Sentenza n. 139 del 2023

SENTENZA N. 139

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso dal Tribunale ordinario di Lagonegro, sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di F. C., con ordinanza del 14 gennaio 2022, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2022, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 22 marzo 2023.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 il Giudice relatore Franco Modugno;

deliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2023.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 14 gennaio 2022, il Tribunale ordinario di Lagonegro, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) – che vieta, sotto comminatoria di sanzione penale, di portare, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche – nella parte in cui non richiede, ai fini della punibilità del fatto, «la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona».

1.1.– Il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato previsto dalla norma censurata, in quanto, a seguito di un controllo stradale, era stata trovata in possesso di una roncola (qualificata impropriamente nel capo di imputazione come «machete») della lunghezza di 40 centimetri (di cui 10 di manico): strumento da punta o da taglio del cui porto l’imputato non aveva fornito adeguata giustificazione.

Il rimettente riferisce, altresì, che in esito all’istruzione dibattimentale, le parti avevano concluso concordemente per l’assoluzione dell’imputato.

1.2.– Il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975, nella parte in cui non richiede, ai fini della punibilità – diversamente da quanto stabilito nella seconda parte del medesimo comma –, la presenza di circostanze di tempo e di luogo che lascino presagire l’offesa alla persona.

In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, ove le questioni fossero accolte, l’imputato dovrebbe essere assolto. La roncola era infatti portata nel portabagagli dell’autovettura da lui condotta, racchiusa in una sacca e, dunque, in posizione tale da non consentirne il pronto uso; l’accertamento era stato inoltre eseguito nel pomeriggio lungo una strada periferica, con conseguente assenza di circostanze spazio-temporali evocative del rischio di aggressione alle persone.

Di contro, ove le questioni fossero respinte, l’imputato dovrebbe essere ritenuto penalmente responsabile. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il motivo che giustifica il porto dello strumento deve essere dedotto al momento del controllo e in maniera specifica, così da consentire alla polizia giudiziaria adeguate verifiche in ordine alla sua attendibilità: donde l’irrilevanza delle allegazioni difensive postume. Nella specie, l’imputato, al momento del controllo di polizia, si era limitato ad affermare che la roncola gli serviva per lavori di campagna, senza indicare alcun elemento utile al vaglio di affidabilità della dichiarazione. Solo in sede di istruttoria dibattimentale aveva addotto prove testimoniali e documentali a sostegno della sua tesi: prove che risultavano, dunque, intempestive, e, comunque sia, inidonee a giustificare il possesso dello strumento al momento dell’accertamento. Da esse emergeva, infatti, soltanto che l’imputato svolgeva all’epoca mansioni astrattamente compatibili con lo strumento rinvenuto, ma non che quest’ultimo fosse stato appena utilizzato o dovesse essere utilizzato al momento del controllo.

1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente rileva che l’art. 4 della legge n. 110 del 1975 disciplina, sia il porto delle armi proprie, in una logica di raccordo con le altre norme in materia, sia il porto delle cosiddette armi improprie.

In particolare, il primo comma vieta in modo assoluto il porto di armi e strumenti ad esse assimilati, destinati per naturale vocazione all’offesa alla persona (mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione), qualora l’agente non sia autorizzato ai sensi dell’art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Il secondo comma dello stesso art. 4 si occupa invece del porto di oggetti che, pur potendo essere all’occorrenza utilizzati per l’offesa alla persona, non sono però deputati a tale fine. Benché costituito da un’unica proposizione normativa, tale comma delinea due fattispecie distinte.

La prima parte del comma vieta di portare, fuori della propria abitazione e delle relative appartenenze, senza giustificato motivo, una serie di oggetti specificamente individuati: «bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche». Unica condizione per la punibilità è, dunque, che il porto abbia luogo in assenza di giustificato motivo: intendendosi per tale, secondo la giurisprudenza di legittimità, ogni esigenza dell’agente corrispondente a regole comportamentali lecite in relazione alla natura dell’oggetto, alle condizioni soggettive del portatore, alle modalità del fatto e ai luoghi.

La seconda parte del medesimo comma estende il divieto di porto ingiustificato fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze a un complesso di altri oggetti, descritti con formula generale: «qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona». Affinché il porto di tali strumenti sia punibile debbono quindi ricorrere due condizioni cumulative: non solo l’assenza di un giustificato motivo, ma anche la sussistenza di circostanze di tempo e di luogo che rendano probabile l’utilizzo dell’oggetto per l’offesa alla persona.

1.4.– Ad avviso del giudice a quo, tale discrepanza di trattamento risulterebbe lesiva di plurimi principi costituzionali.

