Sentenza n. 278 del 2019

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SENTENZA N. 278

ANNO 2019

 

Commenti alla decisione di

 

I. Marta Picchi, Una nuova pronuncia sulle condotte criminali parallele alla prostituzione. (Brevi osservazioni sulla sentenza n. 278/2019), per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

II. Guglielmo Leo, La Consulta torna, con una decisione di non fondatezza, sulle condotte che favoriscono la prostituzione, per g.c. di Sistema Penale

 

III. Cosimo Pietro Guarini, La Corte costituzionale ancora in tema di prostituzione. Osservazioni a partire dalla sentenza n. 278 del 2019, per g.c. di Dirittifondamentali.it

 

IV. Federico Bacco, La disciplina penale della prostituzione al doppio vaglio della Consulta, tra giudizi di fatto, moralismo penale e ragionevolezza giudiziale, per g.c. di Sistema Penale

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 3) e 8), prima parte, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di G. B. e D. A. con ordinanza del 31 gennaio 2019, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 31 gennaio 2019 (r. o. n. 83 del 2019), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) dell’art. 3, primo comma, numeri 3) e 8), prima parte, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) – che puniscono, rispettivamente, la tolleranza abituale e il favoreggiamento della prostituzione – «nella parte in cui si applicano anche alla prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata», per contrasto con il principio di offensività ricavabile dagli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione;

b) del solo art. 3, primo comma, numero 8), prima parte, della legge n. 75 del 1958, per contrasto con il principio di precisione, desumibile dall’art. 25 Cost.

1.1.– Il giudice a quo premette di essere chiamato a giudicare, nelle forme del giudizio abbreviato, due persone imputate dei reati previsti dalle norme censurate, con l’aggravante di cui all’art. 4, numero 7, della legge n. 75 del 1958 (fatto commesso in danno di più persone), per avere, in concorso tra loro – l’uno quale gestore effettivo di due circoli privati, l’altro quale suo «factotum» – favorito e, comunque sia, tollerato abitualmente l’attività di meretricio di ragazze che figuravano come socie dei circoli stessi, mettendo loro a disposizione alcuni locali dietro compenso.

Riferisce il rimettente che, dalle risultanze processuali, era in effetti emerso che i due circoli privati, ai quali gli imputati «davano il loro apporto» nelle qualità dianzi indicate, fungevano da luogo di incontro tra giovani donne – peraltro «maggiorenni e “autonome”» – e uomini, per l’effettuazione di prestazioni sessuali a pagamento. Di qui, dunque, la rilevanza delle questioni.

1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che entrambe le figure criminose – la tolleranza abituale e il favoreggiamento della prostituzione – violino il principio di necessaria offensività del reato, ricavabile dagli artt. 13, 25 e 27 Cost., in base al quale il legislatore può punire esclusivamente fatti che ledano un bene giuridico.

A sostegno della censura, il giudice a quo osserva come dalle figure criminose in discorso esulino elementi di costrizione o di inganno, i quali assumono rilievo solo ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 4, numero 1), della legge n. 75 del 1958: elementi non riscontrabili, peraltro, nella vicenda oggetto del giudizio principale.

Risulterebbe, poi, del tutto abbandonata l’idea che l’interesse tutelato possa essere identificato nella salute pubblica, in relazione al pericolo di diffusione delle malattie veneree.

La moralità pubblica e il buon costume sarebbero, a loro volta, quasi scomparsi come beni giuridici, con il progressivo svuotamento del Titolo XI del Libro II del codice penale. La prima sarebbe «un relitto del passato», per la sua radicale incompatibilità con un ordinamento laico, mentre il secondo sopravviverebbe solo come protezione della sensibilità individuale contro l’esposizione a scene sessuali non gradite: ipotesi che, nella specie, non viene in considerazione.

