REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Augusto Antonio BARBERA;
Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANĂ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco DâALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimitĂ costituzionale dellâart. 80 della legge della Regione Valle dâAosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), promosso dal Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra Associazione per gli studi giuridici sullâimmigrazione (ASGI) Aps, A. D.A. e A. M., e Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste, con ordinanza del 17 aprile 2023, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dellâanno 2023.
Visti gli atti di costituzione della Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste e di ASGI;
udita nellâudienza pubblica del 20 febbraio 2024 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
uditi gli avvocati Alberto Guariso per ASGI e Giuseppe Franco Ferrari per la Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste;
deliberato nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.
Ritenuto in fatto
1.â Con ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 102 del 2023), il Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento allâart. 3 della Costituzione, questioni di legittimitĂ costituzionale dellâart. 80 della legge della Regione Valle dâAosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), nella parte in cui prevede, ai fini dellâaccesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, il requisito della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dellâUnione europea e il requisito della residenza protratta da almeno otto anni nella Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste.
2.â In punto di fatto, il rimettente riferisce che le questioni di legittimitĂ costituzionale originano da un giudizio antidiscriminatorio, ai sensi dellâart. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dellâarticolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), introdotto dalla Associazione per gli studi giuridici sullâimmigrazione (ASGI) aps, da A. D.A. e da A. M.
2.1.â In tale giudizio, i ricorrenti hanno chiesto lâaccertamento del carattere discriminatorio della deliberazione della Giunta della Regione Valle dâAosta del 9 maggio 2022, n. 531, con la quale la Regione ha approvato, in attuazione della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013, le disposizioni applicative concernenti la concessione di mutui agevolati sia a favore della prima abitazione sia per il recupero di fabbricati, a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la societĂ finanziaria regionale Finaosta spa.
Con riferimento alla concessione di mutui agevolati per lâacquisto, la costruzione o il recupero della prima abitazione, la citata deliberazione ha previsto quale requisito di accesso lâ«anzianitĂ di residenza nella Regione [âŠ] di almeno cinque anni, anche non consecutivi» â art. 12, comma 1, lettera c, dellâAllegato A alla citata deliberazione, recante «Disposizioni applicative per la concessione dei mutui di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (disposizioni in materia di politiche abitative), Titolo IV, Capo II» â criterio che non trova rispondenza nella legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013.
Con riguardo alla erogazione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati, la medesima deliberazione della Giunta regionale, allâart. 12 dellâAllegato B, recante «Disposizioni applicative per la concessione dei mutui di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (disposizioni in materia di politiche abitative), Titolo IV, Capo III», ha condizionato lâaccesso sia alla cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dellâUnione europea, sia alla «anzianitĂ di residenza nella Regione Valle dâAosta "da almeno otto anniâ», riproducendo quanto giĂ stabilito dallâart. 80 della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013.
2.2.â In ragione del ritenuto carattere discriminatorio, diretto e indiretto, dei requisiti richiesti per accedere alle due tipologie di mutui agevolati, i ricorrenti hanno richiesto al giudice a quo «di adottare i [âŠ] provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione, ordinando alla Regione Valle dâAosta di rimuovere le clausole che hanno introdotto i requisiti discriminatori [âŠ] e di riaprire il bando ammettendo i richiedenti privi di detti requisiti a paritĂ di condizione con gli altri richiedenti, fissando [âŠ] la somma di ⏠100,00 per ogni giorno di ritardo nellâadempimento di tali obblighi»; di condannare la Regione a risarcire ASGI per «il danno non patrimoniale e allâimmagine derivante dalla condotta discriminatoria»; di condannare la Regione a risarcire gli altri ricorrenti per il danno derivante dal ritardo nel riconoscimento del beneficio (consistente nel mutuo agevolato per lâacquisto della prima casa); di disporre la pubblicazione della decisione «sulla home page del sito istituzionale dellâamministrazione per un minimo di giorni 30 e/o su uno o piĂč quotidiani a tiratura nazionale».
2.3.â Il giudice a quo riferisce, di seguito, di avere respinto una eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Regione resistente nel giudizio principale, posto che la giurisdizione del giudice ordinario sarebbe supportata non solo dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimitĂ (sono citate, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 44 del 2020, e le pronunce della Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 13 febbraio 2021, n. 3842 e sezioni unite civili, ordinanza 30 marzo 2011, n. 7186), ma anche da precisi indici normativi, quali lâart. 44, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellâimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e lâart. 28, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Inoltre, il rimettente precisa di aver, invece, accolto lâeccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla parte resistente, per quanto concerne le domande formulate dai ricorrenti A. D.A. e A. M., e di aver, pertanto, definito il giudizio principale avente per oggetto i rapporti tra questi ultimi e la resistente Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste.
3.â Nel successivo esame delle domande formulate da ASGI, il Tribunale di Torino ha, anzitutto, accertato «il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Valle dâAosta, consistente nellâaver emanato la deliberazione n. 531 del 9/05/2022, nella parte in cui, nellâallegato A allâart. 12, lett. C, [ha] previsto il requisito della residenza quinquennale quale condizione per accedere ai mutui agevolati finalizzati allâacquisto, alla costruzione o al recupero della prima abitazione».
