Sentenza n. 288 del 2010

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SENTENZA N. 288

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco               AMIRANTE                 Presidente

- Paolo                      MADDALENA              Giudice

- Alfio                      FINOCCHIARO                 "

- Alfonso                  QUARANTA                      "

- Franco                    GALLO                               "

- Luigi                      MAZZELLA                       "

- Gaetano                 SILVESTRI                         "

- Sabino                    CASSESE                            "

- Maria Rita              SAULLE                             "

- Giuseppe                TESAURO                          "

- Paolo Maria            NAPOLITANO                   "

- Giuseppe                FRIGO                                 "

- Alessandro             CRISCUOLO                      "

- Paolo                      GROSSI                              "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel procedimento vertente tra la Oviesse s.p.a. e il Comune di Curno ed altri, con ordinanza del 13 novembre 2009, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti l’atto di costituzione, fuori termine, di Oviesse s.p.a. nonché gli atti di intervento della Iniziativa Tredici s.r.l. e della Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 13 novembre 2009 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia) ha sollevato, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali).

Il Tribunale amministrativo premette che oggetto del giudizio a quo è la legittimità dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Curno che regola il regime delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale per l’anno 2009 con la quale, in applicazione della norma impugnata, si è consentito agli esercizi con superficie di vendita inferiore ai 250 metri quadrati l’apertura in ogni domenica e giorno festivo (con la sola esclusione delle giornate specificamente individuate dalla stessa legge) e, invece, si è limitata, per gli esercizi aventi una superficie di vendita superiore ai 250 metri quadrati, l’apertura festiva alla prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, a tutte le giornate domenicali e festive del mese di dicembre, all’ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre e ad ulteriori tre giornate a libera scelta degli esercenti.

Il rimettente fa presente che la ricorrente, nel giudizio a quo, è una società esercente il commercio con una superficie di vendita di 1499 metri quadrati, la quale, tra i motivi del ricorso, eccepisce l’illegittimità costituzionale della citata legge della Regione Lombardia per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza.

Il Tribunale amministrativo lombardo ritiene la questione di costituzionalità prospettata dalla parte rilevante e non manifestamente infondata.

Il rimettente osserva, altresì, che è incontestato che per l’esercizio commerciale del ricorrente debba trovare applicazione – secondo le norme impugnate – l’ordinaria disciplina della giornata domenicale, in ragione della quale la regola è rappresentata dall’obbligo di chiusura, salvo la possibilità di apertura nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre, nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre, e in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali, purché tali giornate non coincidano con quelle in cui l’apertura è comunque preclusa dal comma 11 del medesimo art. 5-bis della legge regionale n. 22 del 2000.

Quanto alla rilevanza della questione, il TAR evidenzia che il provvedimento del Sindaco rappresenta la pedissequa applicazione delle norme impugnate e che lo stesso ricorrente denuncia come unico vizio la illegittimità derivata dalla incostituzionalità della legge.

In altri termini – argomenta il rimettente – la fonte legislativa regionale ha direttamente determinato in modo cogente il contenuto lesivo dell’atto impugnato, senza lasciare o consentire alcuna mediazione discrezionale in capo all’Autorità amministrativa circa l’apertura domenicale o meno degli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati. Da ciò consegue che lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo dipende indissolubilmente dal previo vaglio di costituzionalità della normativa regionale, nel senso che ove questa fosse ritenuta costituzionalmente legittima anche il consequenziale provvedimento amministrativo applicativo sarebbe esente da vizi di legittimità e, viceversa, nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata, il ricorso dovrebbe essere accolto.

Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene non fondata l’autoqualificazione operata dal legislatore regionale circa l’inerenza della disciplina alla materia del commercio, e afferma, invece, che le disposizioni de quibus rientrerebbero nella materia tutela della concorrenza rimesse alla competenza esclusiva del legislatore statale, peraltro con l’obbligo di rispettare i principi di derivazione comunitaria.

In tal senso il TAR richiama la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l’espressione tutela della concorrenza, utilizzata dal legislatore costituzionale, coerentemente con quella operante nel sistema giuridico comunitario, comprende, tra le altre fattispecie, gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (viene citata la sentenza n. 430 del 2007).

Pertanto per accertare se determinate disposizioni possano essere ricondotte alla materia tutela della concorrenza si deve verificare «se le norme adottate dallo Stato siano essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato (sent. n. 285 del 2005), allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all’obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza».