Il rimettente muove dal rilievo che i reati in materia di armi sono posti a tutela dell’ordine pubblico e della pacifica convivenza sociale. I reati di porto, in particolare, si pongono in contrasto con tale bene in ragione della possibilità che l’agente si serva dell’oggetto in modo aggressivo.

In questa logica, sarebbe ragionevole distinguere le diverse categorie di strumenti, secondo il loro grado di pericolosità.

Ineccepibile sarebbe così la scelta legislativa di vietare in assoluto il porto delle armi e degli altri strumenti indicati nel primo comma dell’art. 4, ove l’agente non sia munito di speciale licenza: le caratteristiche dell’oggetto, destinato per sua natura all’offesa, unitamente al fatto che a portarlo sia un soggetto non abilitato, renderebbero infatti probabile un suo utilizzo per fini illeciti.

Diverso il discorso per gli oggetti atti ad offendere, i quali presentano una accentuata «natura bifronte», trattandosi di strumenti ideati per fini leciti, solo occasionalmente utilizzabili in pregiudizio dell’altrui incolumità. Malgrado tale nota distintiva unitaria, per gli strumenti “innominati” viene richiesta «una adeguata prossimità tra la condotta del soggetto agente e l’effettivo impatto sulla sicurezza dei consociati», avendo il legislatore correttamente avanzato lo stadio dell’offesa punibile alla soglia del pericolo concreto di aggressione alla persona, desumibile dalle circostanze spazio-temporali; per gli strumenti “nominati”, la punibilità è invece collegata alla semplice incapacità del soggetto sottoposto a controllo di fornire adeguate spiegazioni che escludano il possibile utilizzo illecito dell’oggetto, e dunque basata su una mera presunzione di pericolo. In sostanza, l’offesa al bene protetto risulterebbe collegata al solo fatto che l’autorità non sia posta in condizione di conoscere, con un certo grado di affidabilità, il futuro uso della cosa.

1.5.– In questo modo, secondo il rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), trattando in modo diverso situazioni potenzialmente equivalenti, con il rischio, addirittura, che ad essere disciplinata in maniera più severa sia la situazione meno grave.

La previsione di una disciplina più favorevole per gli strumenti individuati in via residuale potrebbe essere ritenuta, in effetti, ragionevole solo qualora ognuno di tali oggetti fosse connotato con certezza da un grado di pericolosità intrinseca inferiore a quello degli strumenti “nominati”. Tale condizione non sarebbe, tuttavia, riscontrabile: alcuni oggetti rientranti nel genus degli strumenti “innominati” – ad esempio, bastoni di legno e martelli – risulterebbero, infatti, dotati di una capacità lesiva pari, o addirittura superiore, a quella di taluni strumenti “nominati” (quali, ad esempio, tubi e bulloni).

1.6.– Sarebbe violato, altresì, il principio di necessaria offensività del reato (art. 25, secondo comma, Cost.), ad entrambi i livelli in cui – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – esso opera.

Il principio sarebbe leso, anzitutto, nella sua declinazione “astratta”, con riferimento, cioè, al momento di redazione della norma incriminatrice, la quale dovrebbe esprimere un effettivo contenuto offensivo di beni meritevoli di tutela. La presunzione assoluta di pericolo, su cui si basa la norma censurata, apparirebbe arbitraria, non rispondendo all’id quod plerumque accidit, come invece richiesto dalla giurisprudenza costituzionale ai fini della legittimità del ricorso al modello del reato di pericolo presunto. Non si riscontrerebbero, infatti, regole di esperienza in base alle quali il porto di oggetti dalla destinazione principale lecita sarebbe volto all’offesa alla persona allorché l’agente non riesca a darne nell’immediato una giustificazione.

La carenza di un riscontrato motivo legittimante, oltre a segnare una tutela eccessivamente anticipata del bene, costituirebbe in effetti un «elemento del tutto neutro nella logica dell’offensività», in quanto uno strumento per il cui porto si fornisce una rassicurante giustificazione potrebbe essere adoperato, comunque sia, illecitamente successivamente al controllo di polizia; così come, all’opposto, alla mancata allegazione del giustificato motivo o alla sua omessa dimostrazione potrebbe corrispondere l’assenza di una volontà delittuosa dell’agente. Sarebbero, infatti, assai frequenti i casi nei quali, per ragioni contingenti, l’agente non è in grado di addurre un motivo che superi la mera asserzione, pur non essendo animato da intenti illeciti.