Quanto, invece, alle condizioni di accesso ai mutui agevolati per il recupero di fabbricati, il rimettente ha preso atto che sia il requisito della cittadinanza italiana o europea sia quello della residenza nella Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste da almeno otto anni, previsti, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 1, lettera a), dellâart. 12 dellâAllegato B alla deliberazione della Giunta regionale, sono riproduttivi di quanto giĂ disposto dal comma 1 e dal comma 1, lettera a), dellâart. 80 della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2023.
Di conseguenza, il giudice a quo ha ritenuto necessario sottoporre a scrutinio di costituzionalità «tale fonte primaria», in riferimento allâart. 3 Cost., nella parte in cui contempla i due citati requisiti di accesso alla agevolazione.
4.â Sotto il profilo della rilevanza, il rimettente ha riscontrato che il giudizio principale non puĂČ essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimitĂ costituzionale dellâart. 80 della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2023, in quanto tale previsione costituirebbe «lâindefettibile presupposto normativo dellâart. 12 dellâallegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle dâAosta n. 531 del 9/5/2022, rispetto al quale lâassociazione ricorrente ha promosso la [âŠ] azione collettiva (ex art. 5 Dlgs 215/2003)». Dallâesame delle questioni dipenderebbe, dunque, la decisione concernente la discriminazione collettiva contestata dallâassociazione ricorrente.
Dâaltro canto, il rimettente ritiene che non sia possibile procedere alla non applicazione delle norme censurate per contrasto con il diritto dellâUnione, «non potendosi riconoscere alle disposizioni delle direttive UE citate dai ricorrenti efficacia diretta (cd self executing)». Parimenti, il giudice a quo non ritiene percorribile unâinterpretazione costituzionalmente conforme delle citate previsioni, «stante la chiara lettera dellâart. 80 L.R.».
5.â Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Torino rileva come i criteri per individuare i beneficiari di prestazioni pubbliche debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, «anche quando non si verte in materia di diritti inviolabili dellâuomo (come nel caso di specie)», «non potendosi introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari».
In particolare, secondo il giudice a quo, posto che la ratio del beneficio regionale di cui si tratta nella causa principale sarebbe quella di «agevolare il recupero edilizio in determinate zone del territorio regionale», non vi sarebbe «alcuna ragionevole correlazione tra [tale] ratio [âŠ] e i requisiti della cittadinanza (italiana o UE) e della residenza protratta per almeno otto anni».
5.1.â Nello specifico, il Tribunale di Torino considera del tutto arbitraria lâesclusione degli «stranieri extra UE» dal mutuo agevolato e rammenta, in proposito, la sentenza n. 432 del 2005 di questa Corte, che ha reputato irragionevole lâesclusione di cittadini stranieri da una prestazione pubblica non collegata alla tutela di diritti fondamentali, prestazione consistente nella gratuitĂ del contratto di trasporto pubblico riconosciuta a favore di talune categorie di utenti.
5.2.â Parimenti irragionevole viene ritenuto il requisito della residenza protratta per almeno otto anni, non ravvisando il rimettente alcuna connessione «tra la durata della residenza nel territorio regionale e il recupero dei fabbricati in determinate zone».
Secondo il giudice a quo, il requisito della residenza prolungata non potrebbe di per sĂ© essere indice di unâelevata probabilitĂ di stabilitĂ in un ambito territoriale, «obiettivo perseguibile non tanto facendo riferimento a condizioni passate, ma piuttosto facendo riferimento a indici di probabilitĂ di permanenza in futuro». Il rimettente, rifacendosi alla sentenza di questa Corte n. 107 del 2018, osserva che il requisito della residenza protratta integra «una condizione che puĂČ precludere in concreto a un determinato soggetto lâaccesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza».
6.â Con atto depositato in data 11 settembre 2023, si Ăš costituita in giudizio la Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste, eccependo lâinammissibilitĂ e la non fondatezza delle questioni sollevate.
6.1.â In riferimento alla questione di legittimitĂ costituzionale avente a oggetto il requisito della residenza protratta da almeno otto anni nel territorio regionale, la difesa della Regione ha anzitutto osservato come il requisito sia alternativo a quello contemplato dallâart. 80, comma 1, lettera b), della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013, vale a dire la proprietĂ dellâimmobile perdurante da almeno quindici anni. CiĂČ svelerebbe la fallacia dellâargomento su cui si fonda lâordinanza di rimessione, perchĂ© il beneficio sarebbe fruibile anche da parte di chi non risiede nella Regione.
6.1.1.â La Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste ha, dunque, sollevato una duplice eccezione di rito.
Da un lato, la difesa regionale ha sostenuto il difetto di rilevanza, posto che la questione concernerebbe unâasserita discriminazione indiretta nei confronti degli stranieri legata al requisito della residenza protratta, quando la condizione contemplata dalla lettera b) dello stesso art. 80, negletta dal rimettente, consentirebbe comunque al non residente di accedere al beneficio.
