Sentenza n. 26

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SENTENZA N. 26

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-         Dott. Renato GRANATA, Presidente

-         Prof. Giuliano VASSALLI

-         Prof. Francesco GUIZZI

-         Prof. Cesare MIRABELLI  

-         Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

-         Avv. Massimo VARI

-         Dott. Cesare RUPERTO  

-         Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

-         Prof. Valerio ONIDA

-         Prof. Carlo MEZZANOTTE

-         Avv. Fernanda CONTRI

-         Prof. Guido NEPPI MODONA  

-         Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione:

a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

-         art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";

-         art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";

-         art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

-         art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e alle parole "e delle liste";

-         art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

-         art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

-         art. 18-bis;

-         art. 19;

-         art. 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole "e della lista dei candidati", nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista";

-         art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";

-         art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4) limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

-         art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

-         art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

-         art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste";

-         art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

-         art. 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

-         art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi";

-         art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

-         art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

-         art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";

-         art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

-         art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione";

-         art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

-         art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

-         art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.";

-         art. 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

-         art. 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

-         art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

-         art. 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti";

-         art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

-         art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

-         art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

-         art. 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;", al n. 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età . In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";

-         art. 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

-         art. 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

-         art. 83;

-         art. 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4, che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";

-        art. 85;

-        art. 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.", iscritto al n. 94 del registro referendum;

-        b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:

-        articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", alle parole: ", con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione é costituita in unica circoscrizione elettorale."; comma 4: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.";

-        articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.";

-        articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale";

-        articolo 17;

-        articolo 18;

-        articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.", iscritto al n. 105 del registro referendum.

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le richieste;

udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi gli avvocati Giovanni Motzo e Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

Ritenuto in fatto

1. -- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini e altri e l'ha dichiarata legittima con ordinanza dell'11 dicembre 1996, provvedendo con la medesima ordinanza (e con la successiva ordinanza di correzione di errori materiali del 20 dicembre 1996) a integrare il quesito nei termini seguenti:

«Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

-         art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";

-         art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";

-         art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

-         art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e alle parole "e delle liste";

-         art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

-         art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

-         art. 18-bis;

-         art. 19;

-         art. 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole "e della lista dei candidati", nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista";

-         art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";

-         art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4) limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

-         art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

-         art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

-         art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste";

-         art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

-         art. 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

-         art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi";

-         art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

-         art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

-         art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";

-         art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

-         art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione";

-         art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

-         art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

-         art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.";

-         art. 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

-         art. 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

-         art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

-         art. 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti";

-         art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

-         art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

-         art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

-         art. 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;", al n. 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età . In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";

-         art. 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

-         art. 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

-         art. 83;

-         art. 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4, che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";

-         art. 85;

-         art. 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?»

2. -- Con ordinanza dell'11 dicembre 1996, l'Ufficio centrale, ha dichiarato legittima, all'esito della verifica di regolarità, la richiesta di referendum popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini e altri sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:

-         articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", alle parole: ", con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale."; comma 4: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.";

-         articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.";

-         articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale";

-         articolo 17;

-         articolo 18;

-         articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?»

3. -- Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1997 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.

4. -- Nella giurisprudenza costituzionale che ha posto quale condizione di ammissibilità l'esistenza di una "normativa residua" immediatamente applicabile (sentenze nn. 5 del 1995, 32 del 1993 e 47 del 1991), la difesa dei promotori rinviene, in una memoria a sostegno dell'ammissibilità, un paradosso: la Corte eleva a canone una tecnica, quella manipolativa, che dovrebbe essere eccezionale; sì che diviene obbligatoria l'inclusione nel quesito di «singole parole o singole frasi prive di autonomo significato normativo», al fine di ottenere una normativa autoapplicativa.

Il carattere abrogativo del referendum implica invero uno schema binario, spettando ad esso la pars destruens e al legislatore rappresentativo la pars construens. Ma la giurisprudenza della Corte condurrebbe al risultato opposto, perché in ragione del pur apprezzabile obiettivo di salvaguardare la costante operatività dell'organo costituzionale, si nega il dispiegarsi della potestà legislativa parlamentare, spogliando le Camere della loro prerogativa più gelosa, qual è quella di decidere sulla legge elettorale.

I referendum hanno, nella sostanza, carattere abrogativo "secco", giacché colpiscono quella parte delle due leggi elettorali che prevede l'attribuzione del 25 per cento dei seggi con metodo proporzionale. Le altre operazioni di ritaglio - prosegue la memoria - riguardano disposizioni che non disciplinano, bensì richiamano il sistema dei seggi.