Una volta che tale scrutinio abbia avuto esito positivo, l’attribuzione delle misure alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l’inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano (viene citata la sentenza n. 80 del 2006).

A parere del rimettente, la verifica di cui sopra conduce ad esito positivo quanto agli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio).

Il d.lgs. n. 114 del 1998 avrebbe espressamente posto quali finalità della disciplina in materia di commercio, tra le altre, quelle di realizzare «la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci», l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, in un’ottica di riforma volta a «rimuovere vincoli e privilegi, realizzando una maggiore eguaglianza di opportunità per tutti gli operatori economici» e perseguendo, quindi, l’intento di «favorire l’apertura del mercato alla concorrenza» (sentenza n. 64 del 2007).

L’intento avuto di mira con detto decreto legislativo n. 114 del 1998 sarebbe stato, dunque, quello di «favorire l’apertura del mercato alla concorrenza» garantendo i mercati ed i soggetti che in essi operano e a tali norme dovrebbe essere riconosciuto quell’effetto di ampliare «l’area di libera scelta sia dei cittadini che delle imprese» e, pertanto, sussisterebbero le condizioni per la qualificazione delle stesse come norme poste a tutela della concorrenza.

Una volta operata una siffatta qualificazione ne discenderebbe il dovere della legge regionale di non circoscrivere o delimitare in alcun modo l’effetto ampliativo della legge statale che persegue l’obiettivo della tutela della concorrenza e del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 114 del 1998).

Secondo il rimettente, non può neanche dirsi che la Regione abbia esercitato quella possibilità, riconosciuta dalla Corte costituzionale, di introdurre, nel disciplinare materie attribuite alla sua competenza legislativa, misure che abbiano marginalmente una valenza pro-competitiva, sempre che tali effetti «siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, e tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 430 del 2007).

Al contrario, la Regione Lombardia, nell’ambito di una normativa destinata a regolamentare specifici aspetti del settore del commercio, avrebbe, con i censurati commi 5 e 9 dell’art. 5-bis della legge regionale n. 22 del 2000, finito per incidere sull’assetto concorrenziale all’interno del mercato regionale, differenziandolo in maniera sostanziale da quello risultante dalla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 114 del 1998.

Il TAR cita le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora Corte di giustizia dell’Unione europea), con le quali, in più occasioni, si è ritenuto che le normative nazionali degli Stati membri sulla chiusura domenicale non si ponessero in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci (e cioè la sentenza 16 dicembre l992, causa C-169/91 e la sentenza 20 giugno 1996, V sezione, relativa ad una pluralità di cause tra cui la C-69/93 e la C-258/93) e, in particolare, richiama la parte in cui si afferma che: «Le normative in questione perseguono un obiettivo legittimo alla luce del diritto comunitario. Invero, le discipline nazionali che limitano l’apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l’espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario, in particolare al principio di proporzionalità».

Secondo il rimettente, una volta che lo Stato abbia esercitato tali scelte sarebbe poi «preclusa al legislatore regionale la possibilità di adottare una propria disciplina normativa che abbia l’effetto di restringere o distorcere la concorrenza al di fuori dei casi in cui sia lo stesso d.lgs. 114 del 1998 a consentirlo in un’ottica di contemperamento con la necessità di tutelare altri principi e valori di rango pari a quello attribuito alla tutela della concorrenza».

La riserva di legge statale in materia escluderebbe, dunque, che le Regioni possano, nel preteso esercizio della competenza legislativa in materia di commercio «introdurre limitazioni alla disciplina delle aperture domenicali circoscrivendo e delimitando ulteriormente le potestà riconosciute dalla disciplina statale alle amministrazioni in senso pro-concorrenziale o addirittura rendendo impossibile di agire in tal senso» o «delineare regimi differenziati tra gli operatori di settore in contrasto con i principi comunitari».

In particolare, l’art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998 dispone che: «Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno».

Dunque, a parere del rimettente, la norma citata, pur dettando il principio generale dell’obbligo della chiusura domenicale, prevederebbe che la valutazione dell’opportunità dell’apertura domenicale venga effettuata dal singolo Comune sulla base delle condizioni e delle circostanze concretamente sussistenti, senza introdurre alcun limite massimo alla facoltà di consentire l’apertura domenicale e festiva.