Da un altro lato, lâobliterazione dellâalternativo requisito della prolungata proprietĂ sul bene renderebbe inadeguata la motivazione sulla non manifesta infondatezza, risultando «lacunose e carenti» sia la ricostruzione della ratio della norma censurata sia il vaglio in merito alla ragionevolezza dei requisiti rispetto alla natura del beneficio.
6.1.2.â Nel merito, la Regione ritiene che il requisito previsto dalla norma censurata non sia in alcun modo discriminatorio, perchĂ© la limitazione legata alla residenza si applicherebbe anche ai cittadini italiani.
Inoltre, lâaccesso al beneficio sarebbe comunque consentito in virtĂč della sussistenza del citato requisito alternativo della proprietĂ protratta da almeno quindici anni.
Da ultimo, la questione sarebbe non fondata, poichĂ© non riguarderebbe «misure di natura assistenziale, volte a colmare un bisogno di una parte fragile della popolazione o a rispondere a necessitĂ essenziali dellâindividuo», ma sarebbe «un incentivo agli investimenti da parte di chi Ăš giĂ in possesso di risorse» e servirebbe a «promuovere il recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico e ambientale». CosĂŹ inquadrata la misura, secondo la difesa regionale, sarebbe consentito, in linea con la giurisprudenza costituzionale, «favorire, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto al contributo che essi hanno apportato al progresso della comunitĂ operandovi per un non indifferente lasso di tempo» (Ăš citata la sentenza n. 222 del 2013). Peraltro, sarebbe legittimo introdurre condizioni vĂČlte a «scoraggiare lâutilizzazione di residenze occasionali e meramente opportunistiche».
In sintesi, secondo la difesa regionale, «la scelta di escludere ad esempio gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio dato o dalla residenza pluriennale o dalla proprietà immobiliare pluriennale» non potrebbe essere reputata «esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza».
6.2.â Quanto alla questione di legittimitĂ costituzionale relativa al requisito della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dellâUnione europea, la Regione eccepisce lâinammissibilitĂ per difetto di motivazione e comunque, nel merito, la non fondatezza.
La difesa regionale richiama, in proposito, la sentenza n. 50 del 2019 di questa Corte, con cui si Ăš affermato che «lâuguaglianza tra cittadini italiani (ed europei) e stranieri andrebbe garantita solo per le prestazioni finalizzate al soddisfacimento di un bisogno primario dellâindividuo, "che si configura come diritto inviolabileâ», e questo non sarebbe il caso della misura di cui si controverte.
Inoltre, alla base della previsione vi sarebbe lâesigenza di «garantire a FINAOSTA S.p.A., ossia al soggetto erogatore del finanziamento, la possibilitĂ di condurre i necessari accertamenti sul merito creditizio del richiedente», ciĂČ che sarebbe piĂč difficile da operare rispetto a cittadini extra europei, cosĂŹ come sarebbe meno agevole il recupero del credito in caso di morositĂ . Il requisito, pertanto, non sarebbe una irragionevole causa di esclusione dal beneficio. Ad avviso della difesa regionale, opinare diversamente significherebbe sostenere «la sostanziale irrilevanza dello status di cittadinanza, anche a fronte di aspettative non corrispondenti a bisogni primari o diritti fondamentali, optando per una sorta di cittadinanza globale».
7.â Con atto depositato in data 11 settembre 2023, si Ăš costituita in giudizio ASGI, parte ricorrente nel giudizio principale, aderendo alle argomentazioni su cui Ăš fondata lâordinanza di rimessione.
La parte esprime alcune «perplessità » in ordine allâaffermazione del rimettente, lĂ dove ritiene «di non poter risolvere il dubbio di costituzionalitĂ "attraverso la disapplicazione della norma di legge regionale per contrasto con norme UE direttamente applicabili [âŠ]â» e, comunque, lamenta che non siano state sollevate questioni di legittimitĂ costituzionale anche in riferimento allâart. 117, primo comma, Cost.
Di seguito, ASGI si sofferma sulla ratio delle misure di cui trattasi e aderisce alle censure mosse dal giudice a quo sia per quanto concerne il requisito della cittadinanza, sia per quanto riguarda il criterio della residenza protratta per almeno otto anni, onde poter accedere al mutuo agevolato per il recupero di immobili.
8.â In data 29 gennaio 2024 la resistente nel giudizio principale ha depositato memoria integrativa, nella quale ha insistito sulle ragioni di inammissibilitĂ per difetto di rilevanza, con argomenti analoghi a quelli esposti nellâatto di costituzione.
Nel merito, ha reiterato le eccezioni di non fondatezza delle questioni sollevate. In particolare, con riguardo alla censura concernente il requisito della residenza da almeno otto anni, in alternativa alla proprietĂ da almeno quindici anni, ha sostenuto il carattere «piĂč che ragionevole» della «precedenza» data, nellâaccesso al beneficio, a chi ha contribuito «al versamento di tasse e/o imposte», alimentando con «proprie risorse [âŠ] le finanze regionali». Il mutuo agevolato per il recupero di immobili rappresenterebbe, infatti, una forma «di ridistribuzione tra i contribuenti delle risorse che essi negli anni hanno concorso a far affluire nel bilancio regionale».