Diverso sarebbe il discorso con riguardo alla dignità della persona che si prostituisce. Se si fa riferimento alla dignità oggettiva, quale derivante dalle «norme di cultura», si avrebbe un oggetto di tutela plausibile e verisimilmente corrispondente alle intenzioni del legislatore, ma incompatibile con il «principio di laicità» e con la libertà di autodeterminazione di ogni soggetto libero e capace, presupposta dall’art. 2 Cost. Se ci si riferisce, invece, alla dignità soggettiva – quella conseguente «alle scelte di ciascuno» – essa non potrebbe costituire il bene protetto da norme che puniscono chi collabora a una scelta libera di persone maggiorenni e capaci.

Contrariamente a quanto affermato da un indirizzo giurisprudenziale (è citata Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 giugno-2 settembre 2004, n. 35776), il bene protetto dall’art. 3 della legge n. 75 del 1958 non potrebbe essere individuato neppure nella libertà di autodeterminazione della persona che si prostituisce. Le incriminazioni in esame non postulano, infatti, alcuna lesione di tale libertà, risultando applicabili anche quando – come nel caso di specie – la prostituta si conceda per scelta libera e consapevole.

La tesi che identifica il bene protetto nella libertà di autodeterminazione, ove applicata con coerenza, dovrebbe portare, in effetti, a ritenere che, quando una lesione della predetta libertà non vi è, il fatto non è tipico, perché inoffensivo, o almeno non è antigiuridico, perché scriminato dal consenso dell’avente diritto (art. 50 del codice penale); conclusione alla quale, peraltro, il diritto vivente rifiuta fermamente di pervenire.

In definitiva, quindi, le norme censurate, punendo i fatti in esse indicati con la pena della reclusione da due a sei anni (oltre alla multa), sacrificherebbero il bene primario della libertà personale senza offrire protezione ad alcun bene riconoscibile.

1.3.– La sola fattispecie incriminatrice del favoreggiamento della prostituzione, di cui all’art. 3, primo comma, numero 8), prima parte, della legge n. 75 del 1958, si porrebbe, altresì, in contrasto con il «principio di precisione», desumibile dall’art. 25 Cost.

La giurisprudenza di legittimità ha qualificato la figura delittuosa in questione come reato a forma libera. Tale categoria di reati, che pure occupa un posto centrale nel sistema, presenta però una caratteristica: è composta, cioè, in linea di principio, da reati di evento. È, infatti, grazie a quest’ultimo e ai nessi che lo legano alla condotta che la descrizione del fatto assume connotati di sufficiente determinatezza.

Il reato in esame, per contro, è di pura condotta: e un reato di pura condotta a forma libera costituirebbe «la negazione conclamata di ogni determinatezza».

Le conclusioni non muterebbero neppure laddove, nell’economia della fattispecie, si sostituisca l’evento con la prostituzione altrui. Quello di «favoreggiamento» sarebbe, infatti, un concetto intrinsecamente vago e dai «confini esterni indefiniti e indefinibili», con la conseguenza che molteplici casi potrebbero esservi ricompresi, o no, secondo le personali convinzioni del singolo giudice. Ne costituirebbero eloquente testimonianza le oscillazioni della giurisprudenza riguardo al trattamento da riservare a fattispecie simili: quali, ad esempio, quella del cameriere o dell’addetto ai servizi accessori (che viene in rilievo nel giudizio a quo), o le altre del soggetto che pubblicizza sui giornali l’attività della prostituta o del tassista che la trasporta sul luogo di lavoro.

1.4.– Pur assumendo che non spetterebbe a esso giudice a quo suggerire alla Corte costituzionale in qual modo rimuovere i vulnera denunciati, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale rimettente – «come miglior puntualizzazione del petitum» – rileva che, per armonizzare col principio di offensività tanto la fattispecie della tolleranza abituale, quanto quella del favoreggiamento, basterebbe dichiararle illegittime nella parte in cui si applicano anche alla prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Di contro, il contrasto con il principio di precisione imporrebbe l’integrale ablazione della fattispecie del favoreggiamento.

2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Ad avviso della difesa dell’interveniente, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente avrebbe, infatti, affermato il dedotto contrasto con i parametri costituzionali in modo puramente assiomatico.

Nel merito, le questioni sarebbero, in ogni caso, infondate.

