Sentenza n. 263/2000

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 263

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 120 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, dovendo pronunciare sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di un imputato del delitto di violata consegna, per avere, in qualità di militare effettivo dell’Ufficio locale marittimo di Sestri Levante, comandato di servizio di guardia giornaliera h 24, violato la consegna avuta svolgendo il servizio in abiti civili e non indossando, come prescritto, la divisa, ha sollevato, in riferimento agli articoli 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 120 del codice penale militare di pace, il quale assoggetta alla sanzione della reclusione militare fino a un anno la violazione della consegna avuta.

In primo luogo, ad avviso del giudice a quo, la disposizione denunciata violerebbe la riserva di legge di cui all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto il legislatore si sarebbe limitato a prevedere la sanzione, lasciando all’amministrazione la descrizione del precetto, in tal modo spogliandosi del compito di effettuare scelte di politica criminale-militare attraverso la definizione dei presupposti, del contenuto e dei limiti della consegna e delle conseguenze della sua violazione; e poiché nella legislazione militare la nozione di consegna può comprendere qualsiasi atto che così venga qualificato dal comandante, l’articolo 120 cod. pen. mil. pace finirebbe con il prevedere una sanzione penale per la mera violazione delle prescrizioni impartite.

Peraltro, prosegue il remittente, quand’anche si volesse ritenere che la riserva di legge di cui all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione sia una riserva relativa, ugualmente sarebbe violato il principio di legalità, poiché il legislatore avrebbe comunque omesso di determinare in modo sufficiente i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell’amministrazione specificativi dell’astratta e generica nozione di consegna, sicché, nel caso, sarebbe rimessa all’amministrazione addirittura la scelta se sanzionare penalmente o solo sul piano disciplinare le violazioni dei doveri imposti ai militari.

L’articolo 25, secondo comma, della Costituzione sarebbe poi violato, ad avviso del giudice a quo, sotto il concorrente profilo del principio di tassatività o di determinatezza della fattispecie penale. La indeterminatezza della nozione di consegna, nella quale possono rientrare anche le prescrizioni di dettaglio e persino quelle implicite, non potrebbe, infatti, non riverberarsi sulla disposizione incriminatrice. Si sarebbe, quindi, in presenza di un difetto strutturale nella descrittività del precetto, che sarebbe privo di qualsiasi indicazione circa i presupposti, i contenuti e i limiti della fattispecie penale, dando luogo a una incertezza congenita che potrebbe determinare arbitri in sede applicativa.

Il remittente prospetta inoltre il contrasto tra l’articolo 120 cod. pen. mil. pace e l’articolo 24, secondo comma, della Costituzione, rilevando come la violazione della riserva di legge e del principio di tassatività non potrebbe non comportare un pregiudizio al diritto di difesa, dal momento che il cittadino militare non sarebbe posto in grado di conoscere ciò che è penalmente vietato e ciò che viceversa è consentito ovvero è sanzionato solo sul piano disciplinare, con conseguente impossibilità di decidere con coscienza e volontà il proprio comportamento in relazione alle prescrizioni impostegli. Neppure il pubblico ministero, a dispetto della obbligatorietà dell’azione penale di cui all’articolo 112 della Costituzione, avrebbe la possibilità di individuare con certezza i comportamenti da reprimere.

Ed ancora, l’articolo 120 cod. pen. mil. pace. violerebbe, ad avviso del remittente, l’articolo 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo. In primo luogo, alla indeterminatezza della fattispecie criminosa potrebbero seguire decisioni difformi dei giudici pur in presenza di identiche situazioni di fatto. In secondo luogo, verrebbe rimesso alla amministrazione, attraverso l’emissione di atti amministrativi costituenti consegna, di determinare ciò che è delitto e ciò che delitto non è, ovvero di stabilire, mediante la revoca o l’annullamento della consegna, ciò che non è più reato, di guisa che i cittadini militari sarebbero esposti all’arbitrio assoluto dell’esecutivo e a sperequazioni nel trattamento sanzionatorio.