La difesa regionale torna poi a sottolineare la natura non assistenziale del beneficio sia con riferimento al requisito della residenza protratta, il che renderebbe non conferente la giurisprudenza citata dal rimettente, sia con riguardo al criterio della cittadinanza. Il legislatore, pertanto, vanterebbe un «certo margine di discrezionalità nella fissazione dei requisiti per accedere alla misura».
9.â In data 30 gennaio 2024, anche la parte ha depositato una memoria integrativa, riportandosi a quanto esposto nellâatto di costituzione in giudizio.
In particolare, ASGI ha ribadito come lâestraneitĂ delle prestazioni pubbliche a bisogni primari o essenziali della persona non esima la Regione dallâattenersi al «principio di "ragionevole correlabilitĂ â» tra i requisiti richiesti per lâaccesso alla misura e la «finalitĂ pubblica» sottesa alla norma, connessione che difetterebbe tanto con riguardo al criterio della residenza protratta, quanto rispetto a quello della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dellâUE.
Inoltre, in replica agli argomenti spesi dalla resistente in merito al difetto di rilevanza della questione concernente la residenza protratta, la difesa della parte rileva come lâaccoglimento della questione, «[l]ungi dal "lasciare immutato il quadro normativoâ», consentirebbe, viceversa, lâaccesso alla prestazione ai «residenti nella Regione, che abbiano la proprietĂ dellâimmobile da ristrutturare», oltre che a «coloro che, anche non residenti nella Regione, abbiano la proprietĂ di detto immobile da almeno 15 anni».
Nel merito, la parte insiste sul carattere manifestamente irragionevole che emergerebbe dalla totale mancanza di correlazione tra la finalitĂ delle prestazioni e i requisiti di accesso. In particolare, con riferimento al requisito della cittadinanza, la difesa di ASGI replica alle argomentazioni della difesa regionale, relative alla «maggiore difficoltĂ nel condurre gli accertamenti sulla congruitĂ delle garanzie rilasciate» da beneficiari stranieri, osservando che il controllo delle garanzie viene effettuato in sede di erogazione, sicchĂ© altro Ăš rifiutare ex post lâerogazione, altro Ăš «presumere ex ante» che il debitore non cittadino italiano o europeo sia meno solvibile o meno affidabile.
10.â Allâudienza del 20 febbraio 2024, la difesa regionale e la parte hanno insistito per lâaccoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.
Considerato in diritto
1.â Con ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 102 del 2023), il Tribunale di Torino, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento allâart. 3 Cost., questioni di legittimitĂ costituzionale dellâart. 80 della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013, nella parte in cui prevede, ai fini dellâaccesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, il requisito della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dellâUnione europea e il requisito della residenza protratta da almeno otto anni nella Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste.
1.1.â In rito, il rimettente ritiene che il giudizio principale non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimitĂ costituzionale sollevate con riguardo allâart. 80 della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2023, poichĂ© tale previsione costituirebbe «lâindefettibile presupposto normativo dellâart. 12 dellâallegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle dâAosta n. 531 del 9/05/2022, rispetto al quale lâassociazione ricorrente ha promosso la [âŠ] azione collettiva (ex art. 5, Dlgs 215/2003)».
Il giudice a quo sostiene, inoltre, che non sia possibile procedere alla non applicazione delle norme censurate per contrasto con il diritto dellâUnione europea e che non sia percorribile unâinterpretazione costituzionalmente conforme dellâart. 80 della citata legge regionale, stante il suo chiaro tenore letterale.
1.2.â Nel merito, il Tribunale di Torino ravvisa un contrasto fra i criteri di accesso al mutuo agevolato, previsti, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 1, lettera a), dellâart. 80 della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013, e lâart. 3 Cost., poichĂ© tali requisiti non sarebbero correlati alla ratio sottesa allâagevolazione.
Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che le condizioni dettate per individuare i beneficiari di prestazioni pubbliche dovrebbero «rispondere al principio di ragionevolezza [âŠ] anche quando non si verte in materia di diritti inviolabili dellâuomo (come nel caso di specie)», «non potendosi introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari».
Sia lâesclusione degli «stranieri extra UE» sia quella di chi non vanti una residenza protratta per almeno otto anni non presenterebbero «alcuna ragionevole correlazione [con] il recupero dei fabbricati in determinate zone del territorio regionale».
Pertanto, il rimettente appunta le proprie censure su ambo i criteri, individuando due autonome e indipendenti questioni che, sebbene motivate con ragioni che in parte si sovrappongono, devono essere affrontate separatamente.
2.â Con riferimento alla questione avente a oggetto il requisito della residenza protratta per almeno otto anni, la difesa regionale eccepisce lâinammissibilitĂ per difetto di rilevanza e per inadeguata motivazione della non manifesta infondatezza.