Il principio di offensività sarebbe compromesso anche, e in ogni caso, nella sua declinazione “concreta”, inteso, cioè, come precetto che impegna il giudice comune ad escludere dal perimetro dell’incriminazione, in sede applicativa, condotte prive di ogni attitudine lesiva. La formulazione complessiva della norma impedirebbe, infatti, al giudice di verificare la concreta idoneità della condotta a porre il bene protetto in una situazione di rischio, essendo ciò richiesto espressamente solo in rapporto agli strumenti “innominati”: il che escluderebbe, a contrario, che debba procedersi ad analoga verifica con riguardo agli oggetti indicati nella prima parte del comma.

In tale rilievo sarebbe insita l’impossibilità di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, il cui tenore letterale vieterebbe implicitamente la generalizzazione del requisito di cui si discute.

1.7.– Di qui anche la conclusiva violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto l’irrogazione di una sanzione penale in difetto di una reale aggressione ai beni costituzionalmente rilevanti tutelati dalla norma incriminatrice determinerebbe nell’agente – specie nei casi in cui egli, mosso da un motivo lecito, non riesca a provarlo adeguatamente nell’immediatezza – un senso di sfiducia nell’ordinamento atto a compromettere la funzione rieducativa della pena.

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

2.1.– Secondo la difesa dell’interveniente, le questioni sarebbero inammissibili, in quanto il giudice a quo avrebbe omesso di sperimentare una interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata.

In base a un orientamento giurisprudenziale da tempo diffuso, sussiste un «giustificato motivo» per il porto dello strumento quando le esigenze dell’agente siano «corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell’oggetto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento ed alla normale funzione dell’oggetto». A fronte di ciò, il motivo addotto dall’imputato per il porto dello strumento all’interno di un’autovettura mentre si trovava fuori del centro abitato – ossia la sua utilizzazione per l’esercizio di attività agricola – «non avrebbe dovuto essere integralmente pretermesso», una volta appurato che si trattava di una roncola, e non di un machete come indicato nel capo di imputazione, e dunque di uno strumento abitualmente usato per il taglio di rami e arbusti.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo l’assenza di un giustificato motivo un elemento di tipicità del fatto, il giudice del merito è tenuto a compiere una esaustiva verifica al riguardo e a ritenere non integrato il fatto tipico ove sussista un dubbio sulla sua ricorrenza. Né, d’altro canto, la validità del motivo addotto a giustificazione richiederebbe l’esistenza di un rapporto di immediata contestualità temporale fra il porto dello strumento e il suo utilizzo.

2.2.– Nel merito, le questioni sarebbero in ogni caso non fondate.

Insussistente si paleserebbe, anzitutto, la denunciata violazione dell’art. 3 Cost.

L’art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975 avrebbe individuato in modo specifico, all’interno della categoria delle armi improprie, alcuni strumenti che, per le loro caratteristiche, si sono dimostrati particolarmente idonei a ledere, distinguendoli dalla generalità degli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce la seconda parte del comma.

Rispetto a questi ultimi, il requisito della chiara utilizzabilità per l’offesa alla persona in base alle circostanze di tempo e di luogo non rileverebbe, d’altronde, solo ai fini della punibilità, ma assurgerebbe anche a criterio di individuazione delle armi improprie: il che ha consentito a questa Corte di escludere, con la sentenza n. 79 del 1982, che la disposizione si ponga in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie penale.

La medesima sentenza ha dichiarato, altresì, non fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., ponendo in evidenza che il giudice – dopo aver accertato che lo strumento “innominato” costituisca arma impropria ai sensi della norma censurata – deve non soltanto stabilire la rispondenza della condotta alla fattispecie sanzionata, ma anche valutare la sua gravità, ai fini dell’eventuale applicazione dell’attenuante prevista dal terzo comma dello stesso art. 4 della legge n. 110 del 1975 nei «casi di lieve entità»: il che escluderebbe il paventato rischio di disparità di trattamento di situazioni identiche o di trattamento più favorevole della situazione meno pericolosa.

Quanto, poi, all’asserita violazione del principio di necessaria offensività del reato, l’Avvocatura dello Stato ricorda come questa Corte, con la sentenza n. 225 del 2008 – riferita al possesso ingiustificato di altra tipologia di oggetti, e cioè le chiavi alterate e i grimaldelli –, abbia chiarito che l’ampia discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nella configurazione delle fattispecie criminose si estende anche alla scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni o interessi. Rientra in tale sfera di discrezionalità l’opzione per forme di tutela avanzata, che colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo; nonché, correlativamente, l’individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva.

Analogamente a quanto si è ritenuto per la fattispecie dianzi richiamata, anche quella di cui al secondo comma dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975 risulterebbe pienamente coerente con il principio di offensività. La norma mira, infatti, a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza pubblica da situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo, ai fini della punibilità, il concorso di due elementi: non solo, cioè, il possesso di strumenti idonei all’offesa, ma anche l’incapacità del soggetto di giustificare – e, amplius, l’impossibilità di desumere aliunde – l’attuale destinazione lecita degli strumenti. Nel caso degli strumenti “innominati” e «a destinazione “aspecifica”» si richiede, altresì, che essi, per le «circostanze di tempo e di luogo» in cui sono portati, siano «chiaramente utilizzabil[i]» per l’offesa alla persona: requisito necessario ai fini della verifica della concretezza e dell’attualità del pericolo per il bene protetto.

Le medesime considerazioni varrebbero, altresì, ad escludere la dedotta violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Lagonegro, sezione penale, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975 – che vieta, sotto comminatoria di sanzione penale, di portare, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche – nella parte in cui non richiede, ai fini della punibilità del fatto, «la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona».

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto generatrice di una irragionevole disparità di trattamento rispetto al porto degli strumenti “innominati” indicati nella seconda parte del medesimo comma («qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona»): categoria atta a ricomprendere oggetti (ad esempio, bastoni e martelli) dotati di capacità lesiva equivalente, o addirittura maggiore, rispetto a quella di taluni degli strumenti “nominati”.

Sarebbe leso, altresì, l’art. 25, secondo comma, Cost., per contrasto con il principio di necessaria offensività del reato, sia nella sua declinazione astratta (con riguardo, cioè, al momento di redazione della norma), sia nella sua declinazione concreta (con riferimento, cioè, alla fase di applicazione giudiziale): sotto il primo profilo, in quanto l’incriminazione sarebbe basata su una presunzione assoluta di pericolo per l’ordine pubblico non rispondente all’id quod plerumque accidit (non riscontrandosi regole di esperienza per cui il porto di oggetti dalla destinazione principale lecita, quali quelli considerati, sarebbe volto all’offesa alla persona, allorché l’agente non riesca a darne nell’immediatezza una giustificazione plausibile); sotto il secondo profilo, giacché la formulazione complessiva dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975 impedirebbe al giudice di verificare la concreta idoneità della condotta a porre il bene giuridico protetto in una effettiva situazione di rischio.

Di qui anche la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto l’irrogazione di una sanzione penale in difetto di una reale aggressione ai beni protetti genererebbe in chi ne è colpito un senso di sfiducia nell’ordinamento, atto a compromettere la funzione rieducativa della pena.

2.– Prodromica all’esame delle censure è una sintetica ricostruzione del panorama normativo di riferimento.

Oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale è la disciplina del porto di armi improprie, delineata dal secondo comma dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975: disciplina la cui inosservanza è punita dal successivo terzo comma con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla luce delle indicazioni ritraibili dall’art. 585, secondo comma, numero 2), del codice penale e dall’art. 45, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), si designano usualmente come armi improprie gli strumenti che – pur non avendo quale destinazione naturale l’offesa alla persona (come invece le armi proprie), in quanto concepiti per usi diversi e leciti (lavorativi, domestici, sportivi, scientifici e simili) – si prestano ad essere occasionalmente utilizzati per offendere.

Tali strumenti sono distinti dalla norma censurata in due sottocategorie: gli strumenti “nominati” (o “tipici”) e gli strumenti “innominati” (o “atipici”).

La prima parte del comma vieta, infatti, di portare fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa «[s]enza giustificato motivo» una serie di oggetti individuati in dettaglio («bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche»). Allo stesso regime risultano soggetti, per effetto della modifica operata dall’art. 5, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi), gli ulteriori strumenti indicati nella parte finale dello stesso secondo comma dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975, non investita, peraltro, dalle censure del giudice rimettente.

Unica condizione per la punibilità del porto degli oggetti considerati fuori dai luoghi di pertinenza dell’agente è, dunque, che la condotta sia realizzata in assenza di un «giustificato motivo»: intendendosi per tale, secondo una ricorrente affermazione giurisprudenziale, quello determinato da «particolari esigenze dell’agente […] perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto» (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 settembre 2019-10 gennaio 2020, n. 578; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 14 novembre-9 dicembre 2019, n. 49769). In sostanza, occorre che, al momento del porto, l’oggetto sia destinato a uno scopo lecito ad esso riferibile, avuto riguardo alle circostanze oggettive e soggettive.

La seconda parte del comma (preceduta dalla congiunzione «nonché»), con previsione residuale e di chiusura, estende il divieto di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa a un ulteriore complesso di oggetti, descritti con formula generale imperniata su una “clausola di offensività”: «qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona».