Al contrario, il comma 5 dell’art. 5-bis della legge regionale della Lombardia n. 22 del 2000 sostituirebbe il potere del Sindaco con una valutazione eseguita aprioristicamente ed in maniera astratta in ordine alle possibili giornate di apertura domenicale, che sono specificamente individuate dalla legge stessa, eccezion fatta per le cinque giornate di ulteriore apertura di cui alla lettera d) del comma stesso, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del singolo Comune.

In altre parole, il comma 5 dell’art. 5 della legge regionale n. 22 del 2000 avrebbe sostanzialmente escluso, per i Comuni lombardi, quella potestà, riconosciuta invece dai comma 5 dell’art.11 del d.lgs. n. 114 del 1998, di valutare discrezionalmente l’opportunità di consentire l’apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali nella misura occorrente a garantire che l’offerta commerciale sia in grado di eguagliare le esigenze dei consumatori.

La disposizione regionale, inoltre, ha introdotto un’eccezione generalizzata al divieto di apertura domenicale e festiva, consentendo sempre l’apertura in tali giornate agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita non superiore ai 250 metri quadrati mentre nessuna analoga disposizione è rinvenibile nel d.lgs. n. 114 del 1998, che non differenzia la possibilità di apertura domenicale e festiva in ragione delle dimensioni dell’esercizio.

La norma impugnata pertanto, seppur tendente, isolatamente considerata, all’apertura del mercato ed a garantire quella libertà di scelta del consumatore cui sono finalizzate le norme del d.lgs. n. 114 del 1998, finirebbe, però, per introdurre non solo una disciplina diversa da quella voluta dal legislatore statale preposto ad adottare quelle disposizioni che, oltre a garantire la massima concorrenza, assicurino anche un’ordinata disciplina del settore, ma anche una disciplina differenziata all’interno del medesimo mercato rilevante (collegato alla diversa superficie di vendita): il che costituirebbe violazione del principio comunitario di proporzionalità (di cui all’art. 5, comma 3, del Trattato UE) il cui rispetto si impone alla Regione anche in forza del primo comma dell’art. 117 Cost., che individua quale limite alla competenza legislativa regionale il rispetto dei principi comunitari.

2.– In data 6 aprile 2010 si è costituita la Regione Lombardia concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle sollevate questioni.

Premette la difesa regionale che i commi 5 e 9 dell’art. 5-bis della legge n. 22 del 2000 sono stati trasfusi nei commi 5 e 11 dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), e che l’art. 155, comma 1, lettera f), di tale testo unico ha abrogato la legge regionale n. 22 del 2000.

Secondo la Regione Lombardia il rimettente avrebbe erroneamente ricostruito il quadro normativo in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali.

Nell’ambito dell’Unione europea la Corte di Giustizia, con giurisprudenza univoca e consolidata, ha sempre affermato la piena legittimità delle discipline interne relative alla regolazione degli orari commerciali rispetto al principio di libera circolazione delle merci.

In piena continuità rispetto ai principi affermati a livello comunitario, il legislatore italiano è intervenuto a dettare una nuova disciplina in materia con il d.lgs. n. 114 del 1998. Nonostante l’intento liberalizzatore della nuova disciplina, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali continuano ad essere disciplinati dettagliatamente, rispondendo tale intervento normativo ad interessi di disciplina complessiva del settore, dato che il legislatore non ha inteso procedere alla totale eliminazione delle regole cui gli operatori economici devono attenersi.

Ciò si coglierebbe, in particolare, in riferimento all’art. 11, laddove è previsto per gli esercenti commerciali l’obbligo di rispettare la chiusura domenicale e festiva, con la possibilità di deroga nel mese di dicembre e per altre otto domeniche nel corso dell’anno.

Un regime derogatorio rispetto al predetto divieto è previsto dagli artt. 12 e 13 per i Comuni ad economia prevalentemente turistica, per le città d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi e per alcune tipologie di attività.

La Regione Lombardia, già investita dal decreto in parola di ampie potestà legislative e, in particolare, della generale funzione «Programmatoria delle reti distributive» (art. 6 del d.lgs. n. 114 del 1998), ha provveduto nel 2000 ad approvare la legge 3 aprile 2000, n.22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali).