Il rimettente avrebbe omesso di considerare, nella ricostruzione del quadro normativo, che lâaccesso allâagevolazione Ăš consentito, in alternativa al ricorrere della prolungata residenza, a chi sia proprietario dellâimmobile da almeno quindici anni, secondo quanto stabilisce lâart. 80, comma 1, lettera b), della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013. Di riflesso, ad avviso della Regione, unâeventuale sentenza di accoglimento «non sarebbe in grado di spiegare alcuna influenza sul processo principale», «nĂ© di provocare un cambiamento del quadro normativo di riferimento assunto dal giudice a quo».
3.â Lâeccezione di difetto di rilevanza non Ăš fondata.
Il criterio della residenza protratta da almeno otto anni e quello della proprietĂ perdurante da almeno quindici anni si pongono come requisiti alternativi, che consentono lâaccesso allâagevolazione sulla base di autonome e distinte condizioni.
Lâeventuale accoglimento della questione concernente il primo criterio alternativo avrebbe sicura influenza sul giudizio principale, poichĂ© consentirebbe di accedere al mutuo agevolato in presenza della mera proprietĂ unita alla residenza, senza che questa debba essere prolungata e senza che debbano ricorrere i diversi presupposti indicati dallâart. 80, comma 1, lettera b), della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013.
La proprietĂ associata alla residenza resterebbe, dunque, alternativa alla mera proprietĂ che, in base alla citata lettera b), deve durare da almeno quindici anni.
4.â Parimenti non fondata Ăš lâeccezione di inadeguata motivazione della non manifesta infondatezza che la difesa regionale oppone alla censura concernente il requisito della residenza protratta per almeno otto anni.
Le argomentazioni addotte dal rimettente a supporto della ritenuta irragionevolezza di tale requisito sono, infatti, sufficienti a rappresentare le ragioni della censura, a prescindere dal mancato riferimento al suo carattere alternativo rispetto al criterio della protratta titolaritĂ dominicale.
Tale omissione, pertanto, non ha una incidenza sul rito, ma piuttosto puĂČ riverberarsi sul merito.
5.â Procedendo allâesame nel merito delle questioni sollevate dal rimettente, Ăš opportuno, in via preliminare, ricostruire la ratio della disciplina concernente lâerogazione dei mutui a costi agevolati per il «recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico e ambientale» (art. 1, comma 1, lettera d, della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013).
Ă, infatti, dalla connessione fra la ratio di tale disciplina e i criteri di accesso al mutuo agevolato che dipendono le censure poste in riferimento allâart. 3 Cost.
5.1.â La legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013 prevede un complesso di interventi che perseguono due macro obiettivi.
Un primo gruppo di strumenti, non oggetto di censure nelle odierne questioni, mira ad agevolare lâaccesso al diritto allâabitazione di persone che versano in condizioni di bisogno (artt. 8, 9 e 10 della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013). Lâinteresse pubblico combacia, in tal caso, con il diritto dei singoli a veder soddisfatto il bisogno abitativo, attraverso una graduazione di soluzioni che, a seconda dei requisiti posseduti, correlati allâentitĂ del disagio economico, vanno dallâedilizia residenziale pubblica o convenzionata (artt. 8 e 9 della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013) ai mutui agevolati per lâacquisto della prima casa (art. 10 e Capo II del Titolo IV della citata legge regionale).
Un secondo tipo di interventi â quello al quale si ascrivono le norme censurate â tende invece a realizzare diverse finalitĂ pubbliche che non attengono alla condizione di bisogno delle persone, ma che si focalizzano sullo stato in cui versano res e luoghi: lâobiettivo Ăš riqualificare immobili e rivitalizzare centri e nuclei abitati.
A tal fine, lâart. 11 della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013 stabilisce, al comma 1, che «[l]a Regione, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, lâeliminazione del degrado edilizio e la riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbanistico, prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per interventi di recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone territoriali di tipo A, come definite dallâarticolo 22, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle dâAosta)».
PiĂč precisamente, lâart. 79 della citata legge regionale dispone (in apertura al Capo III del Titolo IV) che la «Regione concede mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nellâambito del piano regolatore generale comunale (PRG). Sono assimilate a dette zone, ai fini del presente Capo, quelle individuate dalla Regione o dalle comunitĂ montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza» (comma 1). «I mutui sono, altresĂŹ, concessi per il recupero di fabbricati situati allâesterno degli ambiti territoriali di cui al comma 1, a condizione che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal PRG» (comma 2).
5.2.â Lâagevolazione prevista dalla legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013 nellâerogazione dei mutui per la riqualificazione di fabbricati soddisfa, dunque, due specifici interessi pubblici, che si aggiungono a quello vĂČlto a incentivare lâattivitĂ edilizia sul territorio, sotteso a tutti gli interventi previsti dal Titolo IV della legge regionale in esame, concernente i «[f]ondi di rotazione per la ripresa dellâindustria edilizia».
