Ordinanza allegata alla Sentenza 25 luglio
2019 n. 206
ORDINANZA 4 GIUGNO
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana
SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza
di rimessione del Tribunale ordinario di Catania, iscritta al n. 149 del reg. ord. 2018,
è intervenuta ad adiuvandum la società Avvenire Nuova
Editoriale Italiana spa, che non è parte del giudizio a quo.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi
a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i
soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei
ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale
(ex plurimis, sentenze n. 217 e n. 120 del
2018, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile
2018);
che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale
(art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di
un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis,
citate sentenze n.
217 e n. 120
del 2018, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile
2018);
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva
dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni
sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della
Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato
effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto
del giudizio a quo;
che nel caso in esame la società Avvenire Nuova Editoriale
Italiana spa non è parte del giudizio a quo e non è titolare di un interesse
direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un
interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettata,
come ogni altra impresa editrice, alla norma statale censurata (sentenze n. 217 del 2018
e n. 85 del 2017).
per
questi motivi
dichiara
inammissibile l'intervento della società Avvenire Nuova Editoriale Italiana
spa.
F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente