Sentenza n. 149 del 2024

SENTENZA N. 149

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente:

Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, quinto comma, del codice penale, introdotto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di A. D.M. con ordinanza del 26 maggio 2023, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2023, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza depositata il 26 maggio 2023 e iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, quinto comma, del codice penale, introdotto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67».

La prima, proposta in via principale e con riferimento all’art. 76 Cost., ha a oggetto il primo periodo della citata disposizione, nella parte in cui stabilisce che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dal primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze «ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale».

La seconda, proposta espressamente in via subordinata e con riferimento all’art. 3 Cost., ha a oggetto il solo secondo periodo della citata disposizione, il quale stabilisce che «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69».

1.1.– Il rimettente premette di doversi pronunciare sull’imputazione a carico di A. D.M. per il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., perché questi, in qualità di funzionario in servizio presso l’Agenzia delle entrate, avrebbe acceduto abusivamente alla banca dati dell’anagrafe tributaria per effettuare alcune consultazioni relative alla posizione di R. O., non dettate da esigenze di servizio.

Accertata la responsabilità dell’imputato e verificata la sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 615-ter, commi secondo, numero 1), e terzo, cod. pen., l’ordinanza riferisce che al medesimo potrebbero essere riconosciute le attenuanti generiche, in ragione sia della minima gravità del fatto (accesso limitato per pochi minuti e dettato dal solo movente della curiosità), sia delle sue condizioni soggettive (l’imputato risulta incensurato e attesta, fino a quel momento, un meritevole stato di servizio). Tali circostanze attenuanti, ad avviso del rimettente, andrebbero ritenute prevalenti rispetto alle ritenute circostanze aggravanti.

2.– In ragione della speciale tenuità dell’offesa e dell’intensità minima del dolo, sussisterebbero inoltre i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Essa non troverebbe ostacolo nei limiti di pena del reato in contestazione, poiché la cornice edittale prevista dall’art. 615-ter cod. pen. per la figura base (pena della reclusione sino a tre anni) sarebbe compatibile con l’applicazione dell’esimente in parola tanto alla luce del testo originario dell’art. 131-bis cod. pen., che prevedeva quale condizione una pena non superiore nel massimo a cinque anni, quanto del testo modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), che stabilisce oggi l’applicabilità dell’esimente ai soli reati per i quali sia prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

A impedire, tuttavia, l’applicazione della esimente sarebbe il disposto dell’originario quarto comma (oggi: quinto comma) dell’art. 131-bis cod. pen., secondo il quale «[a]i fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69».

Alla luce di tale previsione, la sussistenza, nel caso di specie, delle contestate aggravanti a effetto speciale di cui all’art. 615-ter, commi secondo, numero 1), e terzo, cod. pen. e l’impossibilità di bilanciare queste ultime con le attenuanti generiche, pur ritenute prevalenti, non consentirebbero all’imputato di beneficiare dell’esimente della particolare tenuità del fatto, atteso che la cornice edittale di riferimento della fattispecie pluriaggravata (pena della reclusione da tre a otto anni) travalicherebbe le condizioni di applicabilità dell’istituto, sia in relazione alla disciplina originaria, sia a quella sopravvenuta.

Ove, pertanto, venisse meno il criterio di determinazione della pena di cui alla disposizione censurata, tanto con riguardo al computo delle circostanze aggravanti (anche ad effetto speciale) rispetto al reato base, quanto in relazione all’impossibilità di procedere al bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen., la richiamata causa di non punibilità sarebbe applicabile.

Da qui, ad avviso del rimettente, la rilevanza di entrambe le questioni.

3.– Quanto alla non manifesta infondatezza della prima questione, il giudice a quo sostiene che l’art. 131-bis, quinto comma, primo periodo, cod. pen. sarebbe costituzionalmente illegittimo in riferimento all’art. 76 Cost., in quanto la sua introduzione con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015 sarebbe avvenuta in contrasto col criterio direttivo di delega contenuto nell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili).

Ai sensi di tale previsione, infatti, il Governo era delegato a «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».