Il primo interesse attiene al «recupero del patrimonio edilizio esistente [e alla] eliminazione del degrado edilizio» (art. 11, comma 1) e viene assicurato grazie alla natura di mutuo di scopo propria del contratto, che in tanto prevede un costo ridotto per il finanziamento rispetto a quello di mercato, in quanto la somma mutuata viene destinata al tipo di intervento previsto dalla legge regionale. A tale interesse si associa lâobbligo di rispettare una particolare tempistica (art. 86, comma 1), sicchĂ©, ove il recupero degli immobili non sia ultimato «entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca delle somme non ancora erogate e il mutuatario, entro cinquantaquattro mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, puĂČ, in alternativa, provvedere: a) al rimborso delle somme erogate, maggiorate del tasso di interesse legale vigente al momento dellâestinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dellâultima rata di interessi corrisposta; b) alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo massimo corrispondente alle somme erogate» (art. 86, comma 6).
In secondo luogo, lâulteriore interesse pubblico che persegue lâagevolazione del mutuo destinato al recupero di immobili Ăš quello di favorire «la riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbanistico» (art. 11, comma 1). Per tale ragione il tasso agevolato Ăš concesso solo a persone fisiche che utilizzino il finanziamento per recuperare immobili destinati ad abitazione permanente o principale o ad abitazione temporanea, tantâĂš che il mutamento della destinazione dâuso e finanche lâalienazione per atto inter vivos integrano una violazione della normativa e comportano lâobbligo di estinguere anticipatamente il mutuo, se la violazione si verifica nel periodo di preammortamento, nonchĂ© il pagamento di una penale, se invece si realizza nei dieci anni successivi.
5.3.â Quanto allo strumento di cui si avvale la Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste per perseguire le citate finalitĂ , esso consiste nellâofferta, tramite una societĂ finanziaria regionale (Finaosta spa), di contratti di mutuo a costi ridotti, il cui contenuto viene prevalentemente regolato dalla stessa legge regionale. Questa, in particolare, dispone che i mutui agevolati vengano erogati da Finaosta spa, che gestisce un fondo di rotazione e che assume, tramite convenzione, il rischio del finanziamento (art. 70 della citata legge regionale).
Le risorse del fondo sono alimentate inizialmente da uno stanziamento che deriva dal trasferimento delle giacenze disponibili sui fondi di rotazione destinati a promuovere iniziative economiche sul territorio regionale, in particolare quelle edilizie, cui progressivamente si aggiungono le somme che derivano: dal rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento, dal rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato, dagli interessi maturati sulle giacenze del fondo, dal recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge regionale (art. 68, comma 2).
I mutui agevolati vengono concessi solo se assistiti da idonea garanzia reale o personale, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione (art. 69), e sempre la deliberazione della Giunta determina il tasso di interesse, che non puĂČ essere comunque inferiore, per espressa previsione del legislatore regionale (art. 81, comma 2), al tasso massimo stabilito per i mutui concessi per lâacquisto, la costruzione o il recupero della prima casa.
6.â A fronte della richiamata disciplina, lâart. 80 della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013 regola le condizioni di accesso alla stipula dei mutui agevolati per il recupero degli immobili.
In particolare, la concessione di tali mutui si rivolge anzitutto ai proprietari dei fabbricati identificati dal legislatore regionale, in ragione della loro collocazione in particolari zone o del loro specifico pregio storico, artistico o ambientale, dimodochĂ© lâinteresse privato alla ristrutturazione del fabbricato possa intersecare lâinteresse pubblico alla riqualificazione di tali immobili e alla rivitalizzazione di specifiche zone.
La legge regionale recante le norme censurate, tuttavia, non si limita a richiedere il titolo dominicale.
Da un lato, i proprietari degli immobili, che si trovano nelle condizioni o nei luoghi che rientrano nelle finalitĂ del mutuo di scopo, devono essere o residenti nel territorio regionale da almeno otto anni o titolari del diritto dominicale da almeno quindici anni, potendo in tal caso sommare anche il tempo in cui siano stati titolari coloro che hanno trasmesso la proprietĂ mortis causa (comma 1, lettere a e b, del citato art. 80).
Da un altro lato, la legge regionale precisa che i medesimi proprietari, rispondenti ai citati presupposti, debbono essere comunque cittadini italiani o cittadini di uno dei Paesi dellâUnione europea (comma 1 dellâart. 80).
Le censure mosse dal rimettente in riferimento allâart. 3 Cost. riguardano il criterio della residenza del proprietario perdurante da almeno otto anni e quello della esclusione di chi non sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dellâUnione europea.
7.â La questione di legittimitĂ costituzionale concernente il criterio della residenza protratta, previsto dallâart. 80, comma 1, lettera a), della legge n. 3 del 2013, non Ăš fondata.
7.1.â Lâagevolazione in esame si giustifica in funzione degli interessi alla promozione dellâeconomia e del territorio della stessa Regione e consta della riduzione del tasso di interessi relativo a un mutuo che Ăš in grado esso stesso di produrre risorse economiche. Nondimeno tali risorse sono pur sempre limitate rispetto a tutti i privati che, in quanto proprietari degli immobili ascrivibili alle previsioni della legge regionale, possono avanzare richieste di finanziamento per il loro recupero.
Chiaramente, una tale ragione non giustifica, al metro dellâart. 3 Cost., qualsivoglia condizione di accesso al costo ridotto del finanziamento, ma solo quelle che presentino un qualche legame con la funzione della agevolazione associata al mutuo di scopo e che, dunque, non si traducano in una barriera arbitraria, inidonea a superare il vaglio di ragionevolezza.