Successivamente, il legislatore lombardo, con la legge 28 novembre 2007, n. 30 (Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali), ha aggiunto alla legge n. 22 del 2000 un nuovo Titolo III relativo alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali. Infine, di recente, le norme regionali in materia di commercio, comprese le disposizioni fin qui evidenziate, sono confluite integralmente nella citata legge regionale n. 6 del 2010.

La Regione evidenzia che la propria normativa prevede un regime di maggiore liberalizzazione delle aperture domenicali e festive rispetto a quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998, perché il numero delle domeniche e delle festività in cui è consentita una deroga all’obbligo di chiusura, passa da tredici (previsto dal decreto statale) a ventidue (consentito a livello regionale) mentre per i negozi di vicinato (esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri quadrati), anche al fine di un riequilibrio della capacità competitiva delle diverse reti distributive, è consentita l’apertura durante tutto il corso dell’anno.

Pertanto gli obiettivi perseguiti dalla Regione nel regolamentare il settore commerciale hanno, secondo la difesa regionale, una chiara valenza pubblicistica e non possono essere semplicemente ricondotti a finalità di esclusivo impulso all’astratta concorrenzialità del mercato di riferimento.

La regolamentazione del settore commerciale rifletterebbe, in maniera evidente, alcuni interessi pubblici facilmente ravvisabili; ad esempio: l’interesse ad una ordinata distribuzione sul territorio delle attività imprenditoriali o la necessità di tutelare soggetti economicamente meno robusti e, al tempo stesso, profondamente radicati nelle realtà territoriali locali.

L’ordinanza di rimessione si baserebbe sul presupposto errato che nella legislazione nazionale esista una regola generale di apertura domenicale degli esercizi commerciali e che la legislazione regionale limiterebbe tale regola generale.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la parte resistente deduce l’inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal TAR della Lombardia perché il Giudice amministrativo, nell’ordinanza, non avrebbe dato conto della modifica legislativa intervenuta ad opera della legge regionale 29 giugno 2009, n. 9 (Modifiche a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali), che, ampliando ulteriormente la potestà discrezionale del Comune, ha attribuito la possibilità all’ente locale di scegliere una domenica destinata all’apertura tra le ultime di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre e ha portato da tre a cinque le altre giornate o festività scelte dal comune in relazione alle esigenze locali.

La difesa regionale, inoltre, eccepisce l’inammissibilità della questione relativa al comma 9 dell’art. 5-bis, della legge regionale n. 22 del 2000 che permette l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive per tutto l’anno solare agli esercizi commerciali con superfici di vendita inferiore ai 250 metri quadrati, non essendo la norma applicabile alla fattispecie in quanto, per esplicita ammissione dello stesso rimettente, la controversia riguarda un esercizio con superficie di 1499 metri quadrati.

Altresì inammissibile sarebbe, infine, la richiesta di estendere anche agli esercizi commerciali di maggiori dimensioni la deroga generalizzata al divieto di apertura domenicale e festiva agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale «quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l’estensione ad altri casi di quest’ultima» (sono citate le sentenze n. 298 del 1994 e n. 383 del 1992, e le ordinanze n. 666 e n. 582 del 1988).

Nel merito, la Regione ritiene di individuare nella materia di competenza regionale residuale «commercio» l’ambito materiale al quale ricondurre le norme regionali impugnate, tenuto conto dell’oggetto e delle finalità della disciplina considerata nel suo complesso.

La Regione evidenzia come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia precisato che nella locuzione commercio sono ricomprese l’attività di commercio all’ingrosso, di commercio al minuto, l’attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, l’attività di commercio sulle aree pubbliche, l’attività di commercio dei pubblici esercizi, le forme speciali di vendita, le attività di promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese, nonché fiere e mercati, tutte pacificamente rientranti nell’ambito della competenza esclusiva regionale residuale (sono richiamate le sentenze n. 430, n. 165 e n. 64 del 2007, e l’ordinanza n. 199 del 2006). Ciò implicherebbe che la disciplina degli orari, in quanto contenuto indefettibile della materia de qua, debba essere fissata dalla Regione con pienezza ed esclusività di poteri, senza incontrare altro limite se non quelli generali fissati dal terzo comma dell’art.117 Cost.

