Ordinanza del 9 maggio 2023 allegata alla sentenza n. 130 del 2023
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, con ordinanza del 17 maggio 2022, iscritta al n. 124 del registro ordinanze del 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Rilevato che, con distinti atti, sono intervenuti ad adiuvandum la Federazione Confsal-Unsa ed E. M. per chiedere l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale;
che gli intervenienti non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;
che la Federazione Confsal-Unsa deduce di essere legittimata all'intervento in quanto titolare di un interesse, «se pur collettivo e superindividuale», diretto, attuale e concreto, connesso alla posizione soggettiva dedotta nel giudizio principale;
che E. M., dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze collocato in quiescenza per vecchiaia, espone di avere introdotto un giudizio davanti al Tribunale ordinario di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del trattamento di fine servizio senza dilazioni, deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme che ne autorizzano il differimento e la rateizzazione, e che il giudice adito ha disposto rinvio al fine di ottenere riscontro dell'esito dell'odierno giudizio di legittimità costituzionale, in quanto vertente sulle medesime questioni;
che E. M. fonda la legittimazione all'intervento sia sull'analogia della sua posizione giuridica rispetto a quella di A. R., ricorrente nel giudizio principale, sia sull'identità tra le censure di illegittimità costituzionale svolte a sostegno dell'azione esperita e quelle qui in scrutinio.
Considerato che l'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che, nei giudizi in via incidentale, «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;
che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, ribadita anche con riguardo alle richieste di intervento di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, sentenze n. 159 del 2019 e n. 237 del 2013; ordinanze allegate alle sentenze n. 158 del 2020, n. 206 del 2019, n. 16 del 2017), secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);
che a tale disciplina è possibile derogare ? senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale ? soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (fra le molte, sentenze n. 46 del 2021, n. 159 del 2019 e n. 153 del 2018);
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia di questa Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che detta pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ex multis, sentenza n. 46 del 2021; ordinanze allegate alle sentenze n. 180 del 2021 e n. 194 del 2018);
che tale interesse qualificato sussiste, in particolare, allorché si configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale» (sentenza n. 159 del 2019; ordinanze n. 191 del 2021, n. 271 del 2020);
che, pertanto, non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, che il soggetto sia titolare di interessi simili a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un processo analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire;
che l'«intervento di un simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe infatti con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo (tra le altre, sentenza n. 106 del 2019 e ordinanza n. 202 del 2020)» (ordinanza n. 191 del 2021);
che, alla luce di tali premesse, la Federazione Confsal-Unsa, quale organismo rappresentativo di soggetti titolari di rapporti giuridici regolati dalle disposizioni censurate, non può ritenersi portatrice di un interesse specifico direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un «mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti» (sentenze n. 159 del 2019 e n. 77 del 2018; ordinanza allegata alla sentenza n. 248 del 2018);
che parimenti inammissibile è l'intervento di E. M., il quale rinviene la sua ragione fondante nella semplice analogia della posizione sostanziale dell'interveniente rispetto a quella della parte ricorrente nel giudizio principale (sentenza n. 106 del 2019; ordinanza n. 191 del 2021).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi della Federazione Confsal-Unsa e di E. M.
F.to: Silvana Sciarra, Presidente