Gli argomenti addotti per sostenere l’incostituzionalità delle norme censurate sarebbero, infatti, i medesimi già vagliati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 141 del 2019, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958.

Considerato in diritto

1.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Reggio Emilia dubita, sotto due distinti profili, della legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 3) e 8), prima parte, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), che puniscono, rispettivamente, la tolleranza abituale e il favoreggiamento della prostituzione.

Il rimettente assume che entrambe le norme incriminatrici, «nella parte in cui si applicano anche alla prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata», violerebbero gli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, per contrasto con il principio di necessaria offensività del reato, sacrificando il bene primario della libertà personale senza offrire protezione ad alcun bene riconoscibile.

La sola norma incriminatrice del favoreggiamento della prostituzione violerebbe, altresì, l’art. 25 Cost., per contrasto con il principio di precisione, delineando un reato di mera condotta a forma libera, imperniato su un concetto – quello, appunto, di «favoreggiamento» – dai contorni vaghi e indefiniti.

2.– Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, formulata dall’Avvocatura generale dello Stato.

Il giudice a quo ha, infatti, esposto in modo ampio, compiuto e chiaro le ragioni che lo inducono a porre in discussione la legittimità costituzionale delle norme censurate.

3.– Nel merito, tuttavia, le questioni non sono fondate.

3.1.– Con la sentenza n. 141 del 2019, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha già dichiarato non fondate questioni analoghe, sollevate in rapporto alle ipotesi criminose del reclutamento e del favoreggiamento della prostituzione, di cui all’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), prima parte, della legge n. 75 del 1958 (disposizioni che puniscono, rispettivamente, «chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione» e «chiunque in qualsiasi modo favorisca […] la prostituzione altrui»).

Questa Corte ha rilevato come tali figure delittuose costituiscano espressione della generale strategia di intervento adottata in materia dalla legge n. 75 del 1958: quella, cioè, di configurare la prostituzione come attività in sé lecita, vietando, però, nel contempo, sotto minaccia di sanzione penale, qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale (in termini di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia sul piano morale (in termini di induzione). Ciò, nella prospettiva di non consentire alla prostituzione stessa «di svilupparsi e di proliferare».

In simile cornice, le fattispecie criminose in discussione – anche nella parte in cui risultano riferibili alla prostituzione volontariamente esercitata – sono state ritenute, da questa Corte, compatibili con il principio di offensività, inteso come precetto che impone al legislatore di limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi meritevoli di protezione (cosiddetta offensività “in astratto”): precetto che non esclude il ricorso al modello del reato di pericolo (sentenza n. 225 del 2008), anche presunto (sentenze n. 133 del 1992, n. 333 del 1991 e n. 62 del 1986), a condizione che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto non risulti irrazionale o arbitraria (sentenza n. 109 del 2016).

Di là dalle oscillazioni della giurisprudenza in ordine all’individuazione del bene protetto dalle norme penali della legge n. 75 del 1958 – cui accenna anche l’odierno rimettente – le previsioni punitive in discorso sono apparse rispettose dei canoni dianzi indicati, ove riguardate «nell’ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta».

Anche nell’attuale momento storico, infatti, «quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali»: fattori non solo di ordine economico, ma legati anche a situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali (sentenza n. 141 del 2019).

In questa materia, d’altra parte, «la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico […] e, correlativamente, di problematica verifica sul piano processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla giurisdizione penale». A ciò si affiancano, peraltro, anche preoccupazioni di tutela delle stesse persone che si prostituiscono per effetto di una scelta (almeno inizialmente) libera e consapevole. «Ciò in considerazione dei pericoli cui esse si espongono nell’esercizio della loro attività: pericoli connessi al loro ingresso in un circuito dal quale sarà poi difficile uscire volontariamente, stante la facilità con la quale possono divenire oggetto di indebite pressioni e ricatti, nonché ai rischi per l’integrità fisica e la salute, cui esse inevitabilmente vanno incontro nel momento in cui si trovano isolate a contatto con il cliente (pericoli di violenza fisica, di coazioni a subire atti sessuali indesiderati, di contagio conseguente a rapporti sessuali non protetti e via dicendo)» (sentenza n. 141 del 2019).