Alla luce del fatto che, in tale previsione, il legislatore delegante nulla ha stabilito in ordine al criterio di determinazione della pena e al computo delle circostanze, la disposizione censurata – con cui è stata esercitata la delega – avrebbe travalicato le condizioni poste dall’art. 76 Cost., atteso che essa non costituirebbe né un «coerente sviluppo» del criterio dettato dalla legge delega, pur nell’esercizio di fisiologici margini di discrezionalità, né «il portato di una interpretazione plausibile delle scelte affermate dal Parlamento in sede di delega».

Ciò sarebbe comprovato dal carattere autosufficiente del criterio di delega, testimoniato dal fatto che, per il consimile istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, con l’art. 168-bis cod. pen., introdotto dall’art. 3 della legge n. 67 del 2014, il legislatore ha fatto riferimento unicamente alla pena edittale detentiva senza nulla stabilire quanto al computo delle circostanze, laddove in altri casi (come quelli disciplinati dall’art. 1, comma 1, lettere b, c e g, della medesima legge n. 67 del 2014), già in sede di delega era previsto che il riferimento ai massimi edittali di pena andasse determinato alla luce di quanto disposto dall’art. 278 del codice di procedura penale. Tale ultimo articolo prevede, in particolare, che «[a]gli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale».

A ciò si dovrebbe aggiungere, secondo il rimettente, che il rilievo riconosciuto alle circostanze aggravanti ad effetto speciale e autonome avrebbe inciso significativamente sul nuovo istituto, escludendo dal suo ambito di applicabilità figure di reato «stati[sti]camente frequenti» come il furto aggravato e le lesioni gravi, in senso contrario rispetto alla ratio dell’intervento di riforma, consistente nel riaffermare la natura di extrema ratio della pena e nel contenere il gravoso carico di contenzioso penale.

4.– Con la seconda questione, proposta in via subordinata e con riferimento all’art. 3 Cost., il Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, quinto comma, secondo periodo, cod. pen., limitatamente alle parole: «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69».

Ad avviso del rimettente, l’impossibilità, per il giudice, di bilanciare eventuali circostanze attenuanti a effetto comune con eventuali circostanze aggravanti a effetto speciale sarebbe manifestamente irragionevole.

A fronte del fatto che il legislatore avrebbe, con la disposizione censurata, ritenuto astrattamente rilevanti, ai fini dell’applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto, le circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – a effetto speciale e autonome, l’incidenza delle une e delle altre avrebbe ripercussioni assai diversificate sul grado della risposta sanzionatoria.

Mentre il computo delle circostanze attenuanti a effetto speciale si giustificherebbe in ragione della necessità di mitigare la risposta sanzionatoria per quei fatti di minore gravità, pur potenzialmente rientranti in una fattispecie base punita con particolare severità, per le circostanze aggravanti ad effetto speciale la conseguenza – speculare – sarebbe quella di inasprire la risposta sanzionatoria rispetto a una fattispecie base punita in modo mite o, comunque, non particolarmente severo.

In questo quadro, la scelta del legislatore di precludere il bilanciamento con le attenuanti a effetto comune comporterebbe che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sarebbe applicabile a quei reati per i quali la fattispecie base sia contrassegnata da limiti edittali elevati ma per i quali sussista una circostanza attenuante a effetto speciale, «mentre la stessa causa di non punibilità non [sarebbe] applicabile a quei reati, connotati da una fattispecie base punita mitemente, ma per i quali la sussistenza di una circostanza ad effetto speciale elevi particolarmente i limiti edittali, pur quando il fatto risulti in concreto di particolare tenuità e ricorrano delle attenuanti ad effetto comune».

Con riguardo al primo caso, l’ordinanza di rimessione adduce l’esempio del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale attenuata di cui all’art. 326, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), punita con un minimo edittale di un anno di reclusione, alla quale, quindi, sarebbe applicabile l’art. 131-bis cod. pen.

A dimostrazione della seconda evenienza, invece, l’ordinanza si richiama all’ipotesi del furto pluriaggravato anche di modesta o modestissima entità, per il quale il minimo di pena è pari a tre anni di reclusione, senza che possa avere alcun rilievo l’attenuante a effetto comune di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen., anche ove ritenuta prevalente nel giudizio di bilanciamento.