Affinché il porto di tali oggetti sia punibile non basta, pertanto, l’assenza di un giustificato motivo, ma occorre, altresì, che le circostanze spazio-temporali in cui il porto avviene rendano concreto il pericolo che l’agente si avvalga dell’oggetto in chiave aggressiva (Corte di cassazione, sezione prima penale, 7 novembre-24 dicembre 2019, n. 51946): l’avverbio «chiaramente» sta, infatti, a significare che deve esservi un collegamento non meramente ipotetico tra l’oggetto, non destinato naturalmente all’offesa e spesso di uso comune, e la sua utilizzazione per procurare lesioni (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 21 novembre-9 dicembre 2013, n. 49517), anche se poi tale utilizzazione non abbia effettivamente luogo (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 26 febbraio-18 marzo 2009, n. 11812).

Per opinione diffusa, la norma incriminatrice del porto di armi improprie, nella sua duplice articolazione, è diretta, al pari delle altre in materia di armi, a tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità individuale: si tratta segnatamente di una fattispecie «di sbarramento» (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 27 agosto-3 settembre 1996, n. 8222), volta ad evitare, «in via di prevenzione» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 gennaio-16 maggio 1985, n. 4750), che lo strumento possa essere utilizzato per la commissione di più gravi delitti lesivi di altri beni giuridici (vita, integrità fisica, patrimonio e via dicendo), quali omicidi, lesioni personali, rapine o minacce. In tale ottica, questa stessa Corte ha individuato l’oggetto della tutela nell’ordine pubblico e nella «pacifica convivenza sociale» (sentenza n. 79 del 1982).

3.– Ciò premesso, occorre prendere preliminarmente in esame l’eccezione di inammissibilità delle questioni formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, sotto il profilo dell’omessa sperimentazione, da parte del giudice a quo, di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.

Assume l’Avvocatura che il motivo addotto nel caso di specie dall’imputato per giustificare il porto dell’oggetto all’interno di un’autovettura mentre si trovava fuori del centro abitato – ossia la sua utilizzazione per l’esercizio di attività agricola – «non avrebbe dovuto essere integralmente pretermesso» dal rimettente, una volta appurato che si trattava di una roncola, e dunque di uno strumento abitualmente usato per il taglio di rami e arbusti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l’assenza di un giustificato motivo rappresenta un elemento di tipicità del fatto, sicché il giudice deve escludere la configurabilità del reato ove sussista un dubbio sulla sua ricorrenza; né, d’altro canto, la validità del motivo addotto richiede l’esistenza di un rapporto di immediata contestualità temporale fra il porto dello strumento e il suo utilizzo.

L’eccezione non è fondata.

Essa si risolve in una critica alla motivazione del giudice a quo in ordine alla rilevanza delle questioni, con particolare riguardo alla ritenuta insussistenza, nel caso di specie, di un giustificato motivo del porto. Tale motivazione appare, peraltro, in grado di superare il vaglio di non implausibilità, nel quale si sostanzia e si esaurisce il controllo “esterno” sulla rilevanza demandato a questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 192 del 2022, n. 207, n. 181 e n. 59 del 2021, e n. 218 del 2020).

Il rimettente ricorda infatti come, secondo consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità, la giustificazione del porto di oggetti atti ad offendere debba essere fornita al momento del controllo e in modo specifico, così da consentire alla polizia giudiziaria di procedere a immediate verifiche (tra le molte, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 gennaio-7 maggio 2019, n. 19307; Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 marzo-15 aprile 2019, n. 16376); essa deve risultare, inoltre, attuale, tale cioè da dimostrare l’esigenza di un utilizzo lecito dello strumento al momento dell’accertamento (tra le altre, Corte di cassazione, sezione settima penale, ordinanza 15 gennaio-10 agosto 2015, n. 34774; Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 23 settembre-20 ottobre 2004, n. 41098). Per gli strumenti da lavoro, in particolare, il porto deve risultare legato da un nesso attuale di causalità rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa o ad altra ad essa, almeno indirettamente, ricollegabile (quale, tipicamente, il trasferimento da casa al luogo di lavoro e viceversa) (Corte di cassazione, n. 41098 del 2004); diversamente opinando, infatti, qualsiasi condotta di porto di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente connessa con esso, ma non effettiva al momento del comportamento vietato: il che contrasterebbe con la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 14 gennaio-14 aprile 1999, n. 4696).

Nella specie, per converso, in base alla ricostruzione operata in punto di fatto dal giudice a quo – che non spetta a questa Corte sindacare – l’imputato si sarebbe limitato a dichiarare ai verbalizzanti, in modo del tutto generico, che lo strumento gli serviva per lavori agricoli, mentre le prove successivamente addotte in sede dibattimentale, oltre a risultare tardive, dimostrerebbero soltanto che egli svolgeva all’epoca un’attività lavorativa compatibile con l’uso dello strumento, ma non che questo dovesse essere impiegato o fosse stato appena impiegato al momento del controllo.