Sarebbe comunque desumibile dagli artt. 60 e 61 della Costituzione un principio di ultrattività delle leggi elettorali abrogate, e andrebbe dunque superata la causa di inammissibilità che la Corte ha addotto nella sentenza n. 5 del 1995. Di qui, l'insistere sui doveri costituzionali che vengono attivati dall'abrogazione di una legge elettorale: doveri che coinvolgono i comportamenti di tutti gli organi costituzionali. L'eventuale (e non auspicata) inerzia legislativa postula l'intervento sollecitatorio del Capo dello Stato e il comportamento attivo del Governo, il quale è tenuto a intraprendere le iniziative conseguenti all'esito favorevole della consultazione referendaria senza attendere che l'inerzia e la carenza altrui si consolidino, e dovrà presentare, se necessario, il disegno di legge delega per la revisione o l'integrale rideterminazione dei collegi uninominali. I Presidenti delle Camere, a loro volta, nomineranno la commissione per la verifica e la revisione dei collegi prevista dall'art. 7, comma 6, della legge n. 277 del 1993 (Camera dei deputati) e dall'art. 7, comma 4, della legge n. 276 del 1993 (Senato), e questa formulerà le indicazioni in proposito.

Quanto ai rimedi volti a garantire la costante operatività dell'organo, il Comitato si appella alla garanzia che nel nostro ordinamento è offerta dal giudizio sui conflitti di attribuzione fra poteri, anche con riguardo alle omissioni costituzionali. Se è vero che l'inerzia legislativa nel dare attuazione all'esito referendario lede il potere del Capo dello Stato di sciogliere le Camere (anticipatamente o per decorso della scadenza costituzionale), è comunque esperibile il conflitto di attribuzione contro le Camere e, se del caso, contro il Governo. La Corte costituzionale potrebbe sollevare di fronte a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 276 del 1993 e dell'art. 7 della legge n. 277 del 1993 nella parte in cui non prevedono che i meccanismi per la revisione dei collegi uninominali siano operativi senza bisogno di una delega legislativa (il parere della Commissione per la revisione, nominata in funzione di garanzia dai Presidenti delle Camere, potrebbe essere recepito, in caso di inerzia legislativa, con atto del Governo).

Considerato in diritto

1.                      -- Le due richieste di referendum popolare hanno per oggetto la disciplina elettorale dei due rami del Parlamento e mirano a sopprimere i meccanismi che prevedono l'attribuzione del 25 per cento dei seggi con metodo proporzionale: i relativi giudizi di ammissibilità vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.

2.                      -- La soppressione della quota proporzionale, che nella normativa elettorale del 1993 tempera l'esplicazione del principio maggioritario, è perseguita attraverso l'abrogazione di quelle parti delle due leggi elettorali che regolano l'attribuzione di seggi con metodo proporzionale, nonché delle disposizioni conseguenziali, incluse a fini di completezza nella richiesta referendaria.

Nel quesito sul testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, il nucleo essenziale è l'abrogazione, all'art. 1, commi 2 e 4, dei due incisi che prevedono l'assegnazione del 25 per cento dei seggi con il metodo proporzionale e con il riparto tra liste concorrenti; il resto rappresenta un'operazione di "cosmesi normativa" per ripulire il testo.

Nel quesito inerente all'elezione del Senato, ci si avvale più volte della cosiddetta tecnica del ritaglio, ma nella sostanza il quesito è imperniato sull'abrogazione delle disposizioni essenziali per il recupero proporzionale (v., all'art. 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la soppressione dell'ultimo periodo, che ha rilievo normativo autonomo).

In conclusione, i due quesiti sono assistiti dai requisiti di chiarezza e omogeneità, in quanto rispondono a una matrice unitaria: quella di far espandere il principio maggioritario positivamente accolto dalle due leggi elettorali del 1993 e fin qui limitato dai meccanismi ispirati dal principio proporzionale.

3. -- Va tuttavia ricordato che i referendum abrogativi delle leggi elettorali degli organi costituzionali non devono paralizzarne i meccanismi di rinnovazione, che sono strumento essenziale della loro necessaria, costante operatività. Sono invero ammissibili referendum abrogativi parziali di tali leggi, purché la normativa risultante dall'abrogazione, che si suole definire residua, sia immediatamente applicabile, consentendo la rinnovazione, in qualsiasi momento, dell'organo rappresentativo (sentenze nn. 5 del 1995, 32 del 1993, 47 del 1991). Ciò assume particolare importanza per il Parlamento, che è «istituto caratterizzante dell'ordinamento» (sentenza n. 154 del 1985) ed è luogo privilegiato della rappresentanza politica (cfr. sentenza n. 379 del 1996), sì che la paralisi, anche soltanto temporanea, dei meccanismi giuridici per il rinnovo delle Assemblee parlamentari urterebbe con le esigenze fondamentali della democrazia rappresentativa.

4. -- Va quindi esaminata la "normativa residua" conseguente all'eventuale abrogazione referendaria. E se è vero che la soppressione delle disposizioni prima menzionate dà vita a una compiuta disciplina orientata verso l'adozione integrale del "maggioritario", ciò non significa che essa comporti una piena garanzia di efficienza del sistema. Perché sorge, a questo riguardo, la questione della ridefinizione dei collegi elettorali, con modalità distinte per i due rami del Parlamento, ma con identici problemi di operatività.

