Sentenza n. 5 del 1995

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SENTENZA N. 5

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-    Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

-    Prof. Gabriele PESCATORE

-    Avv. Ugo SPAGNOLI

-    Prof. Antonio BALDASSARRE

-    Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-    Avv. Mauro FERRI

-    Prof. Luigi MENGONI

-    Prof. Enzo CHELI

-    Dott. Renato GRANATA

-    Prof. Giuliano VASSALLI

-    Prof. Francesco GUIZZI

-    Prof. Cesare MIRABELLI

-    Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-    Avv. Massimo VARI

-    Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione:

A) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e numero 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato"; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e delle parole "e delle liste"; articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati"; articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; articolo 18-bis; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candicati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati", nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista"; articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista"; articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; numero 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 3) limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; numero 4), limitatamente alle parole: "dalle liste"; numero 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; numero 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; articolo 24, comma 1, numero 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; numero 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; numero 3) limitatamente alle parole: "di lista e"; numero 4) limitatamente alle parole: "e le liste", numero 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste"; articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati"; articolo 30, comma 1, numero 4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e numero 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi."; articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e delle parole "o della circoscrizione"; articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e"; articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista."; articolo 67, comma 1, numero 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e numero 3), limitatamente alle parole: "rispettive"; articolo 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 71, comma 1, numero 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti"; articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;", al numero 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articoo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista."; articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 83; articolo 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionalene dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; articolo 85; articolo 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti dell'ordine progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."; B) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", alle parole: "con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale", comma 4: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali"; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.";

Giudizi iscritti rispettivamente ai nn. 67 e 71 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le richieste e la successiva ordinanza del 4 gennaio 1995 con la quale l'Ufficio medesimo ha apportato correzioni materiali al quesito di cui al punto A);

Uditi nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 i Giudici relatori Mauro Ferri e Francesco Guizzi, rispettivamente per i giudizi nn. 67 e 71 del registro referendum;

Uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte e Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.

Ritenuto in fatto

1.1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 3 febbraio 1994 da Giuseppe Calderisi, Ottavio Lavaggi, Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Elio Vito e Lorenzo Strik Lievers sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1: comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a morma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole: "settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; Articolo 4: comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale" e numero 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato"; Articolo 14: comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alla parola: "liste" prima della parola "medesime", nonché alle parole: "nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: "sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; Articolo 18: comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" nonché alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19; Articolo 20: comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "della lista" nonché alle parole: "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali": comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista"; Articolo 31: comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi"; Articolo 68: comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista"; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione"; Articolo 71: comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; Articolo 77: comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del n. 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;", al n. 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista."; Articolo 83; Articolo 84: comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; Articolo 85; Articolo 86: comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo;?"

1.2. - Con ordinanza del 30 novembre 1994, l'Ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima. L'Ufficio stesso, inoltre, premesso che "il quesito referendario originario è diretto ad eliminare dalla legge per l'elezione della Camera dei deputati quelle disposizioni che - prevedendo l'attribuzione del 25% dei seggi con un sistema proporzionale - impediscono il pieno dispiegarsi del sistema maggioritario di tipo anglosassone", e rilevato che, con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, il Governo ha introdotto delle modificazioni al Testo unico in esame, ha osservato che il principio ispiratore della nuova disciplina e il contenuto normativo delle singole disposizioni non palesano un'intenzione del legislatore diversa e sostanzialmente innovativa rispetto a quella già oggettivata nella legge 4 agosto 1993, n. 277 e che quindi occorre trasferire - ex art. 39 della legge n. 352 del 1970, come risulta a seguito della sent. n. 68 del 1978 di questa Corte - il quesito referendario sul testo di legge risultante dalle ultime modifiche. Pertanto, l'Ufficio, con la medesima ordinanza del 30 novembre 1994 (e con successiva ordinanza di correzione di errori materiali del 4 gennaio 1995), ha provveduto ad integrare e riformulare il quesito nei termini seguenti: "Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal D. lgs. 534 del 1993, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e numero 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato"; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e delle parole "e delle liste"; articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati"; articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrzionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; articolo 18-bis; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati", nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista"; articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista"; articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; numero 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 3) limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; numero 4), limitatamente alle parole: "dalle liste"; numero 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; numero 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; articolo 24, comma 1, numero 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; numero 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; numero 3) limitatamente alle parole: "di lista e"; numero 4) limitatamente alle parole: "e le liste", numero 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste"; articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati"; articolo 30, comma 1, numero 4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e numero 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi."; articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e delle parole "o della circoscrizione"; articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e"; articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista."; articolo 67, comma 1, numero 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e numero 3), limitatamente alle parole: "rispettive"; articolo 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 71, comma 1, numero 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti"; articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;", al numero 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista."; articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 83; articolo 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; articolo 85; articolo 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti dell'ordine progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.";?".