Di tale anomalia – che avrebbe potuto essere eliminata attribuendo rilevanza al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. con eventuali circostanze attenuanti, anche a effetto comune – sarebbe del resto stato consapevole lo stesso legislatore delegato, il quale, nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, evidenziava già come il criterio adottato nella disposizione oggetto di censura non avrebbe eliminato le possibili incongruenze derivanti dall’impossibilità di tenere conto, ai fini della determinazione della pena, della soccombenza delle circostanza aggravanti ad effetto speciale con quelle attenuanti ad effetto comune, rilevando l’impossibilità di intervenire su un tale aspetto «indubbiamente problematico ma costituente in verità un nodo dell’intero sistema non affrontabile in questa sede».

Da ultimo, a rendere vieppiù necessaria la soluzione auspicata sarebbe, secondo l’ordinanza, la modifica dell’art. 131-bis, primo comma, cod. pen. operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, secondo la quale occorre oggi avere riguardo non più al massimo edittale della pena astrattamente comminata, ma al minimo (non superiore a due anni di pena detentiva).

5.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.

5.1.– Non sussisterebbe, innanzi tutto, alcuna violazione dell’art. 76 Cost., perché la disposizione censurata scaturirebbe dall’esercizio di un potere del legislatore delegato nel quale rientrano fisiologici margini di discrezionalità nell’attuazione della delega.

A dimostrare l’inconferenza degli assunti del rimettente sarebbe la circostanza che dal criterio direttivo contenuto nell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge n. 67 del 2014 non esulerebbero affatto aspetti legati ai criteri di determinazione della pena quale condizione per l’accesso alla causa di non punibilità, rientrando tale eventualità tra quelle legittimamente percorribili dal legislatore delegato, con la conseguente necessità di «dettare dei criteri per governare l’impatto delle circostanze sulla determinazione della pena».

La regola dettata dalla disposizione censurata, pertanto, resta pur sempre quella legata alla gravità del reato, individuata dal legislatore delegante in termini di limite edittale di pena e da quello delegato «mediante una ragionevole selezione dei criteri per il cui tramite giungere al quinquennio di pena».

L’esito auspicato dal rimettente, peraltro, condurrebbe a esiti invero irragionevoli, tenuto conto che l’eliminazione di qualsiasi riferimento alle circostanze renderebbe inoperanti anche quelle attenuanti a effetto speciale, con la conseguenza che verrebbero escluse dall’applicazione della causa di non punibilità ipotesi rivelatrici di un’offensività «sensibilmente scemata rispetto all’ipotesi base».

5.2.– Parimenti non fondata sarebbe la censura, prospettata in via subordinata, di violazione dell’art. 3 Cost., relativa alla deroga al bilanciamento tra circostanze.

Ad avviso dell’interveniente, il carattere non manifestamente irragionevole delle scelte operate dal legislatore sarebbe reso evidente dal rilievo della eterogeneità delle situazioni poste a raffronto dal rimettente, le quali, quindi, non potrebbero costituire degli utili tertia comparationis. Ciò tanto più in un ambito, quello della disciplina penale sostanziale e processuale, caratterizzato da ampia discrezionalità delle scelte adottate dal legislatore.

Non potrebbe, infine, avere rilievo il richiamo all’incongruenza degli esiti prodotti dalla disposizione censurata contenuto nei lavori preparatori, tenuto conto che esso non sarebbe comunque tale da costituire una intrinseca irragionevolezza, rivelando unicamente una disfunzione di sistema affrontabile e risolvibile dal legislatore e, soprattutto, non rimediabile per il tramite dell’intervento richiesto dal rimettente.

Considerato in diritto

1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, quinto comma, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015.

La prima, proposta in via principale e con riferimento all’art. 76 Cost., ha a oggetto la citata disposizione nella parte in cui, al primo periodo, prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui al primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze «ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale».

La seconda, proposta espressamente in via subordinata e con riferimento all’art. 3 Cost., ha a oggetto il solo secondo periodo della citata disposizione, ai sensi del quale «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69».