La difesa regionale richiama anche la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la legittimità della previsione di sanzioni per le ipotesi di violazione delle medesime norme regionali emanate in materia (ex plurimis, le sentenze n. 106 e n. 63 del 2006) e che ha affermato che il d.lgs. n. 114 del 1998 «si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia, mentre la Regione Lombardia ha già provveduto a disciplinare in modo autonomo la materia stessa» (in tal senso l’ordinanza n. 199 del 2006).

In ogni caso, secondo la Regione, anche se si volesse ritenere che le norme statali rientrano nella materia tutela della concorrenza, non sarebbe comunque possibile riconoscere alle stesse un’efficacia pervasiva tale da imporsi sull’ambito materiale disciplinato dalla legge regionale impugnata perché, essendo la concorrenza una materia trasversale che influisce necessariamente anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, è necessario garantire anche l’ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (tra le altre si richiamano le sentenze n. 175 del 2005, n. 272 del 2004 e n. 14 del 2004).

Inoltre, la difesa regionale ritiene che le norme impugnate possano essere ritenute pro-concorrenziali, espressione di un potere che la Corte ha riconosciuto in capo al legislatore regionale al fine di non vanificarne la potestà legislativa, essendo interventi produttivi di effetti marginali e indiretti che non sono in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza e che introducono una disciplina di più ampia liberalizzazione dell’apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali rispetto a quella statale.

Quanto alla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la norma censurata non introdurrebbe solo una disciplina diversa da quella di natura concorrenziale posta dallo Stato, ma anche «una disciplina differenziata all’interno del medesimo mercato rilevante» (collegato alla diversa superficie di vendita), in violazione del principio comunitario di proporzionalità ex art. 5, comma 3, del Trattato UE), quale parametro interposto rispetto all’art. 117, primo comma, Cost. la Regione obietta che le discipline regionali sugli orari di apertura degli esercizi commerciali sono state oggetto di diverse pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, e, in tali occasioni, la stessa Corte non ha riscontrato alcun contrasto tra le normative sulla chiusura domenicale e il principio di libera circolazione delle merci (sono citate, a titolo esemplificativo, la sentenza 16 dicembre 1992 nella causa C-169/91 e, con specifico riferimento alla legislazione italiana, la sentenza 2 giugno 1994, nelle cause riunite C-69/93 e C-258/93).

A parere della difesa regionale, la più ampia possibilità di apertura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di piccole dimensioni mira inequivocabilmente a realizzare un riequilibrio competitivo tra grande distribuzione ed esercizi di vicinato, a fronte della differenza di risorse possedute per la remunerazione del personale e, quindi, per la garanzia di fasce di apertura più o meno ampie.

Inesatto sarebbe anche l’assunto del rimettente secondo cui la Regione avrebbe introdotto illegittimamente delle differenziazioni all’interno del medesimo mercato rilevante. Al contrario, la disciplina censurata sarebbe volta a salvaguardare esercizi commerciali dalle dimensioni modeste e, pertanto, essa deve essere valutata quale espressione di un intervento pubblico atto a porre rimedio a situazioni di squilibrio economico e sociale. A questo proposito la Regione richiama la sentenza n. 64 del 2007 con la quale la Corte costituzionale, nel pronunciarsi su una disciplina della Regione Umbria che introduceva degli incentivi a favore delle piccole e medie strutture di vendita, ha chiaramente affermato che interventi di tal guisa non sono privi di ragionevole giustificazione.

3.– In data 6 aprile 2010 è intervenuta nel giudizio Iniziativa Tredici s.r.l., soggetto estraneo al giudizio principale, sostenendo di essere portatrice di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato che può essere inciso in via diretta ed immediata dal giudizio di legittimità costituzionale.

In particolare, la parte interveniente riferisce di essere costituita, in qualità di controinteressata, in altro giudizio amministrativo pendente dinanzi alla medesima autorità giudiziaria rimettente che ha sospeso il processo in attesa della pregiudiziale soluzione della presente questione di costituzionalità

Nel merito la parte privata conclude per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Lombardia.

4.– In data 12 aprile 2010 si è costituita la parte del giudizio principale Oviesse S.p.a. concludendo per l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Lombardia.

5.– In data 1° giugno 2010 la difesa della Regione Lombardia ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevata dal TAR Lombardia.