2.1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha altresì esaminato la richiesta di referendum popolare, presentata anch'essa il 3 febbraio 1994 da Giuseppe Calderisi, Ottavio Lavaggi, Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Elio Vito e Lorenzo Strik Lievers, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalle modificazioni successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 276, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", nonché alle parole: "con arrotondamento per difetto"; comma 4: "I collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali"; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 19; articolo 20; nonché il comma 1 dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n. 276, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario", e il comma 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 276, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?".

2.2. - Con la medesima ordinanza del 30 novembre 1994 sopra menzionata l'Ufficio centrale, dichiarata la legittimità di detta richiesta, ha tuttavia rilevato che il Governo - in attuazione dell'art. 9 della legge n. 276 del 1993 - ha emanato, con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Considerato che il principio ispiratore della nuova disciplina e il contenuto normativo delle singole disposizioni non palesano un'intenzione del legislatore diversa e comunque sostanzialmente innovativa rispetto a quella della citata legge n. 276, l'Ufficio centrale ha trasferito il quesito sul nuovo testo di legge, in base all'art. 39 della legge n. 352 del 1970, quale risulta dalla sentenza n. 68 del 1978 della Corte costituzionale, estendendolo alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 ("Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale"), che riproduce quella corrispondente dell'art. 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come novellata dalla legge n. 276 del 1993. Pertanto, l'Ufficio centrale ha provveduto ad integrare e riformulare il quesito nei termini seguenti: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta"; "tre quarti dei"; "con arrotondamento per difetto", e al periodo: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale"; comma 4: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali"; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizione regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?".

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1995 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.

4. - In data 5 gennaio 1995, i presentatori Calderisi, Strik Lievers e Vito hanno depositato due memorie di identico contenuto, svolgendo argomentazioni a sostegno della ammissibilità delle richieste.

Premesso che obiettivo dei promotori è il completamento dell'opera di riforma del sistema elettorale, che da un modello "misto" si vuol trasformare in modello completamente uninominale maggioritario, nella memoria si afferma innanzitutto il dovere costituzionale di cooperazione, cui sarebbe soggetto il Parlamento, affinché sia data attuazione al dettato referendario, alla luce della superiorità in grado, nel sistema delle fonti, della deliberazione referendaria rispetto alla legge ordinaria. Tale superiorità in grado, oltre che derivare dal fatto che il referendum incorpora in sé un chiaro orientamento finalistico, sarebbe stata riconosciuta espressamente dalla sent. n. 468 del 1990 e poi ribadita nella sent. n. 32 del 1993: il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare - affermato in dette pronunce - sarebbe, infatti, incompatibile con la configurazione di un rapporto di equiordinazione tra le due fonti. Tale dovere di cooperazione esclude - concludono su questo punto i promotori - che l'inerzia del Parlamento possa essere assunta a fondamento di una dichiarazione di inammissibilità, in quanto mai un disvalore quale la violazione di un dovere costituzionale potrebbe assurgere a elemento di qualificazione del referendum. Nell'ipotesi - ritenuta estrema, marginale e incostituzionale - del rifiuto del Parlamento di dar seguito alla volontà referendaria (e cioè di adeguare il numero dei collegi uninominali attualmente esistenti - 475 per la Camera, 232 per il Senato - al numero costituzionalmente richiesto di 630 e 315), non vi sarebbe, comunque - proseguono i promotori - paralisi di funzionamento del Parlamento, né esproprio del potere di scioglimento del Presidente della Repubblica. Infatti, profilandosene la necessità le elezioni politiche si terrebbero sulla base della disciplina allo stato applicabile, e ciò in base al principio di continuità del funzionamento degli organi costituzionali enunciato negli artt. 60 e 61 della Costituzione, dal quale si ricaverebbe il principio di continuità, o di ultrattività, delle leggi elettorali. Si sostiene, in particolare, che il solo modo per conciliare la cogenza della durata (e il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica), il divieto di proroga, l'obbligo delle elezioni entro settanta giorni dalla fine delle Camere precedenti, con il principio della pienezza della potestà legislativa spettante alle Camere sino all'ultimo giorno prima dello scioglimento, è postulare che le leggi elettorali, quando siano bisognevoli di misure attuative, non intacchino l'operatività (o l'ultrattività) medio tempore delle leggi anteriori, sicché in ogni momento opererebbe, in materia elettorale, una legge compiuta. A sostegno di tale tesi si menziona, da un lato, lo scioglimento anticipato del Senato del 1953, che impedì l'adeguamento del numero dei collegi sulla base del nuovo censimento della popolazione, e che portò ugualmente alla elezione di un numero di senatori inferiore a quello previsto dal testo originario dell'art. 57 della Costituzione; dall'altro, si richiamano gli artt. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 276 e 10 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i quali, prevedendo la ultrattività della legge elettorale precedente fino al completamento della nuova disciplina, costituirebbe espressione del richiamato principio desumibile dagli artt. 60 e 61 della Costituzione.

5. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995, sono stati uditi, per i presentatori Calderisi, Strik Lievers e Vito, gli avvocati Carlo Mezzanotte e Beniamino Caravita di Toritto.

Considerato in diritto

1. - Poiché le due richieste di referendum popolare in esame hanno per oggetto materie analoghe, i relativi giudizi di ammissibilità vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1. - La prima delle due richieste investe, nell'ambito del sistema elettorale della Camera dei deputati, l'intero meccanismo di assegnazione del venticinque per cento dei seggi con il metodo proporzionale, mediante riparto tra liste concorrenti. Con l'abrogazione della detta quota proporzionale si tende, secondo l'intenzione dei promotori, alla piena espansione del sistema maggioritario - ora previsto per i tre quarti dei seggi -, che verrebbe, quindi, applicato per l'attribuzione del totale dei seggi medesimi.

La anzidetta finalità viene perseguita attraverso un quesito di struttura particolarmente complessa ed elaborata, coinvolgente una numerosa serie di articoli o, più spesso, di parti di articoli (commi interi, ovvero anche singole frasi o parole) della vigente normativa elettorale della Camera dei deputati, quale risulta dalle modifiche recentemente apportate al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

2.2. - Questa Corte ha già avuto modo più volte di esaminare richieste di referendum aventi per oggetto leggi elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale.

In particolare, nella sent. n. 32/1993 si è affermato, ribadendo e sintetizzando i criteri enunciati nella giurisprudenza precedente, che le dette leggi sono assoggettabili a referendum popolare "alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo".

In ordine alla struttura formale del quesito, si è ritenuto nella predetta pronuncia (come già nella sent. n. 47/1991) che esso può includere anche porzioni del testo legislativo (frasi o parole) brevissime e prive di autonomo significato normativo, qualora ciò sia imposto dall'imprescindibile esigenza di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito medesimo, a sua volta dettata dalla necessità di garantire agli elettori l'espressione di un voto consapevole (cfr. cit. sent. n. 47/1991 e le precedenti in essa richiamate).

L'esigenza di adoperare una tecnica di particolare puntualità e precisione nella formulazione del quesito, oltre a rispondere, come s'è detto, al fine - comune ad ogni tipo di richiesta referendaria - di assicurare la consapevolezza del voto, assume poi, per i referendum concernenti le leggi elettorali degli organi costituzionali (o di rilevanza costituzionale), un ulteriore e specifico rilievo, in quanto, in questo caso, sussiste la necessità di soddisfare la seconda, autonoma ed indispensabile, condizione sopra richiamata (su cui si tornerà in seguito), data "l'indefettibilità della dotazione di norme elettorali per gli organi la cui composizione elettiva è espressamente prevista nella Costituzione" (sent. n. 29/1987).