Con particolare riguardo al presupposto ermeneutico che fonda i dubbi di legittimità costituzionale – l’impossibilità, cioè, di riferire il requisito della chiara utilizzabilità per l’offesa, alla luce delle circostanze di tempo e di luogo, al porto degli strumenti “nominati” – il giudice a quo esclude, d’altro canto, espressamente e in modo motivato, che sia possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. Il tenore letterale di quest’ultima impedirebbe, infatti, di “generalizzare” il requisito in questione, estendendolo a strumenti diversi da quelli ai quali è specificamente riferito.

Tale conclusione risponde al diritto vivente: la giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che, alla luce del dettato normativo, il requisito in parola sia richiesto unicamente per gli strumenti “innominati” di cui alla seconda parte del comma (per tutte, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 8 marzo-26 aprile 2022, n. 15908; Cass., ordinanza n. 34774 del 2015).

4.– Nel merito, le questioni non sono tuttavia fondate.

4.1.– Quanto alla dedotta violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), la censura fa perno sull’assunto per cui – stante la comune caratteristica di tutte le armi improprie, di essere strumenti aventi una destinazione naturale lecita, solo occasionalmente utilizzabili per l’offesa – il trattamento più rigoroso riservato agli strumenti “nominati” non potrebbe essere giustificato con una loro maggiore pericolosità, essendovi strumenti “innominati” (ad esempio, bastoni di legno o martelli) con capacità offensiva pari o addirittura superiore a quella di taluni degli strumenti “nominati” (quali tubi o bulloni).

In senso contrario, va tuttavia osservato che la distinzione tra strumenti “nominati” e “innominati” operata dalla norma censurata non è priva di ratio.

Il legislatore ha incluso tra gli strumenti “nominati”, anzitutto, gli strumenti che, per le loro caratteristiche, si presentano come quelli oggettivamente più pericolosi: bastoni con puntale acuminato e strumenti da punta o da taglio atti ad offendere (quali coltelli, forbici a punta, asce, roncole, machete e simili). Si tratta, infatti, di strumenti strutturalmente prossimi alle armi proprie cosiddette bianche e che, non a caso, corrispondono al nucleo storico delle armi improprie già contemplato in origine dall’art. 42, secondo comma, TULPS.

Il legislatore ha preso poi in considerazione gli strumenti che, in base all’esperienza, relativa soprattutto a manifestazioni violente di piazza, più facilmente e con maggior frequenza si prestano ad essere impiegati per l’offesa alla persona: mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche.

Proprio con riguardo alla normativa penale in materia di armi, questa Corte ha affermato che, nella determinazione delle fattispecie tipiche di reato, correttamente il legislatore tiene conto «non […] soltanto della struttura e pericolosità astratta dei fatti che va ad incriminare», ma anche «della concreta esperienza nella quale quei fatti si sono verificati e dei particolari inconvenienti provocati, in precedenza, dai fatti stessi, in relazione ai beni che intende tutelare»: quindi, non solo della astratta capacità di offesa dei singoli strumenti, ma anche dell’uso concreto che di essi viene fatto in base all’esperienza (sentenza n. 132 del 1986; in senso analogo, con riferimento alla disciplina penale degli stupefacenti, sentenza n. 333 del 1991). Su tale rilievo, questa Corte ha ritenuto quindi non ingiustificata la sottoposizione delle armi ad aria compressa (considerate, a certe condizioni, armi comuni da sparo) a un regime più rigoroso di quello previsto per le armi da pesca, come il fucile subacqueo (escluse da tale considerazione, ancorché funzionanti anch’esse ad aria compressa), posto che le seconde, in base all’esperienza, meno si prestano ad usi distorti (sentenza n. 132 del 1986).

Nel caso oggi in esame, per riprendere l’esempio prospettato dal rimettente, può anche essere vero che un martello di grosse dimensioni abbia, astrattamente, una capacità di offesa pari o maggiore a quella di un tubo: ma l’esperienza – della quale il legislatore si è fatto interprete – ha mostrato che l’impiego per l’offesa del primo è meno agevole e frequente di quello del secondo.

Ciò, senza considerare che nel giudizio a quo si discute del porto di una roncola; dunque, di un oggetto appartenente pacificamente alla categoria di armi improprie anche oggettivamente più pericolose, quale quella degli strumenti da punta o da taglio (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 7 febbraio-11 giugno 2020, n. 17942; Corte di cassazione, sezione quinta penale, 5 marzo-9 luglio 1982, n. 6763): strumenti atti a ferire – e non semplicemente ad essere occasionalmente usati come corpi contundenti – e caratterizzati, altresì, da una particolare maneggevolezza.