1.1.– Il rimettente premette di doversi pronunciare nell’ambito di un procedimento a carico di una persona imputata del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., aggravato ai sensi dei commi 2, numero 1), e 3 del medesimo articolo, perché la stessa, nella sua qualità di funzionario in servizio presso l’Agenzia delle entrate, avrebbe acceduto abusivamente ai sistemi informatici dell’amministrazione per effettuare alcune ricerche sulla posizione tributaria e patrimoniale di altro soggetto non dettate da esigenze di servizio.

Valutate le risultanze processuali, il giudice a quo ritiene che l’imputato sia meritevole delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti a effetto speciale ricorrenti nel caso; ritiene, altresì, che sussistano le condizioni perché al medesimo imputato venga applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Quest’ultima sarebbe applicabile perché la fattispecie base del reato di cui A. D.M. è chiamato a rispondere prevede una pena detentiva fino a tre anni, compatibile con la previsione dell’art. 131-bis, primo comma, cod. pen., per cui l’esimente in parola può essere applicata, tra l’altro, quando il reato è punito con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

Il suo riconoscimento in concreto, tuttavia, troverebbe un ostacolo nella disposizione censurata, che accorda rilievo – nella determinazione della pena detentiva – unicamente alle circostanze a effetto speciale e a quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

2.– Ad avviso del rimettente, il primo periodo di tale previsione contrasterebbe con l’art. 76 Cost., perché la sua introduzione, avvenuta con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, avrebbe ecceduto dal criterio direttivo della delega contenuto nell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge n. 67 del 2014. Quest’ultimo, infatti, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto – tra l’altro – del criterio volto a «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale», nulla stabiliva in ordine al criterio di calcolo della pena detentiva, con la conseguenza che, nella determinazione della stessa, si dovrebbe necessariamente prendere in considerazione solo la cornice edittale prevista per il reato base.

2.1.– Il secondo periodo della disposizione censurata, il quale prevede che, ove ricorrano le circostanze a effetto speciale, «ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69», violerebbe a sua volta l’art. 3 Cost.

La scelta del legislatore di non consentire il bilanciamento, infatti, comporterebbe «che la causa di non punibilità è ora applicabile a quei reati per i quali la fattispecie base sia contrassegnata da limiti edittali elevati ma per i quali sussista una circostanza attenuante ad effetto speciale, mentre la stessa causa di non punibilità non è applicabile a quei reati, connotati da una fattispecie base punita mitemente, ma per i quali la sussistenza di una circostanza ad effetto speciale elevi particolarmente i limiti edittali, pur quando il fatto risulti in concreto di particolare tenuità e ricorrano delle attenuanti ad effetto comune».

3.– La prima questione non è fondata.

3.1.– La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di eccesso di delega, la previsione di cui all’art. 76 Cost. «non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell’attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d’altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell’oggetto indicato dalla legge di delega, fino all’estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse» (sentenze n. 133 del 2021, n. 212 del 2018, n. 194 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 182 e n. 50 del 2014).

Il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega «deve essere compiuto partendo dal dato letterale per poi procedere a verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015 e n. 119 del 2013)» (sentenza n. 96 del 2024).

Lo spazio della discrezionalità del legislatore delegato, pertanto, risente inevitabilmente, nella sua maggiore o minore ampiezza, dell’ambito oggetto di intervento, così che, per la complessità dei rapporti, la tecnicità e l’interconnessione delle regole che in esso operano, la disciplina oggetto di delega mal si presta ad esame ed approvazione diretta delle Camere (sentenze n. 84 e n. 22 del 2024), come avviene nell’area della codificazione, che è «quella elettiva della delegazione legislativa» (sentenza n. 22 del 2024). In questi casi, i principi e i criteri direttivi della delega «tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante, così da ampliare il potere e l’attività di riempimento demandati al legislatore delegato» (sentenze n. 96 e n. 22 del 2024).

La necessità di inquadrare i termini di esercizio della discrezionalità del legislatore delegato «entro [una] cornice unitaria emergente dalla delega interpretata anche in chiave sistematica e teleologica» (sentenza n. 182 del 2018) assume, inoltre, un particolare rilievo laddove, come nel caso di specie, «la questione della conformità alla delega di una specifica disposizione prevista dal provvedimento delegato in assenza di puntuali e dettagliate direttive […] de[ve] necessariamente plasmarsi in funzione delle soluzioni attuative che il legislatore delegato è chiamato ad effettuare in relazione alle discipline di diritto sostanziale cui la stessa delega si sia, invece, espressamente riferita» (sentenza n. 194 del 2015).

