Ordinanza n.582 del 1988

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ORDINANZA N.582

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 (Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari), promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1983 dal Consiglio di Stato-Sezione IV giurisdizionale- sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero delle Finanze contro Porfili Roberto ed altri, iscritta al n. 978 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 bis dell'anno 1985.

Visti l'atto di costituzione di Porfili Roberto ed altri nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 14 giugno 1983 (n. 978 R.O. del 1984), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789, nella parte in cui non prevede che il beneficio, attribuito al personale collocato nella categoria non di ruolo del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 21 della legge n. 959 del 1962-della conservazione della anzianità di servizio posseduta per il precedente servizio reso all'Amministrazione in base a rapporto di natura privatistica -sia attribuito anche al personale collocato nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 25 della l. n. 1290 del 1962 (in parte successivamente transitato al Ministero delle Finanze);

che tale questione é stata sollevata sotto il profilo che la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 3 Cost., non essendo giustificata l'esclusione da tale beneficio del personale collocato nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 25 della l. n. 1290 del 1962.

Considerato che, come si riconosce nella stessa ordinanza di rimessione, il collocamento tra il personale statale non di ruolo del personale assunto con rapporto privatistico non comporta di per sè la conservazione della precedente anzianità di servizio;

che, pertanto, la norma impugnata, prevedendo la conservazione dell'anzianità di servizio per il personale inquadrato tra i dipendenti non di ruolo del Ministero delle Finanze ex art. 21 della l. n. 959 del 1962, ha introdotto una deroga alla disciplina generale in materia, in relazione a valutazioni, in ordine al servizio in precedenza esplicato da tale personale, che rientrano nella discrezionalità del legislatore;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, in presenza di norme generali e derogatorie, in tanto può porsi in quanto si assume che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio;

che, viceversa, quando si assume a termine di raffronto del giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, la questione in effetti ha per oggetto la norma generale, in contrasto con l'oggetto e la funzione del giudizio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost., che e diretto al riequilibrio del sistema, mediante il ripristino della normativa generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare (Corte cost. n. 6 del 19 gennaio 1988; n. 46 del 10 marzo 1983; n. 2 del 14 gennaio 1982);

che, pertanto, la questione sollevata, assumendo a termine di raffronto del giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, é manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 (Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari), sollevata con l'ordinanza 14 giugno 1983 (n. 978 R.O. del 1984) del Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.