; b) la
Tabella A, allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1,
comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014.
Con tale
quesito i presentatori chiedono l’abrogazione integrale delle disposizioni
menzionate e, perciò, considerato il contenuto delle stesse, l’abrogazione
della soppressione di tutti gli uffici giudiziari da esse aboliti, cioè dei
trenta tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica e
delle duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari indicati nella
citata Tabella A.
4.2.‒
Oggetto del 2° quesito referendario sono: a) lo stesso comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato
dall’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nella parte in cui sopprime i tribunali
ordinari e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al
medesimo decreto e, quindi, limitatamente alle parole: «i tribunali ordinari,»
e «e le procure della Repubblica»; b) la stessa Tabella A, allegata al d.lgs.
n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del
2014, limitatamente alle righe ‒ e, per ciascuna di esse, alle parole,
relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario,
all’ufficio ed alla località ‒ che menzionano tribunali e procure della
Repubblica.
Il 2° quesito concerne quindi le stesse
disposizioni oggetto del 1° quesito, con la differenza, però, che i
presentatori non ne chiedono l’abrogazione integrale ma delle sole parole (per
l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012) e righe (per la Tabella A
allegata al medesimo decreto) relative ai tribunali ordinari ed alle
(corrispondenti) procure della Repubblica. Con tale quesito, perciò,
diversamente dal 1°, non viene richiesta l’abrogazione della soppressione delle
duecentoventi sezioni distaccate di tribunale.
4.3.‒
Oggetto del 3° quesito referendario sono: a) lo stesso comma 1 dell’art. 1
del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 14 del
2014, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della
Repubblica di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto e, quindi, limitatamente
alle parole: «i tribunali ordinari,» e «e le procure della Repubblica»; b) la
stessa Tabella A, allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art.
1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, limitatamente alle righe ‒ e, per
ciascuna di esse, alle parole, relative per ogni riga, rispettivamente, al
distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località ‒ che menzionano
tribunali e procure della Repubblica; c) il comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n.
14 del 2014 («3. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la tabella A è
sostituita dalla tabella di cui all’allegato II»), nonché l’Allegato II
(Tabella A del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) del medesimo d.lgs. n. 14 del 2014,
«nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i
circondari dei tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano
del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera,
Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo,
Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona,
Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera».
Il 3° quesito
riguarda, quindi, gli stessi frammenti di disposizioni oggetto del 2° quesito,
dal quale si differenzia, tuttavia, per il fatto che esso concerne anche le
disposizioni del d.lgs. n. 14 del 2014 con le quali è stata disposta la
sostituzione della Tabella A allegata al regio decreto n. 12 del 1941, cioè
della tabella contenente la cosiddetta geografia giudiziaria. Di tali ultime
disposizioni, i presentatori non chiedono, peraltro, l’abrogazione integrale,
ma solo «nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i
circondari dei tribunali» soppressi con le prime due disposizioni oggetto del referendum. Tale richiesta, nella
denominazione attribuita dall’Ufficio centrale per il referendum al fine di rendere più agevole l’identificazione
dell’oggetto del quesito, è stata indicata come relativa alla «eliminazione
della mancata previsione nell’ordinamento giudiziario dei circondari dei
tribunali soppressi».
5.‒ Le
tre richieste di referendum sono inammissibili
perché sono dirette allo scopo della reviviscenza, in tutto (1° quesito) o in
parte (2° e 3° quesito), delle disposizioni che prevedevano gli uffici
giudiziari soppressi, nonché di quelle (3° quesito) che stabilivano i
circondari dei tribunali soppressi ‒ e, quindi, al ripristino dei detti
uffici e circondari ‒ scopo che non può essere conseguito mediante lo
strumento referendario.
5.1.‒ A
tale riguardo, occorre preliminarmente ricordare che «la richiesta referendaria è atto privo di motivazione
e, pertanto, l’obiettivo […] del referendum
va desunto […] esclusivamente dalla finalità "incorporata nel quesito”, cioè
dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed
all’incidenza del referendum sul
quadro normativo di riferimento. Sono dunque irrilevanti, o comunque non
decisive, le eventuali dichiarazioni rese dai promotori» (sentenza n. 24 del
2011).