Va aggiunto, per completezza, che, rispetto ai moltissimi oggetti in uso nella vita comune occasionalmente utilizzabili per l’offesa alla persona – che il legislatore non potrebbe enumerare in modo casistico, senza incorrere nel rischio della lacuna – la condizione della sussistenza di circostanze che facciano apparire verosimile un impiego in pregiudizio dell’altrui incolumità svolge anche una insostituibile funzione di delimitazione del fatto tipico: funzione debitamente valorizzata a suo tempo da questa Corte – come sottolineato dall’Avvocatura dello Stato – al fine di escludere l’indeterminatezza della categoria degli strumenti “innominati” (sentenza n. 79 del 1982).

4.2.– Quanto, poi, alla denuncia di violazione del principio di necessaria offensività del reato, giova ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, tale principio – la cui matrice costituzionale è ricavabile dall’art. 25, secondo comma, Cost. (sentenza n. 211 del 2022), in una lettura sistematica cui fa da sfondo l’«insieme dei valori connessi alla dignità umana» (sentenze n. 225 del 2008 e n. 263 del 2000) – opera su due piani distinti. Da un lato, cioè, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”); dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”) (sentenze n. 211 del 2022, n. 278 e n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 265 del 2005, n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995).

Quanto al primo versante, il principio di offensività in astratto non implica che l’unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore optare per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, individuare la soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva (sentenze n. 211 del 2022, n. 141 del 2019, n. 109 del 2016 e n. 225 del 2008): prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto (sentenze n. 211 del 2022, n. 278 e n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 247 del 1997, n. 360 del 1995, n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991).

Compete, nondimeno, a questa Corte verificare – tramite lo strumento del sindacato di costituzionalità – se le soluzioni adottate siano rispettose del principio di offensività “in astratto”, acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo: esigenza che, nell’ipotesi del reato di pericolo – e, segnatamente, di pericolo presunto – presuppone «che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit» (sentenze n. 211 del 2022, n. 141 del 2019, n. 109 del 2016 e n. 225 del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 278 del 2019).

Ove tale condizione risulti soddisfatta, «il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell’esercizio del proprio potere ermeneutico». Quest’ultimo «– rimanendo impegnato ad una lettura “teleologicamente orientata” degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense – dovrà segnatamente evitare che l’area di operatività dell’incriminazione si espanda a condotte prive di un’apprezzabile potenzialità lesiva» (sentenza n. 225 del 2008).

4.2.1.– Nel caso in esame, si deve escludere che la norma censurata confligga con il principio di offensività “in astratto”.

Contrariamente a quanto assume il giudice a quo, la presunzione di pericolo sottesa alla norma incriminatrice non può essere ritenuta irrazionale o arbitraria, tenuto conto della natura degli strumenti “nominati” avuti di mira – selezionati, come si è visto, in ragione della particolare attitudine lesiva, legata alle loro caratteristiche intrinseche (quanto agli strumenti da punta o da taglio), o alla frequenza del loro impiego per usi distorti, in base all’esperienza (quanto agli altri) – e del richiesto difetto di una giustificazione del loro porto fuori dell’abitazione o delle sue appartenenze. Condotta – quella del porto fuori dai luoghi privati di pertinenza dell’agente – che si presenta, peraltro, come quella più vicina all’uso pregiudizievole, e dunque connotata da un maggior coefficiente di pericolosità.

Al riguardo, occorre considerare che, nella logica della norma, come di altre norme incriminatrici in tema di armi, gli oggetti atti ad offendere non sono soltanto lo strumento utilizzabile per la commissione premeditata di illeciti penali, ma anche occasionali mezzi di commissione di reati da parte di chi, trovandosi coinvolto in un conflitto, sia spinto a usarli contro il proprio avversario. Si tratta, quindi, di oggetti che, in base a regole di esperienza, presentano un significativo rischio di poter essere utilizzati in modo illecito: anziché attendere che l’agente tenti di commettere un reato con lo strumento in suo possesso, non può ritenersi arbitrario che il diritto penale intervenga in una fase precedente per prevenire tale rischio.

L’anticipazione della tutela risulta qui giustificata – anche in chiave di proporzionalità dell’intervento – dall’elevato rango degli interessi in gioco, al culmine dei quali si pone la salvaguardia della vita e dell’integrità fisica delle persone.