7.2.â Ebbene, a fronte di una agevolazione che non soddisfa un bisogno primario delle persone, bensĂŹ persegue interessi pubblici variamente correlati al territorio, e che, inoltre, non Ăš concessa una tantum, ma continua a essere erogata nel tempo, non Ăš irragionevole che la legge regionale adotti, in alternativa ad altro criterio di accesso al beneficio, il requisito della residenza protratta da almeno otto anni.
Anzitutto, si tratta di ipotesi ben distinta da quella concernente lâaccesso a servizi pubblici abitativi, rispetto alla quale questa Corte ha costantemente escluso che possa operare la condizione della lungo residenza. Quando Ăš implicato il diritto allâabitazione, che ha natura fondamentale e risponde a un bisogno primario, non si possono frapporre ostacoli, correlati al perdurare della residenza, che si risolvono in una compressione della libertĂ di circolazione rispetto a persone, spesso indotte proprio dallo stato di bisogno a trasferirsi da un luogo allâaltro (ex plurimis, sentenze n. 145 e n. 77 del 2023, n. 199 del 2022, n. 9 e n. 7 del 2021, n. 281 e n. 44 del 2020, n. 166, n. 107 e n. 106 del 2018, n. 168 e n. 141 del 2014, n. 222, n. 172, n. 133, n. 4 e n. 2 del 2013, n. 61 e n. 40 del 2011).
Diversamente, a fronte di una misura che non ha incidenza su diritti fondamentali ed Ăš finalizzata al «recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico o ambientale», non Ăš manifestamente irragionevole, nel contesto di risorse finanziarie comunque non illimitate, che il legislatore valorizzi la posizione di chi rispetto al territorio giĂ vanti un legame duraturo e che tale valorizzazione si traduca nellâadozione di un criterio prospettato come alternativo a un altro.
La lungo residenza, infatti, non condiziona in via esclusiva lâaccesso al beneficio, sĂŹ da riverberarsi negativamente sulla stessa libertĂ di circolazione, bensĂŹ opera quale requisito alternativo rispetto a quello â non censurato dal rimettente â della titolaritĂ del diritto di proprietĂ perdurante da almeno quindici anni.
Inoltre, il criterio della lungo residenza non comporta una definitiva e radicale estromissione dalla riduzione del costo del finanziamento, poichĂ© il mutuo agevolato viene erogato in maniera continuativa e, dunque, vi si puĂČ accedere via via che maturano o la condizione del radicamento nel territorio o quella alternativa della proprietĂ risalente nel tempo.
In sostanza, chi non puĂČ vantare la residenza prolungata non Ăš escluso a priori dallâaccesso alla agevolazione: sia perchĂ© puĂČ far valere il mero titolo proprietario, ove protratto per almeno quindici anni, sia perchĂ©, non essendo il finanziamento a costi ridotti offerto una tantum, puĂČ richiederlo al raggiungimento dei requisiti temporali correlati a uno dei due criteri alternativi.
Per le ragioni esposte, a fronte di una misura estranea allâambito delle prestazioni che soddisfano bisogni primari, non travalica il limite della manifesta irragionevolezza la scelta del legislatore regionale di valorizzare il radicamento territoriale nellâaccesso a un beneficio finalizzato proprio al recupero di alcuni ambiti del territorio regionale, adottando la lungo residenza come requisito che Ăš alternativo ad altro e che non determina una assoluta e definitiva esclusione dallâagevolazione.
Non Ăš, dunque, fondata la questione di legittimitĂ costituzionale, sollevata in riferimento allâart. 3 Cost., con riguardo allâart. 80, comma 1, lettera a), della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013, nella parte in cui prevede, per lâaccesso al beneficio del tasso agevolato per il recupero di fabbricati, la residenza nel territorio regionale da almeno otto anni, in alternativa alla proprietĂ perdurante da almeno quindici anni.
8.â Ă, viceversa, fondata la questione di legittimitĂ costituzionale, sollevata sempre in riferimento allâart. 3 Cost., concernente la pura esclusione dallâaccesso al finanziamento a tasso agevolato di chi, pur se proprietario da quindici anni di un immobile fra quelli identificati dalla Regione come meritevoli di recupero, o proprietario di uno dei citati immobili e residente da almeno otto anni nella Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste, risulti privo della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dellâUnione europea.
8.1.â Come giĂ anticipato, se Ăš vero che le risorse pubbliche messe a disposizione dellâintervento non sono illimitate â e tuttavia sono suscettibili nel tempo anche di essere ricostituite tramite lo stesso rimborso dei finanziamenti, oltre che con gli interessi e con le eventuali penali corrisposte â vĂŹola il principio della ragionevolezza la radicale esclusione dallâaccesso al mutuo agevolato di chi non ha la nazionalitĂ italiana o di un Paese dellâUnione europea, in quanto criterio del tutto scollegato dalla ratio della disciplina censurata.