3.2.– Trasferendo la portata di tali precedenti al caso di specie, non si può dubitare che il criterio di delega vòlto all’introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ben potesse implicare la necessità di una ulteriore specificazione della sua portata operativa, attraverso la previsione – tra l’altro – che la soglia edittale di pena detentiva debba essere calcolata tenendo conto di tutte le circostanze in grado di dare luogo a figure sostanzialmente autonome di reato, per lo specifico disvalore di cui queste sono espressione e che si traduce nell’inasprimento sanzionatorio eccedente il terzo della pena astrattamente comminata per il reato base (o l’inverso, in caso di circostanze attenuanti a effetto speciale).

In altre parole, è del tutto coerente con il riferito criterio direttivo della delega che il legislatore delegato, non affidandosi unicamente alla pena prevista per il reato base, abbia ritenuto che la tenuità è in re ipsa da escludere allorché un determinato reato – pur astrattamente riconducibile entro la soglia di pena prevista dal primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. – integri, per la ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a effetto speciale o autonome, un’ipotesi assimilabile ad una fattispecie autonoma di reato, connotata da particolare gravità proprio per il concorso di quelle aggravanti. Specularmente, rappresenta un piano svolgimento della ratio della delega il fatto che il legislatore delegante abbia consentito che beneficino della causa di non punibilità in parola gli imputati per reati puniti con pena superiore alla soglia fissata nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen., allorché ad essi accedano circostanze attenuanti ad effetto speciale.

3.3.– Né, a smentire quanto si è detto, hanno pregio gli argomenti addotti dal rimettente.

Non ha rilievo, in primo luogo, il fatto che nella disciplina dell’art. 168-bis cod. pen., introdotta dall’art. 3 della legge n. 67 del 2014, la pena detentiva per l’accesso al beneficio sia determinata unicamente sulla fattispecie base, senza prendere in considerazione le circostanze aggravanti, comprese quelle autonome o a effetto speciale.

Ancor prima della strutturale e ontologica diversità tra i due istituti, a rilevare è il fatto che la disciplina dell’art. 168-bis cod. pen. non è il frutto di alcuna delega legislativa, avendo proceduto direttamente il legislatore del 2014 a introdurre l’istituto in parola, con ciò dimostrando a contrario la fisiologica attribuzione al legislatore delegato di uno spazio discrezionale nello svolgimento della delega. Né è dato ravvisare alcuna necessaria continuità, in un impianto legislativo a contenuto così ampio e diversificato quale quello di cui alla legge n. 67 del 2014, in relazione a un aspetto così specifico quale il criterio di calcolo delle circostanze, di per sé suscettibile di svolgimenti diversificati e, pertanto, espressione di scelte discrezionali del legislatore soggette al limite della manifesta irragionevolezza.

In secondo luogo, e per le stesse ragioni, non può attribuirsi rilievo alla circostanza che, delegando il Governo a introdurre le pene della reclusione e dell’arresto domiciliare, l’art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), della legge n. 67 del 2014 richiami il criterio del massimo della pena edittalmente previsto, calcolato ai sensi di quanto stabilito dall’art. 278 cod. proc. pen., secondo il quale «[a]gli effetti dell’applicazione delle misure […] non si tiene conto […] delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale».

Anche in questo caso, il rimettente considera assimilabili fattispecie del tutto eterogenee, ricavando formalisticamente dal richiamo a tale criterio di calcolo della pena nel testo della legge delega la necessità che esso non dovesse essere previsto per la fattispecie dell’esimente per particolare tenuità del fatto.

3.4.– La questione di legittimità costituzionale proposta in via principale è dunque non fondata.

4.– Non fondata è, altresì, la seconda questione, prospettata in via subordinata, con la quale il rimettente assume che l’art. 131-bis, quinto comma, cod. pen. contrasti con l’art. 3 Cost., limitatamente alle parole «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69».