Non appare persuasivo, d’altro canto, il ragionamento del giudice a quo, secondo il quale l’assenza di giustificato motivo del porto costituirebbe elemento insignificante nella logica dell’offensività, in quanto uno strumento portato per giustificato motivo potrebbe bene essere utilizzato illecitamente subito dopo il controllo di polizia. Invero, anche il fatto che un’arma comune da sparo venga portata da un soggetto munito di licenza non ne esclude l’impiego per scopi criminosi.

Nel caso in esame, in cui si discute di strumenti con destinazione principale lecita, il riferimento al giustificato motivo, da un lato, attenua significativamente la probabilità che lo strumento sia destinato ad essere utilizzato per l’offesa; dall’altro, vale a circoscrivere la punibilità ai soli comportamenti che creano la situazione di pericolo senza avere alcuna utilità apprezzabile nella vita sociale.

Nei passaggi argomentativi dell’ordinanza di rimessione è insita, in effetti, una critica alla lettura troppo rigorosa del requisito dell’assenza di giustificato motivo adottata dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare per quanto attiene alla pretesa – priva di riscontro nell’elaborazione giurisprudenziale relativa alla contravvenzione, per molti versi strutturalmente affine, di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 cod. pen.) – che l’interessato fornisca al momento stesso del controllo una spiegazione adeguata del porto dell’oggetto, suscettibile di immediata verifica da parte degli organi di polizia (con conseguente irrilevanza a priori di ogni successiva allegazione difensiva): spiegazione che il portatore, per molteplici ragioni, potrebbe essere non in grado di offrire, pur avendo in animo di fare un uso lecito dello strumento. Ma allora sarebbe semmai questo specifico e distinto aspetto che dovrebbe formare oggetto di censura.

4.2.2.– Riguardo, poi, al dedotto contrasto con il principio di offensività “in concreto” – del quale, secondo il giudice a quo, la norma censurata precluderebbe l’operatività, in ragione della sua formulazione – va rilevato che il rimettente muove da una interpretazione non condivisibile della valenza del principio richiamato.

È ben vero che il tenore letterale della disposizione esclude – secondo il diritto vivente – che, riguardo al porto degli strumenti “nominati”, il giudice debba accertare una situazione di pericolo concreto di impiego dello strumento per l’offesa, alla luce delle circostanze di tempo e di luogo (come invece per gli strumenti “innominati”). Ma rispetto ai reati di pericolo presunto non è in questo modo che opera il principio di offensività in sede di applicazione da parte del giudice comune.

In effetti, se rispetto ai reati di pericolo presunto il giudice dovesse accertare la concreta pericolosità della condotta verrebbe meno la stessa distinzione tra essi e i reati di pericolo concreto.

In realtà, in questi ultimi il giudice deve appurare se, alla luce delle specifiche circostanze, sussistesse una seria probabilità della verificazione del danno. Di contro – come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte sul principio di offensività che si è avuto modo di richiamare – nei reati di pericolo presunto, il giudice deve escludere la punibilità di fatti pure corrispondenti alla formulazione della norma incriminatrice, quando alla luce delle circostanze concrete manchi ogni (ragionevole) possibilità di produzione del danno.

In questa prospettiva, il principio di offensività “in concreto” può – e deve – operare anche in rapporto alla figura criminosa considerata.

Il giudice potrebbe escludere la punibilità, in primo luogo, alla luce delle caratteristiche dell’oggetto, anche se di per sé rispondente alla definizione legislativa. Si tratta, del resto, di un criterio del quale questa Corte ha già fatto applicazione in tema di detenzione illegale di esplosivi (art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante «Disposizioni per il controllo delle armi»), al fine di escludere che possa ritenersi punibile la detenzione di quantitativi minimi di materia esplodente, che non raggiungano la «soglia dell’offensività dei beni in discussione» (come nel caso, prospettato dal rimettente dell’epoca, della detenzione di polvere da sparo bastante per il caricamento di una sola cartuccia) (sentenza n. 62 del 1986).

Ma potrebbero venire in rilievo, nella stessa direzione, anche le condizioni spazio-temporali del porto, qualora esse dimostrino l’inesistenza di qualsiasi (apprezzabile) pericolo di tale utilizzazione.

4.3.– La residua censura di violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost. appare priva di autonomia rispetto a quella di violazione del principio di necessaria offensività del reato. Il giudice a quo fa, infatti, discendere automaticamente la compromissione della finalità rieducativa della pena dalla circostanza che, nell’ipotesi in esame, una sanzione penale verrebbe applicata in difetto di una reale aggressione dell’interesse protetto.

La censura cade, pertanto, con quella cui accede.

5.– Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni vanno dichiarate non fondate.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lagonegro, sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.

F.to: Silvana SCIARRA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2023.