6.– In data 1° giugno 2010 la difesa della parte interveniente – s.r.l. Iniziativa Tredici – ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni a sostegno della legittimazione ad intervenire nel giudizio e ha insistito per l’accoglimento della questione di costituzionalità in esame.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato – con riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), nella parte in cui, rispettivamente, il comma 5 prevede che: «Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico: a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; b) nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre; c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre; d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali» e, il comma 9, che: «Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all’intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati».

Le norme oggetto di censura, secondo il Tribunale rimettente, inciderebbero sull’assetto concorrenziale all’interno del mercato regionale ponendo limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), con ciò violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Inoltre, le stesse, introducendo una disciplina differenziata collegata alla diversa superficie di vendita all’interno del medesimo mercato rilevante, sarebbero in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all’art. 5, comma 3, del Trattato UE e, di conseguenza, con l’art. 117, primo comma, Cost.

2.– In via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità di entrambi gli interventi delle parti private.

2.1.– L’intervento della società Oviesse è tardivo, essendo trascorso il termine di venti giorni per intervenire nel giudizio decorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall’art. 3 delle norme integrative: la pubblicazione dell’ordinanza è del 17 marzo 2010 mentre la Oviesse s.r.l. si è costituita in data 12 aprile 2010, quindi ben oltre il termine ultimo del 6 aprile 2010.

2.2.– Quanto all’intervento della società Iniziativa Tredici, deve ribadirsi che «nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non sono ammissibili interventi di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, avuto altresì riguardo al rilievo che l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del detto giudizio di legittimità » (sentenza n. 138 del 2010).

L’inammissibilità dell’intervento non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, eventualmente sospeso in via di fatto nell’attesa della pronuncia di questa Corte, posto che la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, implicando l’accesso delle parti prima che, nell’ambito della relativa controversia, sia stata verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Tale considerazione resta valida anche se, nel diverso giudizio, sia già stata prospettata, e non ancora delibata dal giudice procedente, una questione di legittimità asseritamente analoga a quella in considerazione (ordinanza allegata alla sentenza n. 245 del 2007).

3.– Sempre in via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione Lombardia.

3.1.– Una prima eccezione attiene alla carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza in quanto, secondo la parte resistente, il rimettente non avrebbe tenuto conto del fatto che una delle norme censurate, dopo l’emanazione del provvedimento del Sindaco del Comune di Curno, è stata modificata.

L’eccezione non è fondata.

Il rimettente, pur non citando espressamente la modifica di cui all’art. 2 della legge regionale del 29 giugno 2009, n. 9 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali), che ha sostituito alla lettera b) del comma 5 dell’art. 5-bis della legge regionale n. 22 del 2000 le parole «dei mesi di maggio, agosto e» con le parole «di uno dei mesi di maggio, agosto o»; e alla lettera d) del medesimo comma 5 la parola «tre» con la parola «cinque», ne tiene conto tanto che, come afferma la stessa difesa della Regione Lombardia, fa esclusivo riferimento al testo della norma attualmente vigente. Il rimettente, quindi, riporta la precedente formulazione della legge regionale quando riepiloga il contenuto delle doglianze della ricorrente, ma sviluppa le sue argomentazioni basandosi sul nuovo testo, ritenendo che esso non modifichi i termini della questione.

Va precisato, infine, che la legge n. 22 del 2000 è stata interamente abrogata dall’art. 155 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), ma che le norme in esame sono state interamente riprodotte dall’art. 103 del citato testo unico.

3.2.– La Regione eccepisce anche il difetto di rilevanza della questione relativa al comma 9 dell’art. 5-bis della legge n. 22 del 2000 perché, a suo parere, il Giudice non deve fare applicazione della norma che si riferisce esclusivamente agli esercizi di vendita con superficie inferiore ai 250 metri quadrati, mentre la società ricorrente ha una superficie di vendita di circa 1500 metri quadrati.

Inoltre, secondo la difesa regionale, sarebbe inammissibile la richiesta di estendere anche agli esercizi commerciali di maggiori dimensioni la deroga generalizzata al divieto di apertura domenicale e festiva, prevista per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, «quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l’estensione ad altri casi di quest’ultima» (sentenze n. 96 del 2008, n. 298 del 1994 e n. 383 del 1992).

Anche tale eccezione non è fondata.