4.1.– Preliminarmente, occorre ricordare che «[p]er giurisprudenza costante, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall’altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore (sentenze n. 156 del 2020, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996). Da tale premessa discende che le scelte del legislatore relative all’ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta (sentenze n. 156 del 2020 e n. 207 del 2017)» (sentenza n. 30 del 2021).

Nel caso di specie, lo scopo della disposizione censurata, che ricalca analoghe previsioni contenute in altre parti del codice (e, in particolare, l’art. 157, terzo comma, cod. pen.), è evidentemente quello di valorizzare la strutturale diversità tra i profili oggettivi di applicabilità dell’esimente (relativi alla pena, alle modalità della condotta e all’esiguità del danno) e i profili inerenti alla persona del reo, che vanno valutati unicamente ai fini del riconoscimento delle circostanze (aggravanti o attenuanti) diverse da quelle considerate nel primo periodo del quinto comma dell’art. 131-bis cod. pen.

L’introduzione del secondo periodo nell’attuale quinto comma dell’art. 131-bis cod. pen., infatti, scaturisce da una sollecitazione avanzata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati al Governo, il quale, in sede di presentazione dello schema di decreto delegato alle Camere per il parere, aveva evidenziato il carattere problematico dell’assenza di un divieto di bilanciamento, perché la considerazione di circostanze a effetto speciale sarebbe stata «destinata a soccombere per la prevalenza di circostanze ad effetto comune di segno opposto».

Proprio per reagire a tale inconveniente (che il rimettente, erroneamente, associa alla previsione di cui contesta la legittimità costituzionale), il Governo è stato invitato, come detto, a escludere il giudizio di bilanciamento, con l’unica eccezione – non recepita dal legislatore delegato – della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen., relativa al danno patrimoniale o al lucro di speciale tenuità.

4.2.– Poste tali premesse, e ribadito che le «[d]eroghe al bilanciamento […] sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore» (sentenza n. 88 del 2019, successivamente ripresa dalla sentenza n. 217 del 2023), non può ritenersi che la disposizione censurata abbia la natura di una scelta legislativa manifestamente irragionevole, almeno se riferita (come nell’ordinanza di rimessione) a un meccanismo generale che non consente la ponderazione tra categorie diverse di circostanze.

Innanzi tutto, è necessario chiarire che non si è davanti, nel caso di specie, a un’ipotesi di “ordinaria” inoperatività del bilanciamento di circostanze, quali quelle sovente prese in esame nella giurisprudenza anche recente di questa Corte (sentenze n. 217, n. 201, n. 197 e n. 188 del 2023).

L’art. 131-bis, quinto comma, secondo periodo, cod. pen. detta una regola riguardante l’esercizio dei poteri del giudice in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che rappresenta pur sempre un istituto derogatorio ed eccezionale, ma senza che il giudizio di bilanciamento resti precluso nel momento di applicazione della sanzione in concreto (analogamente, sentenze n. 217 del 2023 e n. 117 del 2021).

La disposizione censurata, pertanto, anche da questo punto di vista non si pone in contrasto con il principio di offensività, inteso tanto «come precetto rivolto al legislatore affinché limiti la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”)», quanto come «criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinché, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”) (tra molte, sentenze n. 139 del 2023 e n. 211 del 2022)» (sentenza n. 207 del 2023; in senso conforme, sentenza n. 28 del 2024).

Analogamente a quanto questa Corte ha ritenuto nella sentenza n. 260 del 2020 in relazione al divieto di bilanciamento per l’accesso al giudizio abbreviato, alla regola in scrutinio potrebbe anzi attribuirsi una «solida ragionevolezza», derivante dal fatto che «il legislatore fa dipendere la scelta relativa all’applicazione o non applicazione di un dato istituto […] dalla sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da quella prevista per la fattispecie base […], esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata; e ciò indipendentemente dalla sussistenza nel caso concreto di circostanze attenuanti, che ben potranno essere considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irrogherà la pena nel caso di condanna».

4.3.– Anche la questione sollevata in via subordinata non è, dunque, fondata.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, quinto comma, primo periodo, del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, quinto comma, secondo periodo, cod. pen., sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2024