Sentenza n. 17 del 2008

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SENTENZA N. 17

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-      Franco BILE Presidente

-      Giovanni Maria FLICK Giudice

-      Francesco AMIRANTE "

-      Ugo DE SIERVO "

-      Paolo MADDALENA "

-      Alfio FINOCCHIARO "

-      Alfonso Quaranta "

-      Franco GALLO "

-      Luigi MAZZELLA "

-      Gaetano SILVESTRI "

-      Sabino CASSESE "

-      Maria Rita SAULLE "

-      Giuseppe TESAURO "

-      Paolo Maria NAPOLITANO " 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: «articolo 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”; articolo 85», giudizio iscritto al n. 148 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 28 novembre 2007 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante, sostituito per la redazione della sentenza dal Presidente Franco Bile;

uditi gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR” e per l'On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l'associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico.

Ritenuto in fatto

1. – L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge, tra le altre, la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti: art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”; art. 85?».

  2. – L'Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 3 ed il seguente titolo: «Elezione della Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione».

3. – Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il eferendum, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 16 gennaio 2008, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta referendaria ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

4. – In data 10 gennaio 2008, i presentatori della richiesta di referendum, nelle persone di Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico, hanno depositato una memoria a sostegno della sua ammissibilità.

5. – Hanno altresì depositato memorie, deducendo l'inammissibilità della richiesta e chiedendo di potere intervenire per opporsi ad essa, il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, l'associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, i gruppi parlamentari del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e il Partito dei Comunisti Italiani.

6. – Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono stati sentiti gli avvocati Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico.

A seguito dell'ordinanza letta in camera di consiglio, sono stati ammessi altresì ad illustrare gli scritti presentati l'avvocato Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l'associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, gli avvocati Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR” e per l'On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e l'avvocato Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti italiani.

Considerato in diritto

1. – La Corte è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo di due disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante da modificazioni ed integrazioni successive, e precisamente dell'art. 19, limitatamente alle parole «nella stessa», e dell'intero art. 85.

2. – Conformemente alla più recente giurisprudenza (sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte in passato – all'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum, ai sensi del terzo comma dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità del referendum, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte.

Tale ammissione, come più volte ricordato da questa Corte, non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente indicati dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, cioè per i promotori del referendum e per il Governo. In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno – come è avvenuto nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.

3. – Il quesito n. 3 – recante il titolo «Elezione della Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione» – è ammissibile.

4. – A fronte della regola generale posta dal testo unico citato (artt. 18-bis e seguenti) – secondo cui l'intenzione di concorrere all'elezione a deputato si esprime con l'inclusione del nome del candidato in una lista presentata da un partito o gruppo politico in una determinata circoscrizione – i ricordati artt. 19 e 85 riguardano la diversa ipotesi della presentazione di più candidature da parte della stessa persona.

In particolare, la possibilità che una medesima candidatura sia presentata in varie circoscrizioni (beninteso in liste con contrassegno identico) costituisce il presupposto dell'art. 85, nel quale si rinviene la disciplina del procedimento, successivo al voto, per l'indicazione, da parte del deputato “pluri-eletto”, della circoscrizione prescelta, salvo il sorteggio in caso di mancata opzione. Dal canto suo, l'art. 19 vieta tra l'altro, a pena di nullità dell'elezione, l'inclusione del candidato in liste con diversi contrassegni «nella stessa o in altra circoscrizione».

5. – Il quesito non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum abrogativo; e al tempo stesso rispetta i limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.

In particolare, le disposizioni della legge elettorale oggetto della richiesta non possono essere ritenute a contenuto costituzionalmente vincolato, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria (sentenze n. 5 del 1995, n. 32 del 1993 e n. 47 del 1991).

6. – Il quesito presenta poi il necessario carattere di omogeneità, chiarezza ed univocità. Esso infatti è idoneo al conseguimento dello scopo voluto dai presentatori, che – come risulta dal titolo formulato dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione – è quello di ottenere l'abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione.

L'eventuale esito favorevole del referendum comporterebbe invero la totale abrogazione dell'art. 85, e quindi la caducazione della facoltà del candidato di presentarsi, con il medesimo contrassegno, in più circoscrizioni. Nel contempo, l'ablazione nell'art. 19 delle parole «nella stessa» lascerebbe intatto il divieto di candidature plurime con contrassegni diversi, contenuto nella disposizione, e tenderebbe solo ad esplicitare ulteriormente l'impossibilità di candidature in più circoscrizioni con lo stesso contrassegno, già derivante dalla contestuale abrogazione dell'art. 85.

Ne conseguirebbe pertanto – in adesione alla ricordata finalità dei promotori – l'espansione senza limiti del ricordato principio generale per cui la candidatura si manifesta mediante l'inclusione del nome del candidato in una (sola) lista di una determinata circoscrizione.

7. – Infine la normativa di risulta non presenta elementi di indeterminatezza che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni interpretativi, onde la sua autoapplicatività.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare – dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione – per l'abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive: «articolo 19, limitatamente alle parole “nella stessa”; articolo 85».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2008.