2.3. - Non vi è dubbio che il quesito in esame debba ritenersi dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed omogeneità.

L'insieme delle norme (nonché delle frasi o parole prive di significato normativo autonomo) di cui si chiede l'abrogazione risulta chiaramente rispondente ad una matrice razionalmente unitaria, ispirato, cioè, da un principio comune, la cui permanenza od eliminazione viene rimessa al voto del corpo elettorale.

Attraverso una attenta opera di "ritaglio" del testo normativo si intende, infatti, scorporare dalla legge in esame - come s'è detto all'inizio - tutto il complesso delle disposizioni che disciplinano (o che comunque richiamano) il sistema di attribuzione di un quarto dei seggi con il metodo proporzionale, con la finalità, anch'essa intrinseca all'atto abrogativo proposto, e che costituisce un epilogo evidente della abrogazione, di ottenere un sistema totalmente maggioritario uninominale.

Ne deriva, in conclusione, che il quesito referendario risulta indubbiamente fornito dei requisiti idonei ad assicurare agli elettori l'espressione di un voto consapevole.

2.4. - Occorre ora verificare se la disciplina risultante dall'eventuale esito positivo del referendum sia "immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo" (cit. sent. n. 32/1993).

Deve a questo punto essere riaffermato con vigore che "gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento" (sent. n. 29/1987). Tale principio - di fondamentale importanza, in quanto attinente alle garanzie essenziali del sistema istituzionale previsto dalla Costituzione - postula necessariamente, per la sua effettiva attuazione, la costante operatività delle leggi elettorali relative a tali organi.

Per quanto riguarda, in particolare, il Parlamento, va ribadita l'assoluta indefettibilità di un sistema elettorale permanentemente efficiente (tale da non ammettere neppure ambiguità o incertezze normative: cfr. cit. sent. n. 47/1991), in guisa che, in qualsiasi momento della vita dello Stato, sia garantita la possibilità di rinnovamento delle Camere, che si renda necessario per la scadenza naturale delle medesime, ovvero a seguito dell'esercizio del potere di scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica, esercizio che a sua volta non può subire impedimenti. L'esigenza fondamentale di funzionamento dell'ordinamento democratico rappresentativo non tollera soluzioni di continuità nell'operatività del sistema elettorale del Parlamento: una richiesta di referendum che esponga l'ordinamento a un tale rischio non potrebbe, pertanto, che essere dichiarata inammissibile.

2.5. - Ciò posto, è indubitabile, come riconoscono nella memoria depositata gli stessi presentatori della richiesta, che dalla eliminazione del meccanismo (proporzionale) atto ad attribuire il venticinque per cento dei seggi - conseguente all'esito positivo del voto popolare - scaturirebbe un sistema elettorale che, in assenza di un intervento del legislatore, non sarebbe in grado di funzionare. A seguito della espansione del sistema maggioritario per l'attribuzione del totale dei seggi (l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e succ. mod., nel testo residuo così disporrebbe: "In ogni circoscrizione, il totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti"), occorrerebbe procedere ad una nuova determinazione dei collegi uninominali in ciascuna circoscrizione, ridisegnandoli in modo da ottenerne un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non più al solo settantacinque per cento del totale medesimo: la ripartizione operata con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 7, comma 1, della legge n. 277/1993, ove anche si volesse ritenere la sopravvivenza di tale atto dopo l'eventuale approvazione del referendum, non permetterebbe, infatti, che l'elezione di un numero di deputati inferiore (475) a quello (630) previsto dalla Costituzione, con la evidente conseguenza che il sistema elettorale risulterebbe inidoneo a consentire la formazione dell'organo, e, quindi, non sarebbe nemmeno possibile indire le elezioni.

È, altresì, pacifico, poi, che la revisione dei collegi richiede, per la sua adozione, un provvedimento legislativo: pur, infatti, a voler ammettere che anche nel caso in esame si attivi l'opera della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 277/1993 (benché non si tratti semplicemente di rivedere i confini dei collegi esistenti a causa di mutamenti dei parametri previsti, bensì di procedere - come s'è detto prima - ad una integrale rideterminazione dei collegi medesimi a seguito del mutamento dell'impianto generale della legge elettorale), tale opera è pur sempre destinata a concludersi, dopo un complesso procedimento, con l'approvazione di una legge, ovvero con un decreto legislativo emanato dal Governo sulla base di una nuova legge di delegazione, così come avvenuto nel 1993.

