SENTENZA N. 33
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
- Dott. Franco BILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati), e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";
Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore.";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";
Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";
Articolo 18-bis;
Articolo 19;
Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";
Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";
Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";
Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste", nonché alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle liste";
Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";
Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";
Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o della circoscrizione";
Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";
Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";
Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 83;
Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
Articolo 85;
Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.";
giudizio iscritto al n. 115 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 7 dicembre 1999 - integrata da quella del 21 dicembre 1999 - con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi alle disposizioni di legge le richieste suindicate, disponendone la concentrazione;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Federico Sorrentino per i presentatori Segni Mariotto, Fini Gianfranco e Calderisi Giuseppe, e l'avvocato Giuseppe Morbidelli per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano, De Lucia Michele e Stanzani Sergio.
Ritenuto in fatto
1.- In data 30 aprile 1999, dieci cittadini italiani, documentata la propria qualità di elettori, dichiaravano nella cancelleria della Corte suprema di cassazione l'intento di promuovere la raccolta delle firme per la richiesta di referendum popolare abrogativo di articoli o parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).
L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999.
In data 28 settembre 1999 alcuni dei promotori depositavano presso la detta cancelleria i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori ed i relativi certificati elettorali.
Analoga dichiarazione da parte di altri ventisette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, dell'intento di promuovere la richiesta di referendum abrogativo concernente la medesima materia veniva raccolta a verbale nella cancelleria della Corte di cassazione in data 5 giugno 1999. Il relativo annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999.
In data 9 settembre 1999 alcuni dei promotori di detta richiesta depositavano presso la stessa cancelleria i fogli contenenti le sottoscrizioni, accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 28 ottobre 1999, proponeva la concentrazione tra le due richieste, in quanto inerenti a materia uniforme; quindi, con ordinanza del 7 dicembre 1999, ampiamente motivata e relativa anche ad altri quesiti referendari, dichiarava le presenti richieste conformi alle disposizioni di legge e ne disponeva la concentrazione sul seguente quesito (come riformulato a seguito della successiva ordinanza dello stesso Ufficio centrale in data 21 dicembre 1999):
"Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";
Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: ", comma 1", e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore.";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";
Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";
Articolo 18-bis;
Articolo 19;
Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";
Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";
Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";
Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste", nonché alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle liste";
Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";
Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";
Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o della circoscrizione";
Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";
Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento", e al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";
Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 83;
Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
Articolo 85;
Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?"
Con la predetta ordinanza del 7 dicembre 1999, veniva attribuita al referendum in oggetto la seguente denominazione: "Elezione della Camera dei deputati: abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi".
L'ordinanza veniva comunicata e notificata a norma dell'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
2.- Ricevuta l'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato per la camera di consiglio la data del 13 gennaio 2000, della quale è stata data regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della predetta legge n. 352 del 1970.
3. - Nel procedimento innanzi alla Corte si sono costituiti, in data 28 dicembre 1999, gli onorevoli Mariotto Segni, Gianfranco Fini e Giuseppe Calderisi, promotori del referendum in esame, depositando, in qualità di promotori e presentatori del referendum, una memoria con la quale ribadiscono l'ammissibilità del quesito proposto, e ricordano che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Suprema Corte di cassazione si è già pronunciato, con l'ordinanza del 13 dicembre 1999, nel senso della riproponibilità entro il quinquennio di un quesito che non abbia raggiunto il quorum dei votanti, non residuando, pertanto - si osserva nella memoria -, alcuno spazio per ulteriori valutazioni al riguardo.
In data 30 dicembre 1999, si sono altresì costituiti Daniele Capezzone, Marco Cappato e Sergio Stanzani, dichiaratisi promotori e presentatori del referendum, i quali hanno chiesto di essere uditi in camera di consiglio, ed hanno concluso per l'ammissibilità della richiesta, sottolineando che il quesito proposto è identico a quello già esaminato e dichiarato ammissibile dalla Corte con la sentenza n. 13 del 1999, e in relazione al quale, nella precedente consultazione referendaria del 18 aprile 1999, non fu raggiunto il quorum dei votanti richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.
4.- Il giorno 8 gennaio 2000, nell'imminenza della data fissata per la camera di consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia hanno depositato una nuova memoria-atto di costituzione, nella qualità di "presentatori" del referendum, come previsto dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, ribadendo, altresì, le proprie conclusioni in ordine all'ammissibilità del quesito referendario in oggetto, nonché la propria richiesta di essere uditi in camera di consiglio.
5.- Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, i rappresentanti dei predetti presentatori hanno illustrato ulteriormente le ragioni dell'ammissibilità della richiesta di referendum.
6.- Successivamente, in data 19 gennaio 2000, largamente fuori termine - pertanto non suscettibile di essere presa in considerazione - è stata depositata, dall'Avvocato Gustavo Schiavello, in proprio, quale cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma, e nella asserita qualità di legale rappresentante del "Comitato per la democrazia pluralista", una memoria per contestare la validità della proposta referendaria in questione.
Considerato in diritto
1.- Le richieste di referendum abrogativo - concentrate in unico quesito - sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi riguardano alcuni articoli e parti di articoli (indicati in epigrafe) del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).
Al referendum è stata data dall’ordinanza 7 dicembre 1999 dell’Ufficio centrale presso la Corte di cassazione la denominazione: "Elezione della Camera dei Deputati, abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi".
2.- Il quesito in esame è identico a quello già oggetto di pronuncia di ammissibilità della richiesta di referendum con sentenza 28 gennaio 1999 n. 13, mentre non sussistono motivi per discostarsi da detta pronuncia.
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità, è sufficiente il richiamo alla predetta sentenza n. 13 del 1999 e ai principi, cui la sentenza stessa fa rinvio, quali individuati più volte dalla Corte, relativi ai requisiti di matrice unitaria e di omogeneità dei quesiti referendari (sentenze n. 26 del 1997; n. 47 del 1991 e n. 16 del 1978) e alle caratteristiche proprie della materia elettorale (sentenza n. 429 del 1995; v. anche sentenza n. 107 del 1996), con riferimento in particolare alla esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante (sentenza n. 26 del 1997; n. 32 del 1993 e n. 29 del 1987) e al dettato del testo della Costituzione quale risulta dalla votazione finale 27 dicembre 1947 e dalla promulgazione (sentenza n. 47 del 1991).
3.- Anche in questa occasione si può, altresì, escludere che il referendum in esame abbia carattere surrettiziamente propositivo. Esso, infatti, abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per ciò che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, non la sostituisce con un’altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo - disciplina che il quesito ed il corpo elettorale, si sottolinea ancora una volta, non possono creare ex novo né direttamente costruire (sentenza n. 36 del 1997) -, "ma utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta della legge oggetto del referendum (art. 77, numero 3)" (sentenza n. 13 del 1999).
In definitiva, caducati, come effetto della proposta abrogazione referendaria, le liste, il voto di lista e la ripartizione del 25% dei seggi secondo il metodo proporzionale collegato alle liste stesse, rimarrebbe, con il contenuto prescrittivo proprio, il criterio per l’attribuzione dei seggi in base alla cifra individuale di ogni candidato, criterio che continuerebbe ad applicarsi con le modalità consentite dal sistema residuo (sentenza n. 13 del 1999).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione 7 e 21 dicembre 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.