5.2.‒ Tanto
premesso, risulta palese come le tre richieste di abrogazione per via
referendaria, totale (1° quesito) o parziale (2° e 3° quesito), delle
disposizioni che hanno soppresso gli uffici giudiziari elencati nella Tabella A
allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del
d.lgs. n. 14 del 2014 (comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come
modificato dal d.lgs. n. 14 del 2014 e, appunto, la menzionata Tabella A)
mirino intrinsecamente ‒ ancorché tale scopo non sia in esse
espressamente indicato ‒ a restituire efficacia alle disposizioni, ormai
abrogate, che quegli uffici prevedevano, ripristinando, così, gli stessi.
In proposito,
va osservato che il comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012 e la
connessa Tabella A costituiscono delle disposizioni meramente abrogative:
prevedere, nel citato comma 1, che gli uffici giudiziari di cui alla detta
tabella «Sono soppressi» equivale infatti, in tutta evidenza, a disporre
l’abrogazione delle disposizioni che quegli uffici prevedevano. Ciò premesso,
deve ulteriormente rimarcarsi, sul piano generale, come l’unico significato
attribuibile all’abrogazione di una disposizione meramente abrogativa, che si
limiti, pertanto, a prevedere che un’altra disposizione è abrogata, sia quello
di rimuovere tale ultima abrogazione, di stabilire, cioè, che ciò che era stato
abrogato non è più abrogato e che, quindi, viene ripristinato, tornando ad
essere efficace. Ne consegue, dunque, che, come si è anticipato, alle tre
richieste referendarie di abrogazione, integrale o parziale, delle disposizioni
che hanno soppresso gli uffici giudiziari di cui alla Tabella A allegata al
d.lgs. n. 155 del 2012 non può attribuirsi altro significato e, quindi, altro
scopo, che quello di restituire efficacia alle disposizioni, abrogate con la
detta soppressione, che quegli uffici prevedevano.
L’intento
della reviviscenza della normativa precedente è ulteriormente ravvisabile, nel
3° quesito, nella parte in cui esso ha ad oggetto l’abrogazione parziale del
comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e dell’Allegato II al medesimo
decreto. Risulta, infatti, manifesto, come l’intrinseca finalità di tale
richiesta di abrogazione delle disposizioni del d.lgs. n. 14 del 2014, che
hanno sostituito la Tabella A del regio decreto n. 12 del 1941, «limitatamente
alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali» soppressi
(dalle altre due disposizioni oggetto del 3° quesito), vada ravvisata
nell’intento di fare "rivivere” le disposizioni dell’ordinamento giudiziario,
sostituite dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e dall’Allegato II
allo stesso decreto, che quei circondari prevedevano.
Deve, del
resto, osservarsi ‒ fermo restando quanto si è sopra rammentato in ordine
al carattere non decisivo delle dichiarazioni dei promotori ai fini
dell’individuazione della ratio del referendum ‒ come l’indicato scopo
delle tre richieste referendarie di restituire efficacia alle disposizioni che
prevedevano gli uffici giudiziari soppressi e stabilivano i circondari dei
tribunali aboliti trovi conferma in quanto dichiarato dai delegati dei Consigli
regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Puglia nelle memorie da essi
depositate, là dove si afferma che «In buona sostanza, […] le Regioni
proponenti vogliono che il popolo sia chiamato a rimuovere l’incompatibilità
creata dalla nuova normativa in modo che sia eliminato il blocco all’efficacia
della precedente normativa».
5.3.‒
L’individuato scopo, insito nelle tre richieste di referendum, della reviviscenza delle disposizioni che prevedevano
gli uffici giudiziari soppressi e che stabilivano i circondari dei tribunali
aboliti non è, tuttavia, come si è detto, conseguibile mediante lo strumento
referendario.
In tale senso,
è sufficiente fare riferimento all’ormai consolidata giurisprudenza di questa
Corte, la quale ha ripetutamente affermato, da ultimo con la sentenza n. 12 del
2014 ‒ pronunciata nel giudizio di ammissibilità di una richiesta di referendum avente ad oggetto
l’abrogazione, tra l’altro, proprio del d.lgs. n. 155 del 2012 (nel suo intero
testo) ‒ che «l’abrogazione, a séguito dell’eventuale accoglimento della
proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è […] inidonea a rendere
nuovamente operanti norme che, in virtù di quest’ultima, sono già state espunte
dall’ordinamento (sentenza
n. 28 del 2011)». Nello stesso senso si erano già espresse, oltre alla
richiamata sentenza
n. 28 del 2011, anche le sentenze n. 13 del 2012
e n. 24 del 2011,
nonché, sia pure implicitamente, le sentenze n. 31 del 2000
e n. 40 del 1997.