8.1.1.â Pur a voler ipotizzare, in un contesto che non coinvolge diritti inviolabili, nĂ© bisogni primari, una prospettiva che, nellâaccesso allo specifico beneficio, valorizzi lâapporto giĂ dato al territorio, lâesclusione dei cittadini di Paesi terzi risulta, in ogni caso, ingiustificata.
I proprietari da almeno quindici anni di immobili siti nella Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste hanno, infatti, concorso, anche se privi della cittadinanza italiana o europea, ad alimentare le risorse a disposizione degli enti territoriali pagando tasse e imposte sullâimmobile, cosĂŹ come i proprietari residenti da almeno otto anni non solo hanno corrisposto i citati tributi, ma si sono anche radicati nel territorio regionale.
8.1.2.â Dâaltro canto, privo di ogni fondamento Ăš anche lâargomento che espressamente spende la difesa regionale, la quale evoca, a sostegno della diversitĂ di trattamento nei confronti degli stranieri, la maggiore difficoltĂ di accertamento del merito creditizio.
Anzitutto, il mutuo agevolato non viene concesso se non sono rilasciate congrue garanzie, come espressamente puntualizza lâart. 84 della stessa legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013. In particolare, in attuazione di tale previsione, la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 2022 stabilisce allâart. 11 dellâAllegato B che i «mutui sono garantiti da ipoteca iscritta sullâimmobile oggetto dellâintervento, fatta salva diversa valutazione da parte di FINAOSTA S.p.A. e, ove insufficiente, da ulteriori garanzie integrative, personali e/o reali richieste».
Inoltre, il merito creditizio deve essere in ogni caso oggetto di verifiche concrete e non di presunzioni astratte.
8.1.3.â Di seguito, non puĂČ tacersi che lâesclusione di cittadini di Paesi terzi potrebbe, in ipotesi, finanche sacrificare i medesimi interessi pubblici perseguiti dalla Regione. Ove, infatti, in una delle zone che il legislatore intende recuperare vi sia un insediamento di stranieri extra UE, la loro esclusione dalla erogazione di agevolazioni per finanziare il recupero degli immobili finirebbe per impedire il meccanismo incentivante e, dunque, andrebbe a riverberarsi negativamente sui medesimi obiettivi ai quali tende la previsione regionale.
8.2.â In definitiva, escludere gli stranieri solo in quanto tali, benchĂ© essi si trovino nelle medesime condizioni che giustificano lâagevolazione in relazione agli interessi pubblici protetti, si pone in aperto contrasto con lâart. 3 Cost.
Questa Corte non solo ha da tempo affermato che «il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare [i] diritti fondamentali» (sentenza n. 120 del 1967), ma ha altresĂŹ sottolineato che, in virtĂč del principio di ragionevolezza, anche a prescindere dal diretto coinvolgimento di diritti inviolabili, «al legislatore non Ăš consentito introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati se non "in presenza di una âcausaâ normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitrariaâ (sentenza n. 432 del 2005)» (sentenza n. 186 del 2020).
Pertanto, «[p]ur potendo il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri», tuttavia, «lo status di straniero non puĂČ essere di per sĂ© considerato "come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativiâ» (sentenza n. 186 del 2020 e le numerose pronunce ivi richiamate).
In particolare, questa Corte ha ritenuto che, quando vengono riconosciuti dei benefici, pur al di fuori di quelli vĂČlti a «soddisfare diritti fondamentali» (sentenza n. 432 del 2005), la «individuazione delle categorie dei beneficiari â necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie â [debba] essere operat[a], sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza; al legislatore (statale o regionale che sia) Ăš consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una "causaâ normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (ancora sentenza n. 432 del 2005).
8.3.â Da ultimo, non puĂČ ritenersi che il metro di giudizio sia destinato a mutare solo perchĂ© il soggetto pubblico regola in via legislativa lâagevolazione sotto forma di costo ridotto del finanziamento che, in quanto contratto, Ăš atto espressivo di autonomia.
Per converso, va constatato che finanche i privati, che non sono tenuti a giustificare i motivi delle loro scelte negoziali, quando rivolgono al pubblico unâofferta contrattuale o un invito a offrire, non possono arbitrariamente escludere categorie di soggetti dal contratto o imporre condizioni contrattuali deteriori, che non siano giustificate dalla causa del contratto e che si colorino di tratti discriminatori. NĂ© Ăš un caso che il legislatore statale con lâart. 43, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 286 del 1998 abbia previsto che compie un atto di discriminazione «chiunque imponga condizioni piĂč svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità ».
9.â In conclusione, lâart. 80 della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013 Ăš costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti allâUnione europea».
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara lâillegittimitĂ costituzionale dellâart. 80, comma 1, della legge della Regione Valle dâAosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), limitatamente alle parole «, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti allâUnione europea»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimitĂ costituzionale dellâart. 80, comma 1, lettera a) della legge reg. Valle dâAosta n. 3 del 2013, nella parte in cui prevede, ai fini dellâaccesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, il requisito della residenza protratta nella Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste da almeno otto anni, sollevata, in riferimento allâart. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, con lâordinanza indicata in epigrafe.
CosĂŹ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2024