Il rimettente, infatti, evoca come parametro l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e ritiene che le norme censurate incidano nella materia della concorrenza proprio per il fatto che l’ampia deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva introdotta dal comma 9 dell’art. 5-bis della legge regionale n. 22 del 2000 sia limitata ai soli esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri quadrati mentre, per gli esercizi commerciali con una superficie superiore, il comma 5 del medesimo articolo, prevede una deroga più ristretta. La questione da lui posta va, quindi, affrontata nel merito per valutarne la fondatezza.

4.– Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la questione relativa alla violazione da parte delle norme oggetto del giudizio del principio di proporzionalità di cui all’art. 5, comma 3, del Trattato UE e, dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto il rimettente si limita a citare genericamente la violazione del principio di proporzionalità senza tuttavia spiegare dettagliatamente i motivi per i quali tale violazione si sarebbe determinata, con il risultato che la censura è formulata in modo generico ed apodittico (ex plurimis, sentenza n. 80 del 2010, ordinanza n. 344 del 2008).

La motivazione fornita dal rimettente è carente anche sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi che osterebbero alla disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell’Unione europea. Infatti, nei giudizi di costituzionalità in via incidentale è possibile invocare la violazione del diritto comunitario solo nell’ipotesi in cui lo stesso non sia immediatamente applicabile, altrimenti, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, verrebbe meno la rilevanza della questione (ex plurimis sentenze n. 227 del 2010, n. 125 del 2009 e n. 284 del 2007; ordinanze n. 415 del 2008 e n. 454 del 2006).

Infatti «nel sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi, in forza dell’art. 11 della Costituzione, soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l'applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno, quando egli non abbia dubbi – […] – in ordine all'esistenza del conflitto. La non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona» (sentenza n. 284 del 2007 e ordinanza n. 454 del 2006 ivi citata).

5.– Resta da esaminare la questione relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Secondo la prospettazione del rimettente, le norme censurate, aventi ad oggetto la disciplina della chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, devono essere inquadrate nell’ambito della materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato, e non in quello della materia «commercio», di competenza residuale delle Regioni, né tali disposizioni potrebbero essere ritenute norme dettate dalla Regione, nell’ambito delle sue competenze legislative, le quali avrebbero l’effetto marginale ed indiretto di ampliare l’area della concorrenza.

5.1.– La questione non è fondata.

Il TAR lombardo, come prima argomentazione, ritiene che il legislatore statale abbia introdotto, con il d.lgs. n. 114 del 1998, una disciplina degli orari degli esercizi commerciali che, avendo come fine «l’apertura del settore al mercato e alla concorrenza», non può essere derogata da una disciplina regionale più restrittiva.

Al riguardo, con specifico riferimento al d.lgs. n. 114 del 1998, questa Corte ha affermato che: «a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia "commercio” rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost.; […] pertanto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), di cui il giudice rimettente lamenta la violazione, si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia, mentre la Regione Lombardia ha già provveduto a disciplinare in modo autonomo la materia stessa» (ordinanza n. 199 del 2006).

In altra occasione si è poi avuto modo di precisare che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia «commercio» di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 350 del 2008). Del resto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale – al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale – non ricomprende la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva nell’elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni.

Si tratta, quindi, di valutare se la normativa regionale, nel contenuto, determini un vulnus alla tutela della concorrenza, peraltro tenendo presente che è stata riconosciuta la possibilità, per le Regioni, nell’esercizio della potestà legislativa nei loro settori di competenza, di dettare norme pro-concorrenziali (sentenze n. 431 e n. 430 del 2007).

In particolare, si è ritenuto che «poiché la promozione della concorrenza ha una portata generale, o "trasversale”, può accadere che una misura che faccia parte di una regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva. Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 430 del 2007).

Nel caso di specie, la normativa regionale sull’apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non si pone in contrasto con il d.lgs. n. 114 del 1998, e in particolare con l’art. 11, citato dal rimettente, in quanto introduce una disciplina di settore di sostanziale liberalizzazione che, in conformità con quella statale, prende in considerazione una serie di parametri, quali il settore merceologico di appartenenza, la dimensione dell’esercizio commerciale e gli effetti sull’occupazione.

L’art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998 prevede, infatti, al comma 4 che: «Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale». Il successivo comma 5 introduce la seguente deroga: «Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno».