Alla luce delle raggiunte conclusioni, non può non cogliersi la sostanziale - e decisiva ai fini che interessano - diversità tra la situazione che si determinerebbe in caso di approvazione della proposta referendaria ora in esame e quella che questa Corte esaminò, non ritenendola ostativa all'ammissibilità del referendum allora richiesto per l'abrogazione di alcune norme della legge elettorale del Senato, con la citata sent. n. 32/1993. In quella pronuncia si affermò che la normativa di risulta avrebbe potuto dar luogo ad "inconvenienti" per ciò che riguardava, da un lato, "la diseguale proporzione in cui l'uno e l'altro sistema di elezione sarebbero destinati ad operare nelle singole regioni", e, dall'altro, "gli effetti che il passaggio al sistema maggioritario semplice determina in caso di ricorso alle elezioni suppletive, secondo la legge 14 febbraio 1987, n. 31, al fine di ricoprire i seggi rimasti vacanti per qualsiasi causa, e in particolare per effetto di eventuali opzioni". Appare evidente che i menzionati inconvenienti attenevano al solo "modo di operare" del sistema elettorale di risulta, nel senso che vi introducevano elementi di possibile sperequazione o irrazionalità, i quali, tuttavia, ove anche avessero potuto dar luogo ad eventuali vizi di legittimità costituzionale (di per sé non rilevanti in sede di giudizio di ammissibilità: v. sent. n. 26/1987), certamente - come si affermò espressamente nella predetta sentenza n. 32/1993 - non incidevano sull'operatività del sistema medesimo: essi, cioè, non producevano effetti paralizzanti sul meccanismo elettorale, tali da impedire il ricorso alle elezioni in mancanza di un intervento integrativo del legislatore, come invece avviene nel caso ora in esame.

2.6. - Nella memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio, i presentatori della richiesta adducono, a sostegno dell'ammissibilità della stessa, due essenziali argomenti: a) sussistenza di un dovere costituzionale di cooperazione del Parlamento affinché la volontà popolare sia integrata e tradotta ad effetto, dovere costituzionale derivante da una asserita superiorità in grado del referendum rispetto alla legge ordinaria approvata dalle Camere; b) esistenza, comunque, nell'ordinamento di un principio di continuità delle leggi elettorali (desumibile dagli artt. 60 e 61 della Costituzione), e cioè di implicita ultrattività della legge abrogata fino alla piena operatività di quella nuova, con conseguente costante esistenza di un sistema elettorale funzionante.

Ma entrambe le tesi non sono condivisibili e non valgono a superare la accertata ragione di inammissibilità della richiesta.

In ordine alla prima va osservato che, anche ad ammettere, per pura ipotesi, che sussista un dovere del Parlamento, oltre che di natura politica, anche di carattere giuridico-costituzionale, di attuare e condurre a pieno effetto la volontà espressa dal corpo elettorale attraverso il referendum abrogativo, è decisivo rilevare che di fronte all'inerzia del legislatore, pur sempre possibile, l'ordinamento non offre comunque alcun efficace rimedio. Tale inerzia, ove si prolungasse oltre il termine di sessanta giorni fino al quale il Presidente della Repubblica può, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 352/1970 (ovvero oltre quello più lungo eventualmente introdotto - ma pur sempre con legge - in deroga alla norma predetta, come avvenuto nel 1987), determinerebbe, nel caso in esame, come s'è visto, la crisi del sistema di democrazia rappresentativa, senza che sia possibile ovviarvi.

Per quanto concerne, infine, la seconda argomentazione addotta nella memoria, deve escludersi che dai precetti contenuti negli artt. 60 e 61 della Costituzione possa trarsi il principio secondo cui, in assenza di una espressa previsione legislativa, l'applicabilità di una nuova normativa elettorale sia, in deroga ai criteri generali che regolano la successione delle leggi nel tempo e l'inizio e la cessazione della loro efficacia, automaticamente procrastinata fino a che la stessa non sia stata completata al fine di renderla operativa, con conseguente ultrattività medio tempore della legge anteriore: e ciò non può non valere anche in ordine ai rapporti tra abrogazione referendaria e normativa sottoposta a referendum.

