Ordinanza n. 666 del 1988

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ORDINANZA N.666

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1975 dalla Corte dei conti - Sezione III Giurisdizionale - sul ricorso proposto da Trincossi Elena, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanza in data 24 novembre 1975, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente la computabilità a domanda, a fini di quiescenza, dei servizi che, comunque prestati, non abbiano costituito titolo per l'inquadramento degli interessati nelle amministrazioni statali;

che, ad avviso del giudice a quo, l'essere stato il beneficio della computabilità, ai fini suddetti, limitato al solo caso di servizi che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali, determina una irrazionale disparità di trattamento fra i cottimisti che, come la parte privata del giudizio a quo, hanno avuto accesso all'impiego statale di ruolo solo per effetto di apposito concorso pubblico e gli altri, i quali, in virtù di disposizioni emanate successivamente all'ammissione di detta parte nei ruoli dello Stato (art. 21, legge n. 959/62 e art. 21, legge n. 249/68), hanno potuto ottenere la stabilita del rapporto di servizio sulla sola base dell'attività anteriormente prestata;

che, secondo lo stesso giudice, tale disparità di trattamento si ripercuote sul diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, determinandone l'illegittima compressione, considerato che il trattamento pensionistico va configurato come retribuzione differita;

considerato che la norma impugnata, come riconosce anche il giudice remittente, costituisce una disposizione eccezionale con la quale il legislatore ha sancito la computabilità in questione di servizi comunque resi, a prescindere, cioè, da una loro determinata qualificazione e sotto la sola condizione della loro utilizzabilità ai fini dell'inquadramento in ruolo;

che proprio in relazione a siffatto carattere eccezionale, detta norma non può essere assunta come elemento di valutazione ai fini del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza, giusto l'orientamento in tal senso ripetutamente espresso da questa Corte, in riferimento a norme di analoga natura;

che, peraltro, in materia previdenziale, l'art. 38 Cost. si presenta come disposizione speciale ed assorbente rispetto a quella di cui all'art. 36 Cost. (invocato nella specie) e che essa non esclude la possibilità che il legislatore subordini a determinate condizioni e requisiti il diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

     PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.