Infine, il giudice a quo deduce la illegittimità costituzionale dell’articolo 120 cod. pen. mil. pace, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 13 della Costituzione, in quanto, in contrasto con il principio di offensività, per il quale la sanzione penale dovrebbe essere utilizzata come extrema ratio, la disposizione censurata configurerebbe un reato di pericolo presunto, un illecito di mera disubbidienza disancorato dalla effettiva lesione di un bene giuridico: il militare, infatti, verrebbe punito con la reclusione militare solo per avere disobbedito a doveri imposti, non dal legislatore, ma dall’amministrazione in forza di una delega in bianco.

Quanto alla rilevanza, il remittente ne afferma la sussistenza, osservando che le sollevate questioni coinvolgono la stessa norma incriminatrice, sulla base della quale è stata nella specie elevata l’imputazione.

2. — E’ intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

L’Avvocatura rileva che le argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione non considerano le peculiarità del sistema militare, ordinato su base gerarchica e nel quale è insita l’esigenza di assicurare il rispetto di doveri di disciplina; la pretesa del remittente di limitare le fattispecie penali ai soli episodi lesivi di beni costituzionalmente non indifferenti, del resto, potrebbe al più valere come indicazione di tendenza e non sarebbe unanimemente condivisa.

Quanto alle censure relative alla asserita violazione della riserva di legge e del principio di tassatività, dalla quale discenderebbero tutte le altre indicate dal remittente, l’Avvocatura osserva che quest’ultimo non terrebbe conto degli sforzi dottrinali e giurisprudenziali diretti a circoscrivere la portata della norma incriminatrice. L’articolo 120 cod. pen. mil. pace, infatti, poggerebbe su una endiade, i cui termini sono rappresentati dal servizio e dalla consegna. In relazione a questa l’approdo giurisprudenziale, che risponderebbe anche all’esigenza di individuare il proprium del delitto di violata consegna rispetto a quello di disobbedienza ad un ordine (articolo 173 cod. pen. mil. pace), sarebbe nel senso che il provvedimento gerarchico suscettibile di trasformarsi in consegna non potrebbe consistere in un mero ordine individuale o collettivo, essendo comunque necessaria l’esistenza di uno schema normativo astratto e predeterminato di regolamentazione, rispetto al quale il provvedimento individualizzi l’attività e configuri una consegna. Affinché possa aversi il reato, la consegna deve essere precisa, deve cioè determinare tassativamente senza spazi di discrezionalità il comportamento del militare di servizio, e al militare devono anche essere assicurati i mezzi per adempiere.

Considerato in diritto

1. — Viene all’esame della Corte l’articolo 120 del codice penale militare di pace, il quale sanziona con la pena della reclusione fino ad un anno il militare che viola la consegna avuta. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino ne denuncia il contrasto con gli articoli 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione. I parametri, nell’ordinanza di rimessione, sono assunti secondo un ordine che riflette la sequenza logica dell’argomentare: se nella legge penale – sembra ragionare il giudice a quo – fa difetto quella sufficiente descrizione del fatto-reato che è imposta dall’art. 25 della Costituzione, la determinazione della fattispecie criminosa sarebbe interamente rimessa alla pubblica amministrazione, l’illecito penale non sarebbe più distinguibile, in astratto, dalla condotta penalmente lecita, l’imputato verrebbe privato del diritto di difendersi, l’esercizio dell’azione penale, non orientabile verso condotte adeguatamente specificate, non potrebbe che essere arbitrario, la stessa libertà personale potrebbe finire con l’essere sacrificata in presenza di fatti che non offendono beni costituzionalmente rilevanti, e non vi sarebbe più alcuna garanzia che i militari ricevano eguale trattamento dinanzi al giudice.