4.1. -- Il quesito, una volta accolto, determinerebbe l'espansione del sistema maggioritario per l'attribuzione del totale dei seggi per la Camera dei deputati (l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, così disporrebbe: "In ogni circoscrizione, il totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti"). Si renderebbe necessario, quindi, procedere a una nuova definizione dei collegi uninominali in ciascuna circoscrizione, ridisegnandola in modo da ottenere un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non più, com'è ovvio, al 75 per cento. La ripartizione compiuta con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 7, comma 1, della legge n. 277 del 1993 - ove si ammetta la sopravvivenza di tale atto dopo l'esito positivo del referendum - permetterebbe l'elezione di un numero di deputati inferiore a quello previsto dalla Costituzione: 475 e non 630. In queste condizioni, il sistema elettorale non consentirebbe la rinnovazione dell'organo, secondo quanto già messo in luce dalla sentenza n. 5 del 1995.

Né può dirsi sufficiente, allo stato, l'attività istruttoria svolta dalla speciale commissione tecnica, di cui all'art. 7 della legge n. 276 del 1993, dal momento che occorrerebbe pur sempre un intervento del legislatore, volto a conferire una nuova delega o imperniato su una diversa scansione procedurale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con la garanzia dei pareri delle Camere.

4.2. -- Quanto al Senato, a ogni Regione è assegnato un numero di collegi uninominali pari a tre quarti dei seggi, e cioè complessivamente 232 su 315 (v. il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, che determina i collegi uninominali del Senato). E, dunque, stante la previsione dell'art. 57 della Costituzione, non funzionerebbe più, anche qui, la rete dei collegi disegnata dal decreto legislativo n. 535, e la normativa residua non sarebbe in concreto applicabile, con impedimento per il rinnovo dell'assemblea rappresentativa, cui dovrebbe rimediare il legislatore.

5. -- La difesa del Comitato promotore invoca l'esistenza di un obbligo di cooperazione per dar seguito alla volontà referendaria, che imporrebbe di rivedere la "mappa" dei collegi, rimpicciolendoli e aumentandoli di numero. Ma si è già rilevata l'assenza di un meccanismo permanente di revisione dei collegi: non è infatti sufficiente l'attività della commissione tecnica, sì che si rende necessario un nuovo intervento del legislatore, con modalità che vanno ricondotte alla sua sfera di discrezionalità politica.

Il problema della costante operatività del Parlamento - si rileva altresì in memoria - è un nodo ordinamentale di cui tutti debbono farsi carico. Ma pur asserendo la natura giuridica di tale "obbligo di cooperazione" - che non sarebbe espressione di una mera regola di correttezza - rimane pur sempre l'ipotesi di una non rimediabile inosservanza.

6. -- La difesa del Comitato si appella anche alla ultrattività della legislazione elettorale delle Camere, che discenderebbe dal "principio di continuità normativa": ove la nuova disciplina elettorale - essa sostiene - risulti sfornita di misure attuative e non sia immediatamente applicabile, vi sarebbe ultrattività della precedente, seppur abrogata.

E' certo affermato in Costituzione il principio della continuità funzionale degli organi costituzionali, che è la ratio di istituti definiti dal diritto positivo come la prorogatio e la supplenza. Ma questa Corte, nella sentenza n. 5 del 1995, ha escluso che da ciò consegua l'ultrattività della normativa elettorale degli organi costituzionali, in deroga ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo; e ha sottolineato che «ciò non può non valere anche in ordine ai rapporti tra abrogazione referendaria e normativa sottoposta a referendum». Né soccorre il richiamo ai lavori preparatori delle due leggi elettorali (le nn. 276 e 277 del 1993), il cui esame dimostra, anzi, che si è ritenuto oggetto di scelta del legislatore prevedere l'ultrattività della disciplina abrogata, in attesa che siano predisposte le misure necessarie all'operatività della nuova. Va ricordato, qui, come le due norme transitorie, di cui agli artt. 10 delle leggi nn. 276 e 277 del 1993 (che pongono invero una disciplina differenziata per le due Camere), siano state inserite con emendamento aggiuntivo per evitare il pericolo di un vuoto normativo, e comunque incertezze interpretative, non essendo condivisa dalla maggioranza l'opinione di chi le riteneva superflue, perché espressione di un principio, non scritto, di continuità normativa (v. Camera dei deputati, assemblea, 24 e 30 giugno 1993; Senato, assemblea, 14 luglio 1993). E va aggiunto che recenti progetti, tendenti a regolare la successione nel tempo delle norme elettorali, muovono dall'assunto che fra l'entrata in vigore della modifica legislativa e la sua attuazione vi sia, fin qui, un periodo di non operatività, che potrebbe condurre a «una gravissima crisi del sistema di democrazia rappresentativa» (Camera dei deputati, XIII legislatura, relazione alla proposta di legge n. 2423).

7. -- Le due richieste di referendum popolare sono dunque inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe:

a) del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), modificato da ultimo dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);

richieste dichiarate legittime, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Renato Granata

Il redattore: Francesco Guizzi

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.