A fronte della previsione statale che pone nella discrezionalità del Comune la possibilità di apertura per otto domeniche o altre festività nei mesi da gennaio a novembre, oltre che a tutto il mese di dicembre, la legge regionale n. 22 del 2000, all’art. 5-bis, comma 5, ha, invece, previsto la possibilità – non soggetta nell’an alla discrezionalità del Comune – di apertura domenicale nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre e nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre, e in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai Comuni in relazione alle esigenze locali, oltre che per tutto il mese di dicembre.

Il comma 9 dell’art. 5-bis della legge regionale citata prevede, addirittura, un esonero quasi integrale dal rispetto della chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di superficie inferiore ai 250 metri quadrati.

Risulta, dunque, errata la ricostruzione del rimettente secondo la quale la legislazione regionale avrebbe introdotto ulteriori e inammissibili limiti all’apertura domenicale e festiva rispetto a quelli previsti dal legislatore statale con il d.lgs. 114 del 1998.

Inoltre, dalla lettura della legge regionale emerge, con riferimento alla dedotta limitazione del potere discrezionale dei Comuni presenti nel territorio regionale di valutare discrezionalmente l’opportunità di consentire l’apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, che le limitazioni introdotte dal legislatore regionale, peraltro con valenza pro-concorrenziale, si risolvono rispetto a quanto prevede la norma statale nell’aver predeterminato la possibilità di apertura domenicale e festiva nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, lasciando comunque ai Comuni la scelta di individuare, in relazione alle esigenze locali, altre cinque giornate domenicali e festive e nella deroga generalizzata per i piccoli esercizi di vicinato.

In conclusione, la Regione Lombardia con le norme impugnate ha esercitato la propria competenza in materia di commercio dettando una normativa che, non ponendosi in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, produce effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta, in quanto evita che vi possano essere distorsioni determinate da orari di apertura significativamente diversificati, in ambito regionale, nei confronti di esercizi commerciali omogenei.

Neppure è valida la tesi del rimettente secondo la quale la differenziazione, nell’ambito del medesimo mercato rilevante, tra esercizi commerciali con superficie di vendita sotto i 250 metri quadrati e quelli invece con superficie più ampia, sarebbe prova della lesività delle norme censurate per il loro contrasto con la normativa statale in materia di «tutela della concorrenza» che non prevede siffatta differenziazione.

In primo luogo, va osservato che è contraddittorio affermare che è lesivo del principio della libera concorrenza limitare ai soli esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri quadrati la deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, sì che viene chiesta l’estensione della deroga a tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia l’estensione, e poi sostenere l’illegittimità costituzionale proprio della specifica disposizione su cui si fonda la precedente argomentazione.

Va, poi, detto che questa Corte ha già riconosciuto la legittimità di leggi regionali che operano delle differenziazioni, anche con specifico riferimento alla dimensione dell’attività dell’esercente commerciale, al fine di tutelare la piccola e media impresa. In particolare si è ritenuto legittimo tutelare (sia pure con riferimento a censure relative agli artt. 3 e 41 Cost.) «l’esigenza di interesse generale – peraltro espressamente richiamata dal citato art. 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 114 del 1998 – di riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio regionale» (sentenza n. 64 del 2007).

Infine, una volta stabilito che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali è ascrivibile alla materia «commercio» di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., non risulta di per sé lesiva di parametri costituzionali la scelta del legislatore regionale di regolamentare il settore operando delle differenziazioni non solo in relazione alla dimensione dell’esercizio commerciale ma anche, come  si è detto, tenendo conto di altri fattori tra i quali il settore merceologico di appartenenza e gli effetti sull’occupazione.

D’altra parte, deve sottolinearsi che lo stesso decreto legislativo n. 114 del 1998 opera una distinzione tra piccole, medie e grandi strutture di vendita. L’art. 4 dispone infatti che devono intendersi: «d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e)». Per ognuna di queste tipologie di esercizi commerciali segue poi una differente disciplina sotto molteplici aspetti, primo fra tutti quello relativo alle modalità di autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

Anche sotto questo profilo, dunque, la legislazione regionale, che ne riprende le definizioni, non si pone in contrasto con la legislazione statale dato che anche quest’ultima differenzia la disciplina delle strutture di vendita sin dall’inizio dell’attività di impresa, cioè in quella ancor più delicata fase autorizzatoria che corrisponde all’ingresso sul mercato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 5 e 9, della stessa legge della Regione Lombardia n. 22 del 2000 sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2010.