Una conferma di ciò si ricava dal fatto che l'art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il quale posticipò l'efficacia delle nuove norme elettorali introdotte dalla legge medesima fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di determinazione dei collegi uninominali, fu introdotto, come chiaramente si evince dalla lettura integrale dei lavori parlamentari sul punto, non già a scopo meramente ricognitivo di un principio esistente, bensì in quanto prevalse nettamente la tesi secondo cui, in assenza di una tale norma transitoria, si sarebbe verificato un vuoto legislativo con l'effetto di impedire il ricorso eventuale a nuove elezioni.

2.7. - In conclusione, la richiesta di referendum deve essere dichiarata inammissibile.

3.1. - Il secondo quesito referendario qui in esame, nel testo riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione dopo l'emanazione del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993, è chiaro e univoco nella volontà di abrogare quelle parti della legge elettorale del Senato che prevedono la "correzione proporzionale" del meccanismo maggioritario attraverso l'assegnazione di un quarto dei seggi attribuiti alla Regione, secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del citato testo unico.

In ordine alla normativa residua del citato d.lgs. n. 533, conseguente all'abrogazione referendaria, la soppressione di articoli, commi e semplici incisi dà vita a una disciplina generale orientata verso l'adozione del c.d. "maggioritario secco"; essa, però, non è di per sé operativa.

3.2. - È determinante, a questo riguardo, - come già nella ipotesi relativa alla Camera dei deputati - il problema dei collegi elettorali: a ogni Regione è assegnato un numero di collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi, e cioè complessivamente 232 su 315 (d.lgs. n. 535/1993). Il referendum abrogativo non può risolvere tale questione e, allora, occorre esaminare la situazione che si determinerebbe nell'ipotesi di una risposta affermativa al quesito. Stante la previsione dell'art. 57 della Costituzione, non funzionerebbe più la rete dei collegi come disegnata dal d.lgs. n. 535, e la normativa residua non sarebbe in concreto applicabile, con un impedimento (a tempo indeterminato) per il rinnovo dell'assemblea rappresentativa, cui dovrebbe rimediare necessariamente il legislatore.

La difesa del comitato promotore, consapevole dell'essenziale importanza di tale punto, invoca l'esistenza di un obbligo di cooperazione per dar seguito alla volontà referendaria, sostenendo che si potrebbe facilmente sciogliere il nodo dei collegi con la revisione della "mappa", rimpicciolendoli e aumentandoli di numero. Ma su tale obbligo, come pure sull'ipotizzato principio di ultrattività della legislazione elettorale delle Camere, valgono i rilievi già svolti in precedenza (n. 2.6.). Va ricordato, in particolare, come la norma transitoria, di cui all'art. 10 della legge n. 276/1993, sia stata inserita - così come l'art. 10 della legge n. 277/1993 (v. ancora il n. 2.6.) - con emendamento aggiuntivo per evitare il pericolo di un vuoto normativo, e comunque incertezze interpretative (v. Camera dei deputati, assemblea, 24 e 30 giugno 1993; Senato, assemblea, 14 luglio 1993).

3.3. - Infine, a proposito dell'argomento addotto in memoria dai promotori, relativo allo scioglimento e alle elezioni del Senato del 1953, è sufficiente ricordare che la legge 6 febbraio 1948, n. 29, all'art. 3, primo comma, prevedeva l'adeguamento, "con norma di legge", del numero dei senatori assegnati a ciascuna Regione "nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione". Il fatto che detta norma, nel 1953, non abbia avuto seguito non è pertinente ai fini del presente giudizio. Infatti, il numero dei senatori e dei deputati, prima della revisione effettuata con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era variabile, secondo l'originaria formulazione dell'art. 57 della Costituzione.

3.4. - Anche la seconda richiesta di referendum popolare va, pertanto, dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale, nei termini indicati in epigrafe:

a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI- Francesco GUIZZI, Redattori

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.