A una diversa
conclusione non si potrebbe pervenire in ragione del fatto che le richieste
referendarie esprimono proprio un chiaro intento (in tutto o in parte)
oppositivo alla soppressione degli uffici giudiziari di cui alla Tabella A
allegata al d.lgs. n. 155 del 2012. Nella citata sentenza n. 13 del
2012, questa Corte ha infatti chiarito che «La volontà di far "rivivere”
norme precedentemente abrogate […] non può essere attribuita, nemmeno in via
presuntiva, al referendum, che ha
carattere esclusivamente abrogativo […] e non può "direttamente costruire” una
(nuova o vecchia) normativa (sentenze nn. 34 e 33 del 2000).
La finalità incorporata in una richiesta referendaria non può quindi andare
oltre il limite dei possibili effetti dell’atto. Se così non fosse, […] il referendum, perdendo la propria natura
abrogativa, diventerebbe approvativo di nuovi principi e "surrettiziamente
propositivo” (sentenze n. 28 del 2011,
n. 23 del 2000
e n. 13 del 1999):
un’ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può "introdurre una nuova statuizione, non
ricavabile ex se dall’ordinamento” (sentenza n. 36 del
1997)»; argomenti che portarono la Corte a ritenere che il quesito
sottopostole, «per l’effetto [di reviviscenza] che intende produrre, ha natura
deliberativa». Tale carattere connota, in effetti, anche le tre richieste
referendarie in esame in quanto esse mirano non alla mera demolizione di una
normativa ma ad introdurre una determinata disciplina della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari, tra le tante possibili, segnatamente quella
anteriore alle soppressioni di uffici previste dalle disposizioni delle quali è
richiesta l’abrogazione.
5.4.‒
L’impossibilità di conseguire lo scopo, incorporato nei quesiti, della
reviviscenza delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi
nonché (3° quesito) di quelle che stabilivano i circondari dei tribunali
aboliti comporta, inoltre, che verrebbe sottoposta ai cittadini una scelta
inidonea a raggiungere realmente gli effetti annunciati e, quindi, un’erronea
prospettiva ed una falsa alternativa, ciò che determinerebbe l’impossibilità di
una corretta espressione del voto popolare (sentenze n. 36 e n. 43 del 2000).
5.5.‒ In
conclusione, deve ribadirsi l’inammissibilità delle tre richieste di referendum popolare attesa l’inidoneità
dello strumento referendario a raggiungere il fine, insito nei relativi
quesiti, di fare "rivivere”, in tutto o in parte, le disposizioni che
prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché quelle (3° quesito) che
stabilivano i circondari dei tribunali aboliti.
6.‒ La
terza richiesta referendaria è inammissibile anche perché, là dove ha ad
oggetto il comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e l’Allegato II allo
stesso decreto «nella parte in cui
hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei
tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa,
Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi,
Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano,
Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo,
Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera» non
indica il testo letterale delle parti delle dette disposizioni delle quali è
proposta l’abrogazione ‒ come è invece richiesto dall’art. 27, terzo
comma, della legge n. 352 del 1970 ‒ ma soltanto significati normativi,
da queste espressi, oggetto della richiesta abrogativa.
Tale
circostanza, la quale comporta che, pure nel caso di accoglimento della
proposta referendaria, resterebbero interamente vigenti le disposizioni oggetto
della richiesta di abrogazione, è tale da pregiudicare la stessa chiarezza del
quesito, necessaria al fine di garantire il libero esercizio del diritto di
voto.
7.‒ Le
censure di inammissibilità prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato restano
assorbite.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare ‒
dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall’Ufficio
centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione ‒
per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del comma 1 dell’art. 1
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione
dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma
dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come
modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14
(Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di
cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n.
156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), della
connessa Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita
dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, e del comma 3 dell’art. 1 del
d.lgs. n. 14 del 2014, nonché dell’Allegato II al medesimo d.lgs. n. 14 del
2014.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio
2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2015.