Nonostante la pluralità delle disposizioni costituzionali richiamate è unicamente nella pretesa violazione dell’art. 25, secondo comma, della Costituzione e del principio di legalità e determinatezza delle fattispecie penali ad esso riconducibile che si racchiude l’essenza delle censure mosse all’art. 120 cod. pen. mil. pace. Gli altri parametri non postulano un autonomo e distinto scrutinio, poiché, nell’economia dell’ordinanza di rimessione, servono soltanto ad accentuare il ritenuto carattere condizionante di quel principio, la sua attitudine a porsi come cardine del sistema delle garanzie in materia penale e la conseguente esigenza di interpretarne il contenuto avendo sempre presente il complessivo contesto costituzionale.

2. — Così precisato l’ambito della sollevata questione, è da dire che l’articolo 120 cod. pen. mil. pace non merita gli addebiti che l’ordinanza gli rivolge.

Ad avviso del remittente, la formulazione di questa disposizione non sarebbe idonea ad assicurare il rispetto del principio di “legalità” inteso come tassatività-determinatezza delle norme incriminatrici, poiché il contenuto della consegna, la cui violazione comporta la sanzione della reclusione militare, non sarebbe stabilito in maniera precisa ed in via generale dal legislatore, ma verrebbe integrato di volta in volta dalle prescrizioni impartite dal comandante.

Va in contrario rilevato che il termine consegna, che nel linguaggio comune possiede una molteplicità di significati, anche eterogenei, nell’ambito dell’ordinamento militare è da sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato. E’ in primo luogo chiaro, dalla stessa collocazione nel Titolo II sotto la rubrica “Dei reati contro il servizio militare”, che l’incriminazione della violata consegna è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, alla cui salvaguardia sono invece preordinate le fattispecie comprese nel Titolo III. Deve inoltre considerarsi, quanto alla sfera soggettiva degli autori, che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il reato può essere commesso non, genericamente, da un militare in servizio, ma solo da un militare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna. Per quanto riguarda infine il contenuto di ciò che può legittimamente costituire consegna, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non sono configurabili spazi di discrezionalità da parte del militare comandato e che pertanto la consegna deve essere precisa, nel senso che essa deve determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare di servizio. In breve vi è, nella consegna, il massimo di formalizzazione delle prescrizioni impartite al militare.

3. — La norma penale censurata risponde al requisito, invocato dal remittente, della offensività in astratto, che va intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in materia penale e che spetta indubbiamente a questa Corte rilevare (sentenza n. 360 del 1995). Una volta accertato che il bene giuridico protetto dall’art. 120 del codice penale militare di pace è la funzionalità e l’efficienza di servizi determinati, che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le modalità di esecuzione da parte del militare comandato, non vi è ragione di dubitare che la violazione della consegna sia di per sé suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori espressi dall’art. 52 della Costituzione.

L’accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che identificano la consegna è invece compito dell’autorità giudiziaria militare, alla quale spetta altresì valutare se tutte le prescrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al corretto svolgimento del servizio comandato; se, cioè, l’eventuale inadempimento del militare ad alcuna di esse sia idoneo a pregiudicare l’integrità del bene protetto ed abbia quindi carattere di offensività anche in concreto. L’articolo 25, quale risulta dalla lettura sistematica a cui fanno da sfondo, oltre ai parametri indicati dal remittente, l’insieme dei valori connessi alla dignità umana, postula, infatti, un ininterrotto operare del principio di offensività dal momento della astratta predisposizione normativa a quello della applicazione concreta da parte del giudice, con conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale (cfr. ancora la sentenza n. 360 del 1995, nonché le sentenze nn. 247 del 1997; 133 del 1992; 333 del 1991, 144 del 1991).

Appurato il duplice operare del principio di offensività sia sul piano della previsione normativa sia su quello dell’applicazione giudiziale, e chiarite le ragioni per le quali esulano dai compiti di questa Corte le valutazioni del fatto sollecitate dall’ordinanza di rimessione, non rileva in questa sede la questione se l’offensività in concreto apprezzabile dal giudice sia dotata di autonomia concettuale o se essa non sia nient’altro che il riflesso della non sussumibilità di singoli casi sotto la previsione della norma penale a causa del necessario concorrere dell’offensività con gli altri elementi che tipizzano il reato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 120 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.