In tale prospettiva, l’incriminazione delle cosiddette “condotte parallele” alla prostituzione, senza rappresentare una soluzione costituzionalmente imposta (potendo il legislatore fronteggiare anche in altro modo i pericoli insiti nel fenomeno considerato), rientra, però, «nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale, non contrastanti con la Costituzione».

Resta ferma, in ogni caso, con riguardo alla disciplina vigente, l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva (sentenza n. 141 del 2019).

3.2.– Le considerazioni ora ricordate risultano estensibili anche alla fattispecie della tolleranza abituale dell’esercizio della prostituzione, che l’odierno rimettente coinvolge nella verifica di compatibilità con il principio di offensività unitamente a quella del favoreggiamento, già in precedenza scrutinata da questa Corte.

A mente dell’art. 3, primo comma, numero 3), della legge n. 75 del 1958, risponde di tale reato «chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si dànno alla prostituzione».

La previsione punitiva si colloca specificamente nell’ambito della terna di figure criminose poste a presidio del divieto di esercizio delle case di prostituzione. Il numero 1) dell’art. 3 punisce la costituzione di case di prostituzione; il numero 2), la cessione di un locale a tale scopo; il numero 3) – oggi in esame – il consentire, per acquiescenza abituale dell’esercente, che la prostituzione si svolga all’interno di un pubblico esercizio.

La norma incriminatrice censurata costituisce, pertanto, anch’essa espressione della strategia d’intervento, dianzi indicata, che ispira la legge n. 75 del 1958: strategia alla quale è globalmente riferibile la valutazione già operata da questa Corte, in punto di esclusione del contrasto con il principio di offensività.

3.3.– Con la medesima sentenza n. 141 del 2019, questa Corte ha ritenuto, altresì, infondata la questione di legittimità costituzionale della sola figura del favoreggiamento, per asserito contrasto con il principio di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice: questione che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Reggio Emilia oggi ripropone evocando, con significato equivalente, il «principio di precisione».

Questa Corte ha ricordato, in specie, come l’impiego, nella formula descrittiva dell’illecito, di espressioni sommarie, clausole generali o concetti “elastici” non comporti di per sé un vulnus del parametro costituzionale evocato, «“quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo” (sentenza n. 25 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 172 del 2014, n. 282 del 2010, n. 21 del 2009, n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004)» (sentenza n. 141 del 2019).

Nella specie, la scarna descrizione del fatto incriminato fa perno, comunque sia, su un concetto, quale quello di favoreggiamento, di ampio e sperimentato uso nell’ambito del diritto penale. «Per questo verso, la disposizione incriminatrice non è affatto più indeterminata di quanto lo sia la generale disposizione sul concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), costruita anch’essa come clausola sintetica (“[q]uando più persone concorrono nel medesimo reato”). Il favoreggiamento, del resto, non è altro che una forma di concorso materiale nella prostituzione altrui (pur con la particolarità che […] nell’occasione è punito solo il compartecipe e non l’autore del fatto)» (sentenza n. 141 del 2019).

Nessun argomento a sostegno della tesi dell’indeterminatezza del precetto può essere, d’altra parte, ricavato dall’indirizzo giurisprudenziale – cui si fa riferimento anche dall’odierno rimettente – secondo il quale, ai fini della punibilità, la condotta di favoreggiamento deve essersi risolta in un aiuto alla prostituzione, e non già alla persona dedita ad essa. «L’affermazione è, infatti, sintonica al testo della norma censurata – il quale esige che la condotta incriminata favorisca l’attività, e non la persona che la esercita – e mira proprio ad evitare indebite dilatazioni della sfera applicativa della figura criminosa» (sentenza n. 141 del 2019).

Le deduzioni del giudice a quo non aggiungono sostanziali elementi di novità rispetto agli argomenti già vagliati da questa Corte.

4.– Le questioni vanno dichiarate, di conseguenza, non fondate.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 3) e 